Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza).
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo riconosce e promuove,
nell'ambito delle politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà
come beni sociali, in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo
di comunità.
2. La Regione riconosce e valorizza la figura
del caregiver familiare in quanto componente
informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato
dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.
3. La Regione riconosce e tutela i bisogni
del caregiver familiare, in sintonia con le esigenze
della persona accudita, attraverso la definizione di interventi e di azioni di
supporto allo stesso e l'integrazione dell'attività del caregiver
familiare entro il sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e
sanitari come indicato all'articolo 3, comma 4.
4. Ai fini di cui al comma 3 la Regione definisce
modalità per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver
familiare nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali,
socio-sanitari e sanitari.
Art. 2
(Il caregiver familiare)
1. Il caregiver
familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si
prende cura nell'ambito del Piano Personalizzato di Assistenza (di seguito
denominato PPA) di una persona cara e in condizioni di non autosufficienza e
non in grado di prendersi cura di sé, che necessita di ausilio di lunga durata
e di assistenza continuativa e globale.
2. L'aiuto del caregiver
familiare, in base alla situazione di bisogno della persona cara assistita, può
caratterizzarsi in diverse forme. In particolare il caregiver
familiare assiste e cura la persona ed il suo ambiente domestico, la supporta
nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l'aiuta nella
mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, si integra con gli
operatori che forniscono attività di assistenza e di cura.
3. Nello svolgimento di tali attività il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali
e di lavoro privato di cura.
4. Il caregiver
familiare è individuato tra:
a) i componenti del nucleo familiare
anagrafico;
b) altri familiari;
c) i conviventi di fatto della persona non
autosufficiente;
d) i soggetti che, a seguito delle azioni di
sensibilizzazione di cui all’articolo 7, di propria iniziativa oppure su
proposta dei servizi sociali, socio-sanitari o sanitari, esprimono la
disponibilità a svolgere l’attività di assistenza e di cura come definita ai
commi 1 e 2.
5. Il caregiver
familiare, individuato ai sensi del comma 4, è comunque scelto dalla persona
assistita oppure dal suo tutore.
6. L’attività del caregiver
familiare è oggetto di un contributo economico, nei casi e secondo le modalità
di cui all’articolo 8, fermi restando i contributi economici già riconosciuti
ai caregiver familiari al momento dell’entrata in
vigore della legge.
7. Le persone non autosufficienti, anche se
assistite dai caregiver familiari, mantengono le
forme di sostegno, anche economiche, previste dalla normativa vigente in
materia di servizi domiciliari.
Art. 3
(Libera scelta e
rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari del sistema
regionale)
1. I servizi sociali dei Comuni e i servizi
delle Aziende sanitarie riconoscono il caregiver
familiare come un elemento della rete del welfare locale e gli assicurano il
sostegno e l'affiancamento necessari a sostenerne la qualità dell'opera di
assistenza prestata.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previo consenso
dell'assistito ovvero di chi ne esercita la tutela, forniscono al caregiver familiare un'informazione puntuale ed esauriente
sulle problematiche di cui soffre la persona assistita, sui bisogni
assistenziali e le cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni
sociali, socio-sanitarie e sanitarie, sulle diverse opportunità e risorse
operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla
cura.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, le
Aziende Unità sanitarie locali (AUSL), i distretti, i Comuni e la Regione
promuovono iniziative di informazione ed orientamento, fra cui la realizzazione
di guide informative relative a servizi ed iniziative pubbliche e private a
sostegno del caregiver familiare.
4. A seguito dell'informazione di cui ai
commi 2 e 3 il caregiver familiare, di propria
iniziativa o a seguito di proposta da parte di un servizio sociale,
socio-sanitario o sanitario, esprime in modo libero e consapevole la
disponibilità a svolgere la propria attività volontaria di assistenza e cura,
ad avvalersi di supporti formativi e di forme di integrazione con i servizi
sociali, socio-sanitari e sanitari. L'impegno assunto dal caregiver
familiare può essere rivisto attraverso la tempestiva revisione del piano
assistenziale individualizzato.
5. L'impegno assunto dal caregiver
familiare può essere rivisto attraverso la tempestiva revisione del Piano
Personalizzato di Assistenza.
6. Allo scopo di favorire il mantenimento
della persona assistita al proprio domicilio, il caregiver
familiare, previo consenso della persona cara assistita, deve essere coinvolto
in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PPA
e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nel PPA stesso.
7. Il PPA esplicita il contributo di cura e
le attività del caregiver familiare nonché le
prestazioni, gli ausili, i contributi necessari ed i supporti che i servizi
sociali e sanitari si impegnano a fornire al fine di permettere al caregiver familiare di affrontare al meglio possibili
difficoltà od urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura
in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e per sé medesimo.
Art. 4
(Interventi a favore
del caregiver familiare)
1. Le rappresentanze dei caregiver
di cui all'articolo 7, comma 3, sono sentite nell'ambito della programmazione
sociale, socio-sanitaria e sanitaria nelle forme e nei modi previsti dalla
normativa vigente.
2. La Regione, nei limiti delle risorse
disponibili:
a) prevede, nell'ambito della propria
programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver familiare, anche attraverso il sostegno ai Comuni
ed alle AUSL per la realizzazione delle previsioni di cui al comma 3;
b) promuove forme di sostegno economico
attraverso l'erogazione dell'assegno di cura e di interventi economici per
l'adattamento domestico, come previsto nell'ambito della normativa vigente per
i contributi per la non autosufficienza, anche alle persone assistite domiciliarmente dai caregiver
familiari;
c) può favorire accordi con le rappresentanze
delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze
eventualmente stipulate dal caregiver familiare che
opera nell'ambito del PPA per la copertura degli infortuni o della
responsabilità civile collegati all'attività prestata;
d) promuove intese ed accordi con le
associazioni datoriali, tesi ad una maggior flessibilità oraria che permetta di
conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura;
e) favorisce i progetti di enti e aziende per la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro al fine di permettere lo svolgimento delle attività
di cura da parte del caregiver lavoratore;
f) cura, in accordo con i Comuni e con il coinvolgimento
dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e
sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver
familiari e sulla relazione e comunicazione con gli stessi;
g) favorisce la creazione di canali di
comunicazione privilegiati che facilitino il costante rapporto fra operatori e caregiver, anche impiegando le nuove tecnologie della
comunicazione ed informazione (ICT);
h) promuove iniziative di sollievo attraverso
l’impiego di personale qualificato, anche con sostituzioni temporanee al
domicilio del caregiver;
i) incentiva l’individuazione di soluzioni
condivise nelle situazioni di emergenza personale od assistenziale segnalate
dal caregiver familiare, con possibile piano per
fronteggiare l’emergenza o ridefinizione del PPA stesso qualora la situazione
imprevista assuma carattere di stabilità.
3. I Comuni e le AUSL, nei limiti delle
risorse disponibili, assicurano al caregiver
familiare:
a) l'informazione, l'orientamento e
l'affiancamento nell'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali;
b) la formazione e l'addestramento
finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di cura;
c) il supporto utile ad evitare l'isolamento
ed il rischio di burnout, inteso come esito
patologico di un processo stressogeno che colpisce le
persone che esercitano attività di cura, nei casi più complessi anche
attraverso l'attivazione di reti solidali, il supporto psicologico e la
partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto di caregiver
familiari;
d) la definizione del responsabile delle cure
nell'ambito del PPA della persona assistita;
e) l'individuazione di soluzioni condivise
nelle situazioni di emergenza personale od assistenziale segnalate dal caregiver familiare, con possibile piano per fronteggiare
l'emergenza o ridefinizione del PPA stesso qualora la situazione imprevista
assuma carattere di stabilità;
f) il sollievo di emergenza e di tipo
programmato;
g) la domiciliarizzazione
delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento
dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e
l'organizzazione dei servizi sanitari.
Art. 5
(Rete di sostegno
al caregiver familiare nell'ambito del sistema
integrato dei servizi regionali)
1. La rete di sostegno al caregiver
familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali,
socio-sanitari e sanitari e da reti di solidarietà.
2. Sono elementi della rete di cui al comma
1:
a) il responsabile del caso, che nell'ambito
del PPA è la figura di riferimento ed il referente del caregiver
familiare;
b) il medico di medicina generale, che è il
referente terapeutico del familiare assistito e l'infermiere referente o case
manager che, nell'ambito del PPA assume la funzione di referente del caso;
c) i servizi
sociali, socio-sanitari e sanitari ed i servizi specialistici sanitari,
chiamati ad intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;
d) il volontariato
e la solidarietà di vicinato, che rappresentano un'ulteriore risorsa della rete
e possono essere attivati per arricchire il PPA e contrastare i rischi di
isolamento del caregiver familiare.
Art. 6
(Riconoscimento
delle competenze)
1. Per favorire la valorizzazione delle
competenze maturate, l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare, l'esperienza maturata nell'attività di
assistenza e cura prestata in qualità di caregiver
familiare operante nell'ambito del PPA potrà essere valutata sulla base dei
criteri, delle modalità e delle procedure previste dall’attuale normativa
regionale vigente sulle politiche attive del lavoro, formazione ed istruzione,
politiche sociali, quale credito formativo per l'accesso ai percorsi formativi
finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di
altre figure del repertorio regionale relative all'area socio-sanitaria.
Art. 7
(Azioni di
sensibilizzazione e partecipazione)
1. Al fine di sensibilizzare la comunità sul
valore sociale del caregiver familiare, la Regione
Abruzzo istituisce il "Caregiver day", da celebrarsi ogni anno, con la collaborazione
degli enti locali e delle Aziende sanitarie, valorizzando la partecipazione del
terzo settore, dei sindacati dei lavoratori e dei pensionati e delle
associazioni datoriali.
2. La Regione promuove iniziative di
informazione ed orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative
relative a servizi e iniziative pubbliche e private a sostegno dei caregiver familiari.
3. La Regione documenta e raccoglie i
materiali e le esperienze provenienti dai singoli territori al fine della
diffusione delle buone pratiche, della programmazione di iniziative e progetti
di valorizzazione e supporto dei caregiver familiari.
4. La Regione e gli enti locali promuovono e
facilitano, a livello regionale e locale, l'associazionismo dei caregiver familiari e favoriscono la partecipazione di
rappresentanze associative dei caregiver familiari
alla programmazione dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere
sociale.
Art. 8
(Norme attuative)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni
dall’approvazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare
competente, individua le modalità per favorire l’integrazione dell’attività del
caregiver familiare nell’ambito del sistema regionale
degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.
2. La Giunta regionale individua, altresì, i
casi e le modalità con cui è possibile erogare un contributo economico per le
prestazioni del caregiver familiare, sulla base sia
del reddito familiare che della gravità della disabilità riservando il quaranta
per cento delle risorse economiche ai caregiver
familiari che assistono i minori e dando priorità ai soggetti che assistono
persone affette da gravissima disabilità che hanno bisogno del monitoraggio e
mantenimento costante delle funzioni vitali.
Art. 9
(Clausola
valutativa)
1. La Giunta regionale, trascorso un anno
dall’entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza
biennale, trasmette una relazione illustrativa al Consiglio regionale, al fine
del controllo sull’attuazione della legge e della valutazione sull’efficacia
della stessa, contenente, in particolare:
a) l’avvenuto riconoscimento della figura del
caregiver familiare;
b) gli interventi attivati in suo favore,
previsti dall’articolo 4 e dall’articolo 8;
c) i risultati ottenuti a seguito delle
azioni di sensibilizzazione di cui all’articolo 7;
d) un quadro relativo all’attività svolta dai
caregiver, anche rispetto al coordinamento con le
altre figure professionali del PPA ed alla sua integrazione nell’ambito del
sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.
2. La Regione può promuovere forme di
valutazione partecipata coinvolgendo i cittadini ed i soggetti attuatori degli
interventi previsti.
Art. 10
(Norma
finanziaria)
1. Per le misure previste all’articolo 4,
comma 2, lettera b), all’articolo 7, comma 1 ed all’articolo 8, comma 2, alla
Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia",
Programma 10 "Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la
famiglia", sono assegnati per il 2016:
a) al Titolo 1 euro 45.000,00 per gli
interventi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b);
b) al Titolo 1 euro 5.000,00 per gli
interventi di cui all’articolo 7, comma 1;
c) al Titolo 1 euro 250.000,00 per gli
interventi di cui all’articolo 8, comma 2.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede,
per l’anno 2016, con la riduzione dello stanziamento alla Missione 01
"Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 12
"Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione" di euro 300.000,00 al Titolo 1.
3. A partire dagli anni successivi al 2016 le
spese di cui al comma 1 sono rifinanziate con legge di approvazione del bilancio dei
singoli esercizi finanziari.
Art. 11
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 27 Dicembre 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso