IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo e la voltura
della concessione precaria per la durata
di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘
01.11.2015 per uso di giardino
con piante ornamentali , porzione di fabbricato civile abitazione , rimessa ,
porticato , marciapiede e diritto non
esclusivo all’utilizzo della strada di accesso brecciata “ a favore del Sig. DI
FONZO Panfilo nato il 13.11.1961 e residente a Scerni in Via Tratturo 33 , a
corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo
punto 5) , della superficie di mq. 834 circa della zona del Tratturo Lanciano -
Cupello in Comune di Scerni (CH)
distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero
43/A1 ( Fg. 13 p.lla 4410/c ) , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze
amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 ) ;
2.
l’
ammontare
del canone annuo dovuto quale corrispettivo
della concessione, ai sensi della Legge 203/82 e del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 133,00 ;
3.
le anzidette somme dovute devono essere corrisposte
dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato
alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100
L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il
presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato
alla nota dello STA medesimo n. RA/301519 del 01.12.2015 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti
connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni
che disciplinano la concessione medesima .
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo SUD di Chieti , in sede della notifica di cui al punto
precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’
utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e
lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di
terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il
tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente concessione è subordinata
all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui
dal disciplinare allegato alla nota
dello STA Abruzzo SUD di Chieti n.
RA/301519 del 01.12.2015 da parte del
concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7.
di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8.
la presente determinazione è definitiva e contro di
essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ,
sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo