Norme per la prevenzione del soffocamento dei bambini.

 

Art. 1

(Finalità)

 

1.      La Regione Abruzzo promuove, anche attraverso protocolli o intese con le ASL territoriali, con l’Ufficio Scolastico Regionale, con le singole istituzioni scolastiche, con la Croce Rossa Italiana, con l’Associazione dei Medici Pediatri Italiani e con tutti i soggetti portatori di interesse fra cui le associazioni no profit che si occupano di difesa e tutela dei diritti dell’infanzia,  tutte le iniziative volte a prevenire la morte per soffocamento accidentale dei bambini da zero a dieci anni, nonché a sensibilizzare la formazione del personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell’infanzia riguardo le manovre di rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base, ossia le tecniche di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica.

2.      La Regione Abruzzo, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, sostiene campagne informative ed educative rivolte a genitori di bambini in età infantile ed al personale docente, non docente ed ai collaboratori operanti negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia della Regione Abruzzo, tramite percorsi formativi da svolgersi all’interno di ciascun presidio ospedaliero del territorio regionale.

 

Art. 2

(Destinatari)

 

1.      I destinatari della presente legge sono:

a)      il personale docente operante negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia della Regione Abruzzo;

b)      il personale non docente e i collaboratori che operano negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia della Regione Abruzzo;

c)      i genitori dei bambini in età infantile residenti in Abruzzo.

 

Art. 3

(Campagne di educazione ed informazione)

 

1.      La Regione Abruzzo si impegna a promuovere campagne di educazione ed informazione con la finalità di sensibilizzare le istituzioni scolastiche, il personale docente e non docente, i genitori sulle tecniche di disostruzione pediatrica.

2.      Per le iniziative di cui al comma 1 la Regione promuove la stipula di apposito protocollo d’intesa con le Asl territoriali, con l’Ufficio Scolastico Regionale, con le singole istituzioni scolastiche, con la Croce Rossa Italiana, con l’associazione dei Medici Pediatri Italiani e con tutti i soggetti portatori di interesse fra cui le associazioni no profit che si occupano di difesa e tutela dei diritti dell’infanzia.

3.      Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione si impegna a sostenere tramite le strutture dell’Ufficio Stampa della Giunta regionale la campagna di comunicazione dell’iniziativa e a realizzare la stampa del materiale informativo da distribuire nelle giornate formative. L’attuazione della presente attività non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

4.      Per la realizzazione delle giornate formative da parte dei soggetti attuatori di cui al comma 2 dell’articolo 3 la Regione stipula apposito protocollo d’intesa senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

 

Art. 4

(Organizzazione dei corsi di formazione)

 

1.      Gli operatori individuati mediante il protocollo d’intesa, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, tramite il proprio personale dipendente o volontario, organizzano i corsi di formazione mettendo a disposizione un istruttore ogni cinque partecipanti al corso di formazione.

2.      Il programma del corso è organizzato in una sola giornata così suddivisa:

a)      una parte teorica con spiegazione e proiezione di slides, riguardo le tecniche di disostruzione pediatrica di base e la rianimazione cardiopolmonare pediatrica, in linea con gli iter formativi elaborati dalla Task Force Nazionale Rianimazione Cardiopolmonare BLSD della Croce Rossa Italiana nel 2009 e successivi aggiornamenti;

b)      una parte pratica con esercitazioni simulate su manichini “pediatrico” e “lattante”, per i diversi casi di ostruzione parziale e totale per bambini o lattanti coscienti ed incoscienti.

3.      Al termine del corso di formazione il personale formato riceverà un certificato di partecipazione rilasciato dagli operatori di cui all’articolo 3.

 

Art. 5

(Regolamento)

 

1.         Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro tre mesi  dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina con apposito regolamento le modalità di attuazione della presente legge.

2.         Il regolamento può prevedere specifiche premialità nei criteri di erogazione di contributo in favore delle Istituzioni scolastiche che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita e sulla prevenzione primaria.

 

Art. 6

(Clausola valutativa)

 

1.      La Giunta regionale a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati raccolti e delle elaborazioni predisposte dalle Asl territoriali, presenta annualmente al Consiglio una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi. A tal fine, con riferimento alle attività e agli interventi previsti dall’articolo 4 la relazione dovrà contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:

a)      quanti corsi sono stati realizzati e quali esiti hanno prodotto;

b)      in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto il fabbisogno;

c)      qual è stato il grado di diffusione delle iniziative sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;

d)      qual è stato il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;

e)      quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione, quali sono state le soluzioni approntate per farvi fronte.

2.      Il contenuto della relazione viene presentato al Consiglio regionale e reso pubblico mediante il sito web del Consiglio regionale.

 

Art. 7

(Clausola di neutralità finanziaria)

 

1.      Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.      Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 8

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 4 Marzo 2016

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso