Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara e ulteriori disposizioni.

 

Art. 1

(Finalità)

 

1.      La presente legge è finalizzata ad accompagnare il processo di reintegrazione sul mercato delle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara, a seguito delle difficoltà operative e dei minori introiti provocati dall'interruzione o dalla limitazione delle attività indotta dall'insabbiamento dei fondali del porto di Pescara.

2.      L'aiuto è erogato in conformità al Regolamento UE n. 1407/2013 del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

 

Art. 2

(Beneficiari degli aiuti economici)

 

1.      Possono accedere ai benefici della presente legge le agenzie marittime, gli spedizionieri e agenti doganali, le imprese titolari, alla data dell'Ordinanza n. 36 del 2011 della Capitaneria di Porto di Pescara, delle autorizzazioni ex articoli 16 o 17 di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), i concessionari di servizi tecnico-nautici, nonché le imprese operanti nei settori dell'antincendio ed antinquinamento portuali, che rispettino le seguenti ulteriori condizioni:

a)      hanno subito la sospensione o la riduzione delle attività a seguito dell'ordinanza n. 36 del 2011 della Capitaneria di Porto di Pescara relativa alla restrizione al transito di natanti nel porto di Pescara, con riferimento alle unità di stazza superiore alle 450 tonnellate di stazza lorda;

b)      beneficino complessivamente, compreso il presente intervento, di un importo degli aiuti concessi non superiore a euro 200.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari da computare ai fini del "de minimis";

c)      sono in regola con i versamenti contributivi.

 

Art. 3

(Modalità di concessione degli aiuti economici)

 

1.      L'aiuto è attivato previa pubblicazione di apposito Avviso a cura del Dipartimento Politiche del Lavoro e Sviluppo economico, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2.      L'aiuto attribuito a ciascuna impresa è determinato, nel rispetto delle risorse assegnate all'intervento, in proporzione alla differenza tra il fatturato 2013 dell'impresa e la media dei fatturati annuali di essa nel periodo 2008-2010. L'aiuto massimo, per ciascun beneficiario, non può comunque eccedere il 70% della predetta differenza, ridotto al 30% per le imprese esercenti le medesime attività oggetto del presente intervento anche in altri porti della Regione Abruzzo.

3.      In ogni caso a ciascun beneficiario non potranno essere riconosciute somme superiori al 30% del totale delle risorse disponibili.

4.      Se il totale delle istanze ammissibili eccede lo stanziamento, il contributo è proporzionalmente ridotto.

 

Art. 4

(Norma finanziaria)

 

1.      Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati complessivamente per l'esercizio finanziario 2016 in euro 200.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di nuova istituzione recante "Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara" all'interno della Missione 14, Programma 05, Titolo 01 del bilancio pluriennale di previsione 2016-2018.

2.      E' conseguentemente apportata la seguente modifica al Bilancio di previsione pluriennale 2016 - 2018 in termini di competenza e di cassa per l'annualità corrente:

a)      in aumento di euro 200.000,00 il Titolo 01 del Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività", all'interno della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività";

b)      in aumento parte Entrata: Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", Categoria 99, Capitolo 35020, concernente lo stanziamento denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, per euro 200.000,00.

 

Art. 5

(Modifiche alla L.R. 30/2016)

 

1.      La legge regionale 30 agosto 2016, n. 30 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato, per l'attuazione della direttiva 2014/64/UE, della direttiva 2009/158/CE e della direttiva 2006/123/CE - (Legge europea regionale 2016)) è così modificata:

a)      all’articolo 15, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi 4 bis e 4 ter:

"4 bis. La presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell’impresa, sia individuale, sia societaria, ai fini previdenziali costituisce criterio di priorità cui fare riferimento nell’ambito delle procedure di selezione per l’assegnazione delle aree pubbliche nel caso di pluralità di domande concorrenti secondo le modalità stabilite dall’Intesa e dai successivi atti attuativi.

4 ter. Il criterio di priorità legato alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell’impresa è da intendersi riferito soltanto a colui che partecipa alla selezione e attribuisce un punteggio pari a 3 per l’impresa in possesso dei menzionati certificati.";

b)      gli articoli 23, 24 e 25 sono abrogati;

c)      al comma 1 dell’articolo 26 le parole "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 3," sono soppresse.

 

Art. 6

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 27 Dicembre 2016

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso