IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che,
la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina
delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli
2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi
fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi
cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i
rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale,
nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti;
-
che,
la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove
realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO che, sono
considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della
medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i
movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che
svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
PRESO ATTO che la Regione
Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di
promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da
attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro
regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che
l’art. 6, della citata L.R. 11/2012
prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due
Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;
-
che
il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione
alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le
seguenti articolazioni:
a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa
e dell’inclusione sociale;
b. solidarietà, diritti dei cittadini,
ricerca etica e spirituale;
c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico,
sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che
le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al
Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2
dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
-
che
la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per
effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
-
che
l’art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall’art.1, comma 1, L.R. 26 giugno
2015, n. 16, prevede “l’iscrizione al
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali
e provinciali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa”;
-
che
l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile
con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di
cui alla legge regionale 12.agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266.
Legge quadro sul volontariato);
-
che
l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti
pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti
locali e gli altri Enti pubblici;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le
Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a
trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni
anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato
rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione
dal registro regionale;
DATO ATTO
-
che,
con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la
medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A),
Istanza d’iscrizione, e ALL. B),
Dichiarazione del Legale Rappresentante;
-
che
tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di
iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale;
VISTA
-
l’istanza,
acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio Programmazione
sociale e sistema integrato socio-sanitario al protocollo n.
RA/248133/DPF014 del 1/10/2015 presentata dall’Associazione denominata “Corale
S.Cecilia ” di Teramo alla Sezione
prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport
e tempo libero, turismo sociale;
-
la
documentazione integrativa all’istanza inviata il 27/07/2016, acquisita agli
atti del Dipartimento per la Salute e il
Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato
Socio-Sanitario” al prot. n. RA/0014672/16/DPF014 del 8.08.2016;
DATO ATTO che il competente
Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica
istruttoria della documentazione allegata all’istanza sopramenzionata, ed ha
riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti
necessari per l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto
menzionata;
RITENUTO pertanto, di
poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla
iscrizione dall’Associazione “Corale S. Cecilia” di Teramo alla Sezione prima, Articolazione
c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero,
turismo sociale;
VISTA la L.R.
14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa,
che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
a.
di prendere atto che, con nota
acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio Programmazione
sociale e sistema integrato socio-sanitario” al protocollo n.
RA/248133/DPF014 del 1/10/2015
integrata con la documentazione acquisita agli atti del Servizio “per la
Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario al prot. n.
RA/0014672/16/DPF014 del 8.08.2016, l’Associazione di promozione sociale
denominata “Corale S. Cecilia” con sede legale nel Comune di Teramo,
Corso porta Romana, n° 66, (C.F. 92010910674) ha presentato istanza di iscrizione
al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
b.
di dare atto che il competente
Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica
istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha
riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti
necessari per l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione de qua alla Sezione Prima, nell’Articolazione c)
ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo
sociale;
c.
di iscrivere, ai sensi delle
sopra richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “Corale
S.Cecilia” con sede legale nel Comune di
Teramo, Corso porta Romana , n. 66, (C.F. 92010910674), alla Sezione
Prima, nell’Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico,
sport e tempo libero, turismo sociale;
d.
di definire quale elemento
integrativo dell’efficacia del presente atto gli adempimenti relativi
all’istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33, artt. 26 e 27;
e.
di utilizzare ai fini
dell’integrazione del presente atto di iscrizione l’attestazione dell’avvenuta
pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
f.
di disporre la notifica del
presente provvedimento all’associazione interessata;
g.
di trasmettere copia del
presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e
all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
h.
di disporre ai sensi del
comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente
determinazione sul B.U.R.A.T.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Tamara Agostini