Attuazione della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 4 e del Decreto Ministeriale 9 novembre 2015 inerenti l’uso medico dei preparati vegetali a base di cannabis – Prime indicazioni applicative.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014,  con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo secondo i Programmi Operativi di cui al richiamato art. 2, comma 88 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche e integrazioni;

 

VISTO il decreto commissariale n. 90/2014 del 12.08.2014, di presa d’atto dell’insediamento del Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo dr. Luciano D’Alfonso, in qualità di Commissario ad Acta per l’attuazione del summenzionato Piano di rientro, con decorrenza dell’incarico dal 12.08.2014;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07.06.2012 con la quale il dr. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato sub-commissario per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre  2009 e s.m.i., di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, con particolare riferimento - per gli aspetti di programmazione sanitaria - ai provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessaria all’attuazione del Piano di Rientro;

 

VISTO il decreto commissariale n. 20 del 11.06.2012 avente ad oggetto “Insediamento del Subcommissario dr. Giuseppe Zuccatelli per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR abruzzese – deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07.06.2012”;

 

VISTI  il Decreto Legislativo del 30.1.1992 n. 502 e s.m.i.;

 

VISTI  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

   

VISTO il Decreto 9 novembre 2015  del Ministero della Salute recante “Funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961,  come modificata nel 1972 (15A08888) (pubblicato sulla GU n.279 del 30-11-2015);

 

RICHIAMATO l’art. 1 che - tra le funzioni del Ministero della Salute in qualità di Organismo statale per la cannabis – prevede al comma 4 che lo stesso provvede alla determinazione delle quote di fabbricazione di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis  sulla  base delle richieste delle Regioni e delle Province autonome e ne  informi l'International Narcotics Control Boards  (INCB)  presso  le  Nazioni Unite;

 

PRECISATO che, ai fini del Decreto 9 novembre 2015  …per piante di cannabis, a  cui  si applicano le previsioni dell'art. 27 del Testo Unico, si intendono:  le piante diverse  da  quelle  di  canapa  coltivate  esclusivamente  da sementi certificate per la  produzione  di  fibre  o  per  altri  usi industriali, come consentito dalla normativa dell'Unione europea…”;

 

ATTESO che l’art. 5 del citato Decreto 9 novembre 2015 rinvia espressamente all’allegato tecnico per le necessarie disposizioni relative a:

1.         Stima della produzione 

2.         Controlli sulla coltivazione

3.         Appropriatezza prescrittiva

4.         Uso medico della cannabis

5.         Sistema di fitosorveglianza 

6.         Costi di produzione dei prodotti

 

PRECISATO che l’allegato tecnico di cui sopra prevede espressamente una fase di Progetto Pilota con la durata di ventiquattro mesi a decorrere dal 30 novembre 2015, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  citato Decreto 9 novembre 2015;

 

DATO ATTO che l’allegato tecnico prevede, per la prescrizione di preparazioni magistrali a base di cannabis per uso medico, i requisiti di seguito indicati:

1.      Ricetta da rinnovarsi volta per  volta, effettuata  in conformità  alla  normativa  nazionale  vigente  in   materia   (con particolare riferimento all'art. 5, commi 3 e 4, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8 aprile 1998, n. 94, e all'art. 43, comma 9, del T.U.);

2.      Integrata a fini  statistici  con  i  dati  (anonimi)  relativi  a:

-            età

-            sesso

-            posologia in peso di cannabis

-            esigenza di trattamento

I dati di cui al punto 2, sono da riportare sulla scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati  prevista nel successivo punto 5) dell’allegato recante Sistema di fitosorveglianza;

 

PRECISATO altresì che l’allegato tecnico prevede, per la dispensazione che:

1.      Il farmacista acquista la sostanza attiva di origine  vegetale  a base di cannabis mediante il modello di buono acquisto  previsto  dal decreto ministeriale 18  dicembre  2006   e  ne registra la movimentazione  sul  registro  di  entrata  uscita  degli stupefacenti in farmacia;

2.      Il farmacista allestisce in farmacia, in osservanza  delle  Norme di Buona  Preparazione  (NBP),  preparazioni  magistrali  a  base  di cannabis che comportino la ripartizione della sostanza attiva in dose e forma di medicamento,  secondo  la  posologia  e  le  modalità  di assunzione indicate dal  medico  prescrittore,  in  conformità  alle indicazioni fornite nell’allegato stesso relativo alla  posologia e alle istruzioni per  l'uso  medico  della  cannabis  che  prevedono l'assunzione  orale  del  decotto  e  la  somministrazione  per   via inalatoria, mediante l'uso di uno specifico vaporizzatore;

3.      La dispensazione della preparazione magistrale deve avvenire  in conformità a quanto previsto dall'art. 45, commi 4 e 5 del T.U. ;

 

PRECISATO che tra i compiti delle Regioni si evidenziano:

-          La predisposizione delle richieste relative al quantitativo di sostanza necessario ai propri fabbisogni, sulla base della stima dei fabbisogni dei pazienti in trattamento e di eventuali incrementi per nuove esigenze di trattamento, da trasmettere al Ministero della Salute, Direzione generale dei dispositivi medici  e  del  servizio farmaceutico - Ufficio centrale stupefacenti (articolo 3);

-          La definizione delle indicazioni aI fini della rimborsabilità a carico del Servizio Sanitario  Regionale  (SSR) (punto 3 allegato tecnico);

 

RICHIAMATA la Legge Regionale 4 gennaio 2014, n. 4 recante “Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche (Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 10 - 01 -2014, n. 3 ), con la quale sono state dettate disposizioni relative all’impiego di medicinali e di preparati galenici magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi riportati nella tabella II, sezione B, di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 "Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive modificazioni, di seguito denominati medicinali cannabinoidi, per finalità terapeutiche da parte degli operatori e del SSR;

 

RICHIAMATO l’art. 2 della predetta L.R. n. 4/2014 titolato “Ambito di applicazione e disposizioni generali” che dispone:

-            al comma 2 che i medicinali cannabinoidi possono essere prescritti, con oneri a carico del SSR, da medici specialisti del SSR e da medici di medicina generale del SSR, sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista;

-            al comma 3 che i  medici specialisti del SSR autorizzati alla prescrizione dei medicinali di che trattasi sono individuati con provvedimento di Giunta regionale, fatte salve le limitazioni prescrittive poste dall’Agenzia Italiana del Farmaco nelle Determinazioni di Autorizzazione all’Immissione in Commercio;

 

RICHIAMATO altresì l’art. 3 della L.R. n. 4/2014 titolato (Modalità di somministrazione e dispensazione) che dispone quanto segue:

        al comma 1 che l’avvio del trattamento può avvenire:

a)      in ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabile;

b)      in ambito domiciliare;

        al comma 2 che i medicinali cannabinoidi sono acquistati dalla farmacia ospedaliera o dell'Azienda sanitaria di appartenenza dell'assistito e posti a carico del SSR qualora l'inizio del trattamento avvenga nelle strutture ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili, anche nel caso del prolungamento della cura dopo la dimissione.

        al comma 3 che, nell’ipotesi di cui al comma 1, il paziente può proseguire il trattamento in ambito domiciliare, su prescrizione del medico di medicina generale, con oneri a carico del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista che ha in cura il paziente.

        al comma 4 che il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato ad una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale della risposta al trattamento;

 

ATTESO che, al fine di fornire le prime indicazioni applicative sulla citata L.R. n. 4/2014 e sul Decreto Ministeriale 9 novembre 2015, il  Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatezza del  Dipartimento per la Salute e il Welfare ha convocato in data 14.09.2016 – con nota prot. RA/35232 del 09.09.2016 -  una riunione con i Responsabili delle UU.OO. di Terapia del Dolore, i Responsabili delle UU.OO Cure Palliative delle AASSLL della Regione Abruzzo, il direttore del Centro regionale della Sclerosi Multipla c/o Clinica Neurologica ASL Lanciano-Vasto-Chieti, il Direttore del Centro regionale Glaucoma c/o Clinica Oftalmologica ASL Lanciano-Vasto-Chieti, il Direttore del Dipartimento oncologico della ASL Lanciano-Vasto-Chieti;

 

CONSIDERATO che nel corso della predetta riunione, sulla base della letteratura di cui all’allegato A, sono stati definiti:

-        l’allegato 1  (parte integrante e sostanziale del presente atto) recante “Percorso per la prescrizione dei preparati vegetali a base di cannabis sativa” con il quale sono state definite le indicazioni, tra quelle riportate nel Decreto ministeriale, di cui la Regione Abruzzo autorizza la rimborsabilità a carico del SSR, individuando nel contempo i centri specializzati abilitati alla prescrizione, allo scopo di favorire il corretto e omogeneo comportamento dei professionisti coinvolti nella gestione di tali preparazioni sul territorio regionale;

 

CONSIDERATO che il predetto “Percorso per la prescrizione dei preparati vegetali a base di cannabis sativa” contiene come parte integrante e sostanziale:

-        l’allegato A “Revisione della letteratura”;

-        l’allegato B “Scheda per la raccolta dei dati dei pazienti trattati con Cannabis” siccome predisposta dall’Istituto Superiore di Sanità;

-        l’allegato C “Prescrizione preparazioni magistrali a base di Cannabis sativa” quale ricetta tipo da utilizzarsi per la prescrizione dei predetti preparati magistrali;

-        l’allegato D “Scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa a prodotti a base di piante officinali e a integratori alimentari” siccome predisposta dal Ministero della salute e dall’Agenzia Italiana del Farmaco;

 

RITENUTO di dover approvare l’allegato 1  (parte integrante e sostanziale del presente atto) recante “Percorso per la prescrizione dei preparati vegetali a base di cannabis sativa”, recependone integralmente i contenuti;

 

VISTE le disposizioni di cui a:

        D.P.R. n. 309/1990 - prescrizione medica e formalismi ricetta medica;

        Legge  n. 94/1998 - presupposti prescrittivi;

        D.P.R. n. 309/1990 - modalità di acquisto e tenuta del registro di entrata e di uscita dei farmaci stupefacenti;

        D.M. 18/11/2003 - identità e qualità della materia prima, desumibile dalla documentazione di accompagnamento;

        NBP (Norme di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia) e del D.M. 18/11/2003 allestimento delle preparazioni;

        R.D. n. 1706/1938, delle Norme di Buona Preparazione dei medicinali in farmacia, e del D.M. 18/11/2003 - etichettatura del preparato finito;

        decreto del Ministero della Salute 23/01/2013 - aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope – Inserimento nella Tabella II, Sezione B, dei medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture);

 

RITENUTO altresì di demandare al Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatezza del  Dipartimento per la Salute e il Welfare la competenza alla predisposizione degli atti contenenti le ulteriori disposizioni opportunamente redatte in merito alla applicazione del presente provvedimento;

 

CONSIDERATO che le motivazioni sopra addotte a sostegno del presente atto indicano l’urgenza e l’indifferibilità della emanazione dello stesso, tali da procrastinarne la trasmissione al  Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale - all’uopo costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine della corretta verifica degli adempimenti da porre in essere per l’esecuzione del Piano di Risanamento di cui sopra -  per la dovuta valutazione, ordinariamente preventiva;

 

Tutto ciò premesso

 

DECRETA

 

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

 

1.      di approvare il documento redatto dal Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatezza del  Dipartimento per la Salute e il Welfare (allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente atto) recante “Percorso per la prescrizione dei preparati vegetali a base di cannabis sativa” con il quale sono state fornite le prime indicazioni applicative della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 4 e del Decreto Ministeriale 9 novembre 2015 inerenti l’uso medico dei preparati vegetali a base di cannabis;

2.      di prendere atto che, con il documento di cui al punto precedente sono state definite le indicazioni di cui la Regione Abruzzo autorizza la rimborsabilità a carico del SSR e sono state individuati nel contempo i centri specializzati abilitati alla prescrizione, allo scopo di favorire il corretto e omogeneo comportamento dei professionisti coinvolti nella gestione di tali preparazioni sul territorio regionale;

3.      di demandare al Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatezza del  Dipartimento per la Salute e il Welfare la competenza alla predisposizione degli atti contenenti le ulteriori disposizioni opportunamente redatte in merito alla applicazione del presente provvedimento;

4.      di trasmettere il presente provvedimento, per i successivi adempimenti di competenza, ai Direttori Generali delle AASSLL della Regione Abruzzo, ai Servizi Farmaceutici delle A.A.S.S.L.L. della Regione Abruzzo, alle OO.SS. delle farmacie pubbliche e private, agli Ordini provinciali dei farmacisti, alle OO.SS. mediche, agli Ordini provinciali dei medici; 

5.      di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6.      di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

7.      di trasmettere il presente atto al  Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Segue Allegato

Allegato1

Allegato2

Allegato3

Allegato4

Allegato5