IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la legge 29 dicembre 1993, n. 580, "Riordinamento delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", come modificata dal
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed in particolare l'art. 12
concernente la costituzione del Consiglio camerale;
VISTO
il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156"
Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed
all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione
dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23";
RICHIAMATA
la deliberazione del Consiglio Camerale n. 7/2015/DC
del 30/07/2015 della Camera di Commercio di L’Aquila con la quale si è
provveduto alla determinazione del numero dei consiglieri ed alla ripartizione
dei seggi spettanti a ciascun settore economico;
RILEVATO:
che il Consiglio della Camera di Commercio
di L’Aquila è composto di ventitre
consiglieri, di cui venti in rappresentanza dei settori economici
provinciali e tre in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori ed utenti, e dei liberi professionisti designato, quest’ultimo, dai
presidenti degli organi professionali costituiti in apposita Consulta presso la
Camera di Commercio, e pertanto, la rappresentanza complessiva risulta come di seguito
riportata:
SETTORI |
NUMERO
SEGGI |
Agricoltura |
2 |
Artigianato |
3 |
Industria |
4 |
Commercio |
4 |
Cooperative |
1 |
Turismo |
2 |
Trasporti e spedizioni |
1 |
Credito, Assicurazioni e Servizi alle
Imprese |
3 |
Totale
seggi alle categorie economiche |
20 |
Organizzazioni sindacali dei lavoratori |
1 |
Associazioni per la tutela dei
consumatori ed utenti |
1 |
Ordini e associazioni di liberi
professionisti |
1 |
Totale |
23 |
DATO
ATTO che il Presidente della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di L’Aquila ha avviato, mediante
pubblicazione dell'avviso all'Albo Camerale in data 13 agosto 2015, le
procedure per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni
imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle
associazioni dei consumatori, ai fini della nomina del Consiglio camerale,
secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 4 agosto 2011, n. 156;
DATO
ATTO, altresì, che con nota PEC Prot. n. 7727
del 21/10/2015 il Segretario Generale della CCIAA di L’Aquila ha comunicato la
necessità di un differimento del termine di cui all’art. 5, comma 3, del D.M.
156/2011 con proroga al 22 novembre 2015 e
successivamente con nota Prot.
8403/U del 23/11/2015 ha richiesto
ulteriore proroga al 22/12/2015;
DATO
ATTO
che con nota Prot. 9201 del 22/12/2015, acquisita agli atti del
Segretariato Generale della Presidenza della Giunta regionale d’Abruzzo in data
23/12/2015 al Prot.n. RA/323091/Se, il Segretario Generale della Camera di
Commercio, Responsabile del Procedimento, ha trasmesso, in ottemperanza a
quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del citato D.M. 156/11, al Presidente
della Giunta regionale i dati e i documenti presentati dalle organizzazioni
imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei
consumatori;
VISTO
l’art. 9 commi 2 e 3, del D.M. 156/2011, che
disciplina per ciascun settore, le modalità di attribuzione dei seggi alle
organizzazioni imprenditoriali interessate a designare i componenti del
Consiglio camerale sulla base del grado di rappresentatività delle stesse
definito dalla media aritmetica delle percentuali dei seguenti parametri:
”numero delle imprese”, “numero degli occupati”, “valore aggiunto relativo agli
occupati e “diritto annuale versato dalle imprese”;
VISTO
il comma 4, del suddetto art. 9 che precisa, con
riferimento ai settori industria, commercio e agricoltura, che l’autonoma
rappresentanza per le piccole imprese, nell’ambito del numero complessivo dei
seggi spettanti al settore, è assicurata dalle organizzazioni o gruppo di
organizzazioni imprenditoriali che presentano il più alto indice di
rappresentatività per le piccole imprese;
RILEVATO,
che spetta all’Associazione ADICONSUM, unica ad aver
presentato istanza, designare il componente nel consiglio camerale per le
Associazioni dei Consumatori ed Utenti;
RILEVATO,
altresì, che spetta alle organizzazioni sindacali CGIL
e CISL, apparentate tra loro, designare il componente in seno al Consiglio
camerale per le Organizzazioni sindacali;
CONSIDERATO
che ai sensi dell’art. 8, comma 6, del D.M. 156/2011
il rappresentante degli Ordini e Associazioni dei liberi professionisti sarà
designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita
consulta presso la Camera di Commercio;
DATO
ATTO che la fase procedimentale disciplinata
dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del D.M. 4 agosto 2011, n.156 e riguardante
l'acquisizione e la verifica della documentazione predisposta dalle
organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle
associazioni dei consumatori, e le eventuali determinazioni di irricevibilità
delle dichiarazioni o di esclusione dal procedimento rientrano nell'ambito della
responsabilità di procedimento della Camera di Commercio;
ESAMINATA,
a cura del Servizio Competitività e Attrazione degli
Investimenti, la documentazione trasmessa dalla Camera
di Commercio e vista altresì la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico
- Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la
Vigilanza e la Normativa Tecnica - del 16/11/2011 Prot. n. 217427 avente ad
oggetto "decreto 4 agosto 2011, n. 156, di attuazione degli articoli 10 e
12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante “Riforma dell’ordinamento relativo
alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione
dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 - ulteriori
indicazioni";
RILEVATO
che il quadro
di ripartizione dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali nel
consiglio camerale, nel numero determinato secondo i parametri e con le
modalità di calcolo previsto dall’art.9 del D.M. 156/2011, è analiticamente
esposto nell’allegato prospetto riepilogativo, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto (All.A);
ACQUISITO
il parere favorevole sulla legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del
presente atto espresso dal Dirigente del Servizio Competitività e Attrazione
degli Investimenti, con la firma in calce;
DECRETA
1.
di
approvare l’allegato prospetto riepilogativo,
(All.A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto nel
quale si rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione
imprenditoriale nell'ambito del rispettivo settore di appartenenza;
2.
di
stabilire, altresì, che il componente nel consiglio
camerale per le Associazioni dei Consumatori sarà designato dall’Associazione
ADICONSUM, unica istanza pervenuta;
3.
di
stabilire, altresì, che, spetta alle organizzazioni
sindacali CGIL e CISL, apparentate tra loro, designare il componente in seno al
Consiglio camerale per le Organizzazioni sindacali;
4.
di
dare mandato al Servizio Competitività e Attrazione
degli Investimenti di notificare il
presente atto a tutte le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle
associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione
della documentazione di cui agli artt. 2, 3, e 4 del D.M. 156/2011;
5.
di
richiedere al Presidente della Consulta provinciale
di L’Aquila, di cui all’art. 8 del D.M. 156/2011, il nominativo designato in
seno al consiglio della Camera di commercio;
6.
di
informare che qualora le organizzazioni non
provvedano ad effettuare la designazione dei consiglieri nei termini e con le
modalità indicate nel D.M. 156/2011, le stesse verranno richieste
all’Organizzazione o Associazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività
nell’ambito dello stesso settore, senza ulteriori comunicazioni, in caso di
ulteriore inerzia provvederà il presidente della Giunta Regionale ai sensi
dell’art. 12, comma 6 della L. n. 580/1993 e s.m.i.;
7.
di
pubblicare il presente decreto sul Bollettino
Telematico della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).
Avverso il presente decreto è ammesso
ricorso avanti il Tribunale Amministrativo regionale entro sessanta giorni
dall’avvenuta pubblicazione ovvero, in alternativa, davanti al Capo dello Stato
entro centoventi giorni.
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso