Art. 1
(Integrazione
all’art. 18 della L.R. 6/2016)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18
(Autonomia del Consiglio regionale) della legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6
(Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018) è aggiunto il seguente:
"1 bis. Ai
sensi dell’articolo 3 bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio
regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione) è approvato il Bilancio del
Consiglio regionale di cui al verbale consiliare 16 dicembre 2015, n. 51/3
(Bilancio di previsione del Consiglio regionale esercizio finanziario 2016.
Bilancio pluriennale 2016-2018), come modificato ai sensi dell’articolo 8 della
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 42 (Interventi a sostegno di giovani già
ospiti di strutture di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie),
allegato alla presente legge, la cui copertura è assicurata nell’ambito della
Missione 1, Programma 01, Capitolo 11102/01.".
Art. 2
(Integrazione alla
L.R. 17/2001)
1. All’articolo 8, comma 3, della legge
regionale 9 maggio 2001, n. 17 (Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento
delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta
regionale) dopo le parole “sono assegnati due dipendenti ciascuno con qualifica
di autista” sono aggiunte le parole “, scelto indifferentemente tra i dipendenti della Giunta e del
Consiglio regionale in possesso del profilo richiesto. Le autorità aventi
diritto (Presidente della Giunta, Presidente del Consiglio, Componenti
l’Esecutivo) scelgono d’intesa e su base fiduciaria, i due dipendenti da assegnare loro,
anche sulla base della maggiore vicinanza dei rispettivi domicili. I dipendenti
non impiegati per tali finalità sono destinati ad altri compiti, nell’ambito
delle strutture organizzative di appartenenza”.
Art. 3
(Interpretazione
autentica dell’articolo 14, comma 1, della L.R. 40/2010)
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge
regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento
economico [e previdenziale] spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese
generali di funzionamento dei gruppi consiliari) le parole “il Consigliere che,
debitamente autorizzato, si reca in missione per l'espletamento delle proprie
funzioni” sono autenticamente interpretate nel senso che l’autorizzazione non è
dovuta nei confronti del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio,
dei componenti l’Esecutivo se formalmente delegati dal Presidente della Giunta
a esercitare specifiche funzioni, nonché dei componenti l’Ufficio di Presidenza
del Consiglio se formalmente delegati dal Presidente del Consiglio a sostituirlo
nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 4
(Modifiche alla
L.R. 23/2011)
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 1 della
legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di
aree produttive) sono inseriti i seguenti commi:
“7 bis. Al Presidente
del Consiglio di Amministrazione dell’ARAP compete una indennità di carica
lorda annua pari al 50% dell’indennità di carica spettante ai Consiglieri
regionali, al netto dell’IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a
carico dell’ARAP da disposizioni di legge. Ai Consiglieri di Amministrazione
dell’ARAP compete una indennità di carica lorda annua pari al 25%
dell’indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, al netto dell’IVA
se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell’ARAP da disposizioni
di legge.
7 ter. Al
Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’ARAP compete un compenso
lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo
la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in
ragione dell’appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata,
decurtato del 10% ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico
dell’ARAP da disposizioni di legge. Ai restanti componenti del Collegio dei
revisori compete un compenso pari a 2/3 di quello spettante al Presidente, al
netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ARAP da
disposizioni di legge.
7 quater. Ai
componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell’ARAP è
riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella
misura stabilita in apposito Regolamento interno da adottare secondo le
disposizioni di legge.”.
Art. 5
(Modifiche alla
L.R. 28/2011 e alla L.R. 23/2015)
1. Alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28
(Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo
su opere e costruzioni in zone sismiche) sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) al comma 4 la parola “provinciali” è
sostituita dalla parola “regionali” e le parole “tra le quattro province
abruzzesi, composto dai dirigenti o da loro delegati, degli stessi Uffici
provinciali competenti in materia sismica” sono sostituite dalle parole: “(TTC)
composto dai dirigenti o da loro delegati degli uffici competenti in materia
sismica, per territorio provinciale o di area vasta”;
2) al comma 5 le parole “delle Provincie”
sono soppresse;
b) all’articolo 7:
1) al comma 1 la parola “Provinciali” è
sostituita dalla parola “regionali”;
2) al comma 5 la parola “provinciale” è
sostituita dalla parola “regionale”;
c) all’articolo 8:
1) al comma 1 la parola “Provinciali” è
sostituita dalla parola “regionali”;
2) al comma 2 le parole “La Provincia” sono
sostituite dalle parole: “L’ufficio regionale”;
3) al comma 4 la parola “provinciali” è
sostituita dalla parola “regionali”;
4) al comma 5 la parola “provinciali” è
sostituita dalla parola “regionali” e la parola “15” è sostituita dalla parola
“30”;
5) al comma 7 le parole “e previa diffida
all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione medesima,” sono
soppresse e le parole “provinciale competente ai sensi della presente legge”
sono sostituite dalle parole: “regionale a valere sui fondi regionali di cui al
comma 1 dell’art. 15”;
d) all’articolo 9, comma 1, le parole “alla
Provincia” sono sostituite dalle parole: “all’ufficio regionale”;
e) all’articolo 10:
1) al comma 2 le parole “alla Provincia” sono
sostituite dalle parole: “all’ufficio regionale”;
2) al comma 3 ove presenti le parole “La
Provincia” sono sostituite dalle parole: “L’ufficio regionale”;
3) al comma 4 le parole “dalla Provincia”
sono sostituite dalle parole: “dall’ufficio regionale”;
f) all’articolo 11, comma 2, la parola
“assevera” è sostituita dalle parole: “ed il direttore dei lavori asseverano”;
g) all’articolo 12, comma 1, le parole “alla
Provincia” sono sostituite dalle parole: “all’ufficio regionale”;
h) all’articolo 14, comma 2, le parole “la
Provincia” sono sostituite dalle parole: “l’ufficio regionale competente”;
i) all’articolo 15:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1.
Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 7 e 13 e per il
deposito dei progetti ai sensi dell'art. 9 è dovuta, da parte dei soggetti
privati richiedenti, la corresponsione di un contributo per la copertura delle
spese di istruttoria, vigilanza e controllo, conservazione e consultazione dei
progetti e per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2.”;
2) al comma 2 le parole “diritti e spese”
sono soppresse;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4.
A seguito dell’attivazione delle procedure informatizzate di acquisizione delle
istanze, le risorse derivanti dal versamento del contributo di cui al comma 1,
sono riscosse dalla Regione.”;
4) al comma 5 le parole “Le risorse derivanti
dal versamento dei diritti e del rimborso per le spese istruttorie di cui al
comma 1 e delle sanzioni di cui all'articolo 16, sono riscosse” sono sostituite
dalle parole: “Nelle more dell’attivazione del sistema informatizzato di cui al
comma 4, il contributo regionale di cui al comma 1 è riscosso”;
5) alla lettera a) del comma 5 le parole
“Provincia competente per territorio e sono vincolate alla copertura” sono
sostituite dalle parole: “Regione e sono vincolate alla copertura delle spese
per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all’art. 2 e”;
6) alla lettera b) del comma 5 la parola
“provinciali” è sostituita dalla parola “regionali”;
7) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6.
Gli Uffici regionali che esercitano attività di vigilanza e controllo in zona sismica,
per le finalità di cui all’art. 2, commi 1 e 2, trasmettono al Tavolo Tecnico
di Coordinamento di cui all'art. 2, comma 4, i dati informatizzati relativi
alle pratiche edilizie depositate.”;
l) all’articolo 16:
1) alla rubrica le parole “Sanzioni amministrative”
sono sostituite dalle parole: “Repressione delle violazioni”;
2) al comma 1 le parole “che disciplinano gli
interventi di cui all'art. 10, comma 1” sono sostituite dalle parole:
“disciplinate dal Titolo III e IV” e la parola “amministrative” è soppressa;
3) al comma 2 sono eliminate le parole “in
muratura”, “e in legno” e “amministrative”;
m) all’articolo 19:
1) al comma 1 le parole “comunale competente”
sono sostituite dalle parole: “regionale competente per territorio”;
2) alla lettera a) del comma 4 dopo le parole
“per l’edilizia” sono aggiunte le parole: “o presso gli uffici competenti in
materia sismica”;
3) alla lettera b) del comma 4 le parole
“uffici provinciali competenti per territorio” sono sostituite dalle parole:
“uffici territorialmente competenti in materia sismica”;
4) il comma 5 ter è sostituito dal seguente:
“5 ter. Alla data di effettivo trasferimento delle funzioni di cui all’art. 7,
comma 1, punto 3, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, tutte le
pratiche giacenti o in istruttoria presso gli uffici provinciali territoriali,
sono trasferite di competenza agli uffici regionali.”;
5) Il comma 5 quater è soppresso;
6) Il comma 5 quinquies
è soppresso;
n) l’art. 21 è sostituito dal seguente:
“Art. 21
1. Le entrate regionali di cui al comma 1
dell'art. 15, sono contabilizzate nello stato di previsione dell’entrata del
bilancio regionale in apposito stanziamento di nuova istituzione previsto nel
titolo 3, tipologia 500 riguardante le entrate derivanti dal contributo per le spese
di istruttoria di cui all’art. 15.
2. Per le finalità di cui al comma 1
dell'art. 15 e all'art. 2, le entrate di cui al comma 1, quantificate
presuntivamente per l'anno 2016 in euro 1.000.000,00, sono destinate al
finanziamento di apposito stanziamento di nuova istituzione nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale della missione 11, programma 01,
titolo 1 per la copertura degli oneri derivanti dagli interventi di spesa per
l'espletamento delle funzioni regionali di controllo e vigilanza delle
costruzioni in zona sismica, nonché di quelli di cui al comma 10.
3. Le risorse derivanti dal contributo di cui
all'art. 15, che risultano superiori alle spese necessarie per l'espletamento
delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico,
costituiscono economie di spesa.
4. Alla spesa necessaria per la realizzazione
delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 5-bis, si fa fronte con le risorse
economiche di cui all'art. 15 iscritte nello stanziamento dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale della missione 11, programma 01,
titolo 1 di cui al comma 2.
5. Per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica i Comuni beneficiari sono tenuti a
versare alla Regione le "spese di istruttoria" pari al 5% del costo
convenzionale stabilito dai programmi annuali attuativi stimati per l'anno 2016
in euro 60.000,00.
6. Le risorse di cui al comma 5 sono iscritte
nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale nello
stanziamento già previsto nel titolo 3, tipologia 500 concernente le entrate
derivanti dal contributo per l'espletamento delle funzioni regionali in materia
di riduzione del rischio sismico e sono destinate al finanziamento dello
stanziamento già previsto nello stato di previsione della spesa della missione
11, programma 01, titolo 1 per la
copertura degli oneri relativi agli
interventi di spesa per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di
riduzione del rischio sismico.
7. Alla
spesa necessaria per la realizzazione delle attività di microzonazione
sismica di cui all'art. 5, comma 4, si fa fronte secondo le seguenti modalità:
a) quanto alla
quota di competenza statale attraverso le risorse del Fondo per la prevenzione
del rischio sismico istituito con l'art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39
(decreto Abruzzo) e successiva legge di conversione L. 24 giugno 2009, n. 77;
b) quanto alla
quota di cofinanziamento regionale, pari ad € 50.000,00, attraverso le risorse
di cui allo stanziamento della missione 11, programma 01, titolo 1 di cui al
comma 6 e alle quote di cofinanziamento del Programma Operativo Regionale
POR-FESR Abruzzo (2007-2013) della missione 01, programma 12.
8. Ai componenti esterni del "Tavolo
tecnico regionale di monitoraggio degli studi di microzonazione
sismica" istituito con D.G.R. n. 333/2011 e per le finalità di cui
all'art. 5 della presente legge e dei Tavoli Tecnico-Scientifici di cui
all'art. 2, comma 5, spetta il rimborso spese con le modalità di pagamento di
cui all'art. 7 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e
il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico-Amministrativo - Sezione Lavori
Pubblici).
9. Agli oneri di cui al comma 8 relativi al
“Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli studi di microzonazione
sismica”, presuntivamente valutati in euro 10.000,00, si provvede con le
entrate regionali di cui al comma 5 del presente articolo.
10. Agli oneri di cui al comma 8 relativi ai
Tavoli Tecnico-Scientifici, quantificati presuntivamente per l'anno 2016 in
euro 10.000,00, si fa fronte con le risorse economiche di cui al comma 1 del
presente articolo.
11. Gli stanziamenti dello stato di previsione
dell’entrata e dello stato di previsione della spesa previsti nel presente
articolo sono determinati ed iscritti dalle leggi di bilancio.
12. Gli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione della spesa possono essere utilizzati solo previo accertamento delle
relative entrate.”.
2. L’efficacia delle disposizioni di cui al
comma 1 decorre dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni in materia
di rischio sismico stabilita negli accordi di cui agli articoli 8 e 10 della
legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle
funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014).
3. Alla legge regionale 22 settembre 2015, n.
23 (Provvedimenti relativi alla destinazione del complesso immobiliare
"Autoporto di Castellalto", modifiche alla L.R. 29 novembre 2002, n.
28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale)
e disposizioni urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza sugli
interventi nelle zone sismiche) sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 dell'articolo 4 le parole
“15 febbraio 2016” sono sostituite dalle parole: “15 marzo 2016”;
b)
al comma 2 dell'articolo 4 le parole
“15 febbraio 2016” sono sostituite dalle parole: “15 marzo 2016”.
Art. 6
(Modifica all’art.
8 della L.R. 42/2015)
1. Al comma 6 dell’articolo 8 della legge
regionale 28 dicembre 2015, n. 42 (Interventi a sostegno di giovani già ospiti
di strutture di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie), sono
soppresse le seguenti parole: "bilancio di previsione per l’esercizio 2016
e pluriennale per gli anni 2016-2018 del Consiglio regionale sono apportate le
seguenti modifiche per competenza e cassa:".
Art. 7
(Modifiche
all’art. 80 della L.R. 18/1983)
1. Al comma 3 dell’articolo 80 della legge
regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela,
trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) le parole “il corso dei
fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,” sono sostituite dalle parole: “i
corsi d’acqua riportati nell’allegato A della L.R. 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di
autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione
delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto
legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015)”.
2. Al comma 3 dell’articolo 80 della L.R.
18/1983, dopo le parole “dai piedi esterni degli argini” sono aggiunte le
seguenti parole: “nonché dal confine dell’area demaniale qualora più esterna
rispetto alle sponde o argini”.
3. Al comma 3 dell’articolo 80 della L.R.
18/1983, il secondo capoverso è sostituito dal seguente capoverso: “Lungo il
corso dei canali artificiali e nei tratti arginati a protezione di una portata di
piena avente tempo di ritorno di almeno 200 anni, tale limitazione si applica
entro una fascia di metri venticinque da ciascuna sponda o piede esterno
dell’argine”.
4. Al comma 3 bis dell’articolo 80 della
L.R. 18/1983, le parole dopo “pericolosità idraulica,” sono sostituite dalle
parole: “fatta salva la identificazione della fascia di salvaguardia di cui al
comma 3 del presente articolo viene individuata una ulteriore distanza pari a
metri venticinque dal limite esterno della “piena ordinaria”, equivalente al
perimetro della classe di pericolosità P4, qualora la fascia che ne risulti sia
posta più esternamente rispetto a quella stabilita dal medesimo comma”.
5. Al comma 4 bis dell’articolo 80 della L.R.
18/1983, dopo la parola “qualora” sono aggiunte le seguenti parole: “detti
piani non abbiano i requisiti di cui al primo punto del comma 4 e”.
6. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 80 della
L.R. 18/1983 è aggiunto il seguente comma:
“4 ter. Ad
eccezione dei canali artificiali, la fascia di interdizione stabilita dai commi
3 e 3-bis è ridotta a cinquanta metri nel caso di interventi di cui all'art. 3,
comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. n. 380 del 6
giugno 2001 per ogni destinazione d'uso ovvero di ampliamento o completamento
di esistenti edificazioni ad uso industriale o artigianale nonché per qualsiasi
tipologia di edificazione lungo i corsi d’acqua non riportati nell’allegato A
della L.R. 36/2015”.
Art. 8
(Modifiche
all’allegato A della l.r. 36/2015)
1. All’allegato A della L.R. 36/2015, dopo il
corso d’acqua di cui al punto "n. 39, Fiume Giovenco: dalla sorgente
all’incile" sono aggiunti i seguenti:
a) "40. Fiume Salto: dalla sorgente al
confine con la Regione Lazio”;
b) “41. Fiume Imele:
dalla sorgente alla confluenza con il Salto”;
c) “42. Fiume Turano: dalla sorgente al
confine con la Regione Lazio".
Art. 9
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione Abruzzo in versione telematica ( BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 4 marzo 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso