Modifiche alle leggi regionali 6/2016, 17/2001, 23/2011, 28/2011, 23/2015, 42/2015, 18/1983, 36/2015 e interpretazione autentica dell’articolo 14, comma 1, della legge regionale 40/2010.

 

Art. 1

(Integrazione all’art. 18 della L.R. 6/2016)

 

1.      Dopo il comma 1 dell’articolo 18 (Autonomia del Consiglio regionale) della legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6 (Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018) è aggiunto il seguente:

"1 bis. Ai sensi dell’articolo 3 bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione) è approvato il Bilancio del Consiglio regionale di cui al verbale consiliare 16 dicembre 2015, n. 51/3 (Bilancio di previsione del Consiglio regionale esercizio finanziario 2016. Bilancio pluriennale 2016-2018), come modificato ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 42 (Interventi a sostegno di giovani già ospiti di strutture di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie), allegato alla presente legge, la cui copertura è assicurata nell’ambito della Missione 1, Programma 01, Capitolo 11102/01.".

 

Art. 2

(Integrazione alla L.R. 17/2001)

 

1.      All’articolo 8, comma 3, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 17 (Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale) dopo le parole “sono assegnati due dipendenti ciascuno con qualifica di autista” sono aggiunte le parole “, scelto indifferentemente  tra i dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale in possesso del profilo richiesto. Le autorità aventi diritto (Presidente della Giunta, Presidente del Consiglio, Componenti l’Esecutivo) scelgono d’intesa e su base fiduciaria,  i due dipendenti da assegnare loro, anche sulla base della maggiore vicinanza dei rispettivi domicili. I dipendenti non impiegati per tali finalità sono destinati ad altri compiti, nell’ambito delle strutture organizzative di appartenenza”.

 

Art. 3

(Interpretazione autentica dell’articolo 14, comma 1, della L.R. 40/2010)

 

1.      Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico [e previdenziale] spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) le parole “il Consigliere che, debitamente autorizzato, si reca in missione per l'espletamento delle proprie funzioni” sono autenticamente interpretate nel senso che l’autorizzazione non è dovuta nei confronti del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio, dei componenti l’Esecutivo se formalmente delegati dal Presidente della Giunta a esercitare specifiche funzioni, nonché dei componenti l’Ufficio di Presidenza del Consiglio se formalmente delegati dal Presidente del Consiglio a sostituirlo nell’esercizio delle sue funzioni.

 

Art. 4

(Modifiche alla L.R. 23/2011)

 

1.      Dopo il comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive) sono inseriti i seguenti commi:

“7 bis. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ARAP compete una indennità di carica lorda annua pari al 50% dell’indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, al netto dell’IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell’ARAP da disposizioni di legge. Ai Consiglieri di Amministrazione dell’ARAP compete una indennità di carica lorda annua pari al 25% dell’indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, al netto dell’IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell’ARAP da disposizioni di legge.

7 ter. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’ARAP compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell’appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ARAP da disposizioni di legge. Ai restanti componenti del Collegio dei revisori compete un compenso pari a 2/3 di quello spettante al Presidente, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ARAP da disposizioni di legge.

7 quater. Ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell’ARAP è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno da adottare secondo le disposizioni di legge.”.

 

Art. 5

(Modifiche alla L.R. 28/2011 e alla L.R. 23/2015)

 

1.      Alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      all’articolo 2:

1)      al comma 4 la parola “provinciali” è sostituita dalla parola “regionali” e le parole “tra le quattro province abruzzesi, composto dai dirigenti o da loro delegati, degli stessi Uffici provinciali competenti in materia sismica” sono sostituite dalle parole: “(TTC) composto dai dirigenti o da loro delegati degli uffici competenti in materia sismica, per territorio provinciale o di area vasta”;

2)      al comma 5 le parole “delle Provincie” sono soppresse;

b)      all’articolo 7:

1)      al comma 1 la parola “Provinciali” è sostituita dalla parola “regionali”;

2)      al comma 5 la parola “provinciale” è sostituita dalla parola “regionale”;

c)      all’articolo 8:

1)      al comma 1 la parola “Provinciali” è sostituita dalla parola “regionali”;

2)      al comma 2 le parole “La Provincia” sono sostituite dalle parole: “L’ufficio regionale”;

3)      al comma 4 la parola “provinciali” è sostituita dalla parola “regionali”;

4)      al comma 5 la parola “provinciali” è sostituita dalla parola “regionali” e la parola “15” è sostituita dalla parola “30”;

5)      al comma 7 le parole “e previa diffida all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione medesima,” sono soppresse e le parole “provinciale competente ai sensi della presente legge” sono sostituite dalle parole: “regionale a valere sui fondi regionali di cui al comma 1 dell’art. 15”;

d)      all’articolo 9, comma 1, le parole “alla Provincia” sono sostituite dalle parole: “all’ufficio regionale”;

e)      all’articolo 10:

1)      al comma 2 le parole “alla Provincia” sono sostituite dalle parole: “all’ufficio regionale”;

2)      al comma 3 ove presenti le parole “La Provincia” sono sostituite dalle parole: “L’ufficio regionale”;

3)      al comma 4 le parole “dalla Provincia” sono sostituite dalle parole: “dall’ufficio regionale”;

f)       all’articolo 11, comma 2, la parola “assevera” è sostituita dalle parole: “ed il direttore dei lavori asseverano”;

g)      all’articolo 12, comma 1, le parole “alla Provincia” sono sostituite dalle parole: “all’ufficio regionale”;

h)      all’articolo 14, comma 2, le parole “la Provincia” sono sostituite dalle parole: “l’ufficio regionale competente”;

i)       all’articolo 15:

1)      il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 7 e 13 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'art. 9 è dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di un contributo per la copertura delle spese di istruttoria, vigilanza e controllo, conservazione e consultazione dei progetti e per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2.”;

2)      al comma 2 le parole “diritti e spese” sono soppresse;

3)      il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. A seguito dell’attivazione delle procedure informatizzate di acquisizione delle istanze, le risorse derivanti dal versamento del contributo di cui al comma 1, sono riscosse dalla Regione.”;

4)      al comma 5 le parole “Le risorse derivanti dal versamento dei diritti e del rimborso per le spese istruttorie di cui al comma 1 e delle sanzioni di cui all'articolo 16, sono riscosse” sono sostituite dalle parole: “Nelle more dell’attivazione del sistema informatizzato di cui al comma 4, il contributo regionale di cui al comma 1 è riscosso”;

5)      alla lettera a) del comma 5 le parole “Provincia competente per territorio e sono vincolate alla copertura” sono sostituite dalle parole: “Regione e sono vincolate alla copertura delle spese per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all’art. 2 e”;

6)      alla lettera b) del comma 5 la parola “provinciali” è sostituita dalla parola “regionali”;

7)      il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Gli Uffici regionali che esercitano attività di vigilanza e controllo in zona sismica, per le finalità di cui all’art. 2, commi 1 e 2, trasmettono al Tavolo Tecnico di Coordinamento di cui all'art. 2, comma 4, i dati informatizzati relativi alle pratiche edilizie depositate.”;

l)       all’articolo 16:

1)      alla rubrica le parole “Sanzioni amministrative” sono sostituite dalle parole: “Repressione delle violazioni”;

2)      al comma 1 le parole “che disciplinano gli interventi di cui all'art. 10, comma 1” sono sostituite dalle parole: “disciplinate dal Titolo III e IV” e la parola “amministrative” è soppressa;

3)      al comma 2 sono eliminate le parole “in muratura”, “e in legno” e “amministrative”;

m)     all’articolo 19:

1)      al comma 1 le parole “comunale competente” sono sostituite dalle parole: “regionale competente per territorio”;

2)      alla lettera a) del comma 4 dopo le parole “per l’edilizia” sono aggiunte le parole: “o presso gli uffici competenti in materia sismica”;

3)      alla lettera b) del comma 4 le parole “uffici provinciali competenti per territorio” sono sostituite dalle parole: “uffici territorialmente competenti in materia sismica”;

4)      il comma 5 ter è sostituito dal seguente: “5 ter. Alla data di effettivo trasferimento delle funzioni di cui all’art. 7, comma 1, punto 3, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, tutte le pratiche giacenti o in istruttoria presso gli uffici provinciali territoriali, sono trasferite di competenza agli uffici regionali.”;

5)      Il comma 5 quater è soppresso;

6)      Il comma 5 quinquies è soppresso;

n)      l’art. 21 è sostituito dal seguente:

“Art. 21

1.      Le entrate regionali di cui al comma 1 dell'art. 15, sono contabilizzate nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale in apposito stanziamento di nuova istituzione previsto nel titolo 3, tipologia 500 riguardante le entrate derivanti dal contributo per le spese di istruttoria di cui all’art. 15.

2.      Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 15 e all'art. 2, le entrate di cui al comma 1, quantificate presuntivamente per l'anno 2016 in euro 1.000.000,00, sono destinate al finanziamento di apposito stanziamento di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale della missione 11, programma 01, titolo 1 per la copertura degli oneri derivanti dagli interventi di spesa per l'espletamento delle funzioni regionali di controllo e vigilanza delle costruzioni in zona sismica, nonché di quelli di cui al comma 10.

3.      Le risorse derivanti dal contributo di cui all'art. 15, che risultano superiori alle spese necessarie per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico, costituiscono economie di spesa.

4.      Alla spesa necessaria per la realizzazione delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 5-bis, si fa fronte con le risorse economiche di cui all'art. 15 iscritte nello stanziamento dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale della missione 11, programma 01, titolo 1 di cui al comma 2.

5.      Per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica i Comuni beneficiari sono tenuti a versare alla Regione le "spese di istruttoria" pari al 5% del costo convenzionale stabilito dai programmi annuali attuativi stimati per l'anno 2016 in euro 60.000,00.

6.      Le risorse di cui al comma 5 sono iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale nello stanziamento già previsto nel titolo 3, tipologia 500 concernente le entrate derivanti dal contributo per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico e sono destinate al finanziamento dello stanziamento già previsto nello stato di previsione della spesa della missione 11, programma  01, titolo 1 per la copertura degli oneri  relativi agli interventi di spesa per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico.

 7.     Alla spesa necessaria per la realizzazione delle attività di microzonazione sismica di cui all'art. 5, comma 4, si fa fronte secondo le seguenti modalità:

a) quanto alla quota di competenza statale attraverso le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito con l'art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 (decreto Abruzzo) e successiva legge di conversione L. 24 giugno 2009, n. 77;

b) quanto alla quota di cofinanziamento regionale, pari ad € 50.000,00, attraverso le risorse di cui allo stanziamento della missione 11, programma 01, titolo 1 di cui al comma 6 e alle quote di cofinanziamento del Programma Operativo Regionale POR-FESR Abruzzo (2007-2013) della missione 01, programma 12.

8.      Ai componenti esterni del "Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli studi di microzonazione sismica" istituito con D.G.R. n. 333/2011 e per le finalità di cui all'art. 5 della presente legge e dei Tavoli Tecnico-Scientifici di cui all'art. 2, comma 5, spetta il rimborso spese con le modalità di pagamento di cui all'art. 7 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico-Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici).

9.      Agli oneri di cui al comma 8 relativi al “Tavolo tecnico regionale di monitoraggio degli studi di microzonazione sismica”, presuntivamente valutati in euro 10.000,00, si provvede con le entrate regionali di cui al comma 5 del presente articolo.

10.    Agli oneri di cui al comma 8 relativi ai Tavoli Tecnico-Scientifici, quantificati presuntivamente per l'anno 2016 in euro 10.000,00, si fa fronte con le risorse economiche di cui al comma 1 del presente articolo.

11.    Gli stanziamenti dello stato di previsione dell’entrata e dello stato di previsione della spesa previsti nel presente articolo sono determinati ed iscritti dalle leggi di bilancio.

12.    Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa possono essere utilizzati solo previo accertamento delle relative entrate.”.

2.      L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni in materia di rischio sismico stabilita negli accordi di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014).

3.      Alla legge regionale 22 settembre 2015, n. 23 (Provvedimenti relativi alla destinazione del complesso immobiliare "Autoporto di Castellalto", modifiche alla L.R. 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale) e disposizioni urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche) sono apportate le seguenti modificazioni:

a)           al comma 1 dell'articolo 4 le parole “15 febbraio 2016” sono sostituite dalle parole: “15 marzo 2016”;

b)          al comma 2 dell'articolo 4 le parole “15 febbraio 2016” sono sostituite dalle parole: “15 marzo 2016”.

 

Art. 6

(Modifica all’art. 8 della L.R. 42/2015)

 

1.      Al comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 42 (Interventi a sostegno di giovani già ospiti di strutture di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie), sono soppresse le seguenti parole: "bilancio di previsione per l’esercizio 2016 e pluriennale per gli anni 2016-2018 del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche per competenza e cassa:".

 

Art. 7

(Modifiche all’art. 80 della L.R. 18/1983)

 

1.      Al comma 3 dell’articolo 80 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) le parole “il corso dei fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,” sono sostituite dalle parole: “i corsi d’acqua riportati nell’allegato A della L.R. 3 novembre 2015, n. 36  (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015)”.

2.      Al comma 3 dell’articolo 80 della L.R. 18/1983, dopo le parole “dai piedi esterni degli argini” sono aggiunte le seguenti parole: “nonché dal confine dell’area demaniale qualora più esterna rispetto alle sponde o argini”.

3.      Al comma 3 dell’articolo 80 della L.R. 18/1983, il secondo capoverso è sostituito dal seguente capoverso: “Lungo il corso dei canali artificiali e nei tratti arginati a protezione di una portata di piena avente tempo di ritorno di almeno 200 anni, tale limitazione si applica entro una fascia di metri venticinque da ciascuna sponda o piede esterno dell’argine”.

4.      Al comma 3 bis dell’articolo 80 della L.R. 18/1983, le parole dopo “pericolosità idraulica,” sono sostituite dalle parole: “fatta salva la identificazione della fascia di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo viene individuata una ulteriore distanza pari a metri venticinque dal limite esterno della “piena ordinaria”, equivalente al perimetro della classe di pericolosità P4, qualora la fascia che ne risulti sia posta più esternamente rispetto a quella stabilita dal medesimo comma”.

5.      Al comma 4 bis dell’articolo 80 della L.R. 18/1983, dopo la parola “qualora” sono aggiunte le seguenti parole: “detti piani non abbiano i requisiti di cui al primo punto del comma 4 e”.

6.      Dopo il comma 4 bis dell’articolo 80 della L.R. 18/1983 è aggiunto il seguente comma:

“4 ter. Ad eccezione dei canali artificiali, la fascia di interdizione stabilita dai commi 3 e 3-bis è ridotta a cinquanta metri nel caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 per ogni destinazione d'uso ovvero di ampliamento o completamento di esistenti edificazioni ad uso industriale o artigianale nonché per qualsiasi tipologia di edificazione lungo i corsi d’acqua non riportati nell’allegato A della L.R. 36/2015”.

 

Art. 8

(Modifiche all’allegato A della l.r. 36/2015)

 

1.      All’allegato A della L.R. 36/2015, dopo il corso d’acqua di cui al punto "n. 39, Fiume Giovenco: dalla sorgente all’incile" sono aggiunti i seguenti:

a)      "40. Fiume Salto: dalla sorgente al confine con la Regione Lazio”;

b)      “41. Fiume Imele: dalla sorgente alla confluenza con il Salto”;

c)      “42. Fiume Turano: dalla sorgente al confine con la Regione Lazio".

 

Art. 9

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica ( BURAT).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 



 


La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 4 marzo 2016

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso