IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale dell’anno 2005 e le successive modifiche e
integrazioni, rese esecutive in data 29 luglio 2009 dalla Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, ed in particolare, l’art. 15 comma 1 ai sensi del quale i medici da
incaricare per l’espletamento delle attività di settore disciplinate
dall’Accordo stesso sono tratti da graduatorie per titoli, una per ciascun
settore di attività disciplinato dall’ Accordo medesimo (assistenza primaria,
continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei
servizi territoriali), predisposte annualmente a livello regionale;
DATO
ATTO che con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 702 del 07.10.2013, recante “Disposizioni per la formulazione
delle graduatorie regionali dei Medici di Medicina Generale, art. 15, commi 1 e
4. Snellimento burocratico ed abbreviazione dei tempi necessari alla formulazione
delle graduatorie regionali di settore”, è stato disposto di fissare il termine
di permanenza di iscrizione dei medici nelle graduatorie di medicina generale
in due anni a partire da quello successivo alla domanda di Primo inserimento,
ovvero da quello dell’ultima istanza di Integrazione titoli trasmessa alla
Regione Abruzzo;
CONSIDERATO,
conseguentemente, che il termine di due anni di permanenza di iscrizione dei
medici nelle citate graduatorie di medicina generale decorre a partire dalla
formulazione della Graduatoria valida per l’anno 2016 e che devono essere
esclusi i medici inseriti nella Graduatoria valida per l’anno 2013 ed in quelle
degli anni precedenti che non hanno manifestato più interesse all’iscrizione;
CONSIDERATO
che l’Ufficio Medicina Convenzionata:
- ha provveduto all’istruttoria delle
domande presentate, entro la data del 31 gennaio 2015, dai medici interessati
all’inserimento nella graduatoria della medicina generale, procedendo
all’attribuzione del punteggio ai sensi dell’art. 16 del menzionato A.C.N.;
- ha predisposto la graduatoria regionale provvisoria dei medici
di medicina generale valevole per l’anno
2016 così come riportata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DATO
ATTO che, ai sensi dell’art. 15, comma 9, del
vigente A.C.N., nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della predetta
graduatoria provvisoria, possono essere prodotte da parte dei medici interessati le istanze di riesame inerenti la propria
posizione nella medesima graduatoria;
EVIDENZIATA
la necessità di provvedere con assoluta urgenza all’approvazione della
graduatoria de qua al fine di consentire l’erogazione dell’assistenza nelle
zone carenti di medicina generale;
RILEVATO
che, allo stato, la graduatoria in oggetto, formulata ai sensi dell’art. 16
dell’A.C.N., è predisposta per ciascun settore di attività disciplinato dall’
Accordo medesimo (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza
sanitaria territoriale, medicina dei servizi territoriali);
VISTO
l’art. 15, comma 11, del predetto A.C.N., ai sensi del quale i medici titolari
di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui
all’Accordo stesso non possono fare domanda di inserimento nella relativa
graduatoria di settore;
DATO
ATTO della regolarità tecnico
amministrativa e della legittimità del presente provvedimento;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1.
di approvare, secondo le modalità previste
dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale, la graduatoria regionale provvisoria dei medici di
medicina generale valevole per l’anno 2016 (Allegato A), nonché l’elenco degli
esclusi per le motivazioni affianco descritte (Allegato B) che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2.
di precisare che la suddetta graduatoria è
suddivisa nei quattro settori di attività
della medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale,
emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi territoriali);
3.
di
dare atto che, ai sensi dell’art 15, comma 9, dell’A.C.N. vigente, nel
termine di 30 giorni dalla pubblicazione della predetta graduatoria provvisoria
nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, i medici interessati possono
produrre al Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo -
Servizio Assistenza Distrettuale Territoriale - Medicina Convenzionata e
Penitenziaria, via Conte di Ruvo, 74 - 65127 Pescara, le istanze di riesame
inerenti la propria posizione nella
medesima graduatoria;
4.
di stabilire che il presente atto sia
trasmesso alle Aziende Sanitarie locali ed agli Ordini Provinciali dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione;
5.
di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Crocco