Approvazione Programma Operativo Regionale 2015 – 2017 per le attività previste dall’articolo 18, comma 1, lettere a) e b), e dall’articolo 20 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015) ed istituzione del relativo Regime di Aiuto ai sensi degli articoli 22 e 27 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (Ce) n. 1857/2006 (G.U. L 193 del 1.07.2014. pag.1), di seguito denominato anche “Regolamento di esenzione”;

 

VISTI gli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali” 2014-2020 (2014/C 204/01) della Commissione europea (G.U. C 204 del 1.07.2014, pag. 1), di seguito denominati anche “Orientamenti 2014-2020”;

 

VISTA la Legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante Disciplina della riproduzione animale (Gazz. Uff. 29 gennaio 1991, n. 24 e 13 agosto 1999, n. 189) e s.m.i.;

 

VISTA la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 39  recante Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei, (BURAT Ordinario 26 novembre 2014, n. 47) ed in particolare l’articolo 14;

 

VISTA la Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 recante Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo (BURA 27.09.1999, n. 37) e s.m.i.;

 

VISTA la Legge regionale 20 agosto 2015, n. 22, recante Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, per l’applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l’attuazione della comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015), (BURA 18 settembre 2015, n. 89 Speciale);

 

PRESO ATTO che l’articolo 24, della richiamata legge regionale n. 22/2015, prevede che la Giunta regionale adotti un programma operativo su base triennale predisposto dal Dipartimento regionale competente in materia di politiche agricole per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettere a) e b), e dall’articolo 20 della medesima legge;

 

VISTO il Programma Operativo  regionale 2015-2017 per le attività di tenuta dei libri genealogici (LL.GG), per lo svolgimento dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame (CCFF) e per l’erogazione dei servizi specialistici di consulenza zootecnica aziendale svolti dall’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo per ogni specie, razza o tipo genetico (Legge regionale 20 agosto 2015, n. 22, artt. 18 e 20 – Legge europea regionale 2015)ed istituzione del relativo Regime di Aiuti (Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, artt. 22 e 27), - di seguito denominato anche Programma Operativo 2015/2017 - predisposto dall’ex Ufficio Produzioni Animali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;

 

CONSIDERATA la necessità per le predette attività di istituire uno specifico Regime di Aiuti per un importo complessivo annuo di € 1.480.805,06 e che il regime medesimo è riconducibile alle misure “in esenzione dall’obbligo di notifica” previste dall’articolo 22 (Aiuti per servizi di consulenza) e dall’articolo 27 (Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti), paragrafo 1, lettere a) e b) del Reg. (UE) n. 702/2014;

 

ATTESO, che:

a)      il suddetto Programma Operativo richiede per il triennio 2015/2017 un fabbisogno finanziario complessivo di € 4.442.415,00 e che, per l’anno 2015, gli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 18 e 20 delle legge europea regionale 2015 n. 22/2015, pari ad € 1.480.805,06, trovano la necessaria copertura finanziaria nel corrente esercizio del bilancio regionale come di seguito specificate:

-              per € 600.000,00 sull’impegno da assumere con successivo atto dirigenziale nel Capitolo di spesa 102400 – U.P.B. 07.02.009;

-              per € 500.000,00 sull’impegno da assumere con successivo atto dirigenziale nel Capitolo di spesa 102406 – U.P.B. 07.02.009;

-              per € 177.892,06 sull’impegno n. 2955, Capitolo 102468 – U.P.B.07.02.014 - assunto con Determinazione dirigenziale n. DH27/268 del 24 ottobre 2014;

-              per € 202.913,00 sull’impegno n. 2112, Capitolo 102468 – U.P.B. 07.02.014 – assunto con Determinazione dirigenziale n. DPD019/11 del 24 settembre 2015;

b)      per gli anni successivi al corrente esercizio finanziario, il finanziamento pubblico necessario a far fronte agli gli oneri derivanti dall’attuazione del regime di aiuti in questione è annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo); 

 

RITENUTO di approvare e fare proprio in ogni sua parte il Programma Operativo 2015/2017 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

 

DATO ATTO che il regime di aiuti di cui alla presente deliberazione assicura il rispetto di tutte le condizioni di cui al Capo I - Disposizioni comuni del Reg. (UE) n. 702/2014, ed in particolare che:

-              gli aiuti rientrano tra le categorie esentate, previste dall’articolo 1, del Reg. (UE) 702/2014;

-              il regime di aiuti esclude il pagamento di aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di ordini di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno, a meno che l’impresa destinataria dell’ingiunzione di recupero non abbia rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero, ovvero non abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato;

-              gli aiuti non saranno concessi alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, n. 14 del Reg. (UE) 702/2014;

-              il regime non impone ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, paragrafo 7, del Reg. (UE) 702/2014:

a.       il possesso del requisito della sede legale e/o operativa sul territorio della regione Abruzzo;

b.      l’obbligo ai beneficiari degli aiuti di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

-              gli aiuti soddisfano il requisito della trasparenza di cui all’articolo 5 del Reg. (UE) 702/2014, in quanto sono concessi sotto forma di sovvenzioni;

-              gli aiuti concedibili soddisfano il requisito di avere un effetto di incentivazione di cui all’articolo 6 del Reg. (UE) 702/2014, in quanto è previsto che il beneficiario presenti una domanda scritta contenente almeno le informazioni di cui al paragrafo 2, dell’articolo medesimo;

-              ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, di cui all’articolo 26 del Reg. (UE) 702/2014, le cifre sono utilizzate al lordo di qualsiasi imposta o altro onere e i costi ammissibili sono corredati di prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del medesimo Reg. (UE) 702/2014; l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale IVA;

-              gli aiuti previsti dal presente provvedimento non possano essere cumulati con altri aiuti che riguardano gli stessi costi ammissibili, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 8 del Regolamento (UE) n.702/2014;

-              gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 9 del Reg. (UE) 702/2014 saranno soddisfatti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta regionale dei dati e delle informazioni previste dal medesimo articolo 9;

-              per assicurare gli obblighi di comunicazione degli aiuti esentati ai sensi del Reg. (UE) 702/2014, la presente deliberazione è trasmessa al Servizio “Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato”, affinché sia comunicata alla Commissione europea attraverso il sistema SANI2, almeno dieci giorni lavorativi prima dell’entrata in vigore del regime di aiuti di cui al presente provvedimento;

-              il regime di aiuti di cui al Programma Operativo 2015/2017, entrerà in vigore soltanto alla data di pubblicazione del Programma medesimo e del presente provvedimento sul BURAT e la pubblicazione sarà disposta dal competente Servizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca soltanto dopo il ricevimento della ricevuta della Commissione contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti, così come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1., secondo comma, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;

 

DATO ATTO che il regime di aiuti assicura il rispetto delle condizioni specifiche di cui all’articolo 22 del Reg. (UE) 702/2014, ed in particolare:

-              l’importo dell’aiuto è limitato a 1.500 EUR per consulenza;

-              il sostegno è inteso ad aiutare le aziende agricole attive nella produzione primaria e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell’azienda o dell’investimento;

-              la consulenza è coerente con le materie indicate nel paragrafo 3. e 4. dell’articolo in questione;

-              gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e sono erogati al prestatore del servizio di consulenza che nel caso di specie è stato individuato nell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo in virtù delle leggi regionali n. 11/1999, art. 70 bis, e n. 22/2015, art. 20, comma 5, in quanto dotata di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui presta consulenza;

-              l’adesione al servizio di consulenza è su base volontaria ed è aperta a tutti gli operatori del settore zootecnico anche se non appartenenti all’Associazione o Organizzazione titolare dell’attività medesima;

-              l’appartenenza alla suddetta Associazione non costituisce una condizione per avere accesso al servizio e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’Associazione di cui trattasi sono limitati ai costi della prestazione del servizio richiesto;

 

DATO ATTO, altresì, che il regime di aiuti assicura il rispetto delle condizioni specifiche di cui all’articolo 27 del Reg. (UE) 702/2014 per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) del medesimo articolo, ed in particolare:

-              gli aiuti sono concessi esclusivamente alle PMI, come definite nell’Allegato I del medesimo regolamento, attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;

-              l’importo dell’aiuto è limitato:

·             al 100% dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;

·             al 70% dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;

-              gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari . Il finanziamento pubblico è erogato al prestatore del servizio di miglioramento genetico che nel caso di specie è stato individuato nell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo in virtù della legge n. 30/91e delle leggi regionali n. 11/1999, art. 70 bis, e n. 22/2015, art. 18, in quanto dotata di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità;

-              l’adesione al servizio di miglioramento genetico è su base volontaria ed è aperta a tutti gli operatori del settore zootecnico anche se non appartenenti all’Associazione o Organizzazione titolare dell’attività medesima;

-              l’appartenenza alla suddetta Associazione non costituisce una condizione per avere accesso al servizio e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’Associazione di cui trattasi sono limitati ai costi della prestazione del servizio richiesto;

 

STABILITO che gli aiuti previsti dal presente provvedimento non possono essere concessi ad imprenditori agricoli che:

a)      non siano in regola con le vigenti norme specifiche del settore sanitario e veterinario o non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi inerenti la normativa vigente in materia di prevenzione e profilassi sanitaria;

b)      siano detentori di animali di interesse zootecnico non in regola con la normativa europea, nazionale e regionale in materia di identificazione e registrazione dei capi;

 

STABILITO altresì che ai fini dell’accertamento del rispetto delle condizioni, di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettera a) (clausola Deggendorf) e paragrafo 6 lettera b) (impresa in difficoltà) del Reg. 702/2014 si provvederà all’acquisizione di specifiche autodichiarazioni da parte delle imprese richiedenti, nel rispetto del DPR n. 445/2000;

 

RITENUTO necessario stabilire che il regime di cui alla presente deliberazione scade il 31 dicembre 2017;

 

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 24, della legge regionale n. 22/2015, il Programma Operativo regionale 2015/2017 è approvato da questa Giunta sentita la Commissione consiliare competente e stabilito che, qualora il parere della Commissione medesima sia favorevole e non comporti modifiche allo stesso Programma, la presente deliberazione deve intendersi definitiva ed eseguibile senza l’ulteriore riesame ed approvazione da parte di questa Giunta ed il dirigente del competente Servizio regionale è autorizzato ad emanare gli atti successivi per la sua stessa operatività;

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato elaborato in raccordo con il Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato limitatamente ai profili riguardanti l’applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014;

 

DATO ATTO, inoltre:

-              della puntuale istruttoria favorevole della struttura proponente;

-              del parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca e del Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente richiamati ed approvati:

 

1.      di approvare e fare proprio in ogni sua parte il Programma Operativo 2015/2017 predisposto dall’ex Ufficio Produzioni Animali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;

2.      di istituire il corrispondente specifico Regime di Aiuti “in esenzione dall’obbligo di notifica” ,per un importo complessivo annuo di € 1.480.805,06 per le misure  previste dall’articolo 22 (Aiuti per servizi di consulenza) e dall’articolo 27 (Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti), paragrafo 1, lettere a) e b) del Reg. (UE) n. 702/20104;

3.      di stabilire che il regime scade il 31 dicembre 2017;

4.      di stabilire, altresì, che il regime di aiuti in questione:

-              ha una previsione di spesa complessiva di €. 4.442.415,00 ed annuale pari a €. 1.480.805,06 e che trova copertura finanziaria nei pertinenti Capitoli di spesa del Bilanci regionale di previsione n. 102400 – U.P.B. 07.02.009, n. 102406 – U.P.B. 07.02.009 e 102468 – U.P.B.07.02.014 – n. 102468 – U.P.B.07.02.014 -  i cui stanziamenti sono determinati con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo);

-              entra in vigore soltanto alla data di pubblicazione del Programma medesimo e del presente provvedimento sul BURAT e la pubblicazione stessa sarà disposta dal competente Servizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca soltanto dopo il ricevimento della ricevuta della Commissione contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti, così come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1., secondo comma, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;

-              è inviato, unitamente al presente provvedimento, al Servizio “Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato”, affinché sia comunicato alla Commissione europea attraverso il sistema SANI2, almeno dieci giorni lavorativi prima dell’entrata in vigore del regime di aiuti di cui al presente provvedimento;

-              è inviato al Consiglio regionale per acquisire, ai sensi dell’articolo 24, della legge regionale n. 22/2015, il parere della Commissione consiliare competente e, qualora il parere della Commissione medesima sia favorevole e non comporti modifiche allo stesso Programma, la presente deliberazione deve intendersi definitiva ed eseguibile senza l’ulteriore riesame ed approvazione da parte di questa Giunta;

5.      di autorizzare il dirigente del competente Servizio regionale ad emanare gli atti successivi al presente provvedimento ai fini della sua operatività;

6.      di stabilire che gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 9 del Reg. (UE) 702/2014 saranno soddisfatti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta regionale dei dati e delle informazioni previste dal medesimo articolo 9;

7.      di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Programma Operativo Regionale 2015/2017 costituito di 26 (ventisei) pagine.

 

Segue Allegato

Allegato1

Allegato2