Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Titolo I

(Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo)

 

Art. 1

(Modifiche alla L.R. 27/2016)

 

1.      Alla legge regionale 23 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a)      al comma 1 dell'articolo 9 dopo le parole "delle quali la Regione ha il controllo analogo" sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi i consorzi e le società consortili partecipati dalla Regione e dalla stessa controllati mediante la designazione degli organi amministrativi e di controllo";

b)      dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

 

"Art. 11 bis

(Norme di prima attuazione per

 i Centri di Ricerca regionale CRAB e COTIR)

 

1.      Per le medesime finalità di cui al presente Capo, nonché al fine di consentire l'uscita dallo stato di liquidazione mediante la capitalizzazione dei Centri di Ricerca regionali CRAB e COTIR, sono conferiti in proprietà agli stessi gli immobili appartenenti al patrimonio della Regione Abruzzo siti, rispettivamente, nella città di Avezzano (AQ), Via S. Pertini, censito al catasto urbano al foglio 53, particella 1091 con relative pertinenze, e nella città di Vasto (CH), Via S.S. Adriatica 240, censito al catasto urbano al foglio 10, particella 4083, subalterni 1, 2, 3, 4 e 5 con relative pertinenze.

2.      Il conferimento di cui al comma 1 è concesso per il finanziamento pubblico di attività non economiche nel rispetto del paragrafo 2.1.1 della Comunicazione della Commissione europea COM 2014/C 198/01 che reca la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo ed innovazione, e nel rispetto del paragrafo 2.5 della Comunicazione della Commissione europea COM 2016/C 262/01 relativa alla nozione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

3.      Il conferimento è attuato nel rispetto dei principi e delle procedure di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) ed è altresì subordinato alle necessarie modifiche degli statuti dei Centri di Ricerca regionali CRAB e COTIR finalizzate a garantire l'esclusiva partecipazione pubblica agli stessi.

4.      Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11, si applicano anche agli enti di cui al presente articolo; alle procedure di cui al comma 3 dell'articolo 11 provvedono, per quanto di competenza, i Centri di Ricerca CRAB e COTIR.".

c)      dopo l'articolo 11 bis è inserito il seguente:

 

"Art. 11 ter

(Norme comuni)

 

1.      Gli immobili conferiti con l'autorizzazione prevista dalla presente legge sono vincolati al perseguimento dell'oggetto sociale e nelle ipotesi di scioglimento e cessazione delle attività degli enti proprietari sono riacquisiti al patrimonio della Regione Abruzzo.".

 

Art. 2

(Modifiche alla L.R. 22/2016)

 

1.      Il comma 1 dell'articolo 13 (Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo) della legge regionale 20 luglio 2016, n. 22 (Disciplina in materia di sagra tipica dell'Abruzzo, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande - Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo) è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di rafforzare il processo di razionalizzazione e per favorire la continuità delle attività dei Centri regionali di ricerca del settore agricolo esistenti, è concesso un contributo straordinario, a copertura prioritaria dei costi di funzionamento, pari a euro 1.000.000,00 in ragione dello svolgimento di attività non economiche ai sensi del paragrafo 2.11 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 che reca la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. In caso di svolgimento di attività economiche e non economiche, i relativi costi, finanziamenti ed entrate sono separati.".

 

Titolo II

(Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione)

 

Art. 3

(Finalità)

 

1.      La Regione, nel quadro delle politiche per la promozione del settore della Cultura e della Formazione, per l'annualità 2016, intende promuovere le seguenti tipologie di interventi di sostegno finanziario:

a)      alle istituzioni culturali della musica e del teatro;

b)      ad eventi culturali e di promozione regionale;

c)      ai Comuni per la valorizzazione di manifestazioni culturali di rilevante interesse storico;

d)      ai Comuni per la valorizzazione di manifestazioni culturali di promozione locale;

e)      ai centri regionali di istruzione, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale regionale.

 

Art. 4

(Contributi alle istituzioni ed associazioni culturali della musica e del teatro)

 

1.      Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nel rispetto delle condizioni generali fissate dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché delle condizioni specifiche di cui all'articolo 53, paragrafi 5 ed 8 del medesimo regolamento europeo, sono concessi quali aiuti al funzionamento i seguenti contributi finanziari:

a)      alla Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti euro 250.000,00;

b)      alla Deputazione Teatrale Fedele Fenaroli di Lanciano euro 35.000,00;

c)      all'Ente Manifestazioni Pescaresi euro 100.000,00;

d)      all'Ente Morale Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli di Teramo euro 50.000,00;

e)      all'Istituto Nazionale Tostiano di Ortona euro 30.000,00;

f)       al Teatro Rossetti di Vasto euro 20.000,00;

g)      all'Associazione Teatri dei Marsi euro 50.000,00;

h)      all'Associazione ACS Abruzzo Circuito Spettacolo euro 20.000,00;

i)       all'Associazione Teatro dei Colori Onlus – Centro di produzione, ricerca e pedagogia nello spettacolo euro 10.000,00.

 

Art. 5

(Contributi agli eventi culturali e di promozione regionale)

 

1.      Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nel rispetto delle condizioni fissate dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis", sono concessi quali contributi individuali "ad hoc" in regime "de minimis" e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, per le seguenti manifestazioni o eventi i rispettivi importi:

a)      alla Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture per gli eventi culturali di Castelbasso euro 40.000,00;

b)      all'E.R.S.I. per il Festival dell'Acqua euro 80.000,00;

c)      all'Associazione Scerne Progetto 2000 per il XVI Festival Buskers euro 5.000,00;

d)      al Consorzio Lancianofiera – Polo Fieristico d'Abruzzo per il calendario delle manifestazioni 2016 euro 40.000,00;

e)      all'Associazione culturale Mente Locale per il Festival della Letteratura dell'Adriatico - FLA euro 20.000,00;

f)       all'Associazione culturale Il Fiume e la Memoria per la XV Manifestazione Il Fiume e la Memoria euro 10.000,00;

g)      all'Associazione Flaiano per il Premio Flaiano euro 25.000,00;

h)      all'Associazione Ricerca Suonoimmagine – A.R.S. per il Festival Blues sotto le stelle euro 20.000,00;

i)       alla Fondazione Museo delle Genti d'Abruzzo per i servizi educativi e i costi di funzionamento euro 25.000,00;

j)       all'Associazione culturale Futile Utile di Pratola Peligna per il premio nazionale Pratola 2016 euro 5.000,00;

k)      al Circolo Musicale Banda i Leoncini d'Abruzzo per gli eventi del 2016 euro 5.000,00.

 

Art. 6

(Contributi alle manifestazioni storiche di rilevante interesse culturale)

 

1.      Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), sono concessi a favore delle amministrazioni comunali per le manifestazioni storiche di rilevante interesse per il territorio regionale i seguenti contributi:

a)      Perdonanza Celestiniana 2016 – Comune di L'Aquila euro 50.000,00;

b)      Rievocazione storica dell'investitura del Mastro Giurato – Comune di Lanciano euro 125.000,00, anche a copertura dei costi di funzionamento;

c)      Giostra Cavalleresca 2016 – Comune di Sulmona euro 50.000,00;

d)      Bimillenario Ovidiano – Comune di Sulmona euro 100.000,00.

2.      I contributi alle amministrazioni comunali di cui al comma 1 sono destinati al sostegno per le spese necessarie allo svolgimento delle manifestazioni e per l'acquisizione di beni e servizi e sono utilizzati dalle stesse nel rispetto della normativa europea e statale in materia di appalti. Tali contributi non sono cumulabili con i contributi previsti e disciplinati da altre leggi regionali per le medesime finalità ed attività.

 

Art. 7

(Contributi ai Comuni per le manifestazioni culturali)

 

1.      Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono concessi a favore delle amministrazioni comunali per le manifestazioni di rilevante interesse per il territorio regionale i seguenti contributi:

a)      Festival letterario John Fante – Comune di Torricella Peligna euro 15.000,00;

b)      Festival della Partecipazione – Comune di L'Aquila euro 5.000,00;

c)      Progetto De Thomasis: dallo studio del passato un progetto per il futuro - Comune di Montenerodomo euro 5.000,00;

d)      Un mosaico per Tornareccio: la città delle api - Comune di Tornareccio euro 5.000,00;

e)      Manifestazione Lungo le Antiche Rue – Comune di Civitella Roveto euro 10.000,00;

f)       Presepe Vivente di Rivisondoli – Comune di Rivisondoli euro 20.000,00;

g)      Eventi interculturali Act Atri Cultura Territoriale 2016 – Comune di Atri euro 50.000,00;

h)      Manifestazione Romantica – Comune di Bugnara euro 5.000,00.

2.      I contributi alle amministrazioni comunali di cui al comma 1 sono destinati al sostegno per le spese sostenute o da sostenere per lo svolgimento delle manifestazioni e per l'acquisizione di beni e servizi e sono utilizzati dalle stesse nel rispetto della normativa europea e statale in materia di appalti. Tali contributi non sono cumulabili con i contributi previsti e disciplinati da altre leggi regionali per le medesime finalità ed attività.

 

Art. 8

(Contributi a sostegno dell'Istruzione, della Ricerca e della valorizzazione del patrimonio culturale regionale)

 

1.      Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) e nel rispetto delle considerazioni generali sulle attività non economiche o non in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri svolte dalla Commissione europea nella propria Comunicazione Com (2016/C 262/01), in particolare al capitolo 2, paragrafi 2.5 e 2.6, ed in conformità con i parametri interpretativi di cui al Considerando 72 del Reg. (UE) n. 651/2014, sono concessi i seguenti contributi:

a)      alla Fondazione Michetti con sede in Francavilla al Mare euro 40.000,00;

b)      all'Istituto musicale "G. Braga" di Teramo euro 100.000,00 per le dotazioni strumentali allo svolgimento delle attività, nonché per manifestazioni in ambito regionale aventi finalità sociali;

c)      al Centro regionale di studi e ricerche economico-sociali (CRESA) delle Camere di commercio abruzzesi euro 40.000,00;

d)      alla Deputazione abruzzese di Storia Patria di L'Aquila euro 40.000,00;

e)      alla Fondazione "Brigata Maiella" euro 30.000,00;

f)       alla Fondazione Bertrando e Silvio Spaventa per la promozione di studi su illustri personaggi abruzzesi scomparsi euro 30.000,00.

2.      Per l'anno 2016, al fine di dare continuità alle iniziative previste nella legge regionale 2 maggio 1995, n. 94 (Premio internazionale Ignazio Silone) la stessa viene rifinanziata per l'organizzazione della XXI edizione nella misura di euro 40.000,00.

 

Art. 9

(Obblighi discendenti dalle misure di aiuto)

 

1.      I contributi di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con i contributi previsti e disciplinati da altre leggi regionali e nazionali per le medesime finalità ed attività e sono concessi nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei).

2.      Per l'anno 2016, con la presente legge non possono essere concessi ulteriori contributi al di fuori di quanto espressamente previsto al Titolo II in favore di Comuni della regione Abruzzo per promuovere e valorizzare manifestazioni culturali.

3.      Al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Cultura è demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni di cui al Titolo II.

 

Art. 10

(Rifinanziamento delle LL.RR. 35/1978, 55/2013 e 46/2014)

 

1.      Sono autorizzate le seguenti spese per le seguenti finalità:

a)      euro 35.000,00 per il finanziamento della gestione dei centri di servizi culturali di cui alla legge regionale 6 luglio 1978, n. 35 (Disciplina dei centri di servizi culturali);

b)      euro 211.200,00 per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura di cui all'articolo 40 (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013);

c)      euro 330.000,00 per il finanziamento di progetti, iniziative ed attività realizzati nell'ambito dello spettacolo dal vivo e per il funzionamento delle istituzioni culturali di rilevanza regionale di cui all'articolo 24 (Fondo Unico Regionale per la Cultura) della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Legge europea regionale 2014).

2.      L'importo di cui al comma 1, lettera b) è destinato per euro 35.000,00 allo scorrimento delle graduatorie degli avvisi pubblici di cui all'atto di indirizzo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 666 del 20 ottobre 2016, e per la quota restante per la realizzazione degli interventi diretti di cui all'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2014, n. 2/Reg (Regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)), di cui euro 50.000,00 da destinare a favore dei soggetti operanti nel campo della tradizione coristica ed euro 25.000,00 a sostegno della cinematografia.

3.      In deroga a quanto previsto all'articolo 20, comma 3, lettera b) della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46, l'importo di cui al comma 1, lettera c) è destinato integralmente ad incrementare le risorse a sostegno delle sole istituzioni beneficiarie del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo).

Titolo III

(Interventi a sostegno dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti)

 

Art. 11

(Disposizioni a sostegno dei Comuni per interventi urgenti conseguenti ad avversità atmosferiche e per l'adeguamento delle infrastrutture urbane)

 

1.      Al fine di far fronte alle spese sostenute dai Comuni per interventi urgenti conseguenti ad avversità atmosferiche, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare uno specifico provvedimento di concessione di contributi da destinare al rimborso delle spese sostenute o da sostenere dai medesimi Comuni per l'adeguamento ed il recupero della funzionalità delle infrastrutture urbane.

2.      Per le finalità di cui al comma 1 è disposto lo stanziamento pari ad euro 1.200.000,00 da iscrivere nella competenza e nella cassa dello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2016 del Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 di cui alla legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6 (Bilancio di previsione pluriennale 2016 - 2018) nella Missione 11, Programma 02, Titolo II.

3.      Al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Opere Pubbliche è demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni di cui al presente articolo.

 

Art. 12

(Contributo in favore dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano")

 

1.      Al fine della preservazione del territorio e per la copertura dei costi di funzionamento del Consorzio per la gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano", è concesso per l'anno 2016 un contributo di euro 50.000,00 in favore del medesimo Consorzio ai sensi dell'articolo 21 (Partecipazione della Regione Abruzzo al Consorzio per la gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano") della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Legge Finanziaria Regionale 2013).

2.      Al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Aree Protette e Paesaggio è demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni di cui al presente articolo.

 

Art. 13

(Contributo straordinario per la chiusura della procedura di liquidazione della S.I.R. S.p.A. in liquidazione)

 

1.      Al fine di consentire la chiusura della procedura di liquidazione e procedere alla cancellazione della S.I.R. (Società di Ingegneria Regionale) S.p.A. in liquidazione, è concesso un contributo straordinario di euro 40.800,00 quale intervento del socio Regione, da corrispondere alla medesima Società nella persona del Liquidatore mediante apposito atto a cura del Direttore del Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica.

2.      Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto delle disposizioni fissate dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 e con destinazione vincolata al pagamento degli oneri derivanti da debiti erariali, previdenziali e da quelli certi, liquidi ed esigibili al solo fine della chiusura della procedura liquidatoria.

 

Art. 14

(Disposizioni a sostegno della crescita culturale dei giovani)

 

1.      La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle raccomandazioni europee contenute nel libro bianco della Commissione Europea (Un nuovo impulso per la gioventù europea) e nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, nonché della normativa nazionale vigente in materia:

a)      riconosce i giovani come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità;

b)      persegue il benessere e il pieno sviluppo dei giovani che vivono sul territorio e delle loro famiglie per favorire la coesione sociale, la crescita culturale ed economica della collettività;

c)      promuove politiche e linee di indirizzo che valorizzano i giovani e ne sostengono i percorsi di crescita, personale e professionale, di autonomia e della cultura del merito;

d)      promuove scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari;

e)      favorisce l'appartenenza euromediterranea delle giovani generazioni;

f)       concorre all'acquisizione e alla valorizzazione delle competenze e del talento dei giovani e sostiene, attraverso l'educazione non formale ed informale, l'istruzione, la formazione, l'orientamento professionale e l'accesso al mondo del lavoro, l'affermazione dei giovani ed il loro inserimento scolastico ed occupazionale.

2.      Le finalità di cui al comma 1 sono attuate dalla Regione, dagli enti locali e dalle associazioni senza fini di lucro, secondo le rispettive competenze. Le azioni e gli interventi in favore dei giovani sono improntati al rispetto dei principi di pari opportunità, di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione.

3.      I destinatari degli interventi di cui al comma 1 sono i giovani, in forma singola o associata e i gruppi informali di giovani di età compresa tra i tredici ed i trentaquattro anni.

4.      La Regione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1, favorisce la promozione di progetti, da parte degli enti locali, rivolti ai giovani e finalizzati alla valorizzazione della pratica dello sport, della cultura, dell'artigianato, delle diverse forme di espressione artistica e dell'azione sociale, attraverso sostegni finanziari, materiali e tecnici.

5.      Agli oneri finanziari, valutati per l'anno 2016 in euro 50.000,00, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato "Sostegno finanziario in materia di politiche per i giovani" nell'ambito della Missione 04 "Istruzione e Diritto allo studio", Programma 08 "Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio". La copertura finanziaria è assicurata per l'anno 2016 con la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:

a)      nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 99, la maggiore somma di euro 50.000,00;

b)      nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 04 "Istruzione e Diritto allo studio", Programma 08 "Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio", Titolo 1, la somma di euro 50.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato "Sostegno finanziario in materia di politiche per i giovani".

6.      A partire dagli anni successivi al 2016 le spese di cui al comma 5 sono rifinanziate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

 

Art. 15

(Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 10/2004, 54/1983, 49/2010, 96/1996, 27/2011, 20/2016, 35/2007 e 1/2012)

 

1.      Alla lettera r) del comma 4 dell'articolo 53 (Sanzioni amministrative) della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), dopo le parole "della presente legge" sono aggiunte le seguenti: ", dei Regolamenti regionali in materia venatoria e di gestione faunistica".

2.      All'articolo 12 bis (Contributo alle spese d'istruttoria) della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo), le parole "di euro 300,00" sono sostituite dalle seguenti: "da definirsi con provvedimento della Giunta regionale".

3.      Dopo il comma 1 dell'articolo 4 (Attuazione dell'art. 14 del d.l. 78/2010) della legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010), è aggiunto il seguente:

"1 bis. Per le medesime finalità di razionalizzazione della spesa per il personale tra gli Enti di cui al comma 1 possono essere stipulate apposite convenzioni per l'utilizzazione del personale dipendente, privo di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22/1/2004.".

4.      All'articolo 36 (Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi) della legge regionale 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a)      il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. Nei confronti di coloro che alla data del 31 ottobre 2016 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3.".

b)      alla lettera a) del comma 4 le parole "15 maggio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2016".

5.      Il comma 3 dell'articolo 4 (Norma transitoria) della legge regionale 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)), è sostituito dal seguente:

"3. Le Commissioni assegnazioni alloggi, ad esclusione dei presidenti che mantengono la carica sino all'entrata in vigore delle nuove norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, restano confermate sino alla data del 28 febbraio 2017, termine ultimo entro il quale devono essere ricostituite.".

6.      All'articolo 1 (Commissari straordinari delle Comunità montane soppresse) della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a)      dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. In via transitoria e comunque fino alla scadenza del loro mandato, i Commissari straordinari possono essere delegati dai Comuni, con deliberazione a maggioranza dell'Assemblea dei Sindaci appartenenti all'Ambito A, per le procedure di costituzione Ambito Distrettuale Sociale, così come previsto nel verbale 70/3 del 9 agosto 2016 del Consiglio regionale.";

b)      al comma 4 le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

c)      al comma 5 le parole "31 marzo 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2018".

7.      È abrogato il comma 49 dell'articolo 1 (Disposizioni) della legge regionale 25 ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria).

8.      All'articolo 36 (Disposizioni finanziarie per l'area epicentrale del sisma del 6 aprile 2009) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a)      la rubrica "Disposizioni finanziarie per l'area epicentrale del sisma del 6 aprile 2009" è sostituita dalla seguente: "Disposizioni finanziarie per le aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016";

b)      il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire la ripresa delle attività sociali ed economiche nei comuni abruzzesi colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la realizzazione delle opere e degli interventi relativi all'attività di ricostruzione il pagamento degli oneri dovuti, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28, è ridotto del 60%.";

c)      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dalla ditta costruttrice all'atto di presentazione dell'istanza per le nuove pratiche ed è introitato dalla Giunta regionale; per le pratiche in itinere, il rilascio dell'attestato di Autorizzazione sismica o di Deposito sismico è subordinato alla trasmissione dell'attestazione di pagamento del contributo di cui al comma 1.

1 ter. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo sono introitati sul capitolo di entrata n. 34040 - Titolo 3, Tipologia 100, cat. 02 - del bilancio regionale e destinati a finanziare gli interventi di spesa per l'espletamento delle funzioni regionali di controllo e vigilanza delle costruzioni in zona sismica di cui alla L.R. 28/2011.

1 quater. Le entrate di cui al comma 1 ter, quantificate presuntivamente per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in complessivi euro 180.000,00, sono destinate a finanziare il capitolo di spesa n. 151440/8, Missione 11, Programma 01, Titolo I, nella quota parte pari a euro 20.000,00, e il capitolo di spesa n. 151589, Missione 08, Programma 02, Titolo I, nella quota parte pari ad euro 160.000,00. L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.

1 quinquies. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti di cui al precedente comma 1 quater sia sul capitolo di entrata n. 34040, Titolo 3, Tipologia 100, cat. 02 che su quelli corrispondenti di spesa n. 151440/8 - Missione 11, Programma 01, Titolo I - e 151589 - Missione 08, Programma 02, Titolo I. Per gli anni 2016-2018 al bilancio regionale corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa per l'anno 2016 e di solo competenza per gli anni 2017 e 2018:

a)      in aumento di euro 180.000,00 sul Titolo 3, Tipologia 100, cat. 02, capitolo di entrata n. 34040 denominato "Entrate derivanti dal contributo per le spese di istruttoria di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28";

b)      in aumento di euro 160.000,00 sulla Missione 08, Programma 02, Titolo I, capitolo di spesa n. 151589 denominato "Spesa per la partecipazione al consorzio istituto superiore europeo per l'artigianato del recupero nell'edilizia.

L.R. 2.10.1998, n. 113" e di euro 20.000,00 sulla Missione 11, Programma 01, Titolo I, capitolo di spesa n. 151440/8 denominato "Spese per il funzionamento dei Servizi regionali dei Geni Civili e per l'espletamento delle funzioni regionali di cui alla L.R. 28/2011 - Prestazioni professionali".".

 

Titolo IV

(Disposizioni in materia di protezione civile)

 

Art. 16

(Disposizioni finanziarie in materia di protezione civile)

 

1.      La Regione Abruzzo, al fine di garantire la continuità del contratto con la società Telespazio SpA per la fornitura dell'infrastruttura di rete nazionale, componente satellitare, servizi applicativi e connettività satellitare, autorizza per l'anno corrente la spesa di euro 139.948,62 cui si fa fronte per euro 10.660,17 con le risorse allocate alla Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Capitolo 151300/7 e per euro 129.288,45 con le risorse allocate alla Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Capitolo 151303/1, della parte spesa del bilancio regionale 2016-2018.

2.      Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 è apportata al bilancio di previsione per l'anno 2016 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a)      in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, Capitolo 151300/7 per euro 10.660,17;

b)      in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, Capitolo 151303/1 per euro 129.288,45;

c)      in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, Capitolo 152188/1 per euro 10.660,17;

d)      in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, Capitolo 152187/1 per euro 129.288,45.

 

Art. 17

(Interventi in materia di lotta agli incendi boschivi)

 

1.      La Regione Abruzzo, al fine di assicurare le attività di lotta agli incendi boschivi, protezione civile e monitoraggio ambientale, autorizza per l'anno corrente la spesa di euro 174.000,00 cui si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Capitolo di nuova istituzione 151303/5 della parte spesa del bilancio regionale 2016-2018.

2.      Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 è apportata al bilancio di previsione per l'anno 2016 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a)      in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, Capitolo di nuova istituzione 151303/5 per euro 174.000,00;

b)      in diminuzione parte Spesa: Titolo 2, Missione 11, Programma 01, Capitolo 152187/2 per euro 174.000,00.

 

Art. 18

(Norma finanziaria e clausola di salvaguardia)

1.      Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 14 (Disposizioni a sostegno della crescita culturale dei giovani) e 15 (Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 10/2014, 54/1983, 49/2010, 96/1996, 27/2011, 20/2016, 35/2007 e 1/2012) nonché dalle disposizioni di cui al Titolo IV (Disposizioni in materia di Protezione Civile), gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura finanziaria nell'esercizio 2016 mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6 (Bilancio di previsione pluriennale 2016 – 2018):

a)      nello stato di previsione delle Entrate dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, Tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro 1.740.000,00, riveniente dalle refluenze FIRA su cartolarizzazioni CARTESIO e D'ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;

b)      nello stato di previsione delle Spese dell'esercizio 2016 la competenza e la cassa, nella Missione 50, Programma 01, Titolo I, sono ridotte della somma di euro 786.000,00;

c)      nello stato di previsione delle Entrate dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, Tipologia 500, cat. 99, capitolo 35026 denominato "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" la maggiore somma di euro 941.000,00 derivante da maggiori entrate accertate;

d)      nello stato di previsione delle Spese dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 05, Programma 02, Titolo I, la maggiore somma di euro 2.096.200,00;

e)      nello stato di previsione delle Spese dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 09, Programma 05, Titolo I, la maggiore somma di euro 90.800,00;

f)       nello stato di previsione delle Spese dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 14, Programma 01, Titolo I, la maggiore somma di euro 40.000,00;

g)      nello stato di previsione delle Spese dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 14, Programma 03, Titolo I, la maggiore somma di euro 40.000,00;

h)      nello stato di previsione delle Spese dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 11, Programma 02, Titolo II, la maggiore somma di euro 1.200.000,00.

2.      Gli impegni di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge possono essere effettuati solo previo accertamento delle entrate di cui ai commi che precedono.

 

Art. 19

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 24 Novembre 2016

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

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TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA

24 NOVEMBRE 2016, N. 38

"Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di protezione civile"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1983, N. 54

Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo.

Art. 12-bis

(Contributo alle spese d'istruttoria)

 

Per i procedimenti amministrativi di cui alla L.R. n. 54/1983 inerenti il rilascio di concessioni ed autorizzazioni estrattive ovvero i procedimenti di ampliamento, proroga, rinnovo, e subingresso inerenti detti atti amministrativi è dovuto un importo da definirsi con provvedimento della Giunta regionale a titolo di contributo per l'istruttoria in favore dell'amministrazione a cui rivolge l'istanza.

L'attestazione del versamento di detto importo su apposito conto corrente postale deve essere allegata all'istanza dal richiedente.

 

LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 1996, N. 96

Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.

 

Art. 36

(Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi)

 

1.      [COMMA ABROGATO DALL'ART. 3, COMMA 3, L.R. 28 MAGGIO 2015, N. 11]

1-bis. Nei confronti di coloro che alla data del 31 ottobre 2016 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3.

2.      La relativa richiesta, corredata di idonea documentazione probatoria, deve essere formulata al Sindaco del Comune nel quale l’alloggio è ubicato ed all’ente gestore dell’alloggio stesso.

3.      L'ammontare dei canoni da recuperare è rateizzabile a tasso legale per un periodo di ammortamento non superiore a due anni. All'estinzione del debito avrà luogo la stipula del contratto di locazione tra l'assegnatario e l'Ente gestore ed il Comune provvederà ad emettere il relativo provvedimento di assegnazione il cui effetto retroagisce alla data di inizio dell’effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 1° gennaio 2000. Nel periodo di ammortamento è dovuto il canone determinato ai sensi della legge regionale all'epoca vigente.

4.      L'assegnazione è subordinata:

a)      al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 31 ottobre 2016;

b)      all’accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti descritti dall’art. 2 della L.R. n. 55 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni; a tale accertamento - alla data di effettiva occupazione - provvede la competente commissione di cui all’art. 7 della L.R. n. 55 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, previa istruttoria del Comune territorialmente competente;

c)      al recupero dei canoni arretrati da parte degli enti gestori riferiti al periodo di occupazione senza titolo del richiedente la sanatoria.

d)      alla verifica della persistenza dei requisiti, in applicazione, per quanto compatibile, delle disposizioni di cui all'art. 12, L.R. n. 96 del 1996. Per quanto attiene alla verifica delle condizioni reddituali del nucleo familiare, la stessa si intende soddisfatta se l'ammontare dei redditi, calcolati ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 96 del 1996, risulta inferiore al limite stabilito per la perdita dello status di assegnatario.

5.      Dalla data del parere favorevole emesso dalla Commissione assegnazione alloggi, l'Ente gestore, su segnalazione del Comune, applicherà il canone sociale in base all'art. 25 della L.R. 96/1996 con effetto dalla data di inizio dell'effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 1° gennaio 2000. Nel caso di non accoglimento della richiesta di sanatoria, l'Ente gestore provvederà al recupero delle somme a conguaglio applicando il canone di locazione relativo al periodo dell'occupazione abusiva.

6.      Non sono sanabili le occupazioni senza titolo relativi ad alloggi E.R.P ottenute con violenza o in violazione della legge penale e quelle effettuate successivamente ad atti deliberativi di assegnazione da parte degli organi competenti.

7.      Il provvedimento di assegnazione è adottato dal Sindaco del Comune nel quale è situato l’alloggio, anche in deroga all’art. 13 della legge n. 55 del 1986 e successive modificazioni, in caso di sottoutilizzazione dell’alloggio l’assegnatario è inserito d’ufficio nella graduatoria della mobilità obbligatoria.

8.      Per le occupazioni per le quali non è consentita la sanatoria l’ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.

9.      Il provvedimento di assegnazione retroagisce al momento della effettiva occupazione e comunque a data non anteriore al 1° gennaio 2000.

10.    A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l’occupante senza titolo idoneo a rilasciare l’alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

11.    L’atto dell’ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce a norma del 3° comma art. 18 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1° comma e non è soggetto a graduatoria o proroghe.

12     Sono fatte salve le disposizioni dell’art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni.

13.    Successivamente all’entrata in vigore della presente legge all’accertamento dei requisiti previsti dal precedente comma 3, provvede la commissione di cui all’art. 7 della presente legge.

 

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2004, N. 10

Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente.

 

Art. 53

(Sanzioni amministrative)

 

1.      La violazione di norme che prevedono la irrogazione della sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

2.      Il contenzioso venatorio è affidato alla Provincia competente per territorio. Ad essa vanno inoltrati i procedimenti verbali di contestazione elevati dagli agenti addetti alla vigilanza.

3.      I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti all'ente cui è affidato il contenzioso venatorio a parziale recupero delle spese sostenute per il predetto servizio.

4.      Salvo che il fatto non costituisca un reato previsto dall'art. 30 della legge n. 157/1992 o non sia altrimenti sanzionato dall'art. 31 della stessa legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a)      [LETTERA ABROGATA DALL'ART. 4, COMMA 5, L.R. 27 DICEMBRE 2013, N. 58]

b)      da Euro 300 ad Euro 600 per il mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il ripopolamento;

c)      da Euro 100 ad Euro 200 per l'addestramento di cani al di fuori delle aree e dei periodi consentiti;

d)      da Euro 100 ad Euro 700 per il mancato rispetto delle limitazioni all'attività venatoria stabilite dall'ATC;

e)      da Euro 100 ad Euro 700 per la violazione della regolamentazione di cui al comma 6 dell'art. 43;

f)       da Euro 10 ad Euro 45 con riferimento ad ogni singolo capo per la violazione delle norme regionali legislative e regolamentari sull'allevamento della fauna selvatica;

g)      da Euro 100 ad Euro 300 per l'esercizio dell'attività venatoria in orari non consentiti, se l'infrazione è riscontrata nella fascia oraria ricompresa tra la seconda ora successiva al tramonto e la terza ora antecedente il sorgere del sole gli importi minimi e massimi sono innalzati rispettivamente a Euro 1.000 e Euro 3.000;

h)      da Euro 100 a Euro 400 per omessa annotazione della giornata di caccia fruita in un ATC in cui si è iscritti od ammessi, sul tesserino venatorio regionale di cui all'art. 19;

i)       da Euro 200 a Euro 800 per omessa annotazione della giornata di caccia fruita in un ATC in cui si esercita l'attività venatoria ai sensi del comma 16 dell'art. 28, sul tesserino venatorio regionale di cui all'art. 19;

j)       da Euro 300 ad Euro 900 per chi esercita l'attività venatoria in un numero di giornate superiore alle tre settimanali, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 43;

k)      da Euro 500 a Euro 2.000 per chi esercita l'attività venatoria, in un ambito territoriale di caccia al quale non è iscritto o ammesso, fuori dai tempi e dai periodi di cui al comma 16 dell'art. 28 o dell'apposita regolamentazione di cui al comma 6 dell'art. 43;

l)       da Euro 50 ad Euro 200 per chi, esercitando l'attività venatoria in un ATC in cui si è iscritti, ammessi o ai sensi di quanto disposto dal comma 16 dell'art. 28 e fatto salvo quanto disposto dalla regolamentazione di cui al comma 6 dell'art. 43, sconfina in un ATC adiacente al quale non è ammesso;

m)     da Euro 200 ad Euro 1.200 per chi abbatte durante la stagione venatoria esemplari di fauna selvatica stanziale, fuori dai periodi fissati nel calendario di cui all'art. 43;

n)      da Euro 50 ad Euro 150 per chi abbatte durante la stagione venatoria esemplari di fauna selvatica migratoria fuori dai periodi fissati nel calendario di cui all'art. 43;

o)      da Euro 200 ad Euro 500 per ogni capo di fauna selvatica abbattuta, qualora si superino i quantitativi stabiliti dal calendario venatorio;

p)      da Euro 100 ad Euro 200 per cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore;

q)      da Euro 150 ad Euro 400 per chi abusa o usa impropriamente la tabellazione dei terreni;

r)       da Euro 25 a Euro 250 per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge, dei Regolamenti regionali in materia venatoria e di gestione faunistica e del Calendario Venatorio non espressamente sanzionata dalle predette norme. Per lo stesso fatto si applicano altresì le sanzioni accessorie previste dall'art. 32 della legge n. 157/1992.

 

LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2007, N. 35

Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria.

 

Art. 1

Disposizioni

 

(Omissis)

49.    [Il capitolo di entrata 03.02.001 – 35023 è ridenominato "Refluenze in favore della Regione derivanti dalle procedure di cartolarizzazione dei debiti sanitari". Le entrate conseguite sono destinate alla copertura dei debiti e dei deficit del Servizio Sanitario Regionale.]

(Omissis)

 

LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 2010, N. 49

Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010.

 

Art. 4

(Attuazione dell'art. 14 del d.l. 78/2010)

 

1.      Ai fini del contenimento della spesa pubblica e del rispetto dei limiti di cui all'articolo 14 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, il trasferimento di personale dipendente, assunto a seguito di procedure selettive pubbliche, tra Consiglio regionale, Giunta ed Enti, Agenzie ed Aziende regionali di cui all'art.10, comma 13, lett. b), della legge regionale 25 marzo 2002 n 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), anche in soppressione è considerato procedura di mobilità interna così come disciplinata dai rispettivi regolamenti per la mobilità.

1-bis. Per le medesime finalità di razionalizzazione della spesa per il personale tra gli Enti di cui al comma 1 possono essere stipulate apposite convenzioni per l'utilizzazione del personale dipendente, privo di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22/1/2004.

 

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2011, N. 27

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali).

 

Art. 4

(Norma transitoria)

 

1.      Nelle more dell'approvazione delle nuove disposizioni di riordino delle ATER e fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, nomina, per ciascuna ATER, un commissario e due sub commissari che svolgono le funzioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione individuati anche tra i Dirigenti e funzionari regionali.

1-bis. Al commissario di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di cui al comma 7, dell'art. 17, della L.R. 44/1999, nel testo modificato dalla presente legge.

2.      Per l'ATER con sede a L'Aquila la Giunta regionale può assumere determinazioni in deroga alle previsioni di cui al comma 1 in ragione della peculiarità della situazione derivante dalla gestione post-sisma.

3.      Le Commissioni assegnazioni alloggi, ad esclusione dei presidenti che mantengono la carica sino all'entrata in vigore delle nuove norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, restano confermate sino alla data del 28 febbraio 2017, termine ultimo entro il quale devono essere ricostituite.

 

 

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).

 

Art. 36

(Disposizioni finanziarie per le aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016)

 

1.      Al fine di favorire la ripresa delle attività sociali ed economiche nei comuni abruzzesi colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la realizzazione delle opere e degli interventi relativi all'attività di ricostruzione il pagamento degli oneri dovuti, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28, è ridotto del 60%.

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dalla ditta costruttrice all'atto di presentazione dell'istanza per le nuove pratiche ed è introitato dalla Giunta regionale; per le pratiche in itinere, il rilascio dell'attestato di Autorizzazione sismica o di Deposito sismico è subordinato alla trasmissione dell'attestazione di pagamento del contributo di cui al comma 1.

1-ter. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo sono introitati sul capitolo di entrata n. 34040 - Titolo 3, Tipologia 100, cat. 02 - del bilancio regionale e destinati a finanziare gli interventi di spesa per l'espletamento delle funzioni regionali di controllo e vigilanza delle costruzioni in zona sismica di cui alla L.R. 28/2011.

1-quater. Le entrate di cui al comma 1 ter, quantificate presuntivamente per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in complessivi euro 180.000,00, sono destinate a finanziare il capitolo di spesa n. 151440/8, Missione 11, Programma 01, Titolo I, nella quota parte pari a euro 20.000,00, e il capitolo di spesa n. 151589, Missione 08, Programma 02, Titolo I, nella quota parte pari ad euro 160.000,00. L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.

1 quinquies. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti di cui al precedente comma 1 quater sia sul capitolo di entrata n. 34040, Titolo 3, Tipologia 100, cat. 02 che su quelli corrispondenti di spesa n. 151440/8 - Missione 1, Programma 01, Titolo I - e 151589 - Missione 08, Programma 02, Titolo I. Per gli anni 2016-2018 al bilancio regionale corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa per l'anno 2016 e di solo competenza per gli anni 2017 e 2018:

a)      in aumento di euro 180.000,00 sul Titolo 3, Tipologia 100, cat. 02, capitolo di entrata n. 34040 denominato "Entrate derivanti dal contributo per le spese di istruttoria di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28";

b)      in aumento di euro 160.000,00 sulla Missione 08, Programma 02, Titolo I, capitolo di spesa n. 151589 denominato "Spesa per la partecipazione al consorzio istituto superiore europeo per l'artigianato del recupero nell'edilizia. L.R. 2.10.1998, n. 113" e di euro. 20.000,00 sulla Missione 11, Programma 01, Titolo I, capitolo di spesa n. 151440/8 denominato "Spese per il funzionamento dei Servizi regionali dei Geni Civili e per l'espletamento delle funzioni regionali di cui alla L.R. 28/2011 - Prestazioni professionali”.

2.      Per il triennio 2012-2014, per favorire l'insediamento di nuove attività commerciali, industriali e simili, nell'area epicentrale del sisma del 6 aprile 2009, gli oneri di cui all'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 ad eccezione della quota fissa stabilita con apposito atto della Giunta regionale, sono ridotti al 40%.

 

LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016, N. 20

Disposizioni in materia di Comunità e aree montane.

 

 

Art. 1

(Commissari straordinari delle Comunità montane soppresse)

 

1.      I Commissari liquidatori già nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15-quinquies della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) a far data dall'entrata in vigore della presente legge, svolgono le funzioni di Commissari straordinari delle Comunità montane soppresse.

2.      I Commissari straordinari propongono e attuano le procedure di liquidazione di cui all'articolo 15-quinquies della l.r. 143/1997 e provvedono all'adozione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di competenza degli organi delle Comunità montane soppresse, avvalendosi delle relative strutture tecnico-amministrative, tenuto conto anche delle attività finalizzate alle liquidazioni già compiute ai sensi degli articoli 15-quater e 15-quinquies della l.r. 143/1997.

2-bis. In via transitoria e comunque fino alla scadenza del loro mandato, i Commissari straordinari possono essere delegati dai Comuni, con deliberazione a maggioranza dell'Assemblea dei Sindaci appartenenti all'Ambito A, per le procedure di costituzione Ambito Distrettuale Sociale, così come previsto nel verbale 70/3 del 9 agosto 2016 del Consiglio regionale.

3.      Gli atti di straordinaria amministrazione sono adottati dal Commissario straordinario previa autorizzazione del competente Dipartimento regionale che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

4.      I Commissari straordinari predispongono il piano di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità montana soppressa, finalizzato alla emissione del decreto di estinzione delle Comunità montane di cui all'articolo 15-quinquies, comma 9, della l.r. 143/1997 entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2017.

5.      I Commissari straordinari restano in carica fino al completamento di tutte le operazioni di liquidazione e decadono da detta carica alla data del 31 marzo 2018 e non sono rinnovabili.

6.      I Commissari straordinari hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate inerenti il mandato.

 

LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 2016, N. 22

Disciplina in materia di sagra tipica dell'Abruzzo, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande - Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo.

 

Art. 13

(Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo)

 

1.      Al fine di rafforzare il processo di razionalizzazione e per favorire la continuità delle attività dei Centri regionali di ricerca del settore agricolo esistenti, è concesso un contributo straordinario, a copertura prioritaria dei costi di funzionamento, pari a euro 1.000.000,00 in ragione dello svolgimento di attività non economiche ai sensi del paragrafo 2.11 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 che reca la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. In caso di svolgimento di attività economiche e non economiche, i relativi costi, finanziamenti ed entrate sono separati.

2.      Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 ottobre 2015, n. 28 (Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo), le parole "dall'ottavo mese" sono sostituite dalle parole "dal dodicesimo mese".

3.      Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1 trovano copertura per l'esercizio 2016 mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:

a)      nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro 1.000.000,00 riveniente dalle refluenze FIRA su cartolarizzazioni CARTESIO e D'ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;

b)      nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 16, Programma 01, titolo 1, la somma di euro 1.000.000,00.

 

LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 2016, N. 27

Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo.

 

Art. 9

(Principi)

 

1.      E' principio generale e vincolante norma di indirizzo il graduale superamento di forme di locazione per le sedi destinate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali da parte degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e delle società, fra quelle di cui all'articolo 57 del medesimo, delle quali la Regione ha il controllo analogo, ivi compresi i consorzi e le società consortili partecipati dalla Regione e dalla stessa controllati mediante la designazione degli organi amministrativi e di controllo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel Regolamento n. 1 del 2014 attuativo dell'articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti)).

2.      I procedimenti per il raggiungimento di quanto prescritto al comma 1 devono essere connotati da ineludibile economicità. A tal fine è prioritario l'utilizzo del patrimonio regionale disponibile e utilmente finalizzabile allo scopo.

 

****************

 

Riferimenti normativi

Il testo del dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 4

(Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche)

 

1.      Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2.      Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a)      produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b)      progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c)      realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d)      autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e)      servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3.      Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4.      Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5.      Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6.      E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7.      Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

8.      E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.

9.      Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

 

Il testo del dell'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

 

Art. 15

(Contributi e spese di istruttoria)

 

1.      Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 7 e 13 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'art. 9 è dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di un contributo per la copertura delle spese di istruttoria, vigilanza e controllo, conservazione e consultazione dei progetti e per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2.

2.      I criteri generali per la definizione dei contributi[, diritti e spese] di cui al comma 1 sono stabiliti con il Regolamento di cui all'art. 19-bis e fissati con riferimento alla zonizzazione sismica, all'entità ed alla tipologia dell'intervento. La quantificazione degli importi e le modalità di versamento sono definite con deliberazioni di Giunta regionale.

3.      Il mancato versamento degli oneri di cui al comma 1 costituisce motivazione dell'improcedibilità della domanda.

4.      A seguito dell'attivazione delle procedure informatizzate di acquisizione delle istanze, le risorse derivanti dal versamento del contributo di cui al comma 1, sono riscosse dalla Regione.

5.      Nelle more dell'attivazione del sistema informatizzato di cui al comma 4, il contributo regionale di cui al comma 1 è riscosso:

a)      per una quota del 90% dalla Regione e sono vincolate alla copertura delle spese per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2 e di spese, incentivi, formazione e aggiornamento per il personale preposto alle attività di istruttoria, vigilanza e controllo di cui al comma 6, e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti;

b)      per una quota del 10% dal Comune competente per territorio e sono vincolate alla copertura delle spese di funzionamento e potenziamento dello Sportello Unico per l'Edilizia preposto all'attività istruttoria documentale ed alla trasmissione delle pratiche agli uffici regionali.

6.      Gli Uffici regionali che esercitano attività di vigilanza e controllo in zona sismica, per le finalità di cui all'art. 2, commi 1 e 2, trasmettono al Tavolo Tecnico di Coordinamento di cui all'art. 2, comma 4, i dati informatizzati relativi alle pratiche edilizie depositate.

7.      Sono escluse dalla corresponsione del contributo, dei diritti e delle spese istruttorie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 gli interventi effettuati a qualsiasi titolo dalla Pubblica Amministrazione e dalle ONLUS.

 

Il testo del dell'articolo 21 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 21

(Partecipazione della Regione Abruzzo al Consorzio per la gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano")

 

1.      La Regione partecipa al Consorzio per la gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano", istituita con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2009.

2.      Il Consorzio è costituito dalla Regione Abruzzo, la Provincia di Teramo e i Comuni di Pineto e Silvi Marina.

3.      Per l'anno 2013, per il funzionamento dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano", la Regione assegna una somma proporzionale alla quota di partecipazione al fondo di dotazione con un limite massimo di euro 40.000,00, compatibilmente con le disponibilità iscritte nel capitolo di spesa 05.01.001 - 271604 denominato "Area marina protetta Torre del Cerrano".

4.      Gli oneri di cui al comma 3, per gli esercizi successivi al 2013, trovano copertura finanziaria nelle leggi di bilancio ai sensi degli artt. 8 e 10 della L.R. 3/2002 e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 81/1977.

 

Il testo del dell'articolo 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 40

(Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi)

 

1.      Il presente articolo disciplina l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi per la realizzazione di eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario, culturale, sportivo, artistico, scientifico e sociale, attinenti allo svolgimento delle funzioni regionali e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dalla normativa statale di riferimento.

2.      Possono essere finanziati eventi realizzati anche al di fuori del territorio regionale, purché attinenti alle funzioni regionali.

3.      Nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approvano annualmente i rispettivi programmi relativi all'organizzazione. diretta di eventi, nel limite delle risorse di cui ai commi 13 e 14.

4.      L'organizzazione diretta degli eventi di cui ai commi 1 e 2 può essere realizzata anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati senza scopo di lucro, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 11.

5.      I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, curano l'organizzazione diretta degli eventi nel rispetto della normativa statale in materia di appalti.

6.      I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, concedono i contributi per la realizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, secondo i criteri e con le modalità previste dal regolamento di attuazione, di cui al comma 11, e tenuto conto di quanto previsto dal comma 10.

7.      I contributi di cui al comma 6 sono concessi ad enti pubblici e privati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non e comitati di cui all'articolo 39 del codice civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

8.      I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.

9.      Il regolamento di cui al comma 11 disciplina la concessione di contributi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato d'importanza minore.

10.    Se la concessione dei contributi non rientra nella fattispecie di cui al comma 9, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale istituiscono i regimi di aiuto nel rispetto della normativa europea di riferimento e dell'articolo 7 della legge regionale 22/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

11.    Per l'attuazione del presente articolo il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il regolamento che stabilisce criteri e modalità per l'organizzazione diretta degli eventi e la concessione dei contributi.

12.    Il regolamento, in particolare, disciplina:

a)      modalità di organizzazione diretta degli eventi;

b)      eventi ammissibili e casi di esclusione;

c)      requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione delle proposte di eventi;

d)      modalità, termini e condizioni per la presentazione delle proposte di eventi;

e)      istruttoria delle proposte di eventi, formazione delle graduatorie dei beneficiari dei contributi e termini massimi per la conclusione dei rispettivi procedimenti;

f)       rendicontazione delle spese sostenute ai fini della liquidazione dei contributi concessi;

g)      casi di decadenza dal contributo concesso, e revoca del provvedimento di concessione del contributo;

h)      controlli;

i)       trasparenza e accesso ai provvedimenti relativi alla concessione dei contributi;

j)       ogni ulteriore aspetto utile all'attuazione del presente articolo.

13.    Con riferimento al Consiglio regionale:

a)      per l'annualità 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8;

b)      per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento dell'U.P.B. 01.01.10, del bilancio di previsione del Consiglio regionale, annualmente determinato ed iscritto ai sensi dell'articolo 20, comma 2 dello Statuto della Regione Abruzzo e dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione).

14.    Con riferimento alla Giunta regionale:

a)      per l'annualità 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5;

b)      per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti all'area della Presidenza della Giunta regionale" e UPB 10.01.004 - 61430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura", annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilità 25 marzo 2002, n. 3;

c)      per l'annualità 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 6, 7, 8;

d)      per le annualità successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11620 denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti all'area della Giunta regionale" e UPB 10.01.004 - 61620 denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura", annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilità 25 marzo 2002, n. 3.

15.    Sono o restano abrogate con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge le seguenti disposizioni:

a)         legge regionale 30 novembre 1973, n. 43 (Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni);

b)        articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005));

c)         articolo 5, comma 3, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)).

 

Il testo del dell'articolo 14 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 14

(Aiuti di Stato)

 

1.      La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del TFUE in materia di aiuti di Stato.

2.      Sono notificati alla Commissione europea le leggi promulgate, le deliberazioni della Giunta regionale e i provvedimenti amministrativi formalmente adottati che istituiscono o modificano misure di aiuto soggette all'obbligo di notifica.

3.      Alle misure di aiuto soggette a notifica non può essere data esecuzione prima dell'adozione dell'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.

4.      Le decisioni di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione europea sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (BURAT) unitamente o successivamente ai provvedimenti che istituiscono o modificano misure di aiuto.

5.      Gli atti che istituiscono misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea nel rispetto della normativa europea di riferimento e sono pubblicati sul BURAT.

6.      I provvedimenti che istituiscono o modificano, nel rispetto della normativa europea di riferimento, misure di aiuto in regime "de minimis", sono pubblicati sul BURAT, senza preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

7.      Le notifiche e le comunicazioni delle misure di aiuto alla Commissione europea sono effettuate dalla Direzione Generale della Regione, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni europee di riferimento e dagli atti di organizzazione.

8.      Il Servizio di cui al comma 7 cura, in raccordo con le strutture regionali, il censimento annuale degli aiuti di Stato nel rispetto dei vigenti regolamenti europei, ad eccezione degli aiuti di Stato in agricoltura per i quali provvede il Dipartimento competente per materia.

9.      Le strutture regionali che concedono misure di aiuto adempiono agli obblighi imposti dalla normativa europea dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

10.    Nel rispetto dei regolamenti europei, i provvedimenti amministrativi di concessione di aiuti recano l'indicazione dell'atto europeo di riferimento e della pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

 

Il testo del degli articoli 20 e 24 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 20

(Programmazione degli interventi)

 

1.      La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR), approva il Programma triennale dello spettacolo dal vivo (di seguito Programma), previo parere della Commissione consiliare competente. Il parere è reso entro venti giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine la Giunta provvede all'approvazione del Programma.

2.      Il Programma può essere aggiornato, con le modalità di cui al comma 1, prima della scadenza del triennio, in relazione a sopravvenute esigenze.

3.      Il Programma, tenuto conto del contesto di riferimento, individua:

a)      le priorità, le linee d'indirizzo e gli obiettivi da perseguire nel triennio;

b)      la ripartizione delle risorse tra gli ambiti di intervento e le tipologie di interventi finanziabili ivi compresi gli interventi di qualità presentati dai soggetti non beneficiari dei finanziamenti ministeriali, con un minimo del venti per cento dei finanziamenti disponibili;

c)      i criteri di carattere generale per il finanziamento degli interventi;

d)      le procedure per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli interventi.

4.      Per la realizzazione del Programma, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, approva entro il 30 aprile atti annuali di indirizzo, sulla base dei quali il Servizio competente in materia di cultura emana avvisi pubblici.

5.      Gli atti annuali di indirizzo e gli avvisi pubblici assicurano l'accesso ai finanziamenti regionali, nei limiti delle risorse disponibili, prioritariamente agli interventi proposti dai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) a qualsiasi titolo; a tal fine gli atti annuali di indirizzo e gli avvisi pubblici specificano la quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura di cui all'articolo 24 da destinare al sostegno dei predetti interventi.

6.      La Giunta regionale trasmette alla competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti, riferiti all'annualità precedente.

 

Art. 24

(Fondo Unico Regionale per la Cultura)

 

1.      E' istituito il Fondo Unico Regionale per la Cultura nel quale confluiscono le risorse destinate al finanziamento di progetti, iniziative ed attività realizzati nell'ambito dello spettacolo dal vivo, nonché le risorse destinate a sostenere il funzionamento delle istituzioni culturali di rilevanza regionale.

2.      Alle Istituzioni culturali che beneficiano del FUS a qualsiasi titolo è assicurato l'accesso alla quota del Fondo Unico Regionale per la Cultura, determinata dagli atti di indirizzo di cui all'articolo 20, comma 5, nei limiti delle risorse iscritte annualmente in bilancio sul pertinente capitolo di spesa.

3.      L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio che individua il pertinente capitolo di spesa.

 

Il testo del dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2014, n. 2/Reg (Regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 2

(Organizzazione diretta di eventi)

 

1.      Ai sensi dell'articolo 40, comma 3 della l.r. 55/2013, la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottano, entro il 30 aprile di ogni anno, il programma degli eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario, culturale, sportivo, artistico, scientifico e sociale, da organizzare direttamente.

2.      Il programma, reso disponibile sui siti istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale, indica, per ciascun evento da organizzare direttamente, il cronoprogramma e le risorse finanziare da utilizzare.

3.      Il programma può essere modificato dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nel corso dell'anno, in relazione a sopravvenute esigenze.

4.      L'attuazione del programma è demandata ai Servizi della Giunta e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione della l.r. 55/2013 (di seguito denominati Servizio competente o Servizi competenti), nei limiti delle risorse assegnate.

5.      La realizzazione diretta degli eventi in collaborazione con altri enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, è subordinata:

a)      alla definizione delle attività poste a carico di ciascun ente che concorre alla realizzazione degli eventi;

b)      alla definizione delle modalità di partecipazione di ciascun ente;

c)      alla quantificazione dell'onere posto a carico di ciascun ente e del relativo atto d'impegno o di attestazione della copertura finanziaria.

6.      La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio approvano, entro il 31 marzo dell'anno successivo, la relazione sullo stato di attuazione del programma relativo all'annualità precedente; le relazioni sono rese disponibili sui siti istituzionali della Giunta e del Consiglio.