IL COMMISSARIO AD ACTA
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad
acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
della Regione Abruzzo;
RICHIAMATO
il Decreto n.90 del 12 agosto 2014 di insediamento del Presidente pro-tempore
della Regione Abruzzo, Dr. Luciano D’Alfonso, come Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario
abruzzese;
CONSIDERATO
che la predetta deliberazione individua, quale
specificazione della funzione attribuita al Commissario ad acta, la
realizzazione dell’intervento prioritario inerente la definizione dei contratti
con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa relativi alle
prestazioni da essi erogate;
ATTESO
che, in base all’art.4, comma 2, del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito in
Legge 29 novembre 2007 n. 222, l’incarico commissariale è conferito per
l’intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;
RICHIAMATO
il Decreto commissariale n. 49/2016, che ha avviato il procedimento per la
definizione dei tetti di spesa per l’acquisto delle prestazioni sanitarie a
carattere riabilitativo, per il biennio 2016/2017, erogate dalla rete privata
provvisoriamente accreditata in favore dei pazienti residenti nella Regione
Abruzzo;
RICHIAMATO
altresì il Decreto commissariale n. 76/2016 recante “Avvio procedimento di negoziazione con le strutture private titolari di
accreditamento definitivo e pre-definitivo per
l’erogazione di prestazioni sanitarie a carattere riabilitativo. Integrazioni e
rettifiche DD.CC.AA 48/2016 e 49/2016”, con il quale si è provveduto a
modificare ed integrare, tra l’altro, il DCA 49/2016;
VISTO
l’art.17 comma 1, lett. a) del D.L. 6 luglio 2011 n.
98, convertito – con modificazioni – in Legge 15 luglio 2011 n. 11, il quale
prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il
conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul
livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli
operatori privati accreditati;
CONFERMATO
quanto previsto nel DCA n. 49/2016 ovvero che, “i vincoli imposti alla Regione
Abruzzo di contenimento dei costi, “essenziali in un regime come quello
esistente in Abruzzo sottoposto a Piano di rientro”, nelle more della
formalizzazione del nuovo strumento di programmazione operativa 2016-2018, per la presente fase di transizione verso il
nuovo assetto dell’offerta di servizi residenziali, non appare funzionale fare
riferimento al numero di posti letto accreditati ed al tasso di occupazione,
dagli stessi solo teoricamente sviluppabile”;
RICHIAMATO
il Decreto commissariale n. 55/2016 con il quale è stato approvato il Piano di
Riqualificazione 2016 – 2018, con determinazione dei tetti massimi di spesa
destinati all’area Disabilità – Riabilitazione, al cui ultimo settore il
presente provvedimento si riferisce;
CONFERMATO
che, per le strutture ammesse alla negoziazione per prestazioni residenziali,
ambulatoriali e sue declinazioni e domiciliari di carattere riabilitativo (ex
art. 26 Legge n. 833/1978), “nelle more del procedimento di riconversione e
riorganizzazione dell’offerta sanitaria territoriale, nonché, nello specifico
per la riabilitazione ambulatoriale e domiciliare, dell’adozione dei relativi
atti di programmazione regionale del fabbisogno di prestazioni, i tetti di
spesa sono stati rideterminati con riguardo all’ammontare complessivo delle
prestazioni (numero di prestazioni) sviluppato da ciascun erogatore, nel
triennio 2013 – 2015 - con particolare riguardo all’annualità 2015 -,
commisurato alle giornate di degenza/ai pazienti trattati/al setting di afferenza, come rilevato dall’evidenza dei
flussi aziendali e dal Flusso Informativo Ministeriale RIA, ferme le
indicazioni di cui alla L.R. n. 5/2008 di approvazione del P.S.R. 2008-2010
recante “Un sistema di garanzie per la salute” e ferme le tariffe stabilite dai
provvedimenti regionali relativi a ciascun setting”;
DATO
ATTO dell’avvio del processo di riconversione e
delle successive iniziative intraprese per la conclusione di tale complesso
procedimento, attualmente ancora in corso e finalizzato alla migliore
allocazione delle risorse del SSR su una domanda di prestazioni appropriate,
per setting a diversa e decrescente intensità
assistenziale, relativamente al fabbisogno stimato dal D.C.A. n. 52/2012, con
possibile successiva integrazione del fabbisogno;
ATTESO
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8-quinquies, D.Lgs.
n. 502/1992 s.m.i, il procedimento di negoziazione
con gli erogatori privati accreditati è finalizzato a stabilire quali attività
siano riservate alla Regione Abruzzo, in funzione di ente di programmazione,
quali attività siano invece attribuite alle Aziende USL, quali enti del SSN, e
quali diritti ed obblighi assuma l’erogatore privato che acconsente alla
stipula dell’accordo contrattuale, la cui esistenza è condizione essenziale al
fine di poter erogare prestazioni a carico del SSR;
RICHIAMATE
le comunicazioni delle Aziende USL agli atti del Servizio competente, con le
quali l’Organo commissariale ha provveduto ad individuare le prestazioni delle
strutture, al netto di quelle extrabudget, non
riconosciute a carico dell’SSR e non remunerabili;
ATTESO
che pertanto è necessario ricondurre i tetti di spesa per l’annualità 2016 nei
limiti delle prestazioni rese entro i tetti previsti nei precedenti atti
programmatori regionali, con l’eliminazione di prestazioni extra budget non
riconosciute dalle competenti Aziende USL, in coerenza anche con quanto
stabilito nel DCA n. 49/2016;
RITENUTO
necessario ristabilire la correttezza nella ripartizione dell’ammontare massimo
per struttura, riconosciuto a carico del SSR, fermo restando l’importo massimo
complessivo destinato all’acquisto di prestazioni da privato definito e pre - definitivamente accreditato, risultante dal DCA n.
55/2016 - Piano di Riqualificazione 2016 – 2018, richiamato dal DCA n. 76/2016
di integrazione e modifica del DCA n. 49/2016;
RITENUTO
di confermare i tetti di spesa per l’annualità 2016, nell’ammontare complessivo
massimo destinato all’acquisto di prestazioni riabilitative ex art. 26 L.
833/78 da privato pre - definitivamente accreditato
di cui al DCA n. 49/2016, conformemente a quanto disposto dal Decreto
commissariale n. 76/2016 e secondo gli indirizzi espressi dal Decreto
commissariale n. 55/2016 Piano di Riqualificazione 2016 – 2018, fatti salvi gli
arrotondamenti propriamente contabili e limitatamente agli stessi;
CONFERMATO
che i suddetti tetti di spesa, si intendono calcolati con riferimento alla
quota sanitaria della tariffa e non comprendono la quota prevista a titolo di
partecipazione alla spesa sanitaria dovuta dall’assistito o, in caso di
incapienza di questo, dal Comune di residenza, pure calcolata, come previsto
dai D.C.A. n. 92/2014 – n. 103/2014 e n. 19/2015 di recepimento del DPCM LEA;
RICHIAMATO
il Decreto commissariale n. 64/2016, con il quale è stato stabilito, in via
temporanea, di valorizzare la tariffa per le prestazioni in favore di pazienti
assistiti presso i Centri diurni per lo spettro autistico, prevedendo una
integrazioni di € 36,15 della tariffa sinora applicata;
RITENUTO
di dover rinviare a successivo provvedimento l’integrazione dei budget per
l’acquisto di prestazioni da strutture di cui al punto precedente, all’esito
anche delle verifiche, avviate dal Servizio competente e sulla scorta dei dati
forniti dalle Aziende U.S.L, che porti alla individuazione del numero di
pazienti, distinti per fasce di età, affetti da disturbi dello spettro
autistico, che vengono assistiti nei rispettivi ambiti territoriali di
competenza e la loro ricollocazione in area e setting
corrispondenti ai trattamenti per il tipo di patologia in questione;
RICHIAMATO
il Decreto commissariale n. 50 del 30.05.2016 recante “Trasferimento dei
pazienti della struttura Medical Centre Maria
Ausiliatrice Sospensione accreditamenti Autorizzazione all’attivazione di
moduli residenziali presso il PTA di Guardiagrele”;
ATTESO
che il provvedimento succitato ha disposto la sospensione dell’accreditamento e
previsto i termini per la verifiche di cui alla L.R. 32/2007 e ss. mm. e ii;
RITENUTO
al momento e fino alla conclusione del procedimento avviato con il richiamato
DCA n. 50/2016, di dover temporaneamente sospendere per la struttura Medical Centre Maria Ausiliatrice, il procedimento avviato
con il DCA n. 49/2016 e finalizzato alla sottoscrizione dell’accordo negoziale
per l’acquisto di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78;
PRESO
ATTO dello schema di contratto di cui
all’Allegato 2 “Schema di accordo contrattuale” del DCA n. 49/2016, predisposto
ai fini della sottoscrizione degli accordi contrattuali tra la Regione Abruzzo,
le quattro Aziende U.S.L. insistenti nel territorio regionale e le strutture
definitive e pre -definitivamente accreditate
operanti nella Regione Abruzzo, disciplinante le modalità di erogazione delle
prestazioni sanitarie rese dalle strutture residenziali riabilitative in favore
dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo;
RITENUTO
di modificare sia l’Allegato 1 “Tetti di spesa biennio 2016/2017”, per le
ragioni più ampiamente su descritte, che l’Allegato 2 “Schema di accordo
contrattuale” del DCA n. 49/2016, con riferimento in particolare all’art. 6
integrato conformemente alle disposizioni del DPCM 29/11/2001 e di eliminare
taluni refusi presenti anche riferiti ad altre tipologie di prestazioni;
RITENUTO
pertanto di approvare i citati Allegati 1 e 2 del predetto provvedimento, nella
loro rispettiva nuova formulazione, allegandoli a formarne parte integrante e
sostanziale;
RICHIAMATO
l’art. 8, c.4, L.R. 31/07/2007, n. 32 e ss.mm.ii. che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono
stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della
Giunta Regionale;
TENUTO
CONTO che il presente provvedimento, unitamente
all’Allegato 1 “Tetti di spesa biennio 2016/2017” e all’Allegato 2 “Schema di
accordo contrattuale” viene notificato – a mezzo PEC – a ciascun erogatore
privato, individuando, quale termine ultimo per la sottoscrizione del
contratto, il 31 ottobre 2016, e stabilendo che eventuali osservazioni andranno
prodotte entro giorni 10 dalla notifica;
RIBADITO
che la Regione Abruzzo non dispone di risorse aggiuntive da destinare al
finanziamento di eventuali prestazioni extrabudget,
che non possono in alcun modo essere remunerate e che, pertanto, l’onere relativo
a quelle erogate in eccedenza rispetto al limite massimo di spesa messo a
disposizione dalla Regione Abruzzo può essere posto unicamente a carico delle
strutture private;
PRECISATO,
con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il
contratto proposto, che non potranno essere da questi erogate ad alcun titolo
prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata
stipula del suddetto accordo contrattuale e che – contestualmente – verrà data
formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss.
mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione
dell’accreditamento per effetto dell’art. 8-quinquies, comma 2 -quinquies, D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.L. n. 96/2012 e ss.mm. e ii. “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
privato”;
RILEVATO
che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza, stante la
necessità di ultimare in tempi rapidi la definizione delle negoziazioni con le
strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto,
il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della
Salute e dell’Economia e delle Finanze;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa
che integralmente si richiamano
1. di
dare atto che è necessario ristabilire la correttezza nella ripartizione
dell’ammontare massimo per struttura, riconosciuto a carico del SSR, fermo
restando l’importo massimo complessivo destinato all’acquisto di prestazioni da
privato definitivo e pre - definitivamente
accreditato, risultante dal DCA n. 55/2016 - Piano di Riqualificazione 2016 –
2018, richiamato dal DCA n. 76/2016 di integrazione e modifica del DCA n.
49/2016;
2. di
confermare che detto ammontare è destinato all’acquisto di prestazioni
riabilitative ex art. 26 L. 833/78 da privato pre -
definitivamente accreditato di cui al DCA n. 49/2016, conformemente a quanto
disposto dal Decreto commissariale n. 76/2016 e secondo gli indirizzi espressi
dal Decreto commissariale n. 55/2016 Piano di Riqualificazione 2016 – 2018,
fatti salvi gli
arrotondamenti propriamente contabili e limitatamente agli stessi;
3. di
dare atto che i suddetti tetti di spesa, di cui all’Allegato 1, si
intendono calcolati con riferimento alla quota sanitaria della tariffa;
4. di
confermare nelle more del procedimento di riconversione e riorganizzazione
dell’offerta sanitaria territoriale, nonché, nello specifico per la
riabilitazione ambulatoriale e domiciliare, dell’adozione dei relativi atti di
programmazione regionale del fabbisogno di prestazioni, per le strutture
ammesse alla negoziazione per l’acquisto di prestazioni riabilitative di cui all’art.
26 l. 833/78, che i tetti di spesa, per il biennio 2016 – 2017, vengono
rideterminati secondo le modalità di cui in narrativa e dei criteri già
specificati nel DCA n. 49/2016, che qui si intendono integralmente recepiti;
5. di
stabilire che, fino alla conclusione del procedimento avviato con il
richiamato DCA n. 50/2016 e previa verifica della sussistenza dei requisiti per
la sottoscrizione valida del contratto, il procedimento, avviato con il DCA n.
49/2016, relativo alla struttura Medical Centre Maria
Ausiliatrice, sia temporaneamente sospeso;
6. di
dare atto della modifica dell’Allegato 2 “Schema di accordo contrattuale”
del DCA n. 49/2016, con riferimento in particolare all’art. 6, integrato
conformemente alle disposizioni del DPCM 29/11/2001, e a taluni refusi presenti
anche riferiti ad altre tipologie di prestazioni;
7. di
stabilire la modifica sia dell’Allegato 1 “Tetti di spesa biennio
2016/2017”, per le ragioni di cui in premesse a su descritte, che dell’Allegato
2 “Schema di accordo contrattuale” del DCA n. 49/2016, come precisato al punto
precedente, procedendo alla rettifica ed integrazione dei summenzionati
Allegati del predetto provvedimento commissariale, approvandoli nella nuova
formulazione, a formare parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
8. di
prendere atto del Decreto commissariale n. 64/2016, con il quale è stato
stabilito, in via temporanea, di valorizzare la tariffa per le prestazioni in
favore di pazienti assistiti presso i Centri diurni per lo spettro autistico,
con integrazione di € 36,15 della tariffa sinora applicata;
9. di
stabilire pertanto, per le prestazioni erogate a pazienti assistiti presso
i Centri diurni per lo spettro autistico, il rinvio dell’integrazione dei
budget a successivo provvedimento, all’esito anche delle verifiche avviate dal
Servizio competente e sulla scorta dei dati forniti dalle Aziende U.S.L, che
porti alla individuazione del numero di pazienti, distinti per fasce di età,
affetti da disturbi dello spettro autistico, assistiti nei rispettivi ambiti
territoriali di competenza e la loro ricollocazione in area e setting corrispondenti ai trattamenti per il tipo di
patologia in questione;
10. di
confermare le disposizioni del DCA n. 49/2016 e ss.mm.e
ii. che non siano
espressamente rettificate, modificate o integrate dal presente
provvedimento, facendo salvi gli effetti, già esplicati ed esplicandi
dei procedimenti di negoziazione con gli erogatori privati accreditati, avviati
con il menzionato decreto e perfezionati con l’intervenuta notifica;
11. di
precisare pertanto ulteriormente che tali effetti non possono essere
invocati qualora siano in contrasto con le risultanze dei criteri enunciati nel
DCA n. 49/2016 e odiernamente confermati, rispetto ai quali si è provveduto
alla rettifica ed integrazione in particolare dell’Allegato 1 del DCA n.
49/2016 e sui quali criteri si fonda la rideterminazione dei tetti di spesa per
la corrente annualità, cosi come specificati nel presente provvedimento;
12. di
precisare altresì che i tetti fissati nel presente provvedimento, per
ciascuna struttura privata, costituiscono il limite massimo di spesa
invalicabile, che la Regione Abruzzo può sostenere per l’acquisto di
prestazioni dagli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per
l’esistenza e validità del contratto;
13. di
notificare copia del presente provvedimento ai Direttori Generali delle
Aziende USL e agli erogatori privati interessati, individuando quale nuovo
termine ultimo per la sottoscrizione del contratto il 31 ottobre 2016, e
stabilendo che, eventuali osservazioni andranno prodotte entro giorni 10 dalla
notifica;
14. di
trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione
Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione
degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai fini della
successiva validazione;
15. di
pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (B.U.R.A.T).
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Luciano D’Alfonso
Segue Allegato