E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Riconoscimento
dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni,
sono riconosciuti i debiti fuori bilancio già pagati dalla Regione Abruzzo, per
il valore complessivo di euro 725.796,91 derivanti da sentenze esecutive
periodo 1° gennaio 2015 - 30 aprile 2016, come specificate dettagliatamente
nella tabella 1 allegata alla presente legge.
Art.
2
(Disciplina
dei vincoli di spesa su fondi regionali e su fondi trasferiti dallo Stato per
funzioni conferite)
1. In linea con il processo di riordino e
armonizzazione della contabilità pubblica di cui al D.Lgs.
118/2011 e nell’ambito del percorso di risanamento finanziario della Regione, i
vincoli di destinazione di risorse finanziarie previsti da leggi regionali sono
riferiti alla sola gestione di competenza. Le relative economie risultanti al
termine di ciascun esercizio non sono vincolate e concorrono alla
determinazione del risultato di amministrazione libero.
2. In linea con il processo di riordino e
armonizzazione della contabilità pubblica di cui al D.Lgs.
118/2011 e nell’ambito del percorso di risanamento finanziario della Regione, a
modifica di quanto previsto nell’articolo 54 della legge regionale 25 marzo
2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), per le economie
derivanti da risorse finanziarie trasferite alla Regione per funzioni conferite
dallo Stato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), non
sussiste vincolo di destinazione ed esse concorrono alla determinazione del
risultato di amministrazione libero.
3. La Giunta regionale, con proprio
provvedimento da adottarsi prima dell'approvazione del rendiconto generale di
ciascun esercizio, a partire da quello dell’esercizio 2014, individua e quantifica
le economie di cui ai commi 1 e 2.
4. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano alle risorse di cui al Titolo II del D.Lgs.
118/2011 e alle risorse relative all’applicazione della legge 25 febbraio 1992,
n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazioni di emoderivati).
Art.
3
(Disposizioni
in materia di trasporto pubblico)
1. La Regione e gli Enti locali titolari
delle concessioni e dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale su
gomma e su ferro in scadenza al 31 dicembre 2016 provvedono a garantire la continuità
del servizio in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1370/2007, tramite imposizione dell'obbligo di continuità del servizio
pubblico fino all'affidamento dei servizi ai sensi del presente comma e
comunque per una durata non superiore ad un anno.
Art.
4
(Disposizioni
finanziarie in materia di Trasporto Pubblico Locale)
1. Al fine di ripristinare il valore delle
risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale per l’anno in
corso a seguito dei minori trasferimenti in favore della Regione Abruzzo a
valere sul Fondo nazionale trasporti di cui all’articolo 16 bis del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzato l’incremento del Fondo unico
regionale per il trasporto pubblico locale, istituito con l’articolo 3 della
legge regionale 16 luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10
gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge
Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio
2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative)
per l’importo di euro 8.000.000,00.
2. All’attuazione di quanto al precedente
comma si provvede con variazione in diminuzione in termini di competenza della
quota di disavanzo di amministrazione presunto di cui all’articolo 8, comma 2,
della legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6 (Bilancio di previsione pluriennale
2016-2018) per l’importo di euro 8.000.000,00, con variazione in diminuzione in
termini di cassa dello stanziamento relativo al Fondo di riserva di cui
all’articolo 14 della L.R. 6/2016 per euro 8.000.000,00 e con contestuale
variazione in aumento per pari importo dello stanziamento di competenza e di
cassa della Missione 10, Programma 2, del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2016.
Art.
5
(Interventi
a favore delle Province per attuazione Piano neve)
1. Al fine di ridurre i disagi sulla
viabilità del territorio regionale, la Regione Abruzzo interviene
finanziariamente a favore delle Province a supporto dell'attuazione del
"Piano neve 2016/2017" con un contributo per l’anno 2016 pari ad euro
400.000,00, da ripartire mediante apposito provvedimento di Giunta regionale.
2. Al fine di garantire la fruibilità delle
strade provinciali dei comprensori sciistici, la Regione Abruzzo concede un
contributo straordinario per l'anno 2016 pari ad euro 100.000,00, come di
seguito ripartito:
a) euro 60.000,00 da suddividere equamente
tra le Province di Chieti e Pescara per la viabilità che conduce agli impianti
sciistici di Passolanciano;
b) euro 25.000,00 a favore della Provincia di
L’Aquila per la viabilità che conduce agli impianti presenti nella stessa
Provincia;
c) euro 15.000,00 a favore della Provincia di
Teramo per la viabilità che conduce agli impianti sciistici di Prati di Tivo.
3. Agli oneri finanziari di cui al presente
articolo, quantificati per l’anno 2016 in complessivi euro 500.000,00, si fa
fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato
"Intervento regionale a favore delle Province per il Piano neve"
nell'ambito della Missione 10, Programma 05, Titolo 1. La copertura finanziaria
è assicurata per l'anno 2016 con la seguente variazione di bilancio in termini
di competenza e cassa:
a) nello stato di previsione della spesa
dell’esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione
10, Programma 05, Titolo 1, la maggiore somma di euro 500.000,00;
b) nello stato di previsione delle entrate
dell’esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3,
Tipologia 500, cat. 99, capitolo 35020.1, denominato
"Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero
dei sottotetti", la maggiore somma di euro 100.000,00;
c) nello stato di previsione delle entrate
dell’esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3,
Tipologia 500, cat. 99, capitolo 36201.1, denominato
"Recuperi di somme erogate su capitoli di spesa della parte corrente di
bilancio", la maggiore somma di euro 400.000,00.
Art.
6
(Norma
finanziaria)
1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento
dei debiti fuori bilancio previsti nell'articolo 1 hanno trovato copertura per
l'importo complessivo di euro 725.796,91 nelle risorse allocate nella Missione
13, Programma 01, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio
2016.
Art.
7
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
telematico della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 21 Dicembre 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
**************
TESTI
VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
CITATE DALLA LEGGE REGIONALE
21 DICEMBRE
2016, N. 40
"Riconoscimento
dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi
dell’articolo 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 118/2011 (N. 1/2016 DPF) e ulteriori disposizioni
finanziarie" (in questo stesso Bollettino)
***************
Avvertenza
I testi
coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del
Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della
legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche
sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e
le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti
delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti
delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei
testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito
"EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
***************
DECRETO
LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118
Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
Art.
73
(Riconoscimento
di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)
1. Il Consiglio regionale riconosce con
legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società
ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il
disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle
forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla
lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione
d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza
del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere
anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi
finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non
rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese
conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è
autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla
vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero
delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare
ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all’ art. 17, comma 1,
del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque
centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei
debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale
provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso
inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende
riconosciuta.
DECRETO-LEGGE
6 LUGLIO 2012, N. 95
Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario.
Art.
16-bis
(Fondo
nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto
pubblico locale)
1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto
ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante
dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di
compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito,
iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è
stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura
tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015,
l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per
ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443
milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal
2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione
al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla
benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla
benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento
iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma
3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1
sono abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'articolo 21 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
d) il comma 3 dell'articolo 30 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai
sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di
cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità
con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del
Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto
del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla
normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale
e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità
nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a
incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente
la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio più idonea, più
efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto
pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra
ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi
offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento
qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali
appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di
monitoraggio e di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di
emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al
fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o
a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,
procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al
comma 3, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto
pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a
domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data,
le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato
raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al
netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire
il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito
della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma,
i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche
ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di
revisione.
5. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno
di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo
espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal piano di
riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell'anno precedente. Per
l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e
delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al
comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario.
6. Nelle more dell'emanazione del decreto di
cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Conferenza unificata, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a
statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma
1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di
compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche
di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di
monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario
è disposta con cadenza mensile.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le
aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari
di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza
semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo
stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei
dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema
informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le
modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di
servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e
ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono
essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto
pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai
sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di
cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione
del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7
del presente articolo, in conformità alle disposizioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.
9. La regione non può avere completo accesso
al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della
gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono
stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalità di redazione del piano di
riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di
commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli
enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e
dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad
acta.
LEGGE REGIONALE 25 MARZO 2002, N.
3
Ordinamento contabile della
Regione Abruzzo.
Art.
54
(Fondi
derivanti dal conferimento di funzioni)
1. I fondi statali derivanti dal conferimento
di funzioni alla Regione ai sensi della legge n. 59/1997 e dei conseguenti
provvedimenti di attuazione, sono accertati e impegnati nel bilancio annuale,
ovvero previsti nel bilancio pluriennale della Regione, coerentemente con le
finalità delle assegnazioni, tenendoli distinti dai fondi regionali.
2. Qualora le funzioni siano conferire agli
enti locali, si applicano le disposizioni previste nell'art. 53.
LEGGE
REGIONALE 16 LUGLIO 2013, N. 20
Modifiche
alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 -
2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche
alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e
ulteriori disposizioni normative.
Art.
3
(Integrazione
alla L.R. 2/2013)
1.
Alla
legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, recante "Disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della
Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013), dopo l'articolo 28 è
aggiunto il seguente:
"Art.
28 bis
(Fondo
per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico
Locale - Articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95)
1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il
"Fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale". Il Fondo è
composto:
a) dalle risorse finanziarie trasferite dallo
Stato per il finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale ai sensi
dell'articolo 16 bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;
b) dalle risorse finanziarie derivanti dalle
dismissioni dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione a seguito degli
accordi di programma di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422 e del DPCM 16 novembre 2000;
c) dalle risorse proprie che la Regione
destina al medesimo scopo.
2. Per la contabilizzazione delle risorse
relative al Fondo di cui al comma 1, nello stato di previsione della parte
Entrata e della parte Spesa del bilancio di previsione per l'anno 2013, sono
istituiti i seguenti capitoli di bilancio:
a) capitolo di entrata 02.02.011 - 22510,
denominato "Trasferimento statale del Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale - Articolo 16
bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95";
b) capitolo di entrata 04.01.001 - 41012.1,
denominato "Proventi dalla dismissione di beni, relativi ai trasporti,
trasferiti dallo Stato alla Regione a seguito degli accordi di programma di cui
all'articolo 8, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e del DPCM 16
novembre 2000";
c) capitolo di spesa 06.01.002 - 181510.1,
denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Concorso
finanziario dello Stato ex articolo 16 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n.
95";
d) capitolo di spesa 06.01.002 - 181512.1,
denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Risorse
regionali".
3. La Giunta regionale, su proposta della
Direzione competente in materia di trasporto pubblico locale, programma
annualmente l'utilizzo del "Fondo unico regionale per il trasporto
pubblico locale" in coerenza con gli atti della programmazione regionale
in materia.
4. L'articolo 65 della legge regionale 10
gennaio 2011, n. 1, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo" è
abrogato."
LEGGE
REGIONALE 19 GENNAIO 2016, N. 6
Bilancio
di previsione pluriennale 2016-2018.
Art.
8
(Risultato
di amministrazione presunto)
1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, il risultato di amministrazione presunto
al 31.12.2015, così come riportato nell'allegato 8, al netto della voce B
"Totale parte accantonata" e della voce C "Totale parte
vincolata" è determinato provvisoriamente in un disavanzo di euro
698.314.365,14; parimenti, è determinato provvisoriamente in euro
601.515.973,45 il disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, nelle
more dell'approvazione del rendiconto 2014 e del riaccertamento
straordinario dei residui ex articolo 3, comma 7, del D.Lgs.
118/2011.
2. Ai sensi dell'articolo 39, comma 9, del D.Lgs. 118/2011, è iscritta nello stato di previsione della
spesa una quota del disavanzo di amministrazione presunto per l'importo
complessivo di euro 69.410.000,00 per ciascuna delle tre annualità di bilancio
(2016-2017-2018), così determinata:
a) euro 61.318.498,00 quale annualità del
disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 9, comma 5, del D.L. 78/2015, convertito con
modificazioni dalla Legge 6.8.2015, n. 125 in deroga all'articolo 42, comma 12,
del D.Lgs. 118/2011, al netto del Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità;
b) euro 2.409.550,00 quale annualità del
disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento del Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità calcolato presuntivamente al 1° gennaio 2015;
c) euro 5.681.432,00 quale annualità del
disavanzo di amministrazione vincolato per il rimborso dell'anticipazione di
liquidità ex D.L. 35/2013, secondo le modalità di cui al D.L. 179/2015.
3. Con riferimento alla lettera a) del comma
2, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del D.L. 78/2015, convertito con
modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125 in deroga all'articolo 42, comma 12,
del D.Lgs. 118/2011, è autorizzato a decorrere dal
2016 il ripiano del disavanzo nel numero massimo di annualità previste dalla
legislazione vigente, con l'impegno formale di evitare la formazione di ogni
ulteriore potenziale disavanzo. Con apposita delibera, la Giunta regionale, a
seguito dell'approvazione della Legge di Stabilità per l'anno 2016 ed entro 30
giorni dalla pubblicazione della presente legge, approva il piano di rientro di
cui al citato comma 5, dell'articolo 9, del D.L. 78/2015.
4. Con riferimento alla lettera b) del comma
2, in applicazione dell'articolo 3, comma 15 del D.Lgs.
118/2011 ed in attesa della definizione dell'attività di riaccertamento
straordinario dei residui di cui all'articolo 3 commi 7 e seguenti dello stesso
decreto legislativo, è iscritta, a titolo prudenziale, nello stato di
previsione della spesa, per ciascuna delle tre annualità di bilancio nella voce
Disavanzo, la somma di euro 2.409.550,00, quale accantonamento presunto
trentennale relativo alla quota del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 1°
gennaio 2015.
5. Con riferimento alla lettera c) del comma
2, in applicazione del D.L. 179/2015, è iscritta nello stato di previsione
della spesa, nella voce disavanzo, la somma di euro 5.681.432,00 per ciascuna
delle tre annualità di bilancio, quale accantonamento relativo alla quota del
rimborso dell'anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013.
6. Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 10, comma 7, della L.R.
3/2002, è iscritto nella voce "utilizzo Avanzo di amministrazione"
nello stato di previsione delle entrate, il saldo finanziario presunto relativo
alle risorse vincolate da riassegnare, pari a euro 1.366.211.622,00, destinato
alla copertura delle somme reiscritte nella
competenza dello stato di previsione della spesa corrente nella missione 20,
programma 01 (fondo di riserva) per la riassegnazione delle economie vincolate,
e per la riassegnazione di residui perenti vincolati a seguito
dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite
derivanti dalla legislazione statale o comunitaria o comunque afferenti a
risorse recanti vincolo di destinazione di spesa.
7. Ai sensi del comma 9, dell'articolo 1, del
D.L. 13.11.2015, n. 179, è iscritto nella voce "utilizzo Avanzo di
amministrazione" nello stato di previsione delle entrate, l'importo di
euro 170.442.960,17, pari alle anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013,
acquisite nell'anno 2013, al netto dei rimborsi al 31.12.2014, destinato alla
copertura del fondo relativo alle anticipazioni di liquidità previsto nella
missione 20, programma 01 (fondo di riserva), al netto dei rimborsi effettuati
nell'anno 2015.
Art.
14
(Fondo
di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1,
lettera c) del D.Lgs. 118/2011 e dell'articolo 20
della L.R. 3/2002, nello stato di previsione della spesa del Titolo I,
nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata nell'anno 2016
l'iscrizione del Fondo di riserva di cassa per un importo di euro
150.000.000,00.
2. I prelevamenti dal predetto fondo sono
disposti, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del D.Lgs.
118/2011, con determinazione del Dirigente del Servizio Bilancio.