Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo promuove, anche
attraverso protocolli o intese con le ASL territoriali, con l’Ufficio
Scolastico Regionale, con le singole istituzioni scolastiche, con la Croce
Rossa Italiana, con l’Associazione dei Medici Pediatri Italiani e con tutti i
soggetti portatori di interesse fra cui le associazioni no profit che si
occupano di difesa e tutela dei diritti dell’infanzia, tutte le iniziative volte a prevenire la morte
per soffocamento accidentale dei bambini da zero a dieci anni, nonché a
sensibilizzare la formazione del personale docente e non docente degli asili
nido e delle scuole dell’infanzia riguardo le manovre di rianimazione
cardiopolmonare pediatrica di base, ossia le tecniche di disostruzione delle
vie aeree in età pediatrica.
2. La Regione Abruzzo, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio regionale, sostiene campagne informative ed educative rivolte a
genitori di bambini in età infantile ed al personale docente, non docente ed ai
collaboratori operanti negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia della
Regione Abruzzo, tramite percorsi formativi da svolgersi all’interno di ciascun
presidio ospedaliero del territorio regionale.
Art. 2
(Destinatari)
1. I destinatari della presente legge sono:
a) il personale docente operante negli asili
nido e nelle scuole dell’infanzia della Regione Abruzzo;
b) il personale non docente e i collaboratori
che operano negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia della Regione
Abruzzo;
c) i genitori dei bambini in età infantile
residenti in Abruzzo.
Art. 3
(Campagne di
educazione ed informazione)
1. La Regione Abruzzo si impegna a promuovere
campagne di educazione ed informazione con la finalità di sensibilizzare le
istituzioni scolastiche, il personale docente e non docente, i genitori sulle
tecniche di disostruzione pediatrica.
2. Per le iniziative di cui al comma 1 la
Regione promuove la stipula di apposito protocollo d’intesa con le Asl
territoriali, con l’Ufficio Scolastico Regionale, con le singole istituzioni scolastiche,
con la Croce Rossa Italiana, con l’associazione dei Medici Pediatri Italiani e
con tutti i soggetti portatori di interesse fra cui le associazioni no profit
che si occupano di difesa e tutela dei diritti dell’infanzia.
3. Per la realizzazione degli interventi di
cui al comma 1, la Regione si impegna a sostenere tramite le strutture
dell’Ufficio Stampa della Giunta regionale la campagna di comunicazione
dell’iniziativa e a realizzare la stampa del materiale informativo da
distribuire nelle giornate formative. L’attuazione della presente attività non
deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
4. Per la realizzazione delle giornate
formative da parte dei soggetti attuatori di cui al comma 2 dell’articolo 3 la
Regione stipula apposito protocollo d’intesa senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio regionale.
Art. 4
(Organizzazione
dei corsi di formazione)
1. Gli operatori individuati mediante il
protocollo d’intesa, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, tramite
il proprio personale dipendente o volontario, organizzano i corsi di formazione
mettendo a disposizione un istruttore ogni cinque partecipanti al corso di
formazione.
2. Il programma del corso è organizzato in
una sola giornata così suddivisa:
a) una parte teorica con spiegazione e
proiezione di slides, riguardo le tecniche di
disostruzione pediatrica di base e la rianimazione cardiopolmonare pediatrica,
in linea con gli iter formativi elaborati dalla Task Force Nazionale
Rianimazione Cardiopolmonare BLSD della Croce Rossa Italiana nel 2009 e
successivi aggiornamenti;
b) una parte pratica con esercitazioni
simulate su manichini “pediatrico” e “lattante”, per i diversi casi di
ostruzione parziale e totale per bambini o lattanti coscienti ed incoscienti.
3. Al termine del corso di formazione il
personale formato riceverà un certificato di partecipazione rilasciato dagli
operatori di cui all’articolo 3.
Art. 5
(Regolamento)
1. Il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta, entro tre mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina con
apposito regolamento le modalità di attuazione della presente legge.
2. Il regolamento può prevedere specifiche
premialità nei criteri di erogazione di contributo in
favore delle Istituzioni scolastiche che realizzano percorsi informativi e
formativi sulle tecniche salvavita e sulla prevenzione primaria.
Art. 6
(Clausola
valutativa)
1. La Giunta regionale a partire dal secondo
anno dall’entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati raccolti
e delle elaborazioni predisposte dalle Asl territoriali, presenta annualmente
al Consiglio una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della
legge e i risultati degli interventi. A tal fine, con riferimento alle attività
e agli interventi previsti dall’articolo 4 la relazione dovrà contenere
risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quanti corsi sono stati realizzati e quali
esiti hanno prodotto;
b) in quale misura le iniziative realizzate
hanno soddisfatto il fabbisogno;
c) qual è stato il grado di diffusione delle
iniziative sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;
d) qual è stato il contributo dei soggetti
attuatori nella realizzazione degli interventi;
e) quali criticità sono state riscontrate
nella fase di attuazione, quali sono state le soluzioni approntate per farvi
fronte.
2. Il contenuto della relazione viene
presentato al Consiglio regionale e reso pubblico mediante il sito web del
Consiglio regionale.
Art. 7
(Clausola di
neutralità finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti previsti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 4
Marzo 2016
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso