IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27
nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n.
332/28;
VISTO il D.P.R. n.
616/77;
VISTA la L.R. n. 25/88;
VISTA la L.R. n. 68/99 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Determinazione
Dirigenziale n. DPD028/29/Usi Civici del 18/01/2016 con la quale il Dirigente
del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca ha approvato le richieste di legittimazione con contestuale
affrancazione di terre civiche site nel Comune di Cagnano Amiterno ma
appartenenti alla collettività di L’Aquila Capoluogo come da elenco n.
2/Capoluogo;
VISTO l’allegato “A”
elenco n. 2/Capoluogo datato 04/11/2014 allegato alla Determinazione Dirigenziale
sopra richiamata dal quale si evince la Ditta che ha richiesto la
legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone
annuo da corrispondere al Comune di L’Aquila, oltre alle 10 annualità pregresse
nonché l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO che le spese
relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico della Ditta indicata nell’allegato “A” elenco
n. 2/Capoluogo datato 04/11/2014 sopra richiamato;
VISTA la L.R. n. 68/99
ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione
ed affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. n. 6/2005;
RITENUTO che sussistono le
condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale affrancazione,
ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore della Ditta di cui al
più volte citato allegato “A” elenco n. 2/Capoluogo datato 04/11/2014;
DATO ATTO il Dirigente del
Servizio Affari Dipartimentali e il Direttore del Dipartimento Politiche dello
Sviluppo Rurale e della Pesca hanno espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente
provvedimento:
DECRETA
1.
sono legittimate nel possesso con contestuale
affrancazione le terre civiche site nel Comune di Cagnano Amiterno ma
appartenenti alla collettività di L’Aquila Capoluogo a favore della Ditta
indicata nell’allegato “A” elenco n. 2/Capoluogo datato 04/11/2014 formato da
una facciata allegato alla Determinazione Dirigenziale DPD028/29/Usi Civici del
18/01/2016 citata nelle premesse;
2.
è fatto obbligo al Comune
di riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 2/Capoluogo datato
04/11/2014, nonché di accordare contestualmente l’affrancazione del canone di
cui trattasi;
3.
il Comune è autorizzato ad applicare la riduzione
prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno
fatto richiesta e che ne abbiano diritto;
4.
è fatto obbligo al Comune a reinvestire il capitale di
affranco introitato in conseguenza dell’attuazione del presente decreto ai
sensi dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
5.
la validità ed efficacia del presente decreto di
legittimazione è espressamente condizionata all’avvenuto pagamento, da parte
del beneficiario, di tutte le somme da esso dovute al Comune e
dall’espletamento delle necessarie formalità di intestazione. Trascorso il termine
perentorio di giorni 180 (centoottanta) decorrenti dalla data di
comunicazione del presente decreto al beneficiario senza che siano state
completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione
e trascrizione presso i competenti registri pubblici, il presente Decreto
decadrà automaticamente (per il solo beneficiario inadempiente), ed i beni
resteranno nella libera disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di
reintegra contro il richiedente la legittimazione;
6.
al Comune è
fatto obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al precedente n. 5),
di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Servizio procedente,
formale comunicazione in ordine all’avvenuto adempimento, o meno, delle
condizioni imposte per il completamento della procedura, e la conseguente
trasformazione dei beni di uso civico in beni privati.
7.
di autorizzare il Dirigente del Servizio Affari
Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca,
con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da
trascrizione di dati.
Il
Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n.
692.
Il
presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli
atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella
loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua
formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative
circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al
presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali e giuridiche alla
base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà
avviato, ai sensi di legge, da parte del Servizio Affari Dipartimentali del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, partecipato
procedimento di riesame per l’accertamento della conferma di validità, o invece
di annullamento, di esso decreto o parte di esso.
Il
Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo
delle Stato nel termine di 120 giorni: termini decorrenti dalla data di
comunicazione diretta al beneficiario, ove effettuata, o da quella della pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso