IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO l’Accordo
Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale dell’anno 2005 e le successive modifiche e integrazioni, rese
esecutive in data 29 luglio 2009 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed in
particolare, l’art. 15 comma 1 ai sensi del quale i medici da incaricare per
l’espletamento delle attività di settore disciplinate dall’Accordo stesso sono
tratti da graduatorie per titoli, una per ciascun settore di attività
disciplinato dall’Accordo medesimo (assistenza primaria, continuità
assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi
territoriali), predisposte annualmente a livello regionale;
DATO ATTO che con Deliberazione
di Giunta Regionale n. 702 del 07.10.2013 recante “Disposizioni per la
formulazione delle graduatorie regionali dei Medici di Medicina Generale, art.
15, commi 1 e 4. Snellimento burocratico ed abbreviazione dei tempi necessari
alla formulazione delle graduatorie regionali di settore”, è stato disposto di
fissare il termine di permanenza di iscrizione dei medici nelle graduatorie di
medicina generale in due anni a partire da quello successivo alla domanda di
Primo inserimento, ovvero da quello dell’ultima istanza di Integrazione titoli
trasmessa alla Regione Abruzzo;
CONSIDERATO,
conseguentemente, che il termine di due anni di permanenza di iscrizione dei
medici nelle citate graduatorie di medicina generale decorre a partire dalla
formulazione della Graduatoria valida per l’anno 2017 e che devono essere
esclusi i medici inseriti nella Graduatoria valida per l’anno 2014 ed in quelle
degli anni precedenti che non hanno manifestato più interesse all’iscrizione;
CONSIDERATO che l’Ufficio
Medicina Convenzionata:
- ha provveduto all’istruttoria delle
domande presentate entro la data del 31 gennaio 2016 dai medici interessati
all’inserimento nella graduatoria della medicina generale, procedendo
all’attribuzione del punteggio ai sensi dell’art. 16 del menzionato A.C.N.;
- ha predisposto la graduatoria regionale
dei medici di medicina generale valevole per l’anno 2017 così come riportata
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che, ai sensi
dell’art. 15, comma 9, del vigente A.C.N., nel termine di 30 giorni dalla
pubblicazione della predetta graduatoria, possono essere prodotte da parte dei
medici interessati le istanze di riesame inerenti la propria posizione nella
stessa;
RILEVATO che, allo
stato, la graduatoria in oggetto, formulata ai sensi dell’art. 16 dell’A.C.N.,
è predisposta per ciascun settore di attività disciplinato dall’Accordo
medesimo (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria
territoriale, medicina dei servizi territoriali);
VISTO l’art. 15,
comma 11, del predetto A.C.N., ai sensi del quale i medici titolari di incarico
a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all’Accordo stesso
non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore;
VISTA la L.R.
14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa:
1. di
approvare, secondo le modalità previste dal vigente Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, la
graduatoria regionale dei medici di medicina generale valevole per l’anno 2017
(Allegato A), nonché l’elenco degli esclusi per le motivazioni a fianco
descritte (Allegato B) che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di
precisare che la suddetta graduatoria è suddivisa nei quattro settori di
attività della medicina generale
(assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria
territoriale, medicina dei servizi territoriali);
3. di
pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 15, comma 8,
del citato Accordo Collettivo Nazionale;
4. di
dare atto che, ai sensi dell’art. 15, comma 9, dell’A.C.N., nel termine di
30 giorni dalla pubblicazione della predetta graduatoria nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo, i medici interessati possono produrre le
istanze di riesame relative alla propria
posizione nella medesima al Dipartimento per la Salute e il Welfare della
Regione Abruzzo - Servizio Assistenza Distrettuale Territoriale – Medicina
Convenzionata e Penitenziaria, inviandole con PEC al seguente indirizzo:
dpf015@pec.regione.abruzzo.it o con raccomandata A.R., al seguente indirizzo:
-
Dipartimento
per la Salute e il Welfare
Servizio
Assistenza Distrettuale Territoriale - Medicina Convenzionata e Penitenziaria
Via
Conte di Ruvo n° 74
65127
PESCARA;
5. di
precisare, in relazione al punto precedente, che coloro che si avvalgano
della facoltà di trasmettere una raccomandata A.R. e non siano in possesso di
un proprio indirizzo PEC dovranno dotarsene ai sensi dell’art. 16, comma 7, del
D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai
fini delle successive comunicazioni con la Pubblica Amministrazione;
6. di
stabilire che il presente atto sia trasmesso alle Aziende Sanitarie locali
ed agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Regione;
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Maria Crocco