Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica).

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Modifiche all’articolo 3 della L.R. 11/1993)

 

1.      Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) è sostituito dal seguente:

"1.  I soggetti di cui all’articolo 2 trasmettono esclusivamente dal 1° agosto al 1° ottobre di ogni anno, al Dipartimento regionale competente con le modalità previste dall’articolo 6:

a)           i prezzi che intendono praticare dal successivo 1° dicembre;

b)           i dati sull’attrezzatura dell’esercizio in relazione ai principali servizi.".

2.      Il comma 3 dell’articolo 3 della L.R. 11/1993 è sostituito dal seguente:

"3. Gli operatori che intendono modificare i prezzi già trasmessi ai sensi del comma 1 con effetto 1° giugno, ne danno comunicazione al Dipartimento regionale competente dal 1° gennaio al 1° marzo.".

 

Art. 2

(Sostituzione dell’articolo 6 della L.R. 11/1993)

 

1.      L’articolo 6 della L.R. 11/1993 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 6

(Modalità di comunicazione)

 

1.      Le comunicazioni di cui all’articolo 3 sono effettuate al Dipartimento regionale competente per il tramite del Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA) entro i termini fissati dall’articolo 3.

2.      Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per il tramite delle Associazioni di categoria su delega degli interessati.

3.      Il Dipartimento regionale competente, ricevute le comunicazioni, entro venti giorni dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 3, trasmette telematicamente copia della tabella vidimata ai fini dell’esposizione al pubblico con le modalità di cui all’articolo 8. La tabella vidimata è pubblicata dal Dipartimento regionale competente nella pagina degli operatori interessati al SITRA.

4.      Il Dipartimento regionale competente, entro i successivi dieci giorni, trasmette una copia delle comunicazioni all’Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) ai fini del tempestivo e corretto espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

5.      Il Dipartimento regionale competente può apportare le necessarie correzioni in caso di errata indicazione dei servizi offerti, ovvero eliminare quelli non previsti in sede di preesistente classificazione, o di autodichiarazione di classificazione. Il Dipartimento competente provvede altresì ad eliminare i servizi oggetto di provvedimento modificativo.".

 

Art. 3

(Modifica all’articolo 9 della L.R. 11/1993)

 

1.      Al comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 11/1993, dopo la parola "competente" sono aggiunte le seguenti: ", con procedura telematica".

 

Art. 4

(Modifica all’articolo 11 della L.R. 11/1993)

 

1.      Il comma 2 dell’articolo 11 della L.R. 11/1993 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del controllo relativo all’autodichiarazione della classificazione, il SUAP trasmette immediatamente alla Direzione regionale competente:

a)      il modello SCIA in formato digitale secondo il tracciato record indicato dalla medesima Direzione;

b)      la rimanente documentazione in formato digitale (file PDF).

La Direzione regionale competente, entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA, ne verifica la conformità alle previsioni di legge, comunicandone l’esito al SUAP.".

 

Art. 5

(Modifica all’articolo 29 della L.R. 11/1993)

 

1.      Il comma 1 dell’articolo 29 della L.R. 11/1993 è sostituito dal seguente:

"1. La rilevazione statistica dell’attività alberghiera ed extralberghiera è effettuata dal Dipartimento regionale competente mediante il SITRA.".

 

Art. 6

(Modifiche all’articolo 30 della L.R. 11/1993)

 

1.      Il comma 1 dell’articolo 30 della L.R. 11/1993 è sostituito dal seguente:

"1. I titolari di strutture ricettive, oltre alla segnalazione all’Autorità di Pubblica sicurezza, trasmettono telematicamente i dati relativi agli arrivi e partenze dei clienti mediante l’utilizzo del SITRA, con cadenza decadale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.".

2.      Il comma 2 dell’articolo 30 della L.R. 11/1993 è sostituito dal seguente:

"2. La comunicazione di cui al comma 1 avviene anche in caso di assenza di movimento turistico."

 

Art. 7

(Modifica all’articolo 31 della L.R. 11/1993)

 

1.      Al comma 1 dell’articolo 31 della L.R. 11/1993 le parole "provvede alla registrazione informatica," sono soppresse.

 

Art. 8

(Ulteriori modifiche alla L.R. 11/1993)

 

1.      Nel testo della L.R. 11/1993, le parole "alla direzione", "la direzione", "dalla direzione", "dalla medesima direzione", "della direzione", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "al dipartimento", "il dipartimento", "dal dipartimento", "dal medesimo dipartimento", "del dipartimento".

 

Art. 9

(Linee guida per la rilevazione di cui all’articolo 29 della L.R. 11/1993)

 

1.      La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, adotta specifiche linee guida concernenti la rilevazione di cui all’articolo 29 della L.R. 11/1993.

 

Art. 10

(Clausola di neutralità finanziaria)

 

1.      La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 11

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 24 Novembre 2016

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

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TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA

24 NOVEMBRE 2016 N. 36

"Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1993, N. 11

Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica.

 

Art. 3

(Comunicazioni)

 

1.      I soggetti di cui all’articolo 2 trasmettono esclusivamente dal 1° agosto al 1° ottobre di ogni anno, al Dipartimento regionale competente con le modalità previste dall’articolo 6:

a)      i prezzi che intendono praticare dal successivo 1° dicembre;

b)      i dati sull’attrezzatura dell’esercizio in relazione ai principali servizi.

2.      La mancata, tardiva o incompleta comunicazione comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione, salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 48.

3.      Gli operatori che intendono modificare i prezzi già trasmessi ai sensi del comma 1 con effetto 1° giugno, ne danno comunicazione al Dipartimento regionale competente dal 1° gennaio al 1° marzo.

 

Art. 9

(Segnalazione Certificata Inizio Attività)

 

1.      L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle strutture turistico ricettive sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.

2.      La SCIA è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, con procedura telematica, su modulistica predisposta dal Dipartimento regionale.

3.      La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull'accessibilità.

 

Art. 11

(Controlli)

 

1.      Il Comune effettua i controlli di legge con le modalità previste dall'articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

2.      Ai fini del controllo relativo all’autodichiarazione della classificazione, il SUAP trasmette immediatamente al Dipartimento regionale competente:

a)      il modello SCIA in formato digitale secondo il tracciato record indicato dal medesimo Dipartimento;

b)      la rimanente documentazione in formato digitale (file PDF).

Il Dipartimento regionale competente, entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA, ne verifica la conformità alle previsioni di legge, comunicandone l’esito al SUAP.

3.      Il Comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato che non può essere in ogni caso inferiore a trenta giorni.

4.      E' fatto comunque salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

5.      In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, il Comune, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al d.p.r. n. 445/2000, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al comma 3.

6.      Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale) il Comune, fatte salve le competenze regionali, esercita le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture turistico-ricettive.

7.      Se la classificazione dichiarata dal titolare non corrisponde ai requisiti obbligatori previsti dalla legge vigente, il Comune, all'esito della verifica effettuata dal Dipartimento regionale competente, consente l'esercizio dell'attività che corrisponde alla classificazione effettivamente spettante.

8.      Se la classificazione dichiarata dal titolare non può comunque essere conseguita, il Comune adotta i provvedimenti interdittivi dell'attività

 

Art. 29

(Raccolta dati)

 

1.           La rilevazione statistica dell’attività alberghiera ed extralberghiera è effettuata dal Dipartimento regionale competente mediante il SITRA.

 

Art. 30

(Trasmissione dati)

1.      I titolari di strutture ricettive, oltre alla segnalazione all’Autorità di Pubblica sicurezza, trasmettono telematicamente i dati relativi agli arrivi e partenze dei clienti mediante l’utilizzo del SITRA, con cadenza decadale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.

2.      La comunicazione di cui al comma 1 avviene anche in caso di assenza di movimento turistico.

 

Art. 31

(Elaborazione dati)

 

1.           Il Dipartimento regionale competente raccoglie i dati inviati dalle strutture turistico-ricettive, [provvede alla registrazione informatica,] effettua i controlli sulla qualità dei dati, li elabora e li trasmette all'ISTAT.