E
ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Titolo I
(Disposizioni in favore dei Centri di
Ricerca del settore agricolo)
Art. 1
(Modifiche alla L.R. 27/2016)
1. Alla legge regionale 23 agosto 2016, n. 27
(Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del
risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento
logistico delle società in house providing
e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e
disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo) sono apportate le seguenti
modifiche ed integrazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 9 dopo le parole
"delle quali la Regione ha il controllo analogo" sono aggiunte le
seguenti: ", ivi compresi i consorzi e le società consortili partecipati
dalla Regione e dalla stessa controllati mediante la designazione degli organi
amministrativi e di controllo";
b) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
"Art. 11 bis
(Norme di
prima attuazione per
i Centri di Ricerca regionale CRAB e COTIR)
1. Per le medesime finalità di cui al
presente Capo, nonché al fine di consentire l'uscita dallo stato di
liquidazione mediante la capitalizzazione dei Centri di Ricerca regionali CRAB
e COTIR, sono conferiti in proprietà agli stessi gli immobili appartenenti al
patrimonio della Regione Abruzzo siti, rispettivamente, nella città di Avezzano
(AQ), Via S. Pertini, censito al catasto urbano al foglio 53, particella 1091
con relative pertinenze, e nella città di Vasto (CH), Via S.S. Adriatica 240,
censito al catasto urbano al foglio 10, particella 4083, subalterni 1, 2, 3, 4
e 5 con relative pertinenze.
2. Il conferimento di cui al comma 1 è
concesso per il finanziamento pubblico di attività non economiche nel rispetto
del paragrafo 2.1.1 della Comunicazione della Commissione europea COM 2014/C
198/01 che reca la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo ed innovazione, e nel rispetto del paragrafo 2.5 della Comunicazione
della Commissione europea COM 2016/C 262/01 relativa alla nozione degli aiuti
di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
3. Il conferimento è attuato nel rispetto dei
principi e delle procedure di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica) ed è altresì subordinato alle necessarie modifiche degli statuti dei
Centri di Ricerca regionali CRAB e COTIR finalizzate a garantire l'esclusiva
partecipazione pubblica agli stessi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
dell'articolo 11, si applicano anche agli enti di cui al presente articolo;
alle procedure di cui al comma 3 dell'articolo 11 provvedono, per quanto di
competenza, i Centri di Ricerca CRAB e COTIR.".
c) dopo l'articolo 11 bis è inserito il
seguente:
"Art. 11 ter
(Norme comuni)
1. Gli immobili conferiti con
l'autorizzazione prevista dalla presente legge sono vincolati al perseguimento
dell'oggetto sociale e nelle ipotesi di scioglimento e cessazione delle
attività degli enti proprietari sono riacquisiti al patrimonio della Regione
Abruzzo.".
Art. 2
(Modifiche alla L.R. 22/2016)
1. Il comma 1 dell'articolo 13 (Disposizioni
in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo) della legge regionale 20
luglio 2016, n. 22 (Disciplina in materia di sagra tipica dell'Abruzzo, delle
feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande - Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore
agricolo) è sostituito dal seguente:
"1. Al
fine di rafforzare il processo di razionalizzazione e per favorire la
continuità delle attività dei Centri regionali di ricerca del settore agricolo
esistenti, è concesso un contributo straordinario, a copertura prioritaria dei
costi di funzionamento, pari a euro 1.000.000,00 in ragione dello svolgimento
di attività non economiche ai sensi del paragrafo 2.11 della Comunicazione
della Commissione europea 2014/C 198/01 che reca la disciplina degli aiuti di
Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. In caso di svolgimento di
attività economiche e non economiche, i relativi costi, finanziamenti ed
entrate sono separati.".
Titolo II
(Interventi a sostegno del Settore della
Cultura e della Formazione)
Art. 3
(Finalità)
1. La Regione, nel quadro delle politiche per
la promozione del settore della Cultura e della Formazione, per l'annualità
2016, intende promuovere le seguenti tipologie di interventi di sostegno
finanziario:
a) alle istituzioni culturali della musica e
del teatro;
b) ad eventi culturali e di promozione
regionale;
c) ai Comuni per la valorizzazione di
manifestazioni culturali di rilevante interesse storico;
d) ai Comuni per la valorizzazione di
manifestazioni culturali di promozione locale;
e) ai centri regionali di istruzione, ricerca
e valorizzazione del patrimonio culturale regionale.
Art. 4
(Contributi alle istituzioni ed
associazioni culturali della musica e del teatro)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), nel rispetto delle condizioni generali fissate dal
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché delle condizioni specifiche di
cui all'articolo 53, paragrafi 5 ed 8 del medesimo regolamento europeo, sono
concessi quali aiuti al funzionamento i seguenti contributi finanziari:
a) alla Deputazione Teatrale Teatro Marrucino
di Chieti euro 250.000,00;
b) alla Deputazione Teatrale Fedele Fenaroli di Lanciano euro 35.000,00;
c) all'Ente Manifestazioni Pescaresi euro
100.000,00;
d) all'Ente Morale Società della Musica e del
Teatro Primo Riccitelli di Teramo euro 50.000,00;
e) all'Istituto Nazionale Tostiano
di Ortona euro 30.000,00;
f) al Teatro Rossetti di Vasto euro
20.000,00;
g) all'Associazione Teatri dei Marsi euro
50.000,00;
h) all'Associazione ACS Abruzzo Circuito Spettacolo
euro 20.000,00;
i) all'Associazione Teatro dei Colori Onlus – Centro di produzione, ricerca e pedagogia nello
spettacolo euro 10.000,00.
Art. 5
(Contributi agli eventi culturali e di
promozione regionale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), nel rispetto delle condizioni fissate dal Regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti "de minimis", sono concessi
quali contributi individuali "ad hoc" in regime "de minimis" e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di
cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, per le seguenti manifestazioni o
eventi i rispettivi importi:
a) alla Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture per gli eventi culturali
di Castelbasso euro 40.000,00;
b) all'E.R.S.I. per il Festival dell'Acqua
euro 80.000,00;
c) all'Associazione Scerne Progetto 2000 per
il XVI Festival Buskers euro 5.000,00;
d) al Consorzio Lancianofiera
– Polo Fieristico d'Abruzzo per il calendario delle manifestazioni 2016 euro
40.000,00;
e) all'Associazione culturale Mente Locale
per il Festival della Letteratura dell'Adriatico - FLA euro 20.000,00;
f) all'Associazione culturale Il Fiume e la
Memoria per la XV Manifestazione Il Fiume e la Memoria euro 10.000,00;
g) all'Associazione Flaiano per il Premio
Flaiano euro 25.000,00;
h) all'Associazione Ricerca Suonoimmagine – A.R.S. per il Festival Blues sotto le
stelle euro 20.000,00;
i) alla Fondazione Museo delle Genti
d'Abruzzo per i servizi educativi e i costi di funzionamento euro 25.000,00;
j) all'Associazione culturale Futile Utile
di Pratola Peligna per il premio nazionale Pratola 2016 euro 5.000,00;
k) al Circolo Musicale Banda i Leoncini d'Abruzzo
per gli eventi del 2016 euro 5.000,00.
Art. 6
(Contributi alle manifestazioni storiche
di rilevante interesse culturale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera c), sono concessi a favore delle amministrazioni comunali per
le manifestazioni storiche di rilevante interesse per il territorio regionale i
seguenti contributi:
a) Perdonanza Celestiniana
2016 – Comune di L'Aquila euro 50.000,00;
b) Rievocazione storica dell'investitura del
Mastro Giurato – Comune di Lanciano euro 125.000,00, anche a copertura dei
costi di funzionamento;
c) Giostra Cavalleresca 2016 – Comune di
Sulmona euro 50.000,00;
d) Bimillenario Ovidiano – Comune di Sulmona
euro 100.000,00.
2. I contributi alle amministrazioni comunali
di cui al comma 1 sono destinati al sostegno per le spese necessarie allo
svolgimento delle manifestazioni e per l'acquisizione di beni e servizi e sono
utilizzati dalle stesse nel rispetto della normativa europea e statale in
materia di appalti. Tali contributi non sono cumulabili con i contributi
previsti e disciplinati da altre leggi regionali per le medesime finalità ed
attività.
Art. 7
(Contributi ai Comuni per le
manifestazioni culturali)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), sono concessi a favore delle amministrazioni comunali per
le manifestazioni di rilevante interesse per il territorio regionale i seguenti
contributi:
a) Festival letterario John Fante – Comune di
Torricella Peligna euro 15.000,00;
b) Festival della Partecipazione – Comune di
L'Aquila euro 5.000,00;
c) Progetto De Thomasis:
dallo studio del passato un progetto per il futuro - Comune di Montenerodomo
euro 5.000,00;
d) Un mosaico per Tornareccio: la città delle
api - Comune di Tornareccio euro 5.000,00;
e) Manifestazione Lungo le Antiche Rue –
Comune di Civitella Roveto euro 10.000,00;
f) Presepe Vivente di Rivisondoli – Comune
di Rivisondoli euro 20.000,00;
g) Eventi interculturali Act
Atri Cultura Territoriale 2016 – Comune di Atri euro 50.000,00;
h) Manifestazione Romantica – Comune di
Bugnara euro 5.000,00.
2. I contributi alle amministrazioni comunali
di cui al comma 1 sono destinati al sostegno per le spese sostenute o da
sostenere per lo svolgimento delle manifestazioni e per l'acquisizione di beni
e servizi e sono utilizzati dalle stesse nel rispetto della normativa europea e
statale in materia di appalti. Tali contributi non sono cumulabili con i
contributi previsti e disciplinati da altre leggi regionali per le medesime
finalità ed attività.
Art. 8
(Contributi a sostegno dell'Istruzione,
della Ricerca e della valorizzazione del patrimonio culturale regionale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera e) e nel rispetto delle considerazioni generali sulle attività
non economiche o non in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri svolte
dalla Commissione europea nella propria Comunicazione Com
(2016/C 262/01), in particolare al capitolo 2, paragrafi 2.5 e 2.6, ed in
conformità con i parametri interpretativi di cui al Considerando 72 del Reg.
(UE) n. 651/2014, sono concessi i seguenti contributi:
a) alla Fondazione Michetti
con sede in Francavilla al Mare euro 40.000,00;
b) all'Istituto musicale "G. Braga"
di Teramo euro 100.000,00 per le dotazioni strumentali allo svolgimento delle
attività, nonché per manifestazioni in ambito regionale aventi finalità
sociali;
c) al Centro regionale di studi e ricerche
economico-sociali (CRESA) delle Camere di commercio abruzzesi euro 40.000,00;
d) alla Deputazione abruzzese di Storia
Patria di L'Aquila euro 40.000,00;
e) alla Fondazione "Brigata
Maiella" euro 30.000,00;
f) alla Fondazione Bertrando e Silvio Spaventa
per la promozione di studi su illustri personaggi abruzzesi scomparsi euro
30.000,00.
2. Per l'anno 2016, al fine di dare
continuità alle iniziative previste nella legge regionale 2 maggio 1995, n. 94
(Premio internazionale Ignazio Silone) la stessa viene rifinanziata per
l'organizzazione della XXI edizione nella misura di euro 40.000,00.
Art. 9
(Obblighi discendenti dalle misure di
aiuto)
1. I contributi di cui agli articoli 4 e 5
sono cumulabili con i contributi previsti e disciplinati da altre leggi
regionali e nazionali per le medesime finalità ed attività e sono concessi nel
rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato,
nonché delle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 10
novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo
ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli
obblighi europei).
2. Per l'anno 2016, con la presente legge non
possono essere concessi ulteriori contributi al di fuori di quanto
espressamente previsto al Titolo II in favore di Comuni della regione Abruzzo
per promuovere e valorizzare manifestazioni culturali.
3. Al Dipartimento della Giunta regionale
competente in materia di Cultura è demandata l'adozione degli adempimenti
necessari a dare esecuzione alle previsioni di cui al Titolo II.
Art. 10
(Rifinanziamento delle LL.RR. 35/1978,
55/2013 e 46/2014)
1. Sono autorizzate le seguenti spese per le
seguenti finalità:
a) euro 35.000,00 per il finanziamento della
gestione dei centri di servizi culturali di cui alla legge regionale 6 luglio
1978, n. 35 (Disciplina dei centri di servizi culturali);
b) euro 211.200,00 per l'organizzazione e la
partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti
al settore della cultura di cui all'articolo 40 (Disposizioni per
l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della legge
regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013);
c) euro 330.000,00 per il finanziamento di
progetti, iniziative ed attività realizzati nell'ambito dello spettacolo dal
vivo e per il funzionamento delle istituzioni culturali di rilevanza regionale
di cui all'articolo 24 (Fondo Unico Regionale per la Cultura) della legge
regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Legge europea regionale 2014).
2. L'importo di cui al comma 1, lettera b) è
destinato per euro 35.000,00 allo scorrimento delle graduatorie degli avvisi
pubblici di cui all'atto di indirizzo approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 666 del 20 ottobre 2016, e per la quota restante per la
realizzazione degli interventi diretti di cui all'articolo 2 del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2014, n.
2/Reg (Regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40
(Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di
contributi) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento
degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e
disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza,
Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la
concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)), di cui euro
50.000,00 da destinare a favore dei soggetti operanti nel campo della
tradizione coristica ed euro 25.000,00 a sostegno della cinematografia.
3. In deroga a quanto previsto all'articolo
20, comma 3, lettera b) della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46,
l'importo di cui al comma 1, lettera c) è destinato integralmente ad
incrementare le risorse a sostegno delle sole istituzioni beneficiarie del
Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo).
Titolo III
(Interventi a sostegno dei Comuni
colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti)
Art. 11
(Disposizioni a sostegno dei Comuni per
interventi urgenti conseguenti ad avversità atmosferiche e per l'adeguamento
delle infrastrutture urbane)
1. Al fine di far fronte alle spese sostenute
dai Comuni per interventi urgenti conseguenti ad avversità atmosferiche, la
Giunta regionale è autorizzata ad adottare uno specifico provvedimento di
concessione di contributi da destinare al rimborso delle spese sostenute o da
sostenere dai medesimi Comuni per l'adeguamento ed il recupero della
funzionalità delle infrastrutture urbane.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposto
lo stanziamento pari ad euro 1.200.000,00 da iscrivere nella competenza e nella
cassa dello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2016 del Bilancio di
previsione pluriennale 2016-2018 di cui alla legge regionale 19 gennaio 2016,
n. 6 (Bilancio di previsione pluriennale 2016 - 2018) nella Missione 11,
Programma 02, Titolo II.
3. Al Dipartimento della Giunta regionale
competente in materia di Opere Pubbliche è demandata l'adozione degli
adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni di cui al presente
articolo.
Art. 12
(Contributo in favore dell'Area marina
protetta "Torre del Cerrano")
1. Al fine della preservazione del territorio
e per la copertura dei costi di funzionamento del Consorzio per la gestione,
salvaguardia e valorizzazione dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano", è concesso per l'anno 2016 un contributo di
euro 50.000,00 in favore del medesimo Consorzio ai sensi dell'articolo 21
(Partecipazione della Regione Abruzzo al Consorzio per la gestione,
salvaguardia e valorizzazione dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano") della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2
(Legge Finanziaria Regionale 2013).
2. Al Dipartimento della Giunta regionale
competente in materia di Aree Protette e Paesaggio è demandata l'adozione degli
adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni di cui al presente
articolo.
Art. 13
(Contributo straordinario per la
chiusura della procedura di liquidazione della S.I.R. S.p.A. in liquidazione)
1. Al fine di consentire la chiusura della procedura
di liquidazione e procedere alla cancellazione della S.I.R. (Società di
Ingegneria Regionale) S.p.A. in liquidazione, è concesso un contributo
straordinario di euro 40.800,00 quale intervento del socio Regione, da
corrispondere alla medesima Società nella persona del Liquidatore mediante
apposito atto a cura del Direttore del Dipartimento della Giunta regionale
competente in materia di Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso
nel rispetto delle disposizioni fissate dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 e con
destinazione vincolata al pagamento degli oneri derivanti da debiti erariali,
previdenziali e da quelli certi, liquidi ed esigibili al solo fine della
chiusura della procedura liquidatoria.
Art. 14
(Disposizioni a sostegno della crescita
culturale dei giovani)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie
competenze e nel rispetto delle raccomandazioni europee contenute nel libro
bianco della Commissione Europea (Un nuovo impulso per la gioventù europea) e
nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e
regionale, nonché della normativa nazionale vigente in materia:
a) riconosce i giovani come ricchezza del
territorio e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità;
b) persegue il benessere e il pieno sviluppo
dei giovani che vivono sul territorio e delle loro famiglie per favorire la
coesione sociale, la crescita culturale ed economica della collettività;
c) promuove politiche e linee di indirizzo
che valorizzano i giovani e ne sostengono i percorsi di crescita, personale e
professionale, di autonomia e della cultura del merito;
d) promuove scambi socio-culturali nel
rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari;
e) favorisce l'appartenenza euromediterranea delle giovani generazioni;
f) concorre all'acquisizione e alla
valorizzazione delle competenze e del talento dei giovani e sostiene,
attraverso l'educazione non formale ed informale, l'istruzione, la formazione,
l'orientamento professionale e l'accesso al mondo del lavoro, l'affermazione
dei giovani ed il loro inserimento scolastico ed occupazionale.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate
dalla Regione, dagli enti locali e dalle associazioni senza fini di lucro,
secondo le rispettive competenze. Le azioni e gli interventi in favore dei
giovani sono improntati al rispetto dei principi di pari opportunità, di parità
di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione.
3. I destinatari degli interventi di cui al
comma 1 sono i giovani, in forma singola o associata e i gruppi informali di
giovani di età compresa tra i tredici ed i trentaquattro anni.
4. La Regione, in attuazione delle finalità
di cui al comma 1, favorisce la promozione di progetti, da parte degli enti
locali, rivolti ai giovani e finalizzati alla valorizzazione della pratica
dello sport, della cultura, dell'artigianato, delle diverse forme di
espressione artistica e dell'azione sociale, attraverso sostegni finanziari,
materiali e tecnici.
5. Agli oneri finanziari, valutati per l'anno
2016 in euro 50.000,00, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova
istituzione denominato "Sostegno finanziario in materia di politiche per i
giovani" nell'ambito della Missione 04 "Istruzione e Diritto allo
studio", Programma 08 "Politica regionale unitaria per l'istruzione e
il diritto allo studio". La copertura finanziaria è assicurata per l'anno
2016 con la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:
a) nello stato di previsione delle entrate
dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3,
Tipologia 500, Categoria 99, la maggiore somma di euro 50.000,00;
b) nello stato di previsione delle spese
dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 04
"Istruzione e Diritto allo studio", Programma 08 "Politica
regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio", Titolo 1,
la somma di euro 50.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato
"Sostegno finanziario in materia di politiche per i giovani".
6. A partire dagli anni successivi al 2016 le
spese di cui al comma 5 sono rifinanziate con legge di approvazione del
bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 15
(Modifiche e integrazioni alle LL.RR.
10/2004, 54/1983, 49/2010, 96/1996, 27/2011, 20/2016, 35/2007 e 1/2012)
1. Alla lettera r) del comma 4 dell'articolo
53 (Sanzioni amministrative) della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10
(Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione
della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), dopo le parole
"della presente legge" sono aggiunte le seguenti: ", dei
Regolamenti regionali in materia venatoria e di gestione faunistica".
2. All'articolo 12 bis (Contributo alle spese
d'istruttoria) della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54 (Disciplina generale
per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo), le parole
"di euro 300,00" sono sostituite dalle seguenti: "da definirsi
con provvedimento della Giunta regionale".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4
(Attuazione dell'art. 14 del d.l. 78/2010) della
legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per
l'anno 2010), è aggiunto il seguente:
"1 bis.
Per le medesime finalità di razionalizzazione della spesa per il personale tra
gli Enti di cui al comma 1 possono essere stipulate apposite convenzioni per
l'utilizzazione del personale dipendente, privo di qualifica dirigenziale, ai
sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22/1/2004.".
4. All'articolo 36 (Occupazioni e cessioni
illegali degli alloggi) della legge regionale 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per
l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e
per la determinazione dei relativi canoni di locazione), sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
"1 bis.
Nei confronti di coloro che alla data del 31 ottobre 2016 occupino senza titolo
un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l'assegnazione
dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma
3.".
b) alla lettera a) del comma 4 le parole
"15 maggio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre
2016".
5. Il comma 3 dell'articolo 4 (Norma
transitoria) della legge regionale 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge
regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia
residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge
regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli
Enti regionali)), è sostituito dal seguente:
"3. Le
Commissioni assegnazioni alloggi, ad esclusione dei presidenti che mantengono
la carica sino all'entrata in vigore delle nuove norme per l'assegnazione e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, restano confermate
sino alla data del 28 febbraio 2017, termine ultimo entro il quale devono
essere ricostituite.".
6. All'articolo 1 (Commissari straordinari
delle Comunità montane soppresse) della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20
(Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis.
In via transitoria e comunque fino alla scadenza del loro mandato, i Commissari
straordinari possono essere delegati dai Comuni, con deliberazione a maggioranza
dell'Assemblea dei Sindaci appartenenti all'Ambito A, per le procedure di
costituzione Ambito Distrettuale Sociale, così come previsto nel verbale 70/3
del 9 agosto 2016 del Consiglio regionale.";
b) al comma 4 le parole "31 dicembre
2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";
c) al comma 5 le parole "31 marzo
2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2018".
7. È abrogato il comma 49 dell'articolo 1
(Disposizioni) della legge regionale 25 ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni in
materia di programmazione e prevenzione sanitaria).
8. All'articolo 36 (Disposizioni finanziarie
per l'area epicentrale del sisma del 6 aprile 2009) della legge regionale 10
gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012) sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) la rubrica "Disposizioni finanziarie
per l'area epicentrale del sisma del 6 aprile 2009" è sostituita dalla
seguente: "Disposizioni finanziarie per le aree colpite dai sismi del 2009
e del 2016";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al
fine di favorire la ripresa delle attività sociali ed economiche nei comuni
abruzzesi colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la
realizzazione delle opere e degli interventi relativi all'attività di ricostruzione
il pagamento degli oneri dovuti, ai sensi dell'articolo 15 della legge
regionale 11 agosto 2011, n. 28, è ridotto del 60%.";
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1 bis.
Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dalla ditta costruttrice all'atto
di presentazione dell'istanza per le nuove pratiche ed è introitato dalla
Giunta regionale; per le pratiche in itinere, il rilascio dell'attestato di
Autorizzazione sismica o di Deposito sismico è subordinato alla trasmissione
dell'attestazione di pagamento del contributo di cui al comma 1.
1 ter. I
contributi di cui al comma 1 del presente articolo sono introitati sul capitolo
di entrata n. 34040 - Titolo 3, Tipologia 100, cat.
02 - del bilancio regionale e destinati a finanziare gli interventi di spesa
per l'espletamento delle funzioni regionali di controllo e vigilanza delle
costruzioni in zona sismica di cui alla L.R. 28/2011.
1 quater. Le
entrate di cui al comma 1 ter, quantificate presuntivamente per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018 in complessivi euro 180.000,00, sono destinate a
finanziare il capitolo di spesa n. 151440/8, Missione 11, Programma 01, Titolo
I, nella quota parte pari a euro 20.000,00, e il capitolo di spesa n. 151589,
Missione 08, Programma 02, Titolo I, nella quota parte pari ad euro 160.000,00.
L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della
relativa entrata.
1 quinquies. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è
autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti di cui al precedente comma 1 quater
sia sul capitolo di entrata n. 34040, Titolo 3, Tipologia 100, cat. 02 che su quelli corrispondenti di spesa n. 151440/8 -
Missione 11, Programma 01, Titolo I - e 151589 - Missione 08, Programma 02,
Titolo I. Per gli anni 2016-2018 al bilancio regionale corrente sono apportate
le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa per l'anno 2016 e di
solo competenza per gli anni 2017 e 2018:
a) in aumento di euro 180.000,00 sul Titolo
3, Tipologia 100, cat. 02, capitolo di entrata n.
34040 denominato "Entrate derivanti dal contributo per le spese di
istruttoria di cui all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2011, n.
28";
b) in aumento di euro 160.000,00 sulla
Missione 08, Programma 02, Titolo I, capitolo di spesa n. 151589 denominato
"Spesa per la partecipazione al consorzio istituto superiore europeo per
l'artigianato del recupero nell'edilizia.
L.R.
2.10.1998, n. 113" e di euro 20.000,00 sulla Missione 11, Programma 01,
Titolo I, capitolo di spesa n. 151440/8 denominato "Spese per il funzionamento
dei Servizi regionali dei Geni Civili e per l'espletamento delle funzioni
regionali di cui alla L.R. 28/2011 - Prestazioni professionali".".
Titolo IV
(Disposizioni in materia di protezione
civile)
Art. 16
(Disposizioni finanziarie in materia di
protezione civile)
1. La Regione Abruzzo, al fine di garantire
la continuità del contratto con la società Telespazio
SpA per la fornitura dell'infrastruttura di rete
nazionale, componente satellitare, servizi applicativi e connettività
satellitare, autorizza per l'anno corrente la spesa di euro 139.948,62 cui si
fa fronte per euro 10.660,17 con le risorse allocate alla Missione 11,
Programma 01, Titolo 1, Capitolo 151300/7 e per euro 129.288,45 con le risorse
allocate alla Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Capitolo 151303/1, della
parte spesa del bilancio regionale 2016-2018.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui
al comma 1 è apportata al bilancio di previsione per l'anno 2016 la seguente
variazione per competenza e cassa di uguale importo:
a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione
11, Programma 01, Capitolo 151300/7 per euro 10.660,17;
b) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione
11, Programma 01, Capitolo 151303/1 per euro 129.288,45;
c) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2,
Missione 11, Programma 01, Capitolo 152188/1 per euro 10.660,17;
d) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2,
Missione 11, Programma 01, Capitolo 152187/1 per euro 129.288,45.
Art. 17
(Interventi in materia di lotta agli
incendi boschivi)
1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare
le attività di lotta agli incendi boschivi, protezione civile e monitoraggio
ambientale, autorizza per l'anno corrente la spesa di euro 174.000,00 cui si fa
fronte con le risorse allocate alla Missione 11, Programma 01, Titolo 1,
Capitolo di nuova istituzione 151303/5 della parte spesa del bilancio regionale
2016-2018.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui
al comma 1 è apportata al bilancio di previsione per l'anno 2016 la seguente
variazione per competenza e cassa di uguale importo:
a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione
11, Programma 01, Capitolo di nuova istituzione 151303/5 per euro 174.000,00;
b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 2,
Missione 11, Programma 01, Capitolo 152187/2 per euro 174.000,00.
Art. 18
(Norma finanziaria e clausola di
salvaguardia)
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto
dagli articoli 14 (Disposizioni a sostegno della crescita culturale dei
giovani) e 15 (Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 10/2014, 54/1983, 49/2010,
96/1996, 27/2011, 20/2016, 35/2007 e 1/2012) nonché dalle disposizioni di cui
al Titolo IV (Disposizioni in materia di Protezione Civile), gli oneri
derivanti dalla presente legge trovano copertura finanziaria nell'esercizio
2016 mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione
delle entrate e delle spese di cui alla legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6
(Bilancio di previsione pluriennale 2016 – 2018):
a) nello stato di previsione delle Entrate
dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3,
Tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro
1.740.000,00, riveniente dalle refluenze FIRA su
cartolarizzazioni CARTESIO e D'ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;
b) nello stato di previsione delle Spese
dell'esercizio 2016 la competenza e la cassa, nella Missione 50, Programma 01,
Titolo I, sono ridotte della somma di euro 786.000,00;
c) nello stato di previsione delle Entrate
dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3,
Tipologia 500, cat. 99, capitolo 35026 denominato
"Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" la maggiore somma di
euro 941.000,00 derivante da maggiori entrate accertate;
d) nello stato di previsione delle Spese
dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione
05, Programma 02, Titolo I, la maggiore somma di euro 2.096.200,00;
e) nello stato di previsione delle Spese
dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione
09, Programma 05, Titolo I, la maggiore somma di euro 90.800,00;
f) nello stato di previsione delle Spese
dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione
14, Programma 01, Titolo I, la maggiore somma di euro 40.000,00;
g) nello stato di previsione delle Spese
dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione
14, Programma 03, Titolo I, la maggiore somma di euro 40.000,00;
h) nello stato di previsione delle Spese
dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione
11, Programma 02, Titolo II, la maggiore somma di euro 1.200.000,00.
2. Gli impegni di spesa derivanti
dall'applicazione della presente legge possono essere effettuati solo previo
accertamento delle entrate di cui ai commi che precedono.
Art. 19
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 24 Novembre 2016
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
****************
TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
24
NOVEMBRE 2016, N. 38
"Disposizioni in favore dei Centri
di Ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del Settore della
Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei Comuni colpiti da avversità
atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. Disposizioni in materia di
protezione civile"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)",
all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno
carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in
casi di discordanza.
I
testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella
"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo
web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
****************
LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1983, N. 54
Disciplina generale per la coltivazione
delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo.
Art. 12-bis
(Contributo alle spese d'istruttoria)
Per i procedimenti amministrativi di cui
alla L.R. n. 54/1983 inerenti il rilascio di concessioni ed autorizzazioni
estrattive ovvero i procedimenti di ampliamento, proroga, rinnovo, e
subingresso inerenti detti atti amministrativi è dovuto un importo da definirsi con provvedimento della Giunta
regionale a titolo di contributo per l'istruttoria in favore
dell'amministrazione a cui rivolge l'istanza.
L'attestazione del versamento di detto
importo su apposito conto corrente postale deve essere allegata all'istanza dal
richiedente.
LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 1996, N. 96
Norme per l'assegnazione e la gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei
relativi canoni di locazione.
Art. 36
(Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi)
1. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 3, COMMA 3, L.R. 28
MAGGIO 2015, N. 11]
1-bis. Nei confronti di coloro
che alla data del 31 ottobre 2016 occupino senza titolo un alloggio di edilizia
residenziale pubblica è consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3.
2. La relativa richiesta, corredata di idonea
documentazione probatoria, deve essere formulata al Sindaco del Comune nel
quale l’alloggio è ubicato ed all’ente gestore dell’alloggio stesso.
3. L'ammontare dei canoni da recuperare è
rateizzabile a tasso legale per un periodo di ammortamento non superiore a due
anni. All'estinzione del debito avrà luogo la stipula del contratto di
locazione tra l'assegnatario e l'Ente gestore ed il Comune provvederà ad
emettere il relativo provvedimento di assegnazione il cui effetto retroagisce
alla data di inizio dell’effettiva occupazione e comunque alla data non
anteriore al 1° gennaio 2000. Nel periodo di ammortamento è dovuto il canone
determinato ai sensi della legge regionale all'epoca vigente.
4. L'assegnazione è subordinata:
a) al protrarsi dell'occupazione dello stesso
nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 31 ottobre 2016;
b) all’accertamento del possesso da parte
degli occupanti dei requisiti descritti dall’art. 2 della L.R. n. 55 del 1986 e
successive modificazioni ed integrazioni; a tale accertamento - alla data di
effettiva occupazione - provvede la competente commissione di cui all’art. 7
della L.R. n. 55 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, previa
istruttoria del Comune territorialmente competente;
c) al recupero dei canoni arretrati da parte
degli enti gestori riferiti al periodo di occupazione senza titolo del
richiedente la sanatoria.
d) alla verifica della persistenza dei
requisiti, in applicazione, per quanto compatibile, delle disposizioni di cui
all'art. 12, L.R. n. 96 del 1996. Per quanto attiene alla verifica delle
condizioni reddituali del nucleo familiare, la stessa si intende soddisfatta se
l'ammontare dei redditi, calcolati ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 96 del
1996, risulta inferiore al limite stabilito per la perdita dello status di
assegnatario.
5. Dalla data del parere favorevole emesso
dalla Commissione assegnazione alloggi, l'Ente gestore, su segnalazione del
Comune, applicherà il canone sociale in base all'art. 25 della L.R. 96/1996 con
effetto dalla data di inizio dell'effettiva occupazione e comunque alla data
non anteriore al 1° gennaio 2000. Nel caso di non accoglimento della richiesta di
sanatoria, l'Ente gestore provvederà al recupero delle somme a conguaglio
applicando il canone di locazione relativo al periodo dell'occupazione abusiva.
6. Non sono sanabili le occupazioni senza
titolo relativi ad alloggi E.R.P ottenute con violenza o in violazione della
legge penale e quelle effettuate successivamente ad atti deliberativi di
assegnazione da parte degli organi competenti.
7. Il provvedimento di assegnazione è
adottato dal Sindaco del Comune nel quale è situato l’alloggio, anche in deroga
all’art. 13 della legge n. 55 del 1986 e successive modificazioni, in caso di
sottoutilizzazione dell’alloggio l’assegnatario è inserito d’ufficio nella
graduatoria della mobilità obbligatoria.
8. Per le occupazioni per le quali non è
consentita la sanatoria l’ente gestore competente per territorio dispone, con
proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.
9. Il provvedimento di assegnazione
retroagisce al momento della effettiva occupazione e comunque a data non
anteriore al 1° gennaio 2000.
10. A tal fine diffida preventivamente, con
lettera raccomandata, l’occupante senza titolo idoneo a rilasciare l’alloggio
entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di
deduzioni scritte e di documenti.
11. L’atto dell’ente gestore, che deve contenere
il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce a norma
del 3° comma art. 18 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei
confronti dei soggetti di cui al precedente 1° comma e non è soggetto a
graduatoria o proroghe.
12 Sono fatte salve le disposizioni dell’art.
53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni.
13. Successivamente all’entrata in vigore della
presente legge all’accertamento dei requisiti previsti dal precedente comma 3,
provvede la commissione di cui all’art. 7 della presente legge.
LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2004, N. 10
Normativa organica per l'esercizio
dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la
tutela dell'ambiente.
Art. 53
(Sanzioni amministrative)
1. La violazione di norme che prevedono la
irrogazione della sanzione amministrativa è accertata mediante processo
verbale.
2. Il contenzioso venatorio è affidato alla
Provincia competente per territorio. Ad essa vanno inoltrati i procedimenti
verbali di contestazione elevati dagli agenti addetti alla vigilanza.
3. I proventi delle sanzioni amministrative
sono devoluti all'ente cui è affidato il contenzioso venatorio a parziale
recupero delle spese sostenute per il predetto servizio.
4. Salvo che il fatto non costituisca un
reato previsto dall'art. 30 della legge n. 157/1992 o non sia altrimenti
sanzionato dall'art. 31 della stessa legge, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) [LETTERA ABROGATA DALL'ART. 4, COMMA 5, L.R. 27
DICEMBRE 2013, N. 58]
b) da Euro 300 ad Euro 600 per il mancato
controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il
ripopolamento;
c) da Euro 100 ad Euro 200 per
l'addestramento di cani al di fuori delle aree e dei periodi consentiti;
d) da Euro 100 ad Euro 700 per il mancato
rispetto delle limitazioni all'attività venatoria stabilite dall'ATC;
e) da Euro 100 ad Euro 700 per la violazione
della regolamentazione di cui al comma 6 dell'art. 43;
f) da Euro 10 ad Euro 45 con riferimento ad
ogni singolo capo per la violazione delle norme regionali legislative e
regolamentari sull'allevamento della fauna selvatica;
g) da Euro 100 ad Euro 300 per l'esercizio
dell'attività venatoria in orari non consentiti, se l'infrazione è riscontrata
nella fascia oraria ricompresa tra la seconda ora successiva al tramonto e la
terza ora antecedente il sorgere del sole gli importi minimi e massimi sono
innalzati rispettivamente a Euro 1.000 e Euro 3.000;
h) da Euro 100 a Euro 400 per omessa
annotazione della giornata di caccia fruita in un ATC in cui si è iscritti od
ammessi, sul tesserino venatorio regionale di cui all'art. 19;
i) da Euro 200 a Euro 800 per omessa
annotazione della giornata di caccia fruita in un ATC in cui si esercita
l'attività venatoria ai sensi del comma 16 dell'art. 28, sul tesserino
venatorio regionale di cui all'art. 19;
j) da Euro 300 ad Euro 900 per chi esercita
l'attività venatoria in un numero di giornate superiore alle tre settimanali,
fatto salvo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 43;
k) da Euro 500 a Euro 2.000 per chi esercita
l'attività venatoria, in un ambito territoriale di caccia al quale non è
iscritto o ammesso, fuori dai tempi e dai periodi di cui al comma 16 dell'art.
28 o dell'apposita regolamentazione di cui al comma 6 dell'art. 43;
l) da Euro 50 ad Euro 200 per chi,
esercitando l'attività venatoria in un ATC in cui si è iscritti, ammessi o ai
sensi di quanto disposto dal comma 16 dell'art. 28 e fatto salvo quanto
disposto dalla regolamentazione di cui al comma 6 dell'art. 43, sconfina in un
ATC adiacente al quale non è ammesso;
m) da Euro 200 ad Euro 1.200 per chi abbatte
durante la stagione venatoria esemplari di fauna selvatica stanziale, fuori dai
periodi fissati nel calendario di cui all'art. 43;
n) da Euro 50 ad Euro 150 per chi abbatte
durante la stagione venatoria esemplari di fauna selvatica migratoria fuori dai
periodi fissati nel calendario di cui all'art. 43;
o) da Euro 200 ad Euro 500 per ogni capo di
fauna selvatica abbattuta, qualora si superino i quantitativi stabiliti dal
calendario venatorio;
p) da Euro 100 ad Euro 200 per cani vaganti
in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e
sorveglianza del possessore;
q) da Euro 150 ad Euro 400 per chi abusa o
usa impropriamente la tabellazione dei terreni;
r) da Euro 25 a Euro 250 per ogni altra
violazione delle disposizioni della presente legge, dei Regolamenti regionali in materia venatoria e di gestione faunistica
e del Calendario Venatorio non espressamente sanzionata dalle predette
norme. Per lo stesso fatto si applicano altresì le sanzioni accessorie previste
dall'art. 32 della legge n. 157/1992.
LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2007, N. 35
Disposizioni in materia di
programmazione e prevenzione sanitaria.
Art. 1
Disposizioni
(Omissis)
49. [Il capitolo
di entrata 03.02.001 – 35023 è ridenominato "Refluenze in favore della Regione derivanti dalle procedure
di cartolarizzazione dei debiti sanitari". Le entrate conseguite sono
destinate alla copertura dei debiti e dei deficit del Servizio Sanitario
Regionale.]
(Omissis)
LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 2010, N. 49
Interventi normativi e finanziari per
l'anno 2010.
Art. 4
(Attuazione dell'art. 14 del d.l. 78/2010)
1. Ai fini del contenimento della spesa
pubblica e del rispetto dei limiti di cui all'articolo 14 (Patto di stabilità
interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica", convertito in legge con
modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, il
trasferimento di personale dipendente, assunto a seguito di procedure selettive
pubbliche, tra Consiglio regionale, Giunta ed Enti, Agenzie ed Aziende
regionali di cui all'art.10, comma 13, lett. b),
della legge regionale 25 marzo 2002 n 3 (Ordinamento contabile della Regione
Abruzzo), anche in soppressione è considerato procedura di mobilità interna
così come disciplinata dai rispettivi regolamenti per la mobilità.
1-bis. Per le medesime finalità
di razionalizzazione della spesa per il personale tra gli Enti di cui al comma
1 possono essere stipulate apposite convenzioni per l'utilizzazione del
personale dipendente, privo di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 14
del C.C.N.L. 22/1/2004.
LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2011, N. 27
Modifiche alla legge regionale 21 luglio
1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale
pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24
marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti
regionali).
Art. 4
(Norma transitoria)
1. Nelle more dell'approvazione delle nuove
disposizioni di riordino delle ATER e fatto salvo quanto previsto al comma 2,
la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, nomina,
per ciascuna ATER, un commissario e due sub commissari che svolgono le funzioni
dei rispettivi Consigli di Amministrazione individuati anche tra i Dirigenti e
funzionari regionali.
1-bis.
Al commissario di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per il
Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di cui al comma 7,
dell'art. 17, della L.R. 44/1999, nel testo modificato dalla presente legge.
2. Per l'ATER con sede a L'Aquila la Giunta
regionale può assumere determinazioni in deroga alle previsioni di cui al comma
1 in ragione della peculiarità della situazione derivante dalla gestione
post-sisma.
3. Le Commissioni assegnazioni alloggi, ad esclusione dei
presidenti che mantengono la carica sino all'entrata in vigore delle nuove
norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, restano confermate sino alla data del 28 febbraio 2017, termine ultimo
entro il quale devono essere ricostituite.
LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1
Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione
Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).
Art. 36
(Disposizioni finanziarie per le aree
colpite dai sismi del 2009 e del 2016)
1. Al fine di favorire la ripresa delle attività sociali ed
economiche nei comuni abruzzesi colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del
2016, per la realizzazione delle opere e degli interventi relativi all'attività
di ricostruzione il pagamento degli oneri dovuti, ai sensi dell'articolo 15
della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28, è ridotto del 60%.
1-bis. Il contributo di cui al
comma 1 è corrisposto dalla ditta costruttrice all'atto di presentazione
dell'istanza per le nuove pratiche ed è introitato dalla Giunta regionale; per
le pratiche in itinere, il rilascio dell'attestato di Autorizzazione sismica o
di Deposito sismico è subordinato alla trasmissione dell'attestazione di pagamento
del contributo di cui al comma 1.
1-ter. I contributi di cui al
comma 1 del presente articolo sono introitati sul capitolo di entrata n. 34040
- Titolo 3, Tipologia 100, cat. 02 - del bilancio
regionale e destinati a finanziare gli interventi di spesa per l'espletamento
delle funzioni regionali di controllo e vigilanza delle costruzioni in zona
sismica di cui alla L.R. 28/2011.
1-quater. Le entrate di cui al
comma 1 ter, quantificate presuntivamente per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018 in complessivi euro 180.000,00, sono destinate a finanziare il capitolo di
spesa n. 151440/8, Missione 11, Programma 01, Titolo I, nella quota parte pari
a euro 20.000,00, e il capitolo di spesa n. 151589, Missione 08, Programma 02,
Titolo I, nella quota parte pari ad euro 160.000,00. L'impegno della spesa può
essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.
1 quinquies.
Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è autorizzata l'iscrizione degli
stanziamenti di cui al precedente comma 1 quater sia sul capitolo di entrata n.
34040, Titolo 3, Tipologia 100, cat. 02 che su quelli
corrispondenti di spesa n. 151440/8 - Missione 1, Programma 01, Titolo I - e
151589 - Missione 08, Programma 02, Titolo I. Per gli anni 2016-2018 al
bilancio regionale corrente sono apportate le seguenti variazioni in termini di
competenza e di cassa per l'anno 2016 e di solo competenza per gli anni 2017 e
2018:
a) in aumento di euro 180.000,00 sul Titolo 3, Tipologia 100, cat. 02, capitolo di entrata n. 34040 denominato
"Entrate derivanti dal contributo per le spese di istruttoria di cui
all'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28";
b) in aumento di euro 160.000,00 sulla Missione 08, Programma 02,
Titolo I, capitolo di spesa n. 151589 denominato "Spesa per la partecipazione
al consorzio istituto superiore europeo per l'artigianato del recupero
nell'edilizia. L.R. 2.10.1998, n. 113" e di euro. 20.000,00 sulla Missione
11, Programma 01, Titolo I, capitolo di spesa n. 151440/8 denominato
"Spese per il funzionamento dei Servizi regionali dei Geni Civili e per
l'espletamento delle funzioni regionali di cui alla L.R. 28/2011 - Prestazioni
professionali”.
2. Per il triennio 2012-2014, per favorire
l'insediamento di nuove attività commerciali, industriali e simili, nell'area
epicentrale del sisma del 6 aprile 2009, gli oneri di cui all'articolo 15 della
legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 ad eccezione della quota fissa stabilita
con apposito atto della Giunta regionale, sono ridotti al 40%.
LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016, N. 20
Disposizioni in materia di Comunità e
aree montane.
Art. 1
(Commissari straordinari delle Comunità
montane soppresse)
1. I Commissari liquidatori già nominati con
Decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo
15-quinquies della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia
di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle
denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e
Fusioni) a far data dall'entrata in vigore della presente legge, svolgono le
funzioni di Commissari straordinari delle Comunità montane soppresse.
2. I Commissari straordinari propongono e
attuano le procedure di liquidazione di cui all'articolo 15-quinquies della l.r. 143/1997 e provvedono all'adozione di tutti gli atti
di ordinaria e straordinaria amministrazione di competenza degli organi delle
Comunità montane soppresse, avvalendosi delle relative strutture
tecnico-amministrative, tenuto conto anche delle attività finalizzate alle
liquidazioni già compiute ai sensi degli articoli 15-quater e 15-quinquies
della l.r. 143/1997.
2-bis. In via transitoria e
comunque fino alla scadenza del loro mandato, i Commissari straordinari possono
essere delegati dai Comuni, con deliberazione a maggioranza dell'Assemblea dei
Sindaci appartenenti all'Ambito A, per le procedure di costituzione Ambito
Distrettuale Sociale, così come previsto nel verbale 70/3 del 9 agosto 2016 del
Consiglio regionale.
3. Gli atti di straordinaria amministrazione
sono adottati dal Commissario straordinario previa autorizzazione del
competente Dipartimento regionale che deve comunque pronunciarsi entro 60
giorni dal ricevimento della richiesta.
4. I Commissari straordinari predispongono il
piano di successione nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici
attivi e passivi già facenti capo a ciascuna Comunità montana soppressa,
finalizzato alla emissione del decreto di estinzione delle Comunità montane di
cui all'articolo 15-quinquies, comma 9, della l.r.
143/1997 entro e non oltre il termine del 31
dicembre 2017.
5. I Commissari straordinari restano in
carica fino al completamento di tutte le operazioni di liquidazione e decadono
da detta carica alla data del 31 marzo
2018 e non sono rinnovabili.
6. I Commissari straordinari hanno diritto al
solo rimborso delle spese documentate inerenti il mandato.
LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 2016, N. 22
Disciplina in materia di sagra tipica
dell'Abruzzo, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di
somministrazione di alimenti e bevande - Disposizioni in favore dei Centri di
Ricerca del settore agricolo.
Art. 13
(Disposizioni in favore dei Centri di
Ricerca del settore agricolo)
1. Al fine di rafforzare il processo di razionalizzazione e per
favorire la continuità delle attività dei Centri regionali di ricerca del
settore agricolo esistenti, è concesso un contributo straordinario, a copertura
prioritaria dei costi di funzionamento, pari a euro 1.000.000,00 in ragione
dello svolgimento di attività non economiche ai sensi del paragrafo 2.11 della
Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 che reca la disciplina
degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. In caso di
svolgimento di attività economiche e non economiche, i relativi costi,
finanziamenti ed entrate sono separati.
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge
regionale 8 ottobre 2015, n. 28 (Disposizioni per il settore primario e in
materia di difesa del suolo), le parole "dall'ottavo mese" sono
sostituite dalle parole "dal dodicesimo mese".
3. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1
trovano copertura per l'esercizio 2016 mediante le seguenti variazioni da
apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla
legge di bilancio 2016-2018:
a) nello stato di previsione delle entrate
dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3,
tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro
1.000.000,00 riveniente dalle refluenze FIRA su
cartolarizzazioni CARTESIO e D'ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;
b) nello stato di previsione della spesa
dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione
16, Programma 01, titolo 1, la somma di euro 1.000.000,00.
LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 2016, N. 27
Disposizioni in materia di Protezione
Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, norme per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e
agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il
Fondo Sociale Europeo.
Art. 9
(Principi)
1. E' principio generale e vincolante norma
di indirizzo il graduale superamento di forme di locazione per le sedi
destinate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali da parte degli
enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e delle società, fra
quelle di cui all'articolo 57 del medesimo, delle quali la Regione ha il
controllo analogo, ivi compresi i
consorzi e le società consortili partecipati dalla Regione e dalla stessa
controllati mediante la designazione degli organi amministrativi e di
controllo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel
Regolamento n. 1 del 2014 attuativo dell'articolo 30 della legge regionale 28
dicembre 2012, n. 68 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010,
n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali
e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del
Collegio dei revisori dei conti)).
2. I procedimenti per il raggiungimento di
quanto prescritto al comma 1 devono essere connotati da ineludibile
economicità. A tal fine è prioritario l'utilizzo del patrimonio regionale disponibile
e utilmente finalizzabile allo scopo.
****************
Riferimenti
normativi
Il
testo del dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica), vigente alla data della presente pubblicazione, è
il seguente:
Art. 4
(Finalità perseguibili mediante
l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni pubbliche non possono,
direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni,
anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le
amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire
società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo
svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse
generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera
pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche,
ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale
attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di
cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi
strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e
della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le
attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare
l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le
amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1,
acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il
conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo
criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
4. Le società in house
hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle
lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16,
tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti
o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge
regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di
organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2,
lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di
acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle
società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle
partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi
previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del
bilancio degli enti partecipanti.
6. E' fatta salva la possibilità di
costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio 15 maggio 2014.
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni
nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici
e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione
di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in
aree montane.
8. E' fatta salva la possibilità di
costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up
universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o
dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con
riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi
pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle
finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi
dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a
partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della
comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.
Il
testo del dell'articolo 15 della legge
regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e
modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche),
vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 15
(Contributi e spese di istruttoria)
1. Per la richiesta dell'autorizzazione di
cui agli articoli 7 e 13 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'art. 9 è
dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di un
contributo per la copertura delle spese di istruttoria, vigilanza e controllo,
conservazione e consultazione dei progetti e per l'esercizio delle funzioni
regionali di cui all'art. 2.
2. I criteri generali per la definizione dei
contributi[, diritti e spese] di cui al comma 1 sono stabiliti con il
Regolamento di cui all'art. 19-bis e fissati con riferimento alla zonizzazione
sismica, all'entità ed alla tipologia dell'intervento. La quantificazione degli
importi e le modalità di versamento sono definite con deliberazioni di Giunta
regionale.
3. Il mancato versamento degli oneri di cui
al comma 1 costituisce motivazione dell'improcedibilità della domanda.
4. A seguito dell'attivazione delle procedure
informatizzate di acquisizione delle istanze, le risorse derivanti dal
versamento del contributo di cui al comma 1, sono riscosse dalla Regione.
5. Nelle more dell'attivazione del sistema
informatizzato di cui al comma 4, il contributo regionale di cui al comma 1 è
riscosso:
a) per una quota del 90% dalla Regione e sono
vincolate alla copertura delle spese per l'esercizio delle funzioni regionali
di cui all'art. 2 e di spese, incentivi, formazione e aggiornamento per il
personale preposto alle attività di istruttoria, vigilanza e controllo di cui
al comma 6, e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti;
b) per una quota del 10% dal Comune
competente per territorio e sono vincolate alla copertura delle spese di
funzionamento e potenziamento dello Sportello Unico per l'Edilizia preposto
all'attività istruttoria documentale ed alla trasmissione delle pratiche agli
uffici regionali.
6. Gli Uffici regionali che esercitano
attività di vigilanza e controllo in zona sismica, per le finalità di cui
all'art. 2, commi 1 e 2, trasmettono al Tavolo Tecnico di Coordinamento di cui
all'art. 2, comma 4, i dati informatizzati relativi alle pratiche edilizie
depositate.
7. Sono escluse dalla corresponsione del
contributo, dei diritti e delle spese istruttorie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
gli interventi effettuati a qualsiasi titolo dalla Pubblica Amministrazione e
dalle ONLUS.
Il
testo del dell'articolo 21 della legge
regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge
Finanziaria Regionale 2013)), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art. 21
(Partecipazione della Regione Abruzzo al
Consorzio per la gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'Area marina
protetta "Torre del Cerrano")
1. La Regione partecipa al Consorzio per la
gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'Area marina protetta "Torre
del Cerrano", istituita con decreto del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 21 ottobre
2009.
2. Il Consorzio è costituito dalla Regione
Abruzzo, la Provincia di Teramo e i Comuni di Pineto e Silvi Marina.
3. Per l'anno 2013, per il funzionamento
dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano",
la Regione assegna una somma proporzionale alla quota di partecipazione al
fondo di dotazione con un limite massimo di euro 40.000,00, compatibilmente con
le disponibilità iscritte nel capitolo di spesa 05.01.001 - 271604 denominato
"Area marina protetta Torre del Cerrano".
4. Gli oneri di cui al comma 3, per gli
esercizi successivi al 2013, trovano copertura finanziaria nelle leggi di
bilancio ai sensi degli artt. 8 e 10 della L.R. 3/2002 e ai sensi dell'art. 10
della L.R. 81/1977.
Il
testo del dell'articolo 40 della legge
regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e
disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza,
Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la
concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)), vigente alla
data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 40
(Disposizioni per l'organizzazione
diretta di eventi e la concessione di contributi)
1. Il presente articolo disciplina
l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi per la
realizzazione di eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario,
culturale, sportivo, artistico, scientifico e sociale, attinenti allo
svolgimento delle funzioni regionali e nel rispetto dei principi stabiliti
dallo Statuto e dalla normativa statale di riferimento.
2. Possono essere finanziati eventi
realizzati anche al di fuori del territorio regionale, purché attinenti alle
funzioni regionali.
3. Nel rispetto di quanto previsto dai commi
1 e 2, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
approvano annualmente i rispettivi programmi relativi all'organizzazione.
diretta di eventi, nel limite delle risorse di cui ai commi 13 e 14.
4. L'organizzazione diretta degli eventi di cui
ai commi 1 e 2 può essere realizzata anche in collaborazione con altri enti
pubblici e privati senza scopo di lucro, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di cui al comma 11.
5. I Servizi della Giunta regionale e del
Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, curano
l'organizzazione diretta degli eventi nel rispetto della normativa statale in
materia di appalti.
6. I Servizi della Giunta regionale e del
Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo,
concedono i contributi per la realizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2,
secondo i criteri e con le modalità previste dal regolamento di attuazione, di
cui al comma 11, e tenuto conto di quanto previsto dal comma 10.
7. I contributi di cui al comma 6 sono
concessi ad enti pubblici e privati, università o istituti scolastici,
fondazioni, associazioni riconosciute e non e comitati di cui all'articolo 39
del codice civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all'anagrafe
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
8. I beneficiari dei contributi non devono
svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.
9. Il regolamento di cui al comma 11
disciplina la concessione di contributi nel rispetto della normativa europea
sugli aiuti di stato d'importanza minore.
10. Se la concessione dei contributi non rientra
nella fattispecie di cui al comma 9, la Giunta regionale e l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale istituiscono i regimi di aiuto nel rispetto
della normativa europea di riferimento e dell'articolo 7 della legge regionale
22/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Per l'attuazione del presente articolo il
Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il regolamento
che stabilisce criteri e modalità per l'organizzazione diretta degli eventi e
la concessione dei contributi.
12. Il regolamento, in particolare, disciplina:
a) modalità di organizzazione diretta degli
eventi;
b) eventi ammissibili e casi di esclusione;
c) requisiti di ammissibilità e criteri di
valutazione delle proposte di eventi;
d) modalità, termini e condizioni per la
presentazione delle proposte di eventi;
e) istruttoria delle proposte di eventi,
formazione delle graduatorie dei beneficiari dei contributi e termini massimi
per la conclusione dei rispettivi procedimenti;
f) rendicontazione delle spese sostenute ai
fini della liquidazione dei contributi concessi;
g) casi di decadenza dal contributo concesso,
e revoca del provvedimento di concessione del contributo;
h) controlli;
i) trasparenza e accesso ai provvedimenti
relativi alla concessione dei contributi;
j) ogni ulteriore aspetto utile
all'attuazione del presente articolo.
13. Con riferimento al Consiglio regionale:
a) per l'annualità 2013 non si procede a dare
attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
b) per le annualità successive al 2013, gli
oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 trovano copertura
finanziaria nell'ambito dello stanziamento dell'U.P.B. 01.01.10, del bilancio
di previsione del Consiglio regionale, annualmente determinato ed iscritto ai
sensi dell'articolo 20, comma 2 dello Statuto della Regione Abruzzo e
dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio
regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione).
14. Con riferimento alla Giunta regionale:
a) per l'annualità 2013 non si procede a dare
attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5;
b) per le annualità successive al 2013, gli
oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 trovano copertura
finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001
- 11430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a
convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti all'area della
Presidenza della Giunta regionale" e UPB 10.01.004 - 61430 denominato
"Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi,
mostre ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura",
annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge
regionale di contabilità 25 marzo 2002, n. 3;
c) per l'annualità 2013 non si procede a dare
attuazione alle previsioni di cui ai commi 6, 7, 8;
d) per le annualità successive al 2013, gli
oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 trovano copertura finanziaria
nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11620
denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione
all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti
all'area della Giunta regionale" e UPB 10.01.004 - 61620 denominato
"Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione
all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al
settore della cultura", annualmente determinati ed iscritti con legge di
bilancio ai sensi della legge regionale di contabilità 25 marzo 2002, n. 3.
15. Sono o restano abrogate con decorrenza
dall'entrata in vigore della presente legge le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 30 novembre 1973, n. 43
(Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni,
congressi ed altre manifestazioni);
b) articolo 7 della legge regionale 8
febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale
2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale
2005));
c) articolo 5, comma 3, della legge
regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge
finanziaria regionale 2003)).
Il
testo del dell'articolo 14 della legge
regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della
Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei), vigente alla data della
presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 14
(Aiuti di Stato)
1. La Regione assicura il rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del TFUE in materia di aiuti
di Stato.
2. Sono notificati alla Commissione europea
le leggi promulgate, le deliberazioni della Giunta regionale e i provvedimenti
amministrativi formalmente adottati che istituiscono o modificano misure di
aiuto soggette all'obbligo di notifica.
3. Alle misure di aiuto soggette a notifica
non può essere data esecuzione prima dell'adozione dell'autorizzazione
dell'aiuto da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti
contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla decisione di
autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.
4. Le decisioni di autorizzazione degli aiuti
da parte della Commissione europea sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo Telematico (BURAT) unitamente o successivamente ai
provvedimenti che istituiscono o modificano misure di aiuto.
5. Gli atti che istituiscono misure di aiuto
in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea nel rispetto
della normativa europea di riferimento e sono pubblicati sul BURAT.
6. I provvedimenti che istituiscono o
modificano, nel rispetto della normativa europea di riferimento, misure di
aiuto in regime "de minimis", sono
pubblicati sul BURAT, senza preventiva notifica o comunicazione alla
Commissione europea.
7. Le notifiche e le comunicazioni delle
misure di aiuto alla Commissione europea sono effettuate dalla Direzione
Generale della Regione, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le
Strutture regionali competenti per materia, nel rispetto delle modalità
previste dalle disposizioni europee di riferimento e dagli atti di
organizzazione.
8. Il Servizio di cui al comma 7 cura, in
raccordo con le strutture regionali, il censimento annuale degli aiuti di Stato
nel rispetto dei vigenti regolamenti europei, ad eccezione degli aiuti di Stato
in agricoltura per i quali provvede il Dipartimento competente per materia.
9. Le strutture regionali che concedono
misure di aiuto adempiono agli obblighi imposti dalla normativa europea dandone
esplicito riferimento nei relativi atti.
10. Nel rispetto dei regolamenti europei, i
provvedimenti amministrativi di concessione di aiuti recano l'indicazione
dell'atto europeo di riferimento e della pubblicazione dello stesso sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Il
testo del degli articoli 20 e 24 della
legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE,
della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE)
717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del
regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE)
609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008.
Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in
materia culturale. (Legge europea regionale 2014)), vigente alla data della
presente pubblicazione, è il seguente:
Art. 20
(Programmazione degli interventi)
1. La Giunta regionale, in coerenza con il
documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR), approva il
Programma triennale dello spettacolo dal vivo (di seguito Programma), previo
parere della Commissione consiliare competente. Il parere è reso entro venti
giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine la Giunta provvede
all'approvazione del Programma.
2. Il Programma può essere aggiornato, con le
modalità di cui al comma 1, prima della scadenza del triennio, in relazione a
sopravvenute esigenze.
3. Il Programma, tenuto conto del contesto di
riferimento, individua:
a) le priorità, le linee d'indirizzo e gli
obiettivi da perseguire nel triennio;
b) la ripartizione delle risorse tra gli
ambiti di intervento e le tipologie di interventi finanziabili ivi compresi gli
interventi di qualità presentati dai soggetti non beneficiari dei finanziamenti
ministeriali, con un minimo del venti per cento dei finanziamenti disponibili;
c) i criteri di carattere generale per il
finanziamento degli interventi;
d) le procedure per il monitoraggio e la
verifica dell'attuazione degli interventi.
4. Per la realizzazione del Programma, la
Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, approva entro il 30
aprile atti annuali di indirizzo, sulla base dei quali il Servizio competente
in materia di cultura emana avvisi pubblici.
5. Gli atti annuali di indirizzo e gli avvisi
pubblici assicurano l'accesso ai finanziamenti regionali, nei limiti delle
risorse disponibili, prioritariamente agli interventi proposti dai soggetti
finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) a qualsiasi titolo; a tal
fine gli atti annuali di indirizzo e gli avvisi pubblici specificano la quota
del Fondo Unico Regionale per la Cultura di cui all'articolo 24 da destinare al
sostegno dei predetti interventi.
6. La Giunta regionale trasmette alla
competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno, una
relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui risultati ottenuti,
riferiti all'annualità precedente.
Art. 24
(Fondo Unico Regionale per la Cultura)
1. E' istituito il Fondo Unico Regionale per
la Cultura nel quale confluiscono le risorse destinate al finanziamento di
progetti, iniziative ed attività realizzati nell'ambito dello spettacolo dal
vivo, nonché le risorse destinate a sostenere il funzionamento delle
istituzioni culturali di rilevanza regionale.
2. Alle Istituzioni culturali che beneficiano
del FUS a qualsiasi titolo è assicurato l'accesso alla quota del Fondo Unico
Regionale per la Cultura, determinata dagli atti di indirizzo di cui
all'articolo 20, comma 5, nei limiti delle risorse iscritte annualmente in
bilancio sul pertinente capitolo di spesa.
3. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è
stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio che individua il
pertinente capitolo di spesa.
Il
testo del dell'articolo 2 del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26
febbraio 2014, n. 2/Reg (Regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 40 (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la
concessione di contributi) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 recante
"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle
direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del
principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni
per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge
europea regionale 2013)), vigente alla data della presente pubblicazione, è
il seguente:
Art. 2
(Organizzazione diretta di eventi)
1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 3 della l.r. 55/2013, la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale adottano, entro il 30 aprile di ogni anno, il programma
degli eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario, culturale,
sportivo, artistico, scientifico e sociale, da organizzare direttamente.
2. Il programma, reso disponibile sui siti
istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale, indica, per ciascun
evento da organizzare direttamente, il cronoprogramma e le risorse finanziare
da utilizzare.
3. Il programma può essere modificato dalla
Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nel corso dell'anno, in
relazione a sopravvenute esigenze.
4. L'attuazione del programma è demandata ai
Servizi della Giunta e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione
della l.r. 55/2013 (di seguito denominati Servizio
competente o Servizi competenti), nei limiti delle risorse assegnate.
5. La realizzazione diretta degli eventi in
collaborazione con altri enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, è
subordinata:
a) alla definizione delle attività poste a
carico di ciascun ente che concorre alla realizzazione degli eventi;
b) alla definizione delle modalità di
partecipazione di ciascun ente;
c) alla quantificazione dell'onere posto a
carico di ciascun ente e del relativo atto d'impegno o di attestazione della
copertura finanziaria.
6. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio approvano, entro il 31 marzo dell'anno successivo, la relazione sullo
stato di attuazione del programma relativo all'annualità precedente; le
relazioni sono rese disponibili sui siti istituzionali della Giunta e del Consiglio.