Approvazione della Graduatoria Regionale dei Medici di Medicina Generale valida per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 15 comma 9 dell’accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale dell’anno 2005 e le successive modifiche e integrazioni, rese esecutive in data 29 luglio 2009 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed in particolare, l’art. 15 comma 1 ai sensi del quale i medici da incaricare per l’espletamento delle attività di settore disciplinate dall’Accordo stesso sono tratti da graduatorie per titoli, una per ciascun settore di attività disciplinato dall’Accordo medesimo (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi territoriali), predisposte annualmente a livello regionale;

 

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 702 del 07.10.2013 recante “Disposizioni per la formulazione delle graduatorie regionali dei Medici di Medicina Generale, art. 15, commi 1 e 4. Snellimento burocratico ed abbreviazione dei tempi necessari alla formulazione delle graduatorie regionali di settore”, è stato disposto di fissare il termine di permanenza di iscrizione dei medici nelle graduatorie di medicina generale in due anni a partire da quello successivo alla domanda di Primo inserimento, ovvero da quello dell’ultima istanza di Integrazione titoli trasmessa alla Regione Abruzzo;

 

CONSIDERATO, conseguentemente, che il termine di due anni di permanenza di iscrizione dei medici nelle citate graduatorie di medicina generale decorre a partire dalla formulazione della Graduatoria valida per l’anno 2017 e che devono essere esclusi i medici inseriti nella Graduatoria valida per l’anno 2014 ed in quelle degli anni precedenti che non hanno manifestato più interesse all’iscrizione;

 

CONSIDERATO che l’Ufficio Medicina Convenzionata:

-        ha provveduto all’istruttoria delle domande presentate entro la data del 31 gennaio 2016 dai medici interessati all’inserimento nella graduatoria della medicina generale, procedendo all’attribuzione del punteggio ai sensi dell’art. 16 del menzionato A.C.N.;

-        ha predisposto la graduatoria regionale dei medici di medicina generale valevole per l’anno 2017 così come riportata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 15, comma 9, del vigente A.C.N., nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della predetta graduatoria, possono essere prodotte da parte dei medici interessati le istanze di riesame inerenti la propria posizione nella stessa;

 

RILEVATO che, allo stato, la graduatoria in oggetto, formulata ai sensi dell’art. 16 dell’A.C.N., è predisposta per ciascun settore di attività disciplinato dall’Accordo medesimo (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi territoriali);

 

VISTO l’art. 15, comma 11, del predetto A.C.N., ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all’Accordo stesso non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore;

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa:

 

1.      di approvare, secondo le modalità previste dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, la graduatoria regionale dei medici di medicina generale valevole per l’anno 2017 (Allegato A), nonché l’elenco degli esclusi per le motivazioni a fianco descritte (Allegato B) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.      di precisare che la suddetta graduatoria è suddivisa nei quattro settori di attività  della medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi territoriali);

3.      di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 15, comma 8, del citato Accordo Collettivo Nazionale;

4.      di dare atto che, ai sensi dell’art. 15, comma 9, dell’A.C.N., nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della predetta graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, i medici interessati possono produrre le istanze di riesame relative alla  propria posizione nella medesima al Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo - Servizio Assistenza Distrettuale Territoriale – Medicina Convenzionata e Penitenziaria, inviandole con PEC al seguente indirizzo: dpf015@pec.regione.abruzzo.it o con raccomandata A.R., al seguente indirizzo:

-             Dipartimento per la Salute e il Welfare

Servizio Assistenza Distrettuale Territoriale - Medicina Convenzionata e Penitenziaria

Via Conte di Ruvo n° 74

65127 PESCARA;

5.      di precisare, in relazione al punto precedente, che coloro che si avvalgano della facoltà di trasmettere una raccomandata A.R. e non siano in possesso di un proprio indirizzo PEC dovranno dotarsene ai sensi dell’art. 16, comma 7, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini delle successive comunicazioni con la Pubblica Amministrazione;

6.      di stabilire che il presente atto sia trasmesso alle Aziende Sanitarie locali ed agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Crocco

 

Segue Allegato