E ne dispone la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Finalità
e oggetto)
1. La Regione Abruzzo, per le finalità di cui
agli articoli 9 della Costituzione e 8 dello Statuto regionale, consapevole
dell’importanza delle attività di ricerca tecnico-scientifica ai fini di una
corretta pianificazione del territorio e della mitigazione del rischio sismico,
intende sostenere e potenziare le attività di prevenzione e mitigazione del
rischio sismico nel territorio regionale abruzzese espletate dall’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia presso la sede distaccata di L’Aquila.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la
Regione Abruzzo concede all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV), a decorrere dall’annualità 2016, un contributo complessivo pari ad euro
210.000,00 per l’esecuzione di un progetto di ricerca di durata triennale
inerente le attività di monitoraggio, studio e valutazione dell’attività
sismica sul territorio regionale.
3. Il contributo è concesso per lo
svolgimento di attività non economiche nel rispetto del par. 2.5 della
Comunicazione della Commissione europea COM. 2016/C 262/01 sulla nozione di
aiuto di Stato di cui all’articolo 107, par. 1 del TFUE e del par. 2.1.1. della
Comunicazione della Commissione europea COM. 2014/C 198/01 che reca la
Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
4. Il progetto di cui al comma 2 è trasmesso
dall’INGV al Consiglio regionale. Il Presidente del Consiglio regionale lo
assegna alla commissione consiliare competente in materia di pianificazione
territoriale e rischio sismico per le eventuali osservazioni, da rendersi entro
venti giorni dalla ricezione.
5. L’INGV, a conclusione del progetto,
presenta al Consiglio regionale una relazione finale delle attività
progettuali. Gli esiti delle attività di ricerca sono resi pubblici sui siti
istituzionali della Regione e dell’INGV.
Art.
2
(Modalità
di concessione del contributo)
1. La struttura del Consiglio regionale
competente in materia di risorse finanziarie e strumentali liquida il
contributo di cui al comma 2 dell’articolo 1 in un’unica soluzione, entro dieci
giorni dalla trasmissione del progetto di ricerca al Consiglio regionale.
2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale può disporre la prosecuzione del progetto di ricerca di cui al comma
2 dell’articolo 1 per ulteriori tre anni, nei limiti delle risorse rese
disponibili nel bilancio del Consiglio regionale.
Art.
3
(Disposizioni
finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge,
quantificati per la sua prima applicazione complessivamente in euro 210.000,00
si provvede mediante lo stanziamento di competenza e cassa del capitolo di
nuova istituzione del bilancio del Consiglio regionale Missione 11, Programma
2, Titolo 1, Capitolo 1010.10 denominato "Sostegno all’Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia per progetti di ricerca per la prevenzione e
mitigazione del rischio sismico".
2. La copertura finanziaria è assicurata
mediante la seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio
del Consiglio regionale, per l’esercizio 2016:
- Missione 1, Programma 1, Titolo 1,
Capitolo 1007.10 denominato "Restituzione contributi versati per vitalizio
ex art. 1, comma 4 bis L.R. 36/2011" in riduzione di euro 15.000,00;
- Missione 1, Programma 1, Titolo 1,
Capitolo 1102.2 denominato "Rimborso trattamento economico componenti di
nomina regionale della sezione di controllo della Corte dei Conti" in
riduzione di euro 100.000,00;
- Missione 1, Programma 1, Titolo 1,
Capitolo 4306.3 denominato "Funzionamento del garante dei detenuti"
in riduzione di euro 25.000,00;
- Missione 1, Programma 1, Titolo 1,
Capitolo 4302.3 denominato "Attività annuale Corecom"
in diminuzione di euro 15.000,00;
- Missione 1, Programma 1, Titolo 1,
Capitolo 4303.3 denominato "Funzionamento Corecom"
in riduzione di euro 15.000,00;
- Missione 1, Programma 3, Titolo 1,
Capitolo 4018.6 denominato "Spese per liti e transazioni" in
riduzione di euro 40.000,00.
- Missione 11, Programma 2, Titolo 1,
Capitolo 1010.10 denominato "Sostegno all’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia per progetti di ricerca per la prevenzione e mitigazione del
rischio sismico" in aumento di euro 210.000,00.
Art.
4
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 24 Novembre 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
***************
TESTI
VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELL'ARTICOLO 8 DELLO STATUTO DELLA
REGIONE ABRUZZO, CITATI DALLA LEGGE REGIONALE
24 NOVEMBRE 2016
N. 37
"Contributo straordinario all’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia" (in questo stesso Bollettino)
***************
Avvertenza
I testi
coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del
Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della
legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche
sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e
le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti
delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti
delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei
testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti
non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi
regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il sito
"EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
***************
COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art.
9
La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
STATUTO
DELLA REGIONE ABRUZZO
Art.
8
(La
cultura, lo sport, l'arte e la scienza. La scuola e l'università)
1. La Regione promuove la cultura, lo sport,
l'arte e la scienza; valorizza gli apporti degli abruzzesi allo sviluppo della
Repubblica; cura e valorizza i beni e le iniziative culturali; salvaguarda il
patrimonio costituito dalle specificità regionali.
2. La Regione assicura misure adeguate per la
piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca scientifica e
tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali
ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.
3. L'istruzione e la formazione professionale
sono compiti della Regione che cura anche l'ordinamento delle professioni.