Determinazione del numero dei rappresentanti  nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L’Aquila, L. n. 580/93 e s.m.i.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed in particolare l'art. 12 concernente la costituzione del Consiglio camerale;

 

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156" Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23";

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Camerale n. 7/2015/DC del 30/07/2015 della Camera di Commercio di L’Aquila con la quale si è provveduto alla determinazione del numero dei consiglieri ed alla ripartizione dei seggi spettanti a ciascun settore economico;

 

RILEVATO:

che il Consiglio della Camera di Commercio di L’Aquila è composto di ventitre  consiglieri, di cui venti in rappresentanza dei settori economici provinciali e tre in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori ed utenti, e dei liberi professionisti designato, quest’ultimo, dai presidenti degli organi professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di Commercio, e pertanto, la rappresentanza  complessiva risulta come di seguito riportata:

 

SETTORI

NUMERO SEGGI

Agricoltura

2

Artigianato

3

Industria

4

Commercio

4

Cooperative

1

Turismo

2

Trasporti e spedizioni

1

Credito, Assicurazioni e Servizi alle Imprese

3

Totale seggi alle categorie economiche

20

Organizzazioni sindacali dei lavoratori

1

Associazioni per la tutela dei consumatori ed utenti

1

Ordini e associazioni di liberi professionisti

1

Totale

23

 

DATO ATTO che il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di L’Aquila ha avviato, mediante pubblicazione dell'avviso all'Albo Camerale in data 13 agosto 2015, le procedure per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori, ai fini della nomina del Consiglio camerale, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156;

 

DATO ATTO, altresì, che con nota PEC Prot. n. 7727 del 21/10/2015 il Segretario Generale della CCIAA di L’Aquila ha comunicato la necessità di un differimento del termine di cui all’art. 5, comma 3, del D.M. 156/2011 con proroga al 22 novembre 2015 e  successivamente con  nota Prot. 8403/U del 23/11/2015 ha  richiesto ulteriore proroga al 22/12/2015;

 

DATO ATTO  che con nota Prot. 9201 del 22/12/2015, acquisita agli atti del Segretariato Generale della Presidenza della Giunta regionale d’Abruzzo in data 23/12/2015 al Prot.n. RA/323091/Se, il Segretario Generale della Camera di Commercio, Responsabile del Procedimento, ha trasmesso, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del citato D.M. 156/11, al Presidente della Giunta regionale i dati e i documenti presentati dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori;

 

VISTO l’art. 9 commi 2 e 3, del D.M. 156/2011, che disciplina per ciascun settore, le modalità di attribuzione dei seggi alle organizzazioni imprenditoriali interessate a designare i componenti del Consiglio camerale sulla base del grado di rappresentatività delle stesse definito dalla media aritmetica delle percentuali dei seguenti parametri: ”numero delle imprese”, “numero degli occupati”, “valore aggiunto relativo agli occupati e “diritto annuale versato dalle imprese”;

 

VISTO il comma 4, del suddetto art. 9 che precisa, con riferimento ai settori industria, commercio e agricoltura, che l’autonoma rappresentanza per le piccole imprese, nell’ambito del numero complessivo dei seggi spettanti al settore, è assicurata dalle organizzazioni o gruppo di organizzazioni imprenditoriali che presentano il più alto indice di rappresentatività per le piccole imprese;

 

RILEVATO, che spetta all’Associazione ADICONSUM, unica ad aver presentato istanza, designare il componente nel consiglio camerale per le Associazioni dei Consumatori ed Utenti;

 

RILEVATO, altresì, che spetta alle organizzazioni sindacali CGIL e CISL, apparentate tra loro, designare il componente in seno al Consiglio camerale per le Organizzazioni sindacali;

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8, comma 6, del D.M. 156/2011 il rappresentante degli Ordini e Associazioni dei liberi professionisti sarà designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la Camera di Commercio;

 

DATO ATTO che la fase procedimentale disciplinata dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del D.M. 4 agosto 2011, n.156 e riguardante l'acquisizione e la verifica della documentazione predisposta dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, e le eventuali determinazioni di irricevibilità delle dichiarazioni o di esclusione dal procedimento rientrano nell'ambito della responsabilità di procedimento della Camera di Commercio;

 

ESAMINATA, a cura del Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti,  la documentazione trasmessa dalla Camera di Commercio e vista altresì la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - del 16/11/2011 Prot. n. 217427 avente ad oggetto "decreto 4 agosto 2011, n. 156, di attuazione degli articoli 10 e 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante “Riforma dell’ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 - ulteriori indicazioni";

 

RILEVATO che il quadro di ripartizione dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali nel consiglio camerale, nel numero determinato secondo i parametri e con le modalità di calcolo previsto dall’art.9 del D.M. 156/2011, è analiticamente esposto nell’allegato prospetto riepilogativo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All.A);

 

ACQUISITO il parere favorevole sulla legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Dirigente del Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti, con la firma in calce;

 

DECRETA

 

1.           di approvare l’allegato prospetto riepilogativo, (All.A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto nel quale si rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del rispettivo settore di appartenenza;

2.           di stabilire, altresì, che il componente nel consiglio camerale per le Associazioni dei Consumatori sarà designato dall’Associazione ADICONSUM, unica istanza pervenuta;

3.           di stabilire, altresì, che, spetta alle organizzazioni sindacali CGIL e CISL, apparentate tra loro, designare il componente in seno al Consiglio camerale per le Organizzazioni sindacali;

4.           di dare mandato al Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti  di notificare il presente atto a tutte le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione di cui agli artt. 2, 3, e 4 del D.M. 156/2011;

5.           di richiedere al Presidente della Consulta provinciale di L’Aquila, di cui all’art. 8 del D.M. 156/2011, il nominativo designato in seno al consiglio della Camera di commercio;

6.           di informare che qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare la designazione dei consiglieri nei termini e con le modalità indicate nel D.M. 156/2011, le stesse verranno richieste all’Organizzazione o Associazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell’ambito dello stesso settore, senza ulteriori comunicazioni, in caso di ulteriore inerzia provvederà il presidente della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 12, comma 6 della L. n. 580/1993 e s.m.i.;

7.           di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Telematico della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo regionale entro sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione ovvero, in alternativa, davanti al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Segue Allegato