Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge è finalizzata ad
accompagnare il processo di reintegrazione sul mercato delle imprese che
svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di
Pescara, a seguito delle difficoltà operative e dei minori introiti provocati
dall'interruzione o dalla limitazione delle attività indotta dall'insabbiamento
dei fondali del porto di Pescara.
2. L'aiuto è erogato in conformità al
Regolamento UE n. 1407/2013 del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli
aiuti "de minimis".
Art. 2
(Beneficiari degli
aiuti economici)
1. Possono accedere ai benefici della
presente legge le agenzie marittime, gli spedizionieri e agenti doganali, le
imprese titolari, alla data dell'Ordinanza n. 36 del 2011 della Capitaneria di
Porto di Pescara, delle autorizzazioni ex articoli 16 o 17 di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), i
concessionari di servizi tecnico-nautici, nonché le imprese operanti nei
settori dell'antincendio ed antinquinamento portuali, che rispettino le
seguenti ulteriori condizioni:
a) hanno subito la sospensione o la riduzione
delle attività a seguito dell'ordinanza n. 36 del 2011 della Capitaneria di
Porto di Pescara relativa alla restrizione al transito di natanti nel porto di
Pescara, con riferimento alle unità di stazza superiore alle 450 tonnellate di
stazza lorda;
b) beneficino complessivamente, compreso il
presente intervento, di un importo degli aiuti concessi non superiore a euro
200.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari da computare ai fini del
"de minimis";
c) sono in regola con i versamenti
contributivi.
Art. 3
(Modalità di
concessione degli aiuti economici)
1. L'aiuto è attivato previa pubblicazione di
apposito Avviso a cura del Dipartimento Politiche del Lavoro e Sviluppo
economico, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
2. L'aiuto attribuito a ciascuna impresa è
determinato, nel rispetto delle risorse assegnate all'intervento, in
proporzione alla differenza tra il fatturato 2013 dell'impresa e la media dei
fatturati annuali di essa nel periodo 2008-2010. L'aiuto massimo, per ciascun
beneficiario, non può comunque eccedere il 70% della predetta differenza,
ridotto al 30% per le imprese esercenti le medesime attività oggetto del
presente intervento anche in altri porti della Regione Abruzzo.
3. In ogni caso a ciascun beneficiario non
potranno essere riconosciute somme superiori al 30% del totale delle risorse
disponibili.
4. Se il totale delle istanze ammissibili
eccede lo stanziamento, il contributo è proporzionalmente ridotto.
Art. 4
(Norma
finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge,
quantificati complessivamente per l'esercizio finanziario 2016 in euro
200.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di nuova
istituzione recante "Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio
ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara" all'interno della
Missione 14, Programma 05, Titolo 01 del bilancio pluriennale di previsione
2016-2018.
2. E' conseguentemente apportata la seguente
modifica al Bilancio di previsione pluriennale 2016 - 2018 in termini di
competenza e di cassa per l'annualità corrente:
a) in aumento di euro 200.000,00 il Titolo 01
del Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e
la competitività", all'interno della Missione 14 "Sviluppo economico
e competitività";
b) in aumento parte Entrata: Titolo 3
"Entrate extratributarie", Tipologia 500
"Rimborsi e altre entrate correnti", Categoria 99, Capitolo 35020,
concernente lo stanziamento denominato "Entrate derivanti dal 50% degli
oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, per euro 200.000,00.
Art. 5
(Modifiche alla
L.R. 30/2016)
1. La legge regionale 30 agosto 2016, n. 30
(Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della legge
regionale 10 novembre 2014, n. 39 in materia di procedure d'infrazione e aiuti
di Stato, per l'attuazione della direttiva 2014/64/UE, della direttiva
2009/158/CE e della direttiva 2006/123/CE - (Legge europea regionale 2016)) è
così modificata:
a) all’articolo 15, dopo il comma 4 sono
inseriti i seguenti commi 4 bis e 4 ter:
"4 bis. La
presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della
posizione dell’impresa, sia individuale, sia societaria, ai fini previdenziali
costituisce criterio di priorità cui fare riferimento nell’ambito delle
procedure di selezione per l’assegnazione delle aree pubbliche nel caso di
pluralità di domande concorrenti secondo le modalità stabilite dall’Intesa e
dai successivi atti attuativi.
4 ter. Il criterio
di priorità legato alla presentazione di apposita documentazione attestante la
regolarità della posizione dell’impresa è da intendersi riferito soltanto a
colui che partecipa alla selezione e attribuisce un punteggio pari a 3 per
l’impresa in possesso dei menzionati certificati.";
b) gli articoli 23, 24 e 25 sono abrogati;
c) al comma 1 dell’articolo 26 le parole
"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 3," sono
soppresse.
Art. 6
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 27 Dicembre 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso