IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27,
nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n.
332/28;
VISTO il D.P.R. n.
616/77;
VISTA la L.R. n. 25/88;
VISTA la L.R. n. 68/99
e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATA la D.G.R. n.° 403
DEL 27/05/2015 di riorganizzazione del dipartimento politiche di sviluppo
rurale e della pesca;
VISTO che con la
Determinazione Dirigenziale n. DPD028/170 del 18/12/2015 è stata approvata la richiesta di
legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune
di ORSOGNA (CH) e riportate nell’ elenco
13;
VISTO l’allegato “A”
elenco n. 13 datato
07/10/2014, allegato alla determinazione dirigenziale sopra richiamata, dal
quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione con
contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da
corrispondere al Comune di ORSOGNA (CH), oltre alle 10 annualità pregresse
nonché l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO che le spese
relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato “A” elenco
n.13, datato 07/10/2014 sopra richiamato;
RICHIAMATA la L.R. n. 68/99
ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione
ed affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. n. 6/2005;
RITENUTO che sussistono le
condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale
affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle
Ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 13;
DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Affari
Dipartimentali e il Direttore del Dipartimento
Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca hanno espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla
legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
1.
sono legittimate nel possesso con contestuale
affrancazione le terre civiche site nel Comune di ORSOGNA (CH) a favore di n.
9 Ditte, indicate nell’allegato “A”
elenco n. 13 datato 07/10/2014, formato da 2 facciate;
2.
è fatto obbligo al Comune di ORSOGNA di riscuotere tempestivamente i canoni come
indicati nel più volte citato allegato “A”, elenco n. 13, nonché di accordare contestualmente
l’affrancazione del canone di cui trattasi;
3.
il Comune è autorizzato ad applicare la riduzione
prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno
fatta richiesta e che ne abbiano diritto;
4.
è fatto obbligo al Comune di reinvestire il capitale di
affranco introitato in conseguenza
dell’attuazione del presente decreto ai sensi della L.R. n. 25/88 e s.m.i;
5.
la validità ed
efficacia del presente decreto di legittimazione è espressamente
condizionata all’avvenuto pagamento, da parte del beneficiario, di tutte le
somme da esso dovute al Comune e dall’espletamento delle necessarie formalità
di intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180 (centottanta)
decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto al beneficiario
senza che siano state completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione e trascrizione presso i competenti registri
pubblici, il presente Decreto decadrà automaticamente (per il solo beneficiario
inadempiente), ed i beni resteranno nella libera disponibilità del Comune, con
ogni conseguenza di reintegra contro il richiedente la legittimazione;
6.
al Comune è
fatto obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al precedente n. 5),
di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Servizio Affari
Dipartimentali, formale comunicazione in ordine all’avvenuto adempimento, o
meno, delle condizioni imposte per il completamento della procedura, e la
conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni privati;
7.
di autorizzare il Dirigente del Servizio Affari
Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca,
con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da
trascrizione di dati personali o catastali ed eventualmente integrare o
stralciare particelle richieste in parte, per intero o variate a seguito di
accatastamenti e o variazioni catastali derivate da frazionamenti.
Il
Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n.
692.
Il
presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli
atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella
loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua formalizzazione
e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative circostanze, fatti o
documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al presente atto, al
modello legale delle condizioni fattuali e giuridiche alla base della positiva
conclusione del procedimento di legittimazione verrà avviato, ai sensi di
legge, da parte del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche
dello Sviluppo Rurale e della Pesca, partecipato procedimento di riesame per
l’accertamento della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso
decreto o parte di esso.
Il
Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo
delle Stato nel termine di 120 giorni: termini decorrenti dalla data di
comunicazione diretta al beneficiario, ove effettuata, o da quella della pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso