Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano.

 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

 

1.      La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi generali e degli indirizzi definiti dalla legislazione europea e nazionale e in applicazione del principio di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali, promuove la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del proprio patrimonio ambientale, con particolare riferimento alle zone montane, attraverso la loro frequentazione e fruizione consapevole, la conoscenza e la salvaguardia delle caratteristiche naturali, ambientali e culturali presenti nel territorio, anche allo scopo di contrastarne lo spopolamento e il degrado.

2.      Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce e promuove lo sviluppo del turismo e delle attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche, quali mezzi per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente montano e per sostenere uno sviluppo turistico montano compatibile e qualificato.

3.      La Regione promuove e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione ed alla valorizzazione delle aree naturali montane dell'Abruzzo. La Regione riconosce altresì il Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo (SASA) soggetto titolato e qualificato per gli interventi di soccorso, elisoccorso, recupero e trasporto in ambiente montano e ipogeo.

4.      La Regione riconosce il Gruppo regionale Abruzzo del Club alpino italiano (di seguito CAI Abruzzo), il Collegio regionale Maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale delle Guide Alpine Abruzzo, il Collegio regionale delle Guide Speleologiche Abruzzo, la Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo ed ogni altro organismo o associazione che opera in ambito escursionistico sul territorio regionale come soggetti titolati e qualificati per tutto ciò che riguarda la montagna e la sua frequentazione e per tutti gli interventi caratterizzati da competenze professionali.

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1.      Al fine della presente legge si definisce:

a)      escursionismo: l'attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente in montagna al di fuori dei centri abitati, finalizzata alla conoscenza e all'esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore;

b)      sentiero: tracciato delineato ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo) che, al di fuori dei centri urbani, si forma naturalmente e gradualmente per effetto del calpestio continuo e prolungato ad opera dell'uomo, qualsiasi ne sia il motivo, comunicativo, lavorativo, religioso, storico, naturalistico, paesaggistico, in un percorso visibile e permanente;

c)      sentiero attrezzato: sentiero montano la cui percorribilità in sicurezza è parzialmente agevolata dalla limitata presenza di idonee opere e attrezzature;

d)      via ferrata: tratta di un itinerario escursionistico che si sviluppa in territorio orograficamente impervio, in cui tutto ciò che è preparato, fissato e organizzato in loco facilita il passaggio o la scalata in sicurezza di una parete di roccia;

e)      via di arrampicata alpinistica: itinerario in ambiente montano che, per essere percorso, necessita di conoscenze relative sia alle tecniche di progressione sia alle attrezzature di tipo alpinistico;

f)       via di arrampicata sportiva: percorso su roccia, in montagna o in falesia, composto da uno (arrampicata su monotiro) o più tiri di corda (via lunga o via di più tiri);

g)      itinerario per racchette da neve: percorso nel quale ci si muove con le racchette da neve o ciaspole che consentono di spostarsi agevolmente a piedi sulla neve fresca;

h)      itinerario di fuoripista (freeride): percorso nel quale si svolge l'attività fuoripista in neve fresca, nel quale per la risalita si utilizzano gli impianti di risalita esistenti ovvero le ciaspole o le pelli di foca, oppure l'elicottero laddove autorizzato;

i)       tratturo: largo sentiero erboso, pietroso o in terra battuta, a fondo naturale, originatosi dal passaggio e dal calpestio degli armenti durante la transumanza;

J)      ippovia: itinerario percorribile a cavallo, quasi mai asfaltato, che raggiunge e attraversa luoghi naturali come parchi, riserve, boschi, supera colline e valli, costeggia laghi e fiumi, e raggiunge luoghi culturali come aree archeologiche, costruzioni e dimore storiche, borghi;

k)      pista ciclabile (o percorso ciclabile o ciclopista): percorso protetto o comunque riservato alle biciclette, dove il traffico motorizzato è escluso;

l)       pista mountain biking: percorso fuoristrada, su terreno sconnesso e irregolare, utilizzato per guidare biciclette mountain bike;

m)     grotta: percorso in cavità carsica di interesse speleologico percorribile sia sub orizzontalmente che sub verticalmente tramite l'utilizzo di attrezzatura tecnica specifica di uso speleologico o tramite passerelle attrezzate;

n)      torrente o canyon: corso d'acqua di origine carsica, detto anche forra, il cui percorso si svolge all'interno di gole scavate nella roccia, caratterizzate in genere da forte pendenza, con ostacoli costituiti da cascate, salti di roccia, scivoli, corridoi allagati, laghetti, impercorribile a ritroso;

o)      sentiero speleologico: sentiero, anche attrezzato, che conduce all'ingresso di una grotta o all'imbocco di un canyon o torrente d'alta montagna al cui interno sono previsti dei percorsi speleologici o canyon;

p)      percorso speleologico o percorso canyon: via di esplorazione della grotta o del canyon, la cui discesa è valutata secondo la scala di difficoltà di cui all'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo);

q)      sci alpinismo: disciplina sciistica/alpinistica che, mediante l'utilizzo di appositi sci e pelli di foca, consente di muoversi in montagna durante i periodi di innevamento, sia in risalita che in discesa, come attività sportiva o come modalità di avvicinamento invernale a percorsi prettamente alpinistici;

r)       sci fondo escursionismo: disciplina ricreativa dello sci nordico affine allo sci di fondo, dal quale si differenzia per l'uso di sci con lamine a tallone libero, distinta dallo sci alpinismo.

 

Art. 3

(REASTA)

 

1.      Ai fini della presente legge è Rete Escursionistica, Alpinistica, Speleologica e Torrentistica Abruzzo (REASTA) l'insieme dei sentieri, percorsi, anche attraverso grotte e torrenti, vie ferrate, vie di arrampicata alpinistica e sportiva, tratturi, ippovie, pisteciclabili e piste mountain biking, itinerari free ride, che, ubicati al di fuori dei centri urbani, dotati di specifica segnaletica, orizzontale e verticale ed inseriti nell'archivio di cui all'articolo 4, consentono le attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche.

2.      Fanno parte della REASTA solo sentieri e percorsi regolarmente segnalati e mantenuti, comprese le pertinenze del sentiero, ovvero le diverse tipologie di strutture, presidi ed aree afferenti agli stessi.

3.      La tipologia della segnaletica relativa alla rete viaria inserita nella REASTA è quella adottata dal Club alpino italiano (CAI). Al solo fine di garantirne la continuità, i sentieri e percorsi possono insistere, per alcuni tratti, anche su tipologie di strade diverse da quelle indicate al comma 1, purché opportunamente segnalate.

4.      La rete viaria ricompresa nella REASTA è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori naturalistici, paesistici, ambientali, nonché sociali, culturali e didattici del territorio, riconosciuti nelle attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche ad essa pertinenti.

5.      La REASTA è considerata risorsa essenziale del territorio regionale e riferimento necessario per la redazione del quadro di riferimento regionale nell'ambito della pianificazione territoriale della Regione Abruzzo.

 

Art. 4

(Archivio della REASTA)

 

1.      E' istituito l'archivio della REASTA.

2.      La struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale provvede alla costituzione, gestione ed aggiornamento dell'archivio della REASTA, attraverso il censimento e la ricognizione dell'insieme dei sentieri e percorsi di cui al comma 1 dell'articolo 3 che costituiscono la REASTA, i quali sono classificati su base provinciale.

3.      La Giunta regionale, con deliberazione, approva l'elenco dei sentieri e percorsi di cui al comma 1 dell'articolo 3 che costituiscono l'archivio della REASTA, pubblicato sul BURAT e comunicato ai Comuni interessati.

4.      Nel caso in cui nell'archivio vengano inseriti tratti di viabilità di uso privato, ne viene data comunicazione ai proprietari e titolari di diritti reali.

 

Art. 5

(Funzioni e competenze della Regione Abruzzo)

 

1.      La Regione Abruzzo, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale ed il supporto del Coordinamento tecnico regionale di cui all'articolo 8, provvede alla gestione e organizzazione della REASTA con la collaborazione dei Comuni, dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (ASBUC), del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo, della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali.

2.      La Regione Abruzzo svolge in particolare le seguenti funzioni:

a)      gestione e aggiornamento dell'archivio della REASTA;

b)      promozione dell'attività di validazione in ambito regionale dei nuovi sentieri e percorsi per lo svolgimento delle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1;

c)      promozione della conoscenza, divulgazione e fruizione della REASTA, anche attraverso la realizzazione, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta escursionistica regionale, sia in formato cartaceo che digitale, contenente i sentieri e percorsi di cui al comma 1 dell'articolo 3;

d)      approvazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 10;

e)      promozione della formazione e coordinamento della rete delle strutture ricettive funzionali alle attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche;

f)       attività di consulenza e supporto tecnico in materia di gestione e manutenzione della REASTA in collaborazione con il CAI Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale guide alpine Abruzzo e il Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo;

g)      promozione della formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;

h)      promozione, anche attraverso appositi finanziamenti, della ordinaria gestione e manutenzione della REASTA e attivazione dei controlli sull'esecuzione degli interventi;

i)       predisposizione, all'occorrenza, di programmi di gestione della REASTA, ivi inclusi i progetti afferenti ai percorsi escursionistici a valenza regionale nonché quelli di coordinamento e collegamento con reti escursionistiche nazionali;

j)       approvazione del regolamento di cui all'articolo 14.

 

Art. 6

(Funzioni e competenze del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio delle guide alpine Abruzzo, del Collegio delle guide speleologiche Abruzzo e della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo)

 

1.      Al fine di garantire la massima efficienza nell'attivazione e gestione dell'archivio della REASTA, sono affidati al CAI Abruzzo attraverso la rete del volontariato CAI, al Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, al Collegio delle guide alpine Abruzzo, al Collegio delle guide speleologiche Abruzzo e alla Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo, mediante convenzione, rispettivamente i seguenti compiti e funzioni:

a)      al CAI Abruzzo:

1)      controllo, indicazione e monitoraggio degli interventi di segnaletica sentieristica;

b)      al Collegio guide alpine Abruzzo:

1)      attribuzione del numero identificativo sul terreno di ogni singolo sentiero, via ferrata, via alpinistica, via di arrampicata sportiva, tratturo, ippovia, pista ciclabile e di mountain biking e itinerario free ride;

2)      rilevamento dei dati sentieristici, da utilizzare per l'implementazione e l'aggiornamento dell'archivio della REASTA;

3)      manutenzione dei sentieri e percorsi inseriti nella REASTA;

4)      monitoraggio dei comprensori comprendenti gli itinerari free ride, per le proprie competenze;

c)      al Collegio regionale Maestri di sci Abruzzo:

1)      monitoraggio dei comprensori comprendenti gli itinerari free ride, per le proprie competenze;

d)      al Collegio Guide Speleologiche Abruzzo:

1)      attribuzione del numero identificativo all'ingresso di ogni cavità e di ogni torrente;

2)      rilevamento dei dati speleologici e torrentistici, da utilizzare per l'implementazione e l'aggiornamento dell'archivio della REASTA;

3)      manutenzione dei percorsi attraverso le grotte ed i torrenti inseriti nella REASTA;

4)      monitoraggio delle aree carsiche comprendenti grotte e torrenti.

 

Art. 7

(Funzioni e competenze dei Comuni e delle ASBUC)

 

1.      Al fine del raggiungimento degli obiettivi di legge e di una maggiore partecipazione degli enti locali alla gestione della REASTA, i Comuni e, ove presenti, le ASBUC:

a)      gestiscono la porzione di REASTA afferente al proprio territorio e presiedono all'ordinaria manutenzione dei percorsi e sentieri di cui al comma 1 dell'articolo 3, in collaborazione e raccordo con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali ricadenti nel territorio di loro competenza e stipulando convenzioni e collaborazioni con il CAI Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale guide alpine Abruzzo ed il Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo;

b)      predispongono ed approvano entro il 30 novembre di ogni anno un programma per l'anno successivo di manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, individuandone i costi; il programma di manutenzione ordinaria comprende anche i necessari interventi di omogeneizzazione della segnaletica, in coerenza con i criteri stabiliti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 14; per la manutenzione ordinaria i Comuni interessati si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale delle guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo e della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo;

c)      verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14;

d)      predispongono i nuovi inserimenti e raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento dell'archivio della REASTA ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nello stesso, le proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici, pervenute per il territorio di propria competenza, corredate dalla descrizione del percorso e dalla documentazione inerente la proprietà della viabilità;

e)      inviano alla Regione proposte per la redazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 10, coordinandosi, ove necessario secondo la normativa vigente, con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali;

f)       possono stipulare convenzioni con le forze dell'ordine e con le associazioni preposte, per l'affidamento dell'attività di controllo e vigilanza del rispetto dei divieti di cui all'articolo 12.

 

Art. 8

(Coordinamento tecnico regionale per la gestione unitaria della REASTA)

 

1.      È istituito presso l'Assessorato competente in materia di pianificazione territoriale, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, il Coordinamento tecnico regionale (CTR) della REASTA.

2.      Il CTR della REASTA è composto:

a)      dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b)      dal presidente regionale del CAI Abruzzo o da un suo delegato;

c)      dal presidente regionale del Collegio regionale guide alpine Abruzzo o da un suo delegato;

d)      dal presidente regionale del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo o da un suo delegato;

e)      dal presidente regionale del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo o da un suo delegato;

f)       dal direttore del dipartimento competente o da un suo delegato;

g)      da un componente designato dagli Enti Gestori dei Parchi Nazionali ed un componente delle aree protette regionali;

h)      da un delegato nominato dall'ANCI Abruzzo in rappresentanza dei comuni abruzzesi;

i)       dal Presidente o suo delegato della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo;

j)       da un componente designato dalle associazioni escursionistiche, operanti in regime di convenzione con i Comuni.

3.      Le modalità di designazione dei componenti del CTR e la sua durata sono definite dal regolamento di cui all'articolo 14, che ne stabilisce anche le regole di funzionamento.

4.      Nel caso di trattazione di argomenti in materia di soccorso alpino e speleologico, è invitato un rappresentante del SASA, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 17 aprile 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico).

5.      Le funzioni di segreteria e di verbalizzazione delle riunioni del coordinamento tecnico regionale della REASTA sono svolte da personale regionale designato dal direttore del Dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale.

 

Art. 9

(Funzioni e compiti del CTR)

 

1.      Il CTR supporta la Regione nelle attività di promozione, gestione e valorizzazione della REASTA. In particolare il CTR:

a)      è la sede di confronto per la definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la pianificazione, la gestione e la manutenzione della REASTA, anche per gli aspetti legati alla fruizione in sicurezza;

b)      promuove l'aggiornamento e la revisione della REASTA;

c)      definisce le modalità tecniche di realizzazione e di utilizzo della cartografia escursionistica, alpinistica, speleologica e torrentistica regionale, anche ai fini della produzione del materiale turistico-promozionale;

d)      predispone il regolamento di cui all'articolo 14;

e)      supporta il Dipartimento competente nell'elaborazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 10;

f)       formula alla Regione proposte e pareri su:

1)      valorizzazione e promozione della REASTA anche ai fini turistici e promozionali;

2)      aggiornamento delle modalità tecniche della base dati dell'archivio della REASTA, anche al fine di un opportuno allineamento a livello nazionale;

3)      formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge.

Art. 10

(Programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA)

 

1.      La Regione Abruzzo approva ogni tre anni il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA. Il programma, predisposto dal Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale, in collaborazione con il Dipartimento competente in materia di turismo e con il supporto del CTR, è approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione delle proposte dei Comuni e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali.

2.      Il programma contiene azioni mirate a:

a)      promuovere la frequentazione consapevole e responsabile della montagna, sostenendo iniziative e manifestazioni promozionali di sensibilizzazione rivolte a favore delle popolazioni montane;

b)      sostenere iniziative didattiche attraverso corsi di formazione, di aggiornamento e stage, realizzate in ambito regionale ed extraregionale, organizzate dal CAI Abruzzo, dal Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, dal Collegio regionale delle guide alpine Abruzzo e dal Collegio regionale delle guide speleologiche Abruzzo, rivolte prioritariamente ai residenti nei comuni montani, in particolare ai giovani, per far acquisire livelli crescenti di conoscenze, competenze, abilità ed esperienza nella pratica dell'escursionismo e dell'alpinismo;

c)      sostenere attività di educazione ambientale in coordinamento con i Parchi Nazionali, le aree protette regionali ed i Centri di Educazione Ambientale riconosciuti ai sensi della legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 (Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale) ed in attuazione dei programmi comunitari, nazionali e regionali nelle materie dedicate, in territorio montano, realizzate in ambito scolastico, di ogni ordine e grado, al fine di proporre la montagna come laboratorio dove realizzare concretamente interventi ed esperienze che, attraverso la promozione di attività all'aperto, non si limitino ad interessare i giovani sotto l'aspetto fisico-sportivo, ma si propongano anche di dare impulso a quello formativo, sociale e culturale;

d)      promuovere la realizzazione, la pubblicazione e la divulgazione della cartografia escursionistica, speleologica, torrentistica di qualità;

e)      favorire la creazione, la pubblicizzazione e il mantenimento della rete delle strutture ricettive funzionali all'attività escursionistica, speleologica, torrentistica;

f)       favorire lo sviluppo dell'attività escursionistica, alpinistica, speleologica e torrentistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico sostenibile;

g)      favorire la fruizione turistica ricreativa sostenibile dei percorsi della REASTA e promuoverne la conoscenza e l'immagine al fine di creare nuove opportunità socio-economiche per i territori più periferici della Regione, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale;

h)      coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza ed animazione che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REASTA, anche fornendo supporto tecnico-logistico e prevedendo iter semplificati per i soggetti di cui all'articolo 6;

i)       preservare il patrimonio storico e culturale dei centri storici e dei borghi rurali quali luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della REASTA;

j)       sostenere lo sviluppo della pratica sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto delle patologie legate alla sedentarietà ed agli scorretti stili di vita;

k)      favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete esistente;

l)       favorire l'intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica e ippica e dei necessari punti di incontro e scambio ad essa funzionali in coordinamento con i programmi e le attività delle arre protette regionali ed i Parchi Nazionali e le previsioni dei Piani di Assetto e Piani del Parco;

m)     favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali;

n)      garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella REASTA particolarmente attraverso programmi di manutenzione straordinaria;

o)      favorire la corretta fruizione e conservazione dei percorsi della REASTA promuovendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;

p)      migliorare i servizi di fruizione della REASTA, anche attraverso l'aggiornamento costante e puntuale dell'archivio, in particolare regolamentando l'utilizzo della REASTA in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili;

q)      garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici, sentieri e percorsi speleologici e canyon, vie ferrate, vie alpinistiche, vie di arrampicata sportiva, tratturi, ippovie, piste ciclabili, piste mountain biking ed itinerari free ride inseriti nella REASTA.

3.      Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2 la Regione eroga annualmente contributi ai Comuni e agli enti pubblici interessati, nonché alle scuole di montagna e di escursionismo naturalistico previste dalla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo), alle scuole di speleologia e di torrentismo riconosciute, alle associazioni e soggetti privati qualificati che contribuiscono alla realizzazione delle attività di cui al comma 2.

4.      La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce modalità e criteri per l'erogazione dei contributi.

 

Art. 11

(Soccorso alpino e speleologico)

 

1.      La Regione Abruzzo valorizza le attività di soccorso, recupero e salvataggio e favorisce la prevenzione e la vigilanza sugli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e torrentistiche, ovvero in analoghe attività sportive o turistiche praticate nel territorio regionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale.

2.      Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, sono svolti dalla Regione Abruzzo per il tramite delle centrali operative 118 dei Servizi Sanitari di Urgenza ed Emergenza Medica (SSUEM), situate presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale (ASL) della Regione Abruzzo. Per gli interventi di soccorso ed elisoccorso di cui al presente comma in ambiente impervio o ostile montano e ipogeo, la Regione si avvale, ai sensi della L.R. 20/2014, del Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo (SASA), quale struttura regionale operativa del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS e del servizio della Protezione civile.

3.      Gli interventi di soccorso e di elisoccorso sono prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza).

4.      Gli interventi di soccorso e di elisoccorso in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un pronto soccorso, sono soggetti ad una compartecipazione alla spesa a carico dell'utente trasportato, se richiesto da quest'ultimo o riconducibile ad esso. La compartecipazione è aggravata qualora si ravvisi un comportamento imprudente.

5.      La classificazione degli interventi di soccorso e recupero in ambiente impervio o ostile a titolo di soccorso sanitario o non sanitario, urgente o non urgente, è attribuita dalle centrali operative 118 dei SSUEM, che effettuano l'intervento in coordinamento con l'equipe di soccorso sanitario e il SASA.

6.      La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le ASL ed il CTR di cui all'articolo 8, stabilisce il piano tariffario dei servizi di soccorso sanitario e non sanitario e definisce la quota di compartecipazione alla spesa in base ai seguenti criteri:

a)      previsione del limite della quota di compartecipazione non superiore al cinquanta per cento del costo effettivo del servizio;

b)      riduzione del venti per cento a favore dei residenti in Abruzzo;

c)      la compartecipazione è dovuta anche quando il soccorso è effettuato dalle sole squadre a terra del SASA o delle squadre di soccorso e, a giudizio delle centrali operative 118 dei SSUEM, non sono necessari accertamenti o prestazioni in pronto soccorso.

7.      I proventi derivanti dalla compartecipazione sono introitati da ciascuna ASL sede delle centrali operative 118 dei SSUEM e destinati al potenziamento delle stesse centrali operative e dei servizi ad esse collegati, con particolare riferimento all'area montana.

 

 

 

Art. 12

(Divieti)

 

1.      Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali, sulla REASTA è vietato:

a)      danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi e sentieri escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici, sovrapporre ad essi altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa ad ostacolare l'uso escursionistico;

b)      danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;

c)      segnalare percorsi escursionistici, sentieri e percorsi speleologici e canyon, anche non appartenenti alla REASTA, in maniera difforme da quanto previsto dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14; in deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine della manifestazione o evento, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni o eventi sportivi o del tempo libero autorizzati ai sensi della normativa vigente;

d)      ogni intervento non autorizzato sui percorsi escursionistici, sentieri e percorsi speleologici e canyon, fatti salvi gli interventi di manutenzione della percorribilità e di apposizione della segnaletica previsti dalla presente legge, quelli colturali ed il taglio dei boschi, quelli rientranti nell'espletamento dei diritti di uso civico nonché gli interventi su tracciati comunali non coincidenti con percorsi sovracomunali e fatti salvi gli interventi autorizzati ai sensi della L.R. 3/2014;

e)      uscire dal tracciato e dalle aree di sosta predisposte, trattenersi a bivacco fuori dalle aree a questo deputate, recare disturbo al bestiame e alla selvaggina, danneggiare colture ed attrezzature e raccogliere qualsiasi tipo di prodotti agricoli;

f)       l'accesso, il transito e l'attività dei mezzi motorizzati nei tratti non carrozzabili, è vietato salvo ai mezzi adibiti a pubblico soccorso, vigilanza pubblica e a quelli adibiti alle attività agro-silvo-pastorali.

2.      Il regolamento attuativo di cui all'articolo 14 può prevedere eventuali ulteriori precisazioni dei divieti previsti dal presente articolo, anche inerenti ai singoli percorsi.

 

Art. 13

(Sanzioni)

 

1.      Salvo che la condotta non costituisca più grave reato, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria:

a)      da euro 100 a euro 1.000 chiunque faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14;

b)      da euro 500 a euro 2.500 chiunque danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della REASTA;

c)      da euro 500 a euro 2.500 chiunque danneggi, alteri o chiuda tratti della REASTA;

d)      da euro 100 a euro 1.000 chiunque esegua interventi manutentivi non autorizzati fatte salve le sanzioni di cui alla L.R. 3/2014 per movimenti di terra o tagli non autorizzati;

e)      da euro 500 a euro 2.500 chiunque acceda o transiti sulla REASTA con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione; in caso di recidiva è previsto il sequestro conservativo del mezzo a garanzia del pagamento della sanzione comminata.

2.      Chiunque commetta le violazioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà dei Comuni e degli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

3.      In caso di recidiva, per tutte le infrazioni di cui alla presente legge è inoltre prevista la sanzione accessoria dell'interruzione di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione dalla stessa derivante e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente fruendo con oneri a carico della Regione, da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni.

4.      Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'irrogazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza dei comuni e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali che le esercitano in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e ne introitano i relativi proventi, ferme restando le funzioni di vigilanza, controllo e sanzione spettanti alle forze dell'ordine, in conformità alle leggi vigenti in materia.

 

Art. 14

(Regolamento attuativo)

 

1.      Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento attuativo, sentito il parere del CTR di cui all'articolo 8.

2.      Il regolamento stabilisce tra l'altro:

a)      le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REASTA, prevedendo anche un termine per l'adeguamento della segnaletica esistente;

b)      i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici rientranti nella REASTA;

c)      la struttura e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del catasto REASTA;

d)      le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate;

e)      i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REASTA;

f)       le modalità di designazione e di rinnovo del coordinamento tecnico regionale;

g)      i requisiti formativi e le competenze tecniche di cui devono essere in possesso i componenti dell'organo previsto all'articolo 8.

 

Art. 15

(Norma finanziaria)

 

1.      Alle spese per le funzioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 5, stimate in euro 130.000,00 per l'anno 2016 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo - REASTA", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente", Titolo 1 "Spese correnti".

2.      Alle spese per i compiti di cui all'articolo 6 stimate in euro 137.500,00 per l'anno 2016 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo - REASTA", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente", Titolo 1 "Spese correnti".

3.      Alle spese per le azioni di cui all'articolo 10 stimate in euro 82.500,00 per l'anno 2016 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo - REASTA", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente", Titolo 1 "Spese correnti".

4.      Ai fini della copertura della spesa complessiva di euro 350.000,00 di cui ai commi 1, 2 e 3, al bilancio di previsione 2016-2018 è apportata per l'anno 2016 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a)         in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente" per euro 350.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione denominato "Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo – REASTA";

b)        in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di gestione", Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione", per euro 350.000,00.

5.      Le eventuali economie relative a ciascuna spesa di cui ai commi 1, 2 e 3, possono essere utilizzate per le finalità degli altri commi.

6.      Per le annualità successive al 2016, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento del Titolo 1, Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

7.      L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

 

Art. 16

(Rispetto della normativa europea e statale in materia di tutela della concorrenza)

 

1.      Le disposizioni della presente legge sono attuate nel rispetto della normativa europea in materia di tutela della concorrenza e, in particolare, in materia di aiuti di Stato, qualora ne sussistano i presupposti per la relativa applicazione.

 

Art. 17

(Norma transitoria)

 

1.      In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione e previo parere del CTR di cui all'articolo 8, include nell'archivio della REASTA i sentieri e percorsi di cui al comma 1 dell'articolo 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già dotati di segnaletica conforme ai criteri indicati. A tal fine, la Giunta regionale fissa il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge entro il quale le autonomie locali, gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali fanno pervenire al CTR gli elenchi di detti sentieri e percorsi e la relativa documentazione tecnica comprensiva dello stato manutentivo di ogni singolo itinerario.

 

Art. 18

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 27 Dicembre 2016

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso