LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che
dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di
aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (Ce) n. 1857/2006 (G.U. L 193 del 1.07.2014.
pag.1), di seguito denominato anche “Regolamento di esenzione”;
VISTI
gli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali” 2014-2020 (2014/C 204/01) della
Commissione europea (G.U. C 204 del 1.07.2014, pag. 1), di seguito denominati
anche “Orientamenti 2014-2020”;
VISTA
la Legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante Disciplina della riproduzione animale (Gazz. Uff. 29 gennaio 1991, n. 24 e 13 agosto 1999, n. 189)
e s.m.i.;
VISTA
la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 recante Disposizioni sulla
partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea
e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei, (BURAT Ordinario 26
novembre 2014, n. 47) ed in particolare l’articolo 14;
VISTA
la Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 recante Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo (BURA 27.09.1999, n.
37) e s.m.i.;
VISTA
la Legge regionale 20 agosto 2015, n. 22, recante Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione Europea. Disposizioni per l’attuazione della direttiva
2012/12/UE, della direttiva 2002/89/CE, della direttiva 2000/60/CE, della direttiva
92/43/CEE, per l’applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 e del
regolamento (UE) n. 651/2014, nonché per l’attuazione della comunicazione della
Commissione Europea COM (2008) 394 e della comunicazione della Commissione
Europea COM (2011) 78. (Legge europea regionale 2015), (BURA 18 settembre 2015,
n. 89 Speciale);
PRESO
ATTO che l’articolo 24, della
richiamata legge regionale n. 22/2015, prevede che la Giunta regionale adotti
un programma operativo su base triennale predisposto dal Dipartimento regionale
competente in materia di politiche agricole per l’attuazione degli interventi
previsti dall’articolo 18, comma 1, lettere a) e b), e dall’articolo 20 della
medesima legge;
VISTO
il Programma Operativo regionale
2015-2017 per le attività di tenuta dei libri genealogici (LL.GG), per lo
svolgimento dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del
bestiame (CCFF) e per l’erogazione dei servizi specialistici di consulenza
zootecnica aziendale svolti dall’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo
per ogni specie, razza o tipo genetico (Legge regionale 20 agosto 2015, n. 22,
artt. 18 e 20 – Legge europea regionale 2015)ed istituzione del relativo Regime
di Aiuti (Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, artt. 22
e 27), - di seguito denominato anche Programma Operativo 2015/2017 -
predisposto dall’ex Ufficio Produzioni Animali del Dipartimento Politiche dello
Sviluppo Rurale e della Pesca;
CONSIDERATA
la necessità per le predette attività di istituire uno specifico Regime di
Aiuti per un importo complessivo annuo di € 1.480.805,06 e che il regime
medesimo è riconducibile alle misure “in esenzione dall’obbligo di notifica”
previste dall’articolo 22 (Aiuti per servizi di consulenza) e dall’articolo 27
(Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti), paragrafo 1, lettere a)
e b) del Reg. (UE) n. 702/2014;
ATTESO,
che:
a) il suddetto Programma Operativo richiede
per il triennio 2015/2017 un fabbisogno finanziario complessivo di €
4.442.415,00 e che, per l’anno 2015, gli oneri derivanti dall’attuazione degli
articoli 18 e 20 delle legge europea regionale 2015 n. 22/2015, pari ad €
1.480.805,06, trovano la necessaria copertura finanziaria nel corrente
esercizio del bilancio regionale come di seguito specificate:
-
per
€ 600.000,00 sull’impegno da assumere con successivo atto dirigenziale nel
Capitolo di spesa 102400 – U.P.B. 07.02.009;
-
per
€ 500.000,00 sull’impegno da assumere con successivo atto dirigenziale nel
Capitolo di spesa 102406 – U.P.B. 07.02.009;
-
per
€ 177.892,06 sull’impegno n. 2955, Capitolo 102468 – U.P.B.07.02.014 - assunto
con Determinazione dirigenziale n. DH27/268 del 24 ottobre 2014;
-
per
€ 202.913,00 sull’impegno n. 2112, Capitolo 102468 – U.P.B. 07.02.014 – assunto
con Determinazione dirigenziale n. DPD019/11 del 24 settembre 2015;
b) per gli anni successivi al corrente
esercizio finanziario, il finanziamento pubblico necessario a far fronte agli
gli oneri derivanti dall’attuazione del regime di aiuti in questione è
annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della
Regione Abruzzo);
RITENUTO
di approvare e fare proprio in ogni sua parte il Programma Operativo 2015/2017
che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
DATO
ATTO che il regime di aiuti di cui
alla presente deliberazione assicura il rispetto di tutte le condizioni di cui
al Capo I - Disposizioni comuni del Reg. (UE) n. 702/2014, ed in particolare
che:
-
gli aiuti rientrano tra le categorie
esentate, previste dall’articolo 1, del Reg. (UE) 702/2014;
-
il regime di aiuti esclude il
pagamento di aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di ordini di
recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione
europea che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato
interno, a meno che l’impresa destinataria dell’ingiunzione di recupero non
abbia rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero, ovvero
non abbia depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato;
-
gli aiuti non saranno concessi alle
imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo
1, n. 14 del Reg. (UE) 702/2014;
-
il regime non impone ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 1, paragrafo 7, del Reg. (UE) 702/2014:
a. il possesso del requisito della sede
legale e/o operativa sul territorio della regione Abruzzo;
b. l’obbligo ai beneficiari degli aiuti di
utilizzare prodotti o servizi nazionali;
-
gli
aiuti soddisfano il requisito della trasparenza di cui all’articolo 5 del Reg.
(UE) 702/2014, in quanto sono concessi sotto forma di sovvenzioni;
-
gli
aiuti concedibili soddisfano il requisito di avere un effetto di incentivazione
di cui all’articolo 6 del Reg. (UE) 702/2014, in quanto è previsto che il
beneficiario presenti una domanda scritta contenente almeno le informazioni di
cui al paragrafo 2, dell’articolo medesimo;
-
ai
fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, di cui
all’articolo 26 del Reg. (UE) 702/2014, le cifre sono utilizzate al lordo di
qualsiasi imposta o altro onere e i costi ammissibili sono corredati di prove
documentarie chiare, specifiche e aggiornate, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 7 del medesimo Reg. (UE) 702/2014; l’imposta sul valore aggiunto
(IVA) non è ammissibile salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi
della legislazione nazionale IVA;
-
gli
aiuti previsti dal presente provvedimento non possano essere cumulati con altri
aiuti che riguardano gli stessi costi ammissibili, ai sensi di quanto stabilito
dall'articolo 8 del Regolamento (UE) n.702/2014;
-
gli
obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 9 del Reg. (UE) 702/2014 saranno
soddisfatti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta
regionale dei dati e delle informazioni previste dal medesimo articolo 9;
-
per
assicurare gli obblighi di comunicazione degli aiuti esentati ai sensi del Reg.
(UE) 702/2014, la presente deliberazione è trasmessa al Servizio “Verifica e
Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato”,
affinché sia comunicata alla Commissione europea attraverso il sistema SANI2,
almeno dieci giorni lavorativi prima dell’entrata in vigore del regime di aiuti
di cui al presente provvedimento;
-
il regime di aiuti di cui al
Programma Operativo 2015/2017, entrerà in vigore soltanto alla data di
pubblicazione del Programma medesimo e del presente provvedimento sul BURAT e
la pubblicazione sarà disposta dal competente Servizio del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca soltanto dopo il ricevimento
della ricevuta della Commissione contrassegnata da un numero di identificazione
degli aiuti, così come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1., secondo comma,
del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;
DATO
ATTO che il regime di aiuti assicura
il rispetto delle condizioni specifiche di cui all’articolo 22 del Reg. (UE)
702/2014, ed in particolare:
-
l’importo
dell’aiuto è limitato a 1.500 EUR per consulenza;
-
il
sostegno è inteso ad aiutare le aziende agricole attive nella produzione
primaria e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza per
migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la
resilienza climatiche dell’azienda o dell’investimento;
-
la
consulenza è coerente con le materie indicate nel paragrafo 3. e 4. dell’articolo in questione;
-
gli
aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e sono erogati al
prestatore del servizio di consulenza che nel caso di specie è stato
individuato nell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo in virtù delle
leggi regionali n. 11/1999, art. 70 bis, e n. 22/2015, art. 20, comma 5, in
quanto dotata di adeguate risorse in termini di personale qualificato e
regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui
presta consulenza;
-
l’adesione
al servizio di consulenza è su base volontaria ed è aperta a tutti gli
operatori del settore zootecnico anche se non appartenenti all’Associazione o
Organizzazione titolare dell’attività medesima;
-
l’appartenenza
alla suddetta Associazione non costituisce una condizione per avere accesso al
servizio e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi
dell’Associazione di cui trattasi sono limitati ai costi della prestazione del
servizio richiesto;
DATO
ATTO, altresì, che il regime di
aiuti assicura il rispetto delle condizioni specifiche di cui all’articolo 27
del Reg. (UE) 702/2014 per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e b)
del medesimo articolo, ed in particolare:
-
gli
aiuti sono concessi esclusivamente alle PMI, come definite nell’Allegato I del
medesimo regolamento, attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
-
l’importo
dell’aiuto è limitato:
·
al
100% dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei
libri genealogici;
·
al
70% dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o
della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i
controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine
sulla qualità del latte;
-
gli
aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari
. Il finanziamento pubblico è erogato al prestatore del servizio di
miglioramento genetico che nel caso di specie è stato individuato
nell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo in virtù della legge n. 30/91e
delle leggi regionali n. 11/1999, art. 70 bis, e n. 22/2015, art. 18, in quanto
dotata di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente
formato, nonché di esperienza e affidabilità;
-
l’adesione
al servizio di miglioramento genetico è su base volontaria ed è aperta a tutti
gli operatori del settore zootecnico anche se non appartenenti all’Associazione
o Organizzazione titolare dell’attività medesima;
-
l’appartenenza
alla suddetta Associazione non costituisce una condizione per avere accesso al
servizio e gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi
dell’Associazione di cui trattasi sono limitati ai costi della prestazione del
servizio richiesto;
STABILITO
che gli aiuti previsti dal presente provvedimento non possono essere concessi
ad imprenditori agricoli che:
a) non siano in regola con le vigenti norme
specifiche del settore sanitario e veterinario o non abbiano ottemperato a tutti
gli obblighi inerenti la normativa vigente in materia di prevenzione e
profilassi sanitaria;
b) siano detentori di animali di interesse
zootecnico non in regola con la normativa europea, nazionale e regionale in
materia di identificazione e registrazione dei capi;
STABILITO
altresì che ai fini dell’accertamento del rispetto delle condizioni, di cui
all’articolo 1, paragrafo 5, lettera a) (clausola Deggendorf)
e paragrafo 6 lettera b) (impresa in difficoltà) del Reg. 702/2014 si
provvederà all’acquisizione di specifiche autodichiarazioni da parte delle
imprese richiedenti, nel rispetto del DPR n. 445/2000;
RITENUTO
necessario stabilire che il regime di cui alla presente deliberazione scade il
31 dicembre 2017;
RILEVATO
che, ai sensi dell’articolo 24, della legge regionale n. 22/2015, il Programma
Operativo regionale 2015/2017 è approvato da questa Giunta sentita la
Commissione consiliare competente e stabilito che, qualora il parere della
Commissione medesima sia favorevole e non comporti modifiche allo stesso
Programma, la presente deliberazione deve intendersi definitiva ed eseguibile
senza l’ulteriore riesame ed approvazione da parte di questa Giunta ed il
dirigente del competente Servizio regionale è autorizzato ad emanare gli atti
successivi per la sua stessa operatività;
DATO
ATTO che il presente provvedimento è
stato elaborato in raccordo con il Servizio Verifica e Coordinamento per la
Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato limitatamente ai profili
riguardanti l’applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014;
DATO
ATTO, inoltre:
-
della
puntuale istruttoria favorevole della struttura proponente;
-
del
parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento Politiche dello
Sviluppo Rurale e della Pesca e del Dirigente del Servizio Promozione delle
Filiere in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa
del presente provvedimento;
A voti
unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per i motivi esposti in narrativa che si
intendono qui integralmente richiamati ed approvati:
1. di
approvare e fare proprio in ogni sua
parte il Programma Operativo 2015/2017 predisposto dall’ex Ufficio Produzioni
Animali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;
2. di
istituire il corrispondente
specifico Regime di Aiuti “in esenzione dall’obbligo di notifica” ,per un importo complessivo annuo di € 1.480.805,06 per le
misure previste dall’articolo 22 (Aiuti
per servizi di consulenza) e dall’articolo 27 (Aiuti al settore zootecnico e
aiuti per i capi morti), paragrafo 1, lettere a) e b) del Reg. (UE) n.
702/20104;
3. di
stabilire che il regime scade il 31
dicembre 2017;
4. di
stabilire, altresì, che il regime di
aiuti in questione:
-
ha
una previsione di spesa complessiva di €. 4.442.415,00 ed annuale pari a €.
1.480.805,06 e che trova copertura finanziaria nei pertinenti Capitoli di spesa
del Bilanci regionale di previsione n. 102400 – U.P.B. 07.02.009, n. 102406 –
U.P.B. 07.02.009 e 102468 – U.P.B.07.02.014 – n. 102468 – U.P.B.07.02.014
- i cui stanziamenti sono determinati
con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3
(Ordinamento contabile della Regione Abruzzo);
-
entra
in vigore soltanto alla data di pubblicazione del Programma medesimo e del
presente provvedimento sul BURAT e la pubblicazione stessa sarà disposta dal
competente Servizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della
Pesca soltanto dopo il ricevimento della ricevuta della Commissione
contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti, così come stabilito
dall’articolo 9, paragrafo 1., secondo comma, del regolamento (UE) n. 702/2014
della Commissione;
-
è
inviato, unitamente al presente provvedimento, al Servizio “Verifica e
Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato”,
affinché sia comunicato alla Commissione europea attraverso il sistema SANI2,
almeno dieci giorni lavorativi prima dell’entrata in vigore del regime di aiuti
di cui al presente provvedimento;
-
è
inviato al Consiglio regionale per acquisire, ai sensi dell’articolo 24, della
legge regionale n. 22/2015, il parere della Commissione consiliare competente
e, qualora il parere della Commissione medesima sia favorevole e non comporti
modifiche allo stesso Programma, la presente deliberazione deve intendersi
definitiva ed eseguibile senza l’ulteriore riesame ed approvazione da parte di
questa Giunta;
5. di
autorizzare il dirigente del
competente Servizio regionale ad emanare gli atti successivi al presente
provvedimento ai fini della sua operatività;
6. di
stabilire che gli obblighi di
pubblicazione di cui all’articolo 9 del Reg. (UE) 702/2014 saranno soddisfatti
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta regionale dei dati
e delle informazioni previste dal medesimo articolo 9;
7. di
ritenere parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento il Programma Operativo Regionale
2015/2017 costituito di 26 (ventisei) pagine.
Segue Allegato