Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 118/2011 (N. 1/2016 DPF) e ulteriori disposizioni finanziarie.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

 

1.      Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio già pagati dalla Regione Abruzzo, per il valore complessivo di euro 725.796,91 derivanti da sentenze esecutive periodo 1° gennaio 2015 - 30 aprile 2016, come specificate dettagliatamente nella tabella 1 allegata alla presente legge.

 

Art. 2

(Disciplina dei vincoli di spesa su fondi regionali e su fondi trasferiti dallo Stato per funzioni conferite)

 

1.      In linea con il processo di riordino e armonizzazione della contabilità pubblica di cui al D.Lgs. 118/2011 e nell’ambito del percorso di risanamento finanziario della Regione, i vincoli di destinazione di risorse finanziarie previsti da leggi regionali sono riferiti alla sola gestione di competenza. Le relative economie risultanti al termine di ciascun esercizio non sono vincolate e concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione libero.

2.      In linea con il processo di riordino e armonizzazione della contabilità pubblica di cui al D.Lgs. 118/2011 e nell’ambito del percorso di risanamento finanziario della Regione, a modifica di quanto previsto nell’articolo 54 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), per le economie derivanti da risorse finanziarie trasferite alla Regione per funzioni conferite dallo Stato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), non sussiste vincolo di destinazione ed esse concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione libero.

3.      La Giunta regionale, con proprio provvedimento da adottarsi prima dell'approvazione del rendiconto generale di ciascun esercizio, a partire da quello dell’esercizio 2014, individua e quantifica le economie di cui ai commi 1 e 2.

4.      Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle risorse di cui al Titolo II del D.Lgs. 118/2011 e alle risorse relative all’applicazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati).

 

Art. 3

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)

 

1.      La Regione e gli Enti locali titolari delle concessioni e dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro in scadenza al 31 dicembre 2016 provvedono a garantire la continuità del servizio in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, tramite imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico fino all'affidamento dei servizi ai sensi del presente comma e comunque per una durata non superiore ad un anno.

 

Art. 4

(Disposizioni finanziarie in materia di Trasporto Pubblico Locale)

 

1.      Al fine di ripristinare il valore delle risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale per l’anno in corso a seguito dei minori trasferimenti in favore della Regione Abruzzo a valere sul Fondo nazionale trasporti di cui all’articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzato l’incremento del Fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale, istituito con l’articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative) per l’importo di euro 8.000.000,00.

2.      All’attuazione di quanto al precedente comma si provvede con variazione in diminuzione in termini di competenza della quota di disavanzo di amministrazione presunto di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6 (Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018) per l’importo di euro 8.000.000,00, con variazione in diminuzione in termini di cassa dello stanziamento relativo al Fondo di riserva di cui all’articolo 14 della L.R. 6/2016 per euro 8.000.000,00 e con contestuale variazione in aumento per pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa della Missione 10, Programma 2, del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2016.

 

Art. 5

(Interventi a favore delle Province per attuazione Piano neve)

 

1.      Al fine di ridurre i disagi sulla viabilità del territorio regionale, la Regione Abruzzo interviene finanziariamente a favore delle Province a supporto dell'attuazione del "Piano neve 2016/2017" con un contributo per l’anno 2016 pari ad euro 400.000,00, da ripartire mediante apposito provvedimento di Giunta regionale.

2.      Al fine di garantire la fruibilità delle strade provinciali dei comprensori sciistici, la Regione Abruzzo concede un contributo straordinario per l'anno 2016 pari ad euro 100.000,00, come di seguito ripartito:

a)      euro 60.000,00 da suddividere equamente tra le Province di Chieti e Pescara per la viabilità che conduce agli impianti sciistici di Passolanciano;

b)      euro 25.000,00 a favore della Provincia di L’Aquila per la viabilità che conduce agli impianti presenti nella stessa Provincia;

c)      euro 15.000,00 a favore della Provincia di Teramo per la viabilità che conduce agli impianti sciistici di Prati di Tivo.

3.      Agli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l’anno 2016 in complessivi euro 500.000,00, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato "Intervento regionale a favore delle Province per il Piano neve" nell'ambito della Missione 10, Programma 05, Titolo 1. La copertura finanziaria è assicurata per l'anno 2016 con la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:

a)      nello stato di previsione della spesa dell’esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 10, Programma 05, Titolo 1, la maggiore somma di euro 500.000,00;

b)      nello stato di previsione delle entrate dell’esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, Tipologia 500, cat. 99, capitolo 35020.1, denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti", la maggiore somma di euro 100.000,00;

c)      nello stato di previsione delle entrate dell’esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, Tipologia 500, cat. 99, capitolo 36201.1, denominato "Recuperi di somme erogate su capitoli di spesa della parte corrente di bilancio", la maggiore somma di euro 400.000,00.

 

Art. 6

(Norma finanziaria)

 

1.      Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nell'articolo 1 hanno trovato copertura per l'importo complessivo di euro 725.796,91 nelle risorse allocate nella Missione 13, Programma 01, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016.

 

Art. 7

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 21 Dicembre 2016

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

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TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE

21 DICEMBRE 2016, N. 40

"Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 118/2011 (N. 1/2016 DPF) e ulteriori disposizioni finanziarie" (in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

 

1.      Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a)      sentenze esecutive;

b)      copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c)      ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d)      procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e)      acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2.      Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3.      Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all’ art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4.      Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

 

DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

 

Art. 16-bis

(Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale)

 

1.      A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:

a)      465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

b)      risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;

c)      risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2.      A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono abrogati:

a)      il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b)      i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

c)      il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

d)      il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3.      Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

a)      un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

b)      il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c)      la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

d)      la definizione di livelli occupazionali appropriati;

e)      la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

4.      Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.

5.      Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario.

6.      Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.

7.      A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate.

8.      Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.

9.      La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:

a)      le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta;

b)      la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;

c)      le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta.

 

LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N. 3

Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

 

Art. 54

(Fondi derivanti dal conferimento di funzioni)

 

1.      I fondi statali derivanti dal conferimento di funzioni alla Regione ai sensi della legge n. 59/1997 e dei conseguenti provvedimenti di attuazione, sono accertati e impegnati nel bilancio annuale, ovvero previsti nel bilancio pluriennale della Regione, coerentemente con le finalità delle assegnazioni, tenendoli distinti dai fondi regionali.

2.      Qualora le funzioni siano conferire agli enti locali, si applicano le disposizioni previste nell'art. 53.

 

LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2013, N. 20

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative.

 

Art. 3

(Integrazione alla L.R. 2/2013)

 

1.     Alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013), dopo l'articolo 28 è aggiunto il seguente:

 

"Art. 28 bis

(Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale - Articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95)

 

1.      A decorrere dall'anno 2013 è istituito il "Fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale". Il Fondo è composto:

a)      dalle risorse finanziarie trasferite dallo Stato per il finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 16 bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;

b)      dalle risorse finanziarie derivanti dalle dismissioni dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione a seguito degli accordi di programma di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e del DPCM 16 novembre 2000;

c)      dalle risorse proprie che la Regione destina al medesimo scopo.

2.      Per la contabilizzazione delle risorse relative al Fondo di cui al comma 1, nello stato di previsione della parte Entrata e della parte Spesa del bilancio di previsione per l'anno 2013, sono istituiti i seguenti capitoli di bilancio:

a)      capitolo di entrata 02.02.011 - 22510, denominato "Trasferimento statale del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale - Articolo 16 bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95";

b)      capitolo di entrata 04.01.001 - 41012.1, denominato "Proventi dalla dismissione di beni, relativi ai trasporti, trasferiti dallo Stato alla Regione a seguito degli accordi di programma di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e del DPCM 16 novembre 2000";

c)      capitolo di spesa 06.01.002 - 181510.1, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Concorso finanziario dello Stato ex articolo 16 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95";

d)      capitolo di spesa 06.01.002 - 181512.1, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Risorse regionali".

3.      La Giunta regionale, su proposta della Direzione competente in materia di trasporto pubblico locale, programma annualmente l'utilizzo del "Fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale" in coerenza con gli atti della programmazione regionale in materia.

4.      L'articolo 65 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo" è abrogato."

 

LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 2016, N. 6

Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018.

 

Art. 8

(Risultato di amministrazione presunto)

 

1.      Ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2015, così come riportato nell'allegato 8, al netto della voce B "Totale parte accantonata" e della voce C "Totale parte vincolata" è determinato provvisoriamente in un disavanzo di euro 698.314.365,14; parimenti, è determinato provvisoriamente in euro 601.515.973,45 il disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, nelle more dell'approvazione del rendiconto 2014 e del riaccertamento straordinario dei residui ex articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011.

2.      Ai sensi dell'articolo 39, comma 9, del D.Lgs. 118/2011, è iscritta nello stato di previsione della spesa una quota del disavanzo di amministrazione presunto per l'importo complessivo di euro 69.410.000,00 per ciascuna delle tre annualità di bilancio (2016-2017-2018), così determinata:

a)      euro 61.318.498,00 quale annualità del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.2015, n. 125 in deroga all'articolo 42, comma 12, del D.Lgs. 118/2011, al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

b)      euro 2.409.550,00 quale annualità del disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità calcolato presuntivamente al 1° gennaio 2015;

c)      euro 5.681.432,00 quale annualità del disavanzo di amministrazione vincolato per il rimborso dell'anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013, secondo le modalità di cui al D.L. 179/2015.

3.      Con riferimento alla lettera a) del comma 2, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125 in deroga all'articolo 42, comma 12, del D.Lgs. 118/2011, è autorizzato a decorrere dal 2016 il ripiano del disavanzo nel numero massimo di annualità previste dalla legislazione vigente, con l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo. Con apposita delibera, la Giunta regionale, a seguito dell'approvazione della Legge di Stabilità per l'anno 2016 ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, approva il piano di rientro di cui al citato comma 5, dell'articolo 9, del D.L. 78/2015.

4.      Con riferimento alla lettera b) del comma 2, in applicazione dell'articolo 3, comma 15 del D.Lgs. 118/2011 ed in attesa della definizione dell'attività di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3 commi 7 e seguenti dello stesso decreto legislativo, è iscritta, a titolo prudenziale, nello stato di previsione della spesa, per ciascuna delle tre annualità di bilancio nella voce Disavanzo, la somma di euro 2.409.550,00, quale accantonamento presunto trentennale relativo alla quota del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 1° gennaio 2015.

5.      Con riferimento alla lettera c) del comma 2, in applicazione del D.L. 179/2015, è iscritta nello stato di previsione della spesa, nella voce disavanzo, la somma di euro 5.681.432,00 per ciascuna delle tre annualità di bilancio, quale accantonamento relativo alla quota del rimborso dell'anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013.

6.      Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 10, comma 7, della L.R. 3/2002, è iscritto nella voce "utilizzo Avanzo di amministrazione" nello stato di previsione delle entrate, il saldo finanziario presunto relativo alle risorse vincolate da riassegnare, pari a euro 1.366.211.622,00, destinato alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa corrente nella missione 20, programma 01 (fondo di riserva) per la riassegnazione delle economie vincolate, e per la riassegnazione di residui perenti vincolati a seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria o comunque afferenti a risorse recanti vincolo di destinazione di spesa.

7.      Ai sensi del comma 9, dell'articolo 1, del D.L. 13.11.2015, n. 179, è iscritto nella voce "utilizzo Avanzo di amministrazione" nello stato di previsione delle entrate, l'importo di euro 170.442.960,17, pari alle anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013, acquisite nell'anno 2013, al netto dei rimborsi al 31.12.2014, destinato alla copertura del fondo relativo alle anticipazioni di liquidità previsto nella missione 20, programma 01 (fondo di riserva), al netto dei rimborsi effettuati nell'anno 2015.

 

Art. 14

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

 

1.      Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 20 della L.R. 3/2002, nello stato di previsione della spesa del Titolo I, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata nell'anno 2016 l'iscrizione del Fondo di riserva di cassa per un importo di euro 150.000.000,00.

2.      I prelevamenti dal predetto fondo sono disposti, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, con determinazione del Dirigente del Servizio Bilancio.