E ne dispone la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo, al fine di concorrere
al contenimento della spesa del personale, all'esito della riduzione della
propria dotazione organica in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, riconosce al personale risultante in
sovrannumero e che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 11, lett. a) del medesimo articolo 2, un'indennità, sostitutiva
del preavviso di cui all'articolo 12, commi 4 e 9, del vigente C.C.N.L. del 9
maggio 2006, di importo pari alla retribuzione spettante per il periodo di sei
mesi previsto dall'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. L'indennità di cui al comma 1 è
corrisposta in ratei mensili a far data dal mese successivo a quello di
collocamento in quiescenza.
Art.
2
(Clausola
di salvaguardia)
1. L’onere derivante dall’applicazione della
presente legge per la corresponsione dell’indennità contrattuale di preavviso,
quantificato in complessivi euro 2.700.000,00, trova copertura nel bilancio di
previsione finanziario 2016-2018 nell’ambito della spesa per il personale nella
pertinente missione di bilancio della competenza 2017.
2. La riduzione strutturale della spesa
annua, all’esito della rideterminazione della dotazione organica di cui
all’articolo 1, è quantificata in euro 4.535.000,00, oltre il salario
accessorio afferente le risorse soggette a contrattazione decentrata.
Art.
3
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì
23 Dicembre 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
***************
TESTI
VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
CITATE DALLA LEGGE REGIONALE
23 DICEMBRE
2016, N. 41
"Concorso della Regione Abruzzo alla
riduzione strutturale della spesa pubblica"
(in
questo stesso Bollettino)
***************
Avvertenza
I testi
coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del
Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della
legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche
sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e
le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti
delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti
delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei
testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito
"EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
***************
DECRETO
LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112
Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Art.
72
(Personale
dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a
riposo)
[OMISSIS]
11. Con decisione motivata con riferimento alle
esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per
la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a
decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per
l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012
dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere
il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale
dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del
raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione
percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del
presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori
universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario
nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo
anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime
disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano
beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni.
[OMISSIS]
DECRETO-LEGGE
6 LUGLIO 2012, N. 95
Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento delle imprese del settore bancario.
Art.
2
(Riduzione
delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)
1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni
organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché
degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti,
con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello
generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al
20 per cento di quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale
personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si
riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i
ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a
seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si
prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa
vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di
soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e
comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle
suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.
[OMISSIS]