E ne dispone la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Modifiche
all’articolo 3 della L.R. 11/1993)
1. Il
comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture
ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e
sanzioni. Normativa organica) è sostituito dal seguente:
"1. I soggetti
di cui all’articolo 2 trasmettono esclusivamente dal 1° agosto al 1° ottobre di
ogni anno, al Dipartimento regionale competente con le modalità previste
dall’articolo 6:
a)
i
prezzi che intendono praticare dal successivo 1° dicembre;
b)
i
dati sull’attrezzatura dell’esercizio in relazione ai principali
servizi.".
2. Il
comma 3 dell’articolo 3 della L.R. 11/1993 è sostituito dal seguente:
"3. Gli operatori che intendono modificare i prezzi già
trasmessi ai sensi del comma 1 con effetto 1° giugno, ne danno comunicazione al
Dipartimento regionale competente dal 1° gennaio al 1° marzo.".
Art.
2
(Sostituzione
dell’articolo 6 della L.R. 11/1993)
1. L’articolo
6 della L.R. 11/1993 è sostituito dal seguente:
"Art.
6
(Modalità
di comunicazione)
1. Le
comunicazioni di cui all’articolo 3 sono effettuate al Dipartimento regionale
competente per il tramite del Sistema Informativo Turistico della Regione
Abruzzo (SITRA) entro i termini fissati dall’articolo 3.
2. Le
comunicazioni possono essere trasmesse anche per il tramite delle Associazioni
di categoria su delega degli interessati.
3. Il
Dipartimento regionale competente, ricevute le comunicazioni, entro venti
giorni dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 3, trasmette
telematicamente copia della tabella vidimata ai fini dell’esposizione al
pubblico con le modalità di cui all’articolo 8. La tabella vidimata è
pubblicata dal Dipartimento regionale competente nella pagina degli operatori
interessati al SITRA.
4. Il
Dipartimento regionale competente, entro i successivi dieci giorni, trasmette
una copia delle comunicazioni all’Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT)
ai fini del tempestivo e corretto espletamento degli adempimenti previsti dalla
normativa vigente.
5. Il
Dipartimento regionale competente può apportare le necessarie correzioni in
caso di errata indicazione dei servizi offerti, ovvero eliminare quelli non
previsti in sede di preesistente classificazione, o di autodichiarazione di
classificazione. Il Dipartimento competente provvede altresì ad eliminare i
servizi oggetto di provvedimento modificativo.".
Art.
3
(Modifica
all’articolo 9 della L.R. 11/1993)
1. Al
comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 11/1993, dopo la parola "competente"
sono aggiunte le seguenti: ", con procedura telematica".
Art.
4
(Modifica
all’articolo 11 della L.R. 11/1993)
1. Il
comma 2 dell’articolo 11 della L.R. 11/1993 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini del controllo relativo
all’autodichiarazione della classificazione, il SUAP trasmette immediatamente
alla Direzione regionale competente:
a) il
modello SCIA in formato digitale secondo il tracciato record indicato dalla
medesima Direzione;
b) la
rimanente documentazione in formato digitale (file PDF).
La Direzione regionale competente, entro trenta giorni dalla
presentazione della SCIA, ne verifica la conformità alle previsioni di legge,
comunicandone l’esito al SUAP.".
Art.
5
(Modifica
all’articolo 29 della L.R. 11/1993)
1. Il
comma 1 dell’articolo 29 della L.R. 11/1993 è sostituito dal seguente:
"1. La rilevazione statistica dell’attività alberghiera
ed extralberghiera è effettuata dal Dipartimento regionale competente mediante
il SITRA.".
Art.
6
(Modifiche
all’articolo 30 della L.R. 11/1993)
1. Il
comma 1 dell’articolo 30 della L.R. 11/1993 è sostituito dal seguente:
"1. I titolari di strutture ricettive, oltre alla
segnalazione all’Autorità di Pubblica sicurezza, trasmettono telematicamente i
dati relativi agli arrivi e partenze dei clienti mediante l’utilizzo del SITRA,
con cadenza decadale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo
alla rilevazione.".
2. Il
comma 2 dell’articolo 30 della L.R. 11/1993 è sostituito dal seguente:
"2. La comunicazione di cui al comma 1 avviene anche in
caso di assenza di movimento turistico."
Art.
7
(Modifica
all’articolo 31 della L.R. 11/1993)
1. Al
comma 1 dell’articolo 31 della L.R. 11/1993 le parole "provvede alla
registrazione informatica," sono soppresse.
Art.
8
(Ulteriori
modifiche alla L.R. 11/1993)
1. Nel
testo della L.R. 11/1993, le parole "alla direzione", "la
direzione", "dalla direzione", "dalla medesima
direzione", "della direzione", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "al dipartimento", "il
dipartimento", "dal dipartimento", "dal medesimo
dipartimento", "del dipartimento".
Art.
9
(Linee
guida per la rilevazione di cui all’articolo 29 della L.R. 11/1993)
1. La
Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con propria deliberazione, adotta specifiche linee guida
concernenti la rilevazione di cui all’articolo 29 della L.R. 11/1993.
Art.
10
(Clausola
di neutralità finanziaria)
1. La
presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale.
Art.
11
(Entrata
in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 24 Novembre 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
**************
TESTI
DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON
LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
24 NOVEMBRE 2016
N. 36
"Modifiche
alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti
balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa
organica)"
(pubblicata
in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi
coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del
Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della
legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche
sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e
le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti
delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti
delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei
testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito
"EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
****************
LEGGE
REGIONALE 26 GENNAIO 1993, N. 11
Strutture
ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e
sanzioni. Normativa organica.
Art.
3
(Comunicazioni)
1. I
soggetti di cui all’articolo 2 trasmettono esclusivamente dal 1° agosto al 1°
ottobre di ogni anno, al Dipartimento regionale competente con le modalità
previste dall’articolo 6:
a) i
prezzi che intendono praticare dal successivo 1° dicembre;
b) i dati
sull’attrezzatura dell’esercizio in relazione ai principali servizi.
2. La mancata, tardiva o incompleta
comunicazione comporta l'implicita conferma della validità della precedente
comunicazione, salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 48.
3. Gli
operatori che intendono modificare i prezzi già trasmessi ai sensi del comma 1
con effetto 1° giugno, ne danno comunicazione al Dipartimento regionale
competente dal 1° gennaio al 1° marzo.
Art.
9
(Segnalazione
Certificata Inizio Attività)
1. L'apertura, il trasferimento e le
modifiche concernenti l'operatività delle strutture turistico ricettive sono
soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.
2. La SCIA è presentata allo Sportello Unico
per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, con procedura telematica, su
modulistica predisposta dal Dipartimento
regionale.
3. La SCIA è corredata delle
autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni
e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici
necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di
pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e
sull'accessibilità.
Art.
11
(Controlli)
1. Il Comune effettua i controlli di legge
con le modalità previste dall'articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Ai
fini del controllo relativo all’autodichiarazione della classificazione, il
SUAP trasmette immediatamente al Dipartimento regionale competente:
a) il
modello SCIA in formato digitale secondo il tracciato record indicato dal
medesimo Dipartimento;
b) la
rimanente documentazione in formato digitale (file PDF).
Il
Dipartimento regionale competente, entro trenta giorni dalla presentazione
della SCIA, ne verifica la conformità alle previsioni di legge, comunicandone
l’esito al SUAP.
3. Il Comune, in caso di accertata carenza dei
requisiti e presupposti di legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di
essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare
detta attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato
che non può essere in ogni caso inferiore a trenta giorni.
4. E' fatto comunque salvo il potere del
Comune di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi della L. n.
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
5. In caso di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, il Comune, ferma
restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al d.p.r.
n. 445/2000, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al
comma 3.
6. Ai sensi dell'articolo 7 della legge
regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica
regionale) il Comune, fatte salve le competenze regionali, esercita le funzioni
amministrative relative alla classificazione delle strutture
turistico-ricettive.
7. Se la classificazione dichiarata dal
titolare non corrisponde ai requisiti obbligatori previsti dalla legge vigente,
il Comune, all'esito della verifica effettuata dal Dipartimento regionale competente, consente l'esercizio
dell'attività che corrisponde alla classificazione effettivamente spettante.
8. Se la classificazione dichiarata dal
titolare non può comunque essere conseguita, il Comune adotta i provvedimenti interdittivi dell'attività
Art.
29
(Raccolta
dati)
1.
La rilevazione
statistica dell’attività alberghiera ed extralberghiera è effettuata dal
Dipartimento regionale competente mediante il SITRA.
Art.
30
(Trasmissione
dati)
1. I
titolari di strutture ricettive, oltre alla segnalazione all’Autorità di
Pubblica sicurezza, trasmettono telematicamente i dati relativi agli arrivi e
partenze dei clienti mediante l’utilizzo del SITRA, con cadenza decadale e
comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.
2. La
comunicazione di cui al comma 1 avviene anche in caso di assenza di movimento
turistico.
Art.
31
(Elaborazione
dati)
1.
Il Dipartimento regionale
competente raccoglie i dati inviati dalle strutture turistico-ricettive, [provvede
alla registrazione informatica,] effettua i controlli sulla qualità dei
dati, li elabora e li trasmette all'ISTAT.