IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato
con R.D. n. 332/28;
VISTO
il D.P.R. n. 616/77;
VISTA
la L.R. n. 25/88;
VISTA
la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA
la Determinazione Dirigenziale n. DPD028/31/Usi Civici del 18/01/2016 con la
quale il Dirigente del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha approvato le richieste di
legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune
di L’Aquila come da elenco n. 4/Bazzano;
VISTO
l’allegato “A” elenco n. 4/Bazzano datato 26/11/2014 allegato alla Determinazione
Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evince la Ditta che ha richiesto la
legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone
annuo da corrispondere al Comune di L’Aquila, oltre alle 10 annualità pregresse
nonché l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO
che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei
Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato
“A” elenco n. 4/Bazzano datato 26/11/2014 sopra richiamato;
VISTA
la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3
(legittimazione ed affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. n.
6/2005;
RITENUTO
che sussistono le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale
affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore della
Ditta di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 4/Bazzano datato
26/11/2014;
DATO
ATTO il Dirigente del Servizio
Affari Dipartimentali e il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
1.
sono legittimate nel possesso
con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di L’Aquila a
favore della Ditta indicata nell’allegato “A” elenco n. 4/Bazzano datato
26/11/2014 formato da una facciata allegato alla Determinazione Dirigenziale
DPD028/31/Usi Civici del 18/01/2016 citata nelle premesse;
2.
è fatto obbligo
al Comune di riscuotere i canoni come
indicati nel più volte citato allegato
“A” elenco n. 4/Bazzano datato 26/11/2014, nonché di accordare contestualmente
l’affrancazione del canone di cui trattasi;
3.
il Comune è autorizzato ad applicare la riduzione
prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno
fatto richiesta e che ne abbiano diritto;
4.
è fatto obbligo al Comune a
reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza dell’attuazione
del presente decreto ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
5.
la validità ed efficacia
del presente decreto di legittimazione è espressamente condizionata
all’avvenuto pagamento, da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso
dovute al Comune e dall’espletamento delle necessarie formalità di
intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180
(centoottanta) decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto al
beneficiario senza che siano state completate le procedure di pagamento del
prezzo e di volturazione e trascrizione presso i
competenti registri pubblici, il presente Decreto decadrà automaticamente (per
il solo beneficiario inadempiente), ed i beni resteranno nella libera
disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di reintegra contro il
richiedente la legittimazione;
6.
al Comune è fatto obbligo, trascorso il termine di 180
giorni di cui al precedente n. 5), di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per
essa al Servizio procedente, formale comunicazione in ordine all’avvenuto
adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento della
procedura, e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni
privati.
7.
di autorizzare il Dirigente
del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali
errori materiali dovuti da trascrizione di dati.
Il Presente decreto costituisce titolo
esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione
ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo,
registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.
Il presente decreto è adottato sulla
scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite
dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale.
Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse
risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la
non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni
fattuali e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di
legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Servizio Affari
Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca,
partecipato procedimento di riesame per l’accertamento della conferma di
validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte di esso.
Il Presente decreto è definitivo e contro
di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni, ovvero
ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni: termini
decorrenti dalla data di comunicazione diretta al beneficiario, ove
effettuata, o da quella della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso