IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Omissis
DETERMINA
1.
la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni
e con decorrenza dall ‘ 01.11.2015 per uso di attraversamento con
cavo BT interrato “ a favore dell’ ENEL
Distribuzione S.p.A. Infrastrutture e
Reti Italia – Distribuzione Territoriale Rete Lazio ,
Abruzzo e Molise –Casella Postale 229 – Via Spoleto , sn
– 00040 Pomezia (RM) , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle
condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di ml. 59 circa delle zone del Tratturo L’Aquila –
Foggia in Comune di Vasto (CH) distinte sulla planimetria generale delle
concessioni con i numeri 130 e 132 ( Fg. 32 part. 4344 ) , la suddetta
concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’
area tratturale verrà trasferita al patrimonio del
medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2.
l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998
n. 258 di cui in premessa ,
ammonta ad euro € . 123,95 ;
3.
le anzidette somme dovute devono essere corrisposte
dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato
alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100
L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il
presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato
alla nota dello STA medesimo n.
RA/301519 del 01.12.2015 , per
l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto
delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto
precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’
utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
- obbligo di richiesta di autorizzazione
preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e
lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
- divieto di mutamento delle destinazione
del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di
terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a
profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
- immediata denuncia di rinvenimento nel
termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il
tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente concessione è subordinata
all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui
dal disciplinare allegato alla nota
dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/301519 del 01.12.2015 da parte del
concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7.
di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8.
la presente determinazione è definitiva e contro di
essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ,
sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo