Contributo straordinario all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Finalità e oggetto)

 

1.      La Regione Abruzzo, per le finalità di cui agli articoli 9 della Costituzione e 8 dello Statuto regionale, consapevole dell’importanza delle attività di ricerca tecnico-scientifica ai fini di una corretta pianificazione del territorio e della mitigazione del rischio sismico, intende sostenere e potenziare le attività di prevenzione e mitigazione del rischio sismico nel territorio regionale abruzzese espletate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia presso la sede distaccata di L’Aquila.

2.      Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Abruzzo concede all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), a decorrere dall’annualità 2016, un contributo complessivo pari ad euro 210.000,00 per l’esecuzione di un progetto di ricerca di durata triennale inerente le attività di monitoraggio, studio e valutazione dell’attività sismica sul territorio regionale.

3.      Il contributo è concesso per lo svolgimento di attività non economiche nel rispetto del par. 2.5 della Comunicazione della Commissione europea COM. 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, par. 1 del TFUE e del par. 2.1.1. della Comunicazione della Commissione europea COM. 2014/C 198/01 che reca la Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

4.      Il progetto di cui al comma 2 è trasmesso dall’INGV al Consiglio regionale. Il Presidente del Consiglio regionale lo assegna alla commissione consiliare competente in materia di pianificazione territoriale e rischio sismico per le eventuali osservazioni, da rendersi entro venti giorni dalla ricezione.

5.      L’INGV, a conclusione del progetto, presenta al Consiglio regionale una relazione finale delle attività progettuali. Gli esiti delle attività di ricerca sono resi pubblici sui siti istituzionali della Regione e dell’INGV.

 

Art. 2

(Modalità di concessione del contributo)

 

1.      La struttura del Consiglio regionale competente in materia di risorse finanziarie e strumentali liquida il contributo di cui al comma 2 dell’articolo 1 in un’unica soluzione, entro dieci giorni dalla trasmissione del progetto di ricerca al Consiglio regionale.

2.      L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può disporre la prosecuzione del progetto di ricerca di cui al comma 2 dell’articolo 1 per ulteriori tre anni, nei limiti delle risorse rese disponibili nel bilancio del Consiglio regionale.

 

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

 

1.      Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per la sua prima applicazione complessivamente in euro 210.000,00 si provvede mediante lo stanziamento di competenza e cassa del capitolo di nuova istituzione del bilancio del Consiglio regionale Missione 11, Programma 2, Titolo 1, Capitolo 1010.10 denominato "Sostegno all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per progetti di ricerca per la prevenzione e mitigazione del rischio sismico".

2.      La copertura finanziaria è assicurata mediante la seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale, per l’esercizio 2016:

-        Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Capitolo 1007.10 denominato "Restituzione contributi versati per vitalizio ex art. 1, comma 4 bis L.R. 36/2011" in riduzione di euro 15.000,00;

-        Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Capitolo 1102.2 denominato "Rimborso trattamento economico componenti di nomina regionale della sezione di controllo della Corte dei Conti" in riduzione di euro 100.000,00;

-        Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Capitolo 4306.3 denominato "Funzionamento del garante dei detenuti" in riduzione di euro 25.000,00;

-        Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Capitolo 4302.3 denominato "Attività annuale Corecom" in diminuzione di euro 15.000,00;

-        Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Capitolo 4303.3 denominato "Funzionamento Corecom" in riduzione di euro 15.000,00;

-        Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Capitolo 4018.6 denominato "Spese per liti e transazioni" in riduzione di euro 40.000,00.

-        Missione 11, Programma 2, Titolo 1, Capitolo 1010.10 denominato "Sostegno all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per progetti di ricerca per la prevenzione e mitigazione del rischio sismico" in aumento di euro 210.000,00.

 

Art. 4

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 24 Novembre 2016

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

***************

 

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELL'ARTICOLO 8 DELLO STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO, CITATI DALLA LEGGE REGIONALE

24 NOVEMBRE 2016 N. 37

 "Contributo straordinario all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia" (in questo stesso Bollettino)

 

***************

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

***************

 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

 

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

 

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

 

Art. 8

(La cultura, lo sport, l'arte e la scienza. La scuola e l'università)

 

1.      La Regione promuove la cultura, lo sport, l'arte e la scienza; valorizza gli apporti degli abruzzesi allo sviluppo della Repubblica; cura e valorizza i beni e le iniziative culturali; salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità regionali.

2.      La Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.

3.      L'istruzione e la formazione professionale sono compiti della Regione che cura anche l'ordinamento delle professioni.