Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle
zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano.
Art. 1
(Oggetto e
finalità)
1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei
principi generali e degli indirizzi definiti dalla legislazione europea e
nazionale e in applicazione del principio di sussidiarietà nei rapporti con le
autonomie territoriali, promuove la conoscenza, la valorizzazione e la tutela
del proprio patrimonio ambientale, con particolare riferimento alle zone
montane, attraverso la loro frequentazione e fruizione consapevole, la
conoscenza e la salvaguardia delle caratteristiche naturali, ambientali e
culturali presenti nel territorio, anche allo scopo di contrastarne lo
spopolamento e il degrado.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la
Regione favorisce e promuove lo sviluppo del turismo e delle attività
escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche,
quali mezzi per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente montano e per
sostenere uno sviluppo turistico montano compatibile e qualificato.
3. La Regione promuove e disciplina il
censimento, il recupero, la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione
della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica
Abruzzo (REASTA), quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo,
alla fruizione ed alla valorizzazione delle aree naturali montane dell'Abruzzo.
La Regione riconosce altresì il Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo (SASA)
soggetto titolato e qualificato per gli interventi di soccorso, elisoccorso,
recupero e trasporto in ambiente montano e ipogeo.
4. La Regione riconosce il Gruppo regionale
Abruzzo del Club alpino italiano (di seguito CAI Abruzzo), il Collegio
regionale Maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale delle Guide Alpine
Abruzzo, il Collegio regionale delle Guide Speleologiche Abruzzo, la
Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo ed ogni altro organismo o
associazione che opera in ambito escursionistico sul territorio regionale come
soggetti titolati e qualificati per tutto ciò che riguarda la montagna e la sua
frequentazione e per tutti gli interventi caratterizzati da competenze
professionali.
Art. 2
(Definizioni)
1. Al fine della presente legge si definisce:
a) escursionismo: l'attività turistica,
ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente in
montagna al di fuori dei centri abitati, finalizzata alla conoscenza e
all'esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio
di mezzi a motore;
b) sentiero: tracciato delineato ai sensi
della lettera g) del comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 4 gennaio
2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste,
dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo) che, al di fuori
dei centri urbani, si forma naturalmente e gradualmente per effetto del
calpestio continuo e prolungato ad opera dell'uomo, qualsiasi ne sia il motivo,
comunicativo, lavorativo, religioso, storico, naturalistico, paesaggistico, in
un percorso visibile e permanente;
c) sentiero attrezzato: sentiero montano la
cui percorribilità in sicurezza è parzialmente agevolata dalla limitata
presenza di idonee opere e attrezzature;
d) via ferrata: tratta di un itinerario
escursionistico che si sviluppa in territorio orograficamente
impervio, in cui tutto ciò che è preparato, fissato e organizzato in loco
facilita il passaggio o la scalata in sicurezza di una parete di roccia;
e) via di arrampicata alpinistica: itinerario
in ambiente montano che, per essere percorso, necessita di conoscenze relative
sia alle tecniche di progressione sia alle attrezzature di tipo alpinistico;
f) via di arrampicata sportiva: percorso su
roccia, in montagna o in falesia, composto da uno (arrampicata su monotiro) o più tiri di corda (via lunga o via di più
tiri);
g) itinerario per racchette da neve: percorso
nel quale ci si muove con le racchette da neve o ciaspole
che consentono di spostarsi agevolmente a piedi sulla neve fresca;
h) itinerario di fuoripista (freeride): percorso nel quale si svolge l'attività fuoripista
in neve fresca, nel quale per la risalita si utilizzano gli impianti di
risalita esistenti ovvero le ciaspole o le pelli di
foca, oppure l'elicottero laddove autorizzato;
i) tratturo: largo sentiero erboso, pietroso
o in terra battuta, a fondo naturale, originatosi dal passaggio e dal calpestio
degli armenti durante la transumanza;
J) ippovia:
itinerario percorribile a cavallo, quasi mai asfaltato, che raggiunge e
attraversa luoghi naturali come parchi, riserve, boschi, supera colline e
valli, costeggia laghi e fiumi, e raggiunge luoghi culturali come aree
archeologiche, costruzioni e dimore storiche, borghi;
k) pista ciclabile (o percorso ciclabile o
ciclopista): percorso protetto o comunque riservato alle biciclette, dove il
traffico motorizzato è escluso;
l) pista mountain biking: percorso
fuoristrada, su terreno sconnesso e irregolare, utilizzato per guidare
biciclette mountain bike;
m) grotta: percorso in cavità carsica di
interesse speleologico percorribile sia sub orizzontalmente che sub verticalmente
tramite l'utilizzo di attrezzatura tecnica specifica di uso speleologico o
tramite passerelle attrezzate;
n) torrente o canyon: corso d'acqua di
origine carsica, detto anche forra, il cui percorso si svolge all'interno di
gole scavate nella roccia, caratterizzate in genere da forte pendenza, con
ostacoli costituiti da cascate, salti di roccia, scivoli, corridoi allagati,
laghetti, impercorribile a ritroso;
o) sentiero speleologico: sentiero, anche
attrezzato, che conduce all'ingresso di una grotta o all'imbocco di un canyon o
torrente d'alta montagna al cui interno sono previsti dei percorsi speleologici
o canyon;
p) percorso speleologico o percorso canyon:
via di esplorazione della grotta o del canyon, la cui discesa è valutata
secondo la scala di difficoltà di cui all'articolo 17 della legge regionale 11
agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di
guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per
l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida
speleologica in Abruzzo);
q) sci alpinismo: disciplina
sciistica/alpinistica che, mediante l'utilizzo di appositi sci e pelli di foca,
consente di muoversi in montagna durante i periodi di innevamento, sia in
risalita che in discesa, come attività sportiva o come modalità di
avvicinamento invernale a percorsi prettamente alpinistici;
r) sci fondo escursionismo: disciplina
ricreativa dello sci nordico affine allo sci di fondo, dal quale si differenzia
per l'uso di sci con lamine a tallone libero, distinta dallo sci alpinismo.
Art. 3
(REASTA)
1. Ai fini della presente legge è Rete
Escursionistica, Alpinistica, Speleologica e Torrentistica
Abruzzo (REASTA) l'insieme dei sentieri, percorsi, anche attraverso grotte e
torrenti, vie ferrate, vie di arrampicata alpinistica e sportiva, tratturi, ippovie, pisteciclabili e piste
mountain biking, itinerari free ride, che, ubicati al di fuori dei centri
urbani, dotati di specifica segnaletica, orizzontale e verticale ed inseriti
nell'archivio di cui all'articolo 4, consentono le attività escursionistiche,
alpinistiche, speleologiche e torrentistiche.
2. Fanno parte della REASTA solo sentieri e
percorsi regolarmente segnalati e mantenuti, comprese le pertinenze del
sentiero, ovvero le diverse tipologie di strutture, presidi ed aree afferenti
agli stessi.
3. La tipologia della segnaletica relativa
alla rete viaria inserita nella REASTA è quella adottata dal Club alpino
italiano (CAI). Al solo fine di garantirne la continuità, i sentieri e percorsi
possono insistere, per alcuni tratti, anche su tipologie di strade diverse da
quelle indicate al comma 1, purché opportunamente segnalate.
4. La rete viaria ricompresa nella REASTA è
considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle
funzioni e ai valori naturalistici, paesistici, ambientali, nonché sociali,
culturali e didattici del territorio, riconosciuti nelle attività
escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche
ad essa pertinenti.
5. La REASTA è considerata risorsa essenziale
del territorio regionale e riferimento necessario per la redazione del quadro
di riferimento regionale nell'ambito della pianificazione territoriale della
Regione Abruzzo.
Art. 4
(Archivio della
REASTA)
1. E' istituito l'archivio della REASTA.
2. La struttura regionale competente in
materia di pianificazione territoriale provvede alla costituzione, gestione ed
aggiornamento dell'archivio della REASTA, attraverso il censimento e la
ricognizione dell'insieme dei sentieri e percorsi di cui al comma 1
dell'articolo 3 che costituiscono la REASTA, i quali sono classificati su base
provinciale.
3. La Giunta regionale, con deliberazione,
approva l'elenco dei sentieri e percorsi di cui al comma 1 dell'articolo 3 che
costituiscono l'archivio della REASTA, pubblicato sul BURAT e comunicato ai
Comuni interessati.
4. Nel caso in cui nell'archivio vengano
inseriti tratti di viabilità di uso privato, ne viene data comunicazione ai
proprietari e titolari di diritti reali.
Art. 5
(Funzioni e competenze
della Regione Abruzzo)
1. La Regione Abruzzo, per il tramite della
struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale ed il
supporto del Coordinamento tecnico regionale di cui all'articolo 8, provvede
alla gestione e organizzazione della REASTA con la collaborazione dei Comuni,
dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (ASBUC), del CAI Abruzzo,
del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale guide
alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo, della
Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo e degli enti gestori dei
parchi nazionali e delle aree protette regionali.
2. La Regione Abruzzo svolge in particolare
le seguenti funzioni:
a) gestione e aggiornamento dell'archivio
della REASTA;
b) promozione dell'attività di validazione in
ambito regionale dei nuovi sentieri e percorsi per lo svolgimento delle
attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche, anche su richiesta dei
soggetti di cui al comma 1;
c) promozione della conoscenza, divulgazione
e fruizione della REASTA, anche attraverso la realizzazione, l'aggiornamento e
la pubblicazione della carta escursionistica regionale, sia in formato cartaceo
che digitale, contenente i sentieri e percorsi di cui al comma 1 dell'articolo
3;
d) approvazione del programma triennale degli
interventi straordinari di cui all'articolo 10;
e) promozione della formazione e
coordinamento della rete delle strutture ricettive funzionali alle attività
escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche;
f) attività di consulenza e supporto tecnico
in materia di gestione e manutenzione della REASTA in collaborazione con il CAI
Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale
guide alpine Abruzzo e il Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo;
g) promozione della formazione degli
operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;
h) promozione, anche attraverso appositi
finanziamenti, della ordinaria gestione e manutenzione della REASTA e
attivazione dei controlli sull'esecuzione degli interventi;
i) predisposizione, all'occorrenza, di
programmi di gestione della REASTA, ivi inclusi i progetti afferenti ai
percorsi escursionistici a valenza regionale nonché quelli di coordinamento e
collegamento con reti escursionistiche nazionali;
j) approvazione del regolamento di cui
all'articolo 14.
Art. 6
(Funzioni e
competenze del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del
Collegio delle guide alpine Abruzzo, del Collegio delle guide speleologiche
Abruzzo e della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo)
1. Al fine di garantire la massima efficienza
nell'attivazione e gestione dell'archivio della REASTA, sono affidati al CAI
Abruzzo attraverso la rete del volontariato CAI, al Collegio regionale maestri
di sci Abruzzo, al Collegio delle guide alpine Abruzzo, al Collegio delle guide
speleologiche Abruzzo e alla Federazione Ciclistica Italiana - comitato
Abruzzo, mediante convenzione, rispettivamente i seguenti compiti e funzioni:
a) al CAI Abruzzo:
1) controllo, indicazione e monitoraggio
degli interventi di segnaletica sentieristica;
b) al Collegio guide alpine Abruzzo:
1) attribuzione del numero identificativo sul
terreno di ogni singolo sentiero, via ferrata, via alpinistica, via di
arrampicata sportiva, tratturo, ippovia, pista
ciclabile e di mountain biking e itinerario free ride;
2) rilevamento dei dati sentieristici, da
utilizzare per l'implementazione e l'aggiornamento dell'archivio della REASTA;
3) manutenzione dei sentieri e percorsi
inseriti nella REASTA;
4) monitoraggio dei comprensori comprendenti
gli itinerari free ride, per le proprie competenze;
c) al Collegio regionale Maestri di sci
Abruzzo:
1) monitoraggio dei comprensori comprendenti
gli itinerari free ride, per le proprie competenze;
d) al Collegio Guide Speleologiche Abruzzo:
1) attribuzione del numero identificativo
all'ingresso di ogni cavità e di ogni torrente;
2) rilevamento dei dati speleologici e torrentistici, da utilizzare per l'implementazione e
l'aggiornamento dell'archivio della REASTA;
3) manutenzione dei percorsi attraverso le
grotte ed i torrenti inseriti nella REASTA;
4) monitoraggio delle aree carsiche
comprendenti grotte e torrenti.
Art. 7
(Funzioni e
competenze dei Comuni e delle ASBUC)
1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi
di legge e di una maggiore partecipazione degli enti locali alla gestione della
REASTA, i Comuni e, ove presenti, le ASBUC:
a) gestiscono la porzione di REASTA afferente
al proprio territorio e presiedono all'ordinaria manutenzione dei percorsi e
sentieri di cui al comma 1 dell'articolo 3, in collaborazione e raccordo con
gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali ricadenti
nel territorio di loro competenza e stipulando convenzioni e collaborazioni con
il CAI Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio
regionale guide alpine Abruzzo ed il Collegio regionale guide speleologiche
Abruzzo;
b) predispongono ed approvano entro il 30
novembre di ogni anno un programma per l'anno successivo di manutenzione
ordinaria dei percorsi escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici ricadenti nel territorio di loro competenza,
ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, individuandone i costi;
il programma di manutenzione ordinaria comprende anche i necessari interventi
di omogeneizzazione della segnaletica, in coerenza con i criteri stabiliti nel
regolamento attuativo di cui all'articolo 14; per la manutenzione ordinaria i
Comuni interessati si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, del CAI
Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale
delle guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo
e della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo;
c) verificano che la manutenzione dei
percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e
dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14;
d) predispongono i nuovi inserimenti e
raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento dell'archivio
della REASTA ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nello stesso, le
proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri
escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici,
pervenute per il territorio di propria competenza, corredate dalla descrizione
del percorso e dalla documentazione inerente la proprietà della viabilità;
e) inviano alla Regione proposte per la
redazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui
all'articolo 10, coordinandosi, ove necessario secondo la normativa vigente,
con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali;
f) possono stipulare convenzioni con le
forze dell'ordine e con le associazioni preposte, per l'affidamento
dell'attività di controllo e vigilanza del rispetto dei divieti di cui
all'articolo 12.
Art. 8
(Coordinamento
tecnico regionale per la gestione unitaria della REASTA)
1. È istituito presso l'Assessorato
competente in materia di pianificazione territoriale, senza oneri aggiuntivi
sul bilancio, il Coordinamento tecnico regionale (CTR) della REASTA.
2. Il CTR della REASTA è composto:
a) dall'Assessore regionale competente o da
un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) dal presidente regionale del CAI Abruzzo o
da un suo delegato;
c) dal presidente regionale del Collegio
regionale guide alpine Abruzzo o da un suo delegato;
d) dal presidente regionale del Collegio
regionale maestri di sci Abruzzo o da un suo delegato;
e) dal presidente regionale del Collegio
regionale guide speleologiche Abruzzo o da un suo delegato;
f) dal direttore del dipartimento competente
o da un suo delegato;
g) da un componente designato dagli Enti
Gestori dei Parchi Nazionali ed un componente delle aree protette regionali;
h) da un delegato nominato dall'ANCI Abruzzo
in rappresentanza dei comuni abruzzesi;
i) dal Presidente o suo delegato della
Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo;
j) da un componente designato dalle
associazioni escursionistiche, operanti in regime di convenzione con i Comuni.
3. Le modalità di designazione dei componenti
del CTR e la sua durata sono definite dal regolamento di cui all'articolo 14,
che ne stabilisce anche le regole di funzionamento.
4. Nel caso di trattazione di argomenti in
materia di soccorso alpino e speleologico, è invitato un rappresentante del
SASA, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 17 aprile 2014,
n. 20 (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico).
5. Le funzioni di segreteria e di
verbalizzazione delle riunioni del coordinamento tecnico regionale della REASTA
sono svolte da personale regionale designato dal direttore del Dipartimento
competente in materia di pianificazione territoriale.
Art. 9
(Funzioni e
compiti del CTR)
1. Il CTR supporta la Regione nelle attività
di promozione, gestione e valorizzazione della REASTA. In particolare il CTR:
a) è la sede di confronto per la definizione
dei contenuti tecnici e dei criteri per la pianificazione, la gestione e la
manutenzione della REASTA, anche per gli aspetti legati alla fruizione in
sicurezza;
b) promuove l'aggiornamento e la revisione
della REASTA;
c) definisce le modalità tecniche di realizzazione
e di utilizzo della cartografia escursionistica, alpinistica, speleologica e torrentistica regionale, anche ai fini della produzione del
materiale turistico-promozionale;
d) predispone il regolamento di cui
all'articolo 14;
e) supporta il Dipartimento competente
nell'elaborazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui
all'articolo 10;
f) formula alla Regione proposte e pareri
su:
1) valorizzazione e promozione della REASTA
anche ai fini turistici e promozionali;
2) aggiornamento delle modalità tecniche
della base dati dell'archivio della REASTA, anche al fine di un opportuno
allineamento a livello nazionale;
3) formazione degli operatori pubblici e
privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge.
Art. 10
(Programma triennale
degli interventi straordinari sulla REASTA)
1. La Regione Abruzzo approva ogni tre anni
il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA. Il
programma, predisposto dal Dipartimento regionale competente in materia di
pianificazione territoriale, in collaborazione con il Dipartimento competente
in materia di turismo e con il supporto del CTR, è approvato dalla Giunta
regionale, previa acquisizione delle proposte dei Comuni e degli enti gestori
dei parchi nazionali e delle aree protette regionali.
2. Il programma contiene azioni mirate a:
a) promuovere la frequentazione consapevole e
responsabile della montagna, sostenendo iniziative e manifestazioni
promozionali di sensibilizzazione rivolte a favore delle popolazioni montane;
b) sostenere iniziative didattiche attraverso
corsi di formazione, di aggiornamento e stage, realizzate in ambito regionale
ed extraregionale, organizzate dal CAI Abruzzo, dal Collegio regionale maestri
di sci Abruzzo, dal Collegio regionale delle guide alpine Abruzzo e dal
Collegio regionale delle guide speleologiche Abruzzo, rivolte prioritariamente
ai residenti nei comuni montani, in particolare ai giovani, per far acquisire
livelli crescenti di conoscenze, competenze, abilità ed esperienza nella
pratica dell'escursionismo e dell'alpinismo;
c) sostenere attività di educazione
ambientale in coordinamento con i Parchi Nazionali, le aree protette regionali
ed i Centri di Educazione Ambientale riconosciuti ai sensi della legge
regionale 29 novembre 1999, n. 122 (Disciplina degli interventi in materia di
educazione ambientale) ed in attuazione dei programmi comunitari, nazionali e
regionali nelle materie dedicate, in territorio montano, realizzate in ambito
scolastico, di ogni ordine e grado, al fine di proporre la montagna come
laboratorio dove realizzare concretamente interventi ed esperienze che,
attraverso la promozione di attività all'aperto, non si limitino ad interessare
i giovani sotto l'aspetto fisico-sportivo, ma si propongano anche di dare
impulso a quello formativo, sociale e culturale;
d) promuovere la realizzazione, la
pubblicazione e la divulgazione della cartografia escursionistica,
speleologica, torrentistica di qualità;
e) favorire la creazione, la pubblicizzazione
e il mantenimento della rete delle strutture ricettive funzionali all'attività
escursionistica, speleologica, torrentistica;
f) favorire lo sviluppo dell'attività
escursionistica, alpinistica, speleologica e torrentistica
quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere
uno sviluppo turistico sostenibile;
g) favorire la fruizione turistica ricreativa
sostenibile dei percorsi della REASTA e promuoverne la conoscenza e l'immagine
al fine di creare nuove opportunità socio-economiche per i territori più
periferici della Regione, in coerenza con gli obiettivi di conservazione
dell'ambiente naturale;
h) coinvolgere le comunità locali in
un'offerta integrata di servizi di accoglienza ed animazione che le renda
soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla
REASTA, anche fornendo supporto tecnico-logistico e prevedendo iter
semplificati per i soggetti di cui all'articolo 6;
i) preservare il patrimonio storico e
culturale dei centri storici e dei borghi rurali quali luoghi privilegiati destinati
ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della REASTA;
j) sostenere lo sviluppo della pratica
sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto delle
patologie legate alla sedentarietà ed agli scorretti stili di vita;
k) favorire l'integrazione con la rete del
trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la
creazione di nuove connessioni con la rete esistente;
l) favorire l'intermodalità
del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici
integranti la mobilità pedonale, ciclistica e ippica e dei necessari punti di
incontro e scambio ad essa funzionali in coordinamento con i programmi e le
attività delle arre protette regionali ed i Parchi Nazionali e le previsioni
dei Piani di Assetto e Piani del Parco;
m) favorire l'introduzione di buone pratiche
relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare
attenzione alla regimazione delle acque superficiali;
n) garantire la fruibilità e la sicurezza dei
percorsi escursionistici inseriti nella REASTA particolarmente attraverso
programmi di manutenzione straordinaria;
o) favorire la corretta fruizione e
conservazione dei percorsi della REASTA promuovendo il coordinato
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
p) migliorare i servizi di fruizione della
REASTA, anche attraverso l'aggiornamento costante e puntuale dell'archivio, in
particolare regolamentando l'utilizzo della REASTA in funzione delle differenti
tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie
e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili;
q) garantire la fruibilità e la sicurezza dei
percorsi escursionistici, sentieri e percorsi speleologici e canyon, vie
ferrate, vie alpinistiche, vie di arrampicata sportiva, tratturi, ippovie, piste ciclabili, piste mountain biking ed
itinerari free ride inseriti nella REASTA.
3. Per la realizzazione delle attività di cui
al comma 2 la Regione eroga annualmente contributi ai Comuni e agli enti
pubblici interessati, nonché alle scuole di montagna e di escursionismo
naturalistico previste dalla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86
(Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di
aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo),
alle scuole di speleologia e di torrentismo riconosciute, alle associazioni e
soggetti privati qualificati che contribuiscono alla realizzazione delle
attività di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale, con propria
deliberazione, stabilisce modalità e criteri per l'erogazione dei contributi.
Art. 11
(Soccorso alpino e
speleologico)
1. La Regione Abruzzo valorizza le attività
di soccorso, recupero e salvataggio e favorisce la prevenzione e la vigilanza
sugli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche,
speleologiche e torrentistiche, ovvero in analoghe
attività sportive o turistiche praticate nel territorio regionale, nel rispetto
della vigente normativa nazionale.
2. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso
di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, sono svolti dalla
Regione Abruzzo per il tramite delle centrali operative 118 dei Servizi
Sanitari di Urgenza ed Emergenza Medica (SSUEM), situate presso ciascuna
Azienda Sanitaria Locale (ASL) della Regione Abruzzo. Per gli interventi di
soccorso ed elisoccorso di cui al presente comma in ambiente impervio o ostile
montano e ipogeo, la Regione si avvale, ai sensi della L.R. 20/2014, del
Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo (SASA), quale struttura regionale
operativa del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS e del
servizio della Protezione civile.
3. Gli interventi di soccorso e di
elisoccorso sono prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 11 del Decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento
alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di
emergenza).
4. Gli interventi di soccorso e di
elisoccorso in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto,
qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni
sanitarie presso un pronto soccorso, sono soggetti ad una compartecipazione
alla spesa a carico dell'utente trasportato, se richiesto da quest'ultimo o
riconducibile ad esso. La compartecipazione è aggravata qualora si ravvisi un
comportamento imprudente.
5. La classificazione degli interventi di
soccorso e recupero in ambiente impervio o ostile a titolo di soccorso sanitario
o non sanitario, urgente o non urgente, è attribuita dalle centrali operative
118 dei SSUEM, che effettuano l'intervento in coordinamento con l'equipe di
soccorso sanitario e il SASA.
6. La Giunta regionale, entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le ASL ed il CTR di
cui all'articolo 8, stabilisce il piano tariffario dei servizi di soccorso
sanitario e non sanitario e definisce la quota di compartecipazione alla spesa
in base ai seguenti criteri:
a) previsione del limite della quota di
compartecipazione non superiore al cinquanta per cento del costo effettivo del
servizio;
b) riduzione del venti per cento a favore dei
residenti in Abruzzo;
c) la compartecipazione è dovuta anche quando
il soccorso è effettuato dalle sole squadre a terra del SASA o delle squadre di
soccorso e, a giudizio delle centrali operative 118 dei SSUEM, non sono
necessari accertamenti o prestazioni in pronto soccorso.
7. I proventi derivanti dalla
compartecipazione sono introitati da ciascuna ASL sede delle centrali operative
118 dei SSUEM e destinati al potenziamento delle stesse centrali operative e
dei servizi ad esse collegati, con particolare riferimento all'area montana.
Art. 12
(Divieti)
1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa
statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei
regolamenti di fruizione delle aree protette naturali, sulla REASTA è vietato:
a) danneggiare, alterare o impedire il libero
accesso ai percorsi e sentieri escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici, sovrapporre ad essi altre infrastrutture o
esercitare qualsiasi altra azione tesa ad ostacolare l'uso escursionistico;
b) danneggiare o asportare la segnaletica ed
i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le
attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;
c) segnalare percorsi escursionistici,
sentieri e percorsi speleologici e canyon, anche non appartenenti alla REASTA,
in maniera difforme da quanto previsto dal regolamento attuativo di cui
all'articolo 14; in deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro
dieci giorni dalla fine della manifestazione o evento, è consentito apporre
segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni
o eventi sportivi o del tempo libero autorizzati ai sensi della normativa
vigente;
d) ogni intervento non autorizzato sui
percorsi escursionistici, sentieri e percorsi speleologici e canyon, fatti
salvi gli interventi di manutenzione della percorribilità e di apposizione
della segnaletica previsti dalla presente legge, quelli colturali ed il taglio
dei boschi, quelli rientranti nell'espletamento dei diritti di uso civico
nonché gli interventi su tracciati comunali non coincidenti con percorsi sovracomunali
e fatti salvi gli interventi autorizzati ai sensi della L.R. 3/2014;
e) uscire dal tracciato e dalle aree di sosta
predisposte, trattenersi a bivacco fuori dalle aree a questo deputate, recare
disturbo al bestiame e alla selvaggina, danneggiare colture ed attrezzature e
raccogliere qualsiasi tipo di prodotti agricoli;
f) l'accesso, il transito e l'attività dei
mezzi motorizzati nei tratti non carrozzabili, è vietato salvo ai mezzi adibiti
a pubblico soccorso, vigilanza pubblica e a quelli adibiti alle attività agro-silvo-pastorali.
2. Il regolamento attuativo di cui
all'articolo 14 può prevedere eventuali ulteriori precisazioni dei divieti
previsti dal presente articolo, anche inerenti ai singoli percorsi.
Art. 13
(Sanzioni)
1. Salvo che la condotta non costituisca più
grave reato, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 100 a euro 1.000 chiunque faccia
uso di segnaletica difforme da quella definita dal regolamento attuativo di cui
all'articolo 14;
b) da euro 500 a euro 2.500 chiunque danneggi
la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i
sentieri della REASTA;
c) da euro 500 a euro 2.500 chiunque
danneggi, alteri o chiuda tratti della REASTA;
d) da euro 100 a euro 1.000 chiunque esegua
interventi manutentivi non autorizzati fatte salve le sanzioni di cui alla L.R.
3/2014 per movimenti di terra o tagli non autorizzati;
e) da euro 500 a euro 2.500 chiunque acceda o
transiti sulla REASTA con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione; in
caso di recidiva è previsto il sequestro conservativo del mezzo a garanzia del
pagamento della sanzione comminata.
2. Chiunque commetta le violazioni di cui al
comma 1, lettere b), c) ed e) è soggetto alla sanzione accessoria del
ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà dei Comuni
e degli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette di
provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.
3. In caso di recidiva, per tutte le
infrazioni di cui alla presente legge è inoltre prevista la sanzione accessoria
dell'interruzione di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione
dalla stessa derivante e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente
fruendo con oneri a carico della Regione, da un minimo di un anno ad un massimo
di cinque anni.
4. Le funzioni di vigilanza e controllo sul
rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'irrogazione
delle sanzioni amministrative, sono di competenza dei comuni e degli enti
gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali che le esercitano
in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)
e ne introitano i relativi proventi, ferme restando le funzioni di vigilanza,
controllo e sanzione spettanti alle forze dell'ordine, in conformità alle leggi
vigenti in materia.
Art. 14
(Regolamento
attuativo)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, approva il regolamento attuativo, sentito il parere del CTR di cui
all'articolo 8.
2. Il regolamento stabilisce tra l'altro:
a) le caratteristiche tecniche a cui deve
essere uniformata la segnaletica della REASTA, prevedendo anche un termine per
l'adeguamento della segnaletica esistente;
b) i criteri e le prescrizioni per la
progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici, alpinistici,
speleologici e torrentistici rientranti nella REASTA;
c) la struttura e le modalità di
organizzazione e aggiornamento della base dati del catasto REASTA;
d) le modalità di catalogazione dei percorsi
e le informazioni minime che devono essere riportate;
e) i criteri generali di manutenzione dei
percorsi della REASTA;
f) le modalità di designazione e di rinnovo
del coordinamento tecnico regionale;
g) i requisiti formativi e le competenze
tecniche di cui devono essere in possesso i componenti dell'organo previsto
all'articolo 8.
Art. 15
(Norma
finanziaria)
1. Alle spese per le funzioni di cui
all'articolo 4 ed all'articolo 5, stimate in euro 130.000,00 per l'anno 2016 si
fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Rete
Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica
Abruzzo - REASTA", istituito nello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica
regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e
dell'ambiente", Titolo 1 "Spese correnti".
2. Alle spese per i compiti di cui
all'articolo 6 stimate in euro 137.500,00 per l'anno 2016 si fa fronte con le
risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Rete Escursionistica
Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo -
REASTA", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale 2016-2018, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale
unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente",
Titolo 1 "Spese correnti".
3. Alle spese per le azioni di cui
all'articolo 10 stimate in euro 82.500,00 per l'anno 2016 si fa fronte con le
risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Rete Escursionistica
Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo - REASTA",
istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
2016-2018, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente", Titolo 1
"Spese correnti".
4. Ai fini della copertura della spesa
complessiva di euro 350.000,00 di cui ai commi 1, 2 e 3, al bilancio di
previsione 2016-2018 è apportata per l'anno 2016 la seguente variazione per
competenza e cassa di uguale importo:
a) in aumento parte Spesa: Titolo 1,
Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo
sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente" per euro
350.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione denominato "Rete
Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica
Abruzzo – REASTA";
b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1,
Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di gestione", Programma
12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di
gestione", per euro 350.000,00.
5. Le eventuali economie relative a ciascuna
spesa di cui ai commi 1, 2 e 3, possono essere utilizzate per le finalità degli
altri commi.
6. Per le annualità successive al 2016, gli
oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano
copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento del Titolo 1, Missione 09
"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente",
Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la
tutela del territorio e dell'ambiente" dello stato di previsione della
spesa del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto,
nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di approvazione del
bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
7. L'autorizzazione della spesa di cui alla
presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa
annualmente iscritti sul bilancio regionale.
Art. 16
(Rispetto della
normativa europea e statale in materia di tutela della concorrenza)
1. Le disposizioni della presente legge sono
attuate nel rispetto della normativa europea in materia di tutela della
concorrenza e, in particolare, in materia di aiuti di Stato, qualora ne
sussistano i presupposti per la relativa applicazione.
Art. 17
(Norma
transitoria)
1. In sede di prima applicazione della
presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione e previo parere del CTR
di cui all'articolo 8, include nell'archivio della REASTA i sentieri e percorsi
di cui al comma 1 dell'articolo 3, che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, siano già dotati di segnaletica conforme ai criteri indicati. A
tal fine, la Giunta regionale fissa il termine di sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge entro il quale le autonomie locali, gli enti
gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali fanno pervenire al
CTR gli elenchi di detti sentieri e percorsi e la relativa documentazione tecnica
comprensiva dello stato manutentivo di ogni singolo itinerario.
Art. 18
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 27 Dicembre 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso