IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 63,
comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale, reso esecutivo in data 29 luglio 2009 con Intesa
sancita in Conferenza Stato/Regioni, (per brevità vigente A.C.N.), in base al
quale: “ciascuna Regione pubblica nel Bollettino Ufficiale, in concomitanza con
la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli
incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati, a seguito di formale
determinazione delle Aziende …”;
RICHIAMATA, per la materia
in oggetto, la disciplina recata dall’Accordo regionale integrativo reso
esecutivo con delibera di Giunta Regionale n. 916 del 9 agosto 2006;
RICORDATO che, ai sensi
del comma 1 dell’art. 15 del vigente A.C.N., il citato Accordo regionale
integrativo ha individuato, a partire dall’anno 2007, quattro distinte
graduatorie di settore per la medicina generale;
CONSIDERATO che con
deliberazione di Giunta Regionale n. 606 del 12.07.2005, le Aziende UU.SS.LL.
di questa Regione sono state indicate quali soggetti responsabili
dell’espletamento dei compiti operativi inerenti il procedimento amministrativo
di copertura degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria e degli
incarichi vacanti di continuità assistenziale in base ai criteri di cui agli
artt. 34 e 63 ACN;
DATO ATTO che possono
concorrere al conferimento degli incarichi per trasferimento, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lettera a, i medici titolari di incarico a tempo
indeterminato per la continuità assistenziale nelle Aziende UU.SS.LL., anche
diverse, della Regione Abruzzo da almeno due anni nell’incarico dal quale
provengono o in Aziende UU.SS.LL. di altre Regioni, anche diverse, da almeno
tre anni nell’incarico dal quale provengono a condizione che, al momento
dell’attribuzione del nuovo incarico, non svolgano altre attività a qualsiasi
titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta per
incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di base,
con un carico di assistiti rispettivamente inferiore a 650 e 350;
DATO ATTO che possono
concorrere al conferimento degli incarichi vacanti per graduatoria, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lettera b, i medici inclusi graduatoria regionale
valevole per l’anno 2016, settore continuità assistenziale, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 68 Speciale Sanità del
29.04.2016;
DATO ATTO che l’Accordo
integrativo regionale per la medicina generale, ai sensi dell’art. 16, comma 7,
A.C.N., dispone che per l’assegnazione degli incarichi vacanti di assistenza
primaria e di continuità assistenziale le percentuali di riserva sono
determinate nel 67% a favore dei medici in possesso del titolo di formazione
specifica in medicina generale e nel 33% a favore dei medici in possesso di
titolo equipollente;
VISTE le richieste di
pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di continuità assistenziale
individuati alla data del 1° settembre 2016 trasmesse dalle Aziende USL con i
seguenti riferimenti:
AUSL |
Nota trasmissione |
Estremi atto rilevazione carenze |
Avezzano Sulmona L’Aquila |
n. 186313/16 del 10.10.2016 |
n. 198 DAD del 04.10.2016 |
Lanciano-Vasto-Chieti |
n. 49874U16/CH del 03.10.2016 |
Del. DG n. 1155 del 30.09.2016 |
Pescara |
n. 842 del 18.10.2016 |
Del. DG n. 899 del 17.10.2016 |
RITENUTO di dover
pubblicare i suddetti incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati
alla data del 1° settembre 2016 nell’ambito delle ASL della Regione elencati
nel prospetto riepilogativo, Allegato 1), parte integrante del presente
provvedimento nel quale sono indicati i criteri e le modalità di assegnazione
degli incarichi;
DATO ATTO che, ai sensi
dell’art. 63, comma 3, A.C.N. i medici aspiranti al trasferimento e quelli
iscritti nella graduatoria regionale aspiranti al conferimento dell’incarico
dovranno presentare alle singole Aziende UU.SS.LL., entro 15 giorni dalla
pubblicazione nel BURA dell’Allegato 1) al presente provvedimento, una domanda
conforme allo schema di cui all’allegato A o all’allegato B oltre alla
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’allegato C;
VISTA la L. R.
14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;
Tutto
ciò premesso
DETERMINA
1. di
pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, come previsto dall’art.
63, comma 1, del vigente A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale 29.07.2009, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale
individuati alla data del 1° settembre 2016 dalle Aziende USL Avezzano Sulmona
L’Aquila, Lanciano-Vasto-Chieti e Pescara elencati nell’Allegato 1), parte
integrante del presente provvedimento in cui sono indicati i criteri e le
modalità di assegnazione degli incarichi;
2. di
dare atto che, ai sensi dell’art. 63, comma 3, del citato ACN, i medici
aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria regionale
aspiranti al conferimento dell’incarico dovranno presentare alle Aziende USL
Avezzano Sulmona L’Aquila, Lanciano-Vasto-Chieti e Pescara, entro 15 giorni
dalla pubblicazione nel BURA dell’allegato 1), una domanda conforme allo schema
di cui all’allegato A o all’allegato B oltre alla dichiarazione sostitutiva di
atto notorio di cui all’allegato C, tutti acclusi al presente provvedimento
come parte integrante e sostanziale.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.ssa
Maria Crocco