IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente pro-tempore
della Regione Abruzzo dott. Luciano D’Alfonso è stato nominato Commissario ad
Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
della Regione Abruzzo, secondo i Programmi Operativi di cui all’articolo 2,
comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il Decreto
commissariale n. 90/2014 del 12 agosto 2014 di insediamento del Commissario ad
Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
della Regione Abruzzo;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito
di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di riorganizzazione,
riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato
nell’anno 2007 e proseguito con i programmi operativi di cui all’art. 2, comma
88, della L. n. 191/2009;
ATTESO che la riferita
deliberazione del 7 giugno 2012 incarica il Sub Commissario di collaborare con
il Commissario ad acta “all’attuazione della normativa statale in materia di
autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della
vigente normativa regionale”;
VISTO il decreto
commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del
dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub
Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;
VISTA la L.R.
31.07.2007, n. 32 recante “Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio
sanitarie pubbliche e private” in particolare l’art.6 che detta la disciplina
dell’accreditamento istituzionale” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale
n. 5 del 10 marzo 200, Piano Sanitario Regionale 2008-2010.
VISTO in particolare,
il Capitolo 5.4.6, “Rete nefrodialitica”, il quale, nella sua analisi dello stato della
rete nefrologica e dialitica della Regione Abruzzo riconosce l’insufficienza di
posti letto tecnici a soddisfare il fabbisogno regionale e la loro ineguale
distribuzione sul territorio regionale,
e, nel fissare gli obiettivi di sviluppo della rete nefrologica
regionale, individua tra quelli prioritari l’organizzazione della rete
regionale per il trattamento dialitico ed il collegamento funzionale delle
strutture ambulatoriali con le unità ospedaliere di nefrologia;
VISTO il documento
“Fabbisogno regionale di prestazioni di emodialisi 2016-2018”, elaborato dal
Servizio Programmazione Socio Sanitaria presso il Dipartimento per la Salute e
il Welfare con il supporto tecnico e scientifico delle Unità Operative di
Nefrologia e Dialisi delle Aziende USL, allegato al presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di fornire per la
copertura del fabbisogno in essa rilevato, a garanzia dei livelli essenziali di
assistenza e della parità del diritto di accesso ai servizi da parte dei
pazienti, i seguenti indirizzi:
- al fine di garantire la continuità
assistenziale ai pazienti affetti da insufficienza renale cronica o già in
trattamento emodialitico deve essere tenuta in considerazione la dotazione di
posti rene attualmente funzionanti o in via di realizzazione nelle strutture
pubbliche e nelle strutture private, provvedendo al completamento delle
relative procedure di accreditamento;
- il fabbisogno attualmente non
soddisfatto può essere garantito attraverso l’ampliamento delle strutture
esistenti e mediante l’attivazione di nuove strutture in distretti che ne
risultano carenti fino alla concorrenza del numero di posti letto previsti nel
documento allegato;
RILEVATO che il fabbisogno
assistenziale di emodialisi è attualmente soddisfatto sia da strutture
pubbliche che da strutture private accreditate che da strutture miste
pubblico-private in regime convenzionale con le Aziende USL;
RILEVATA la necessità di
ricondurre in regime di accreditamento istituzionale l’erogazione delle
prestazioni di emodialisi provvedendo al completamento delle relative procedure
per le strutture private o miste pubblico-private che hanno operato e/o
attualmente operano in base a rapporti convenzionali con le Aziende USL;
STABILITO, in ragione del
carattere di urgenza che riveste il presente provvedimento, di procederne
all’approvazione disponendone l’immediato inoltro ai Ministeri affiancanti il
Piano di Rientro per la prescritta validazione;
STABILITO altresì di
pubblicare il presente provvedimento sul BURA con valore di notifica;
Tutto ciò premesso
Per
le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente trascritte ed approvate
DECRETA
1. di
approvare l’allegato documento “Fabbisogno regionale di prestazioni di
emodialisi 2016-2018”;
2. di
fornire, ai fini della copertura del fabbisogno in essa rilevato, a
garanzia dei livelli essenziali di assistenza e della parità del diritto di
accesso ai servizi da parte dei pazienti, i seguenti indirizzi:
-
al fine di garantire la continuità
assistenziale ai pazienti affetti da insufficienza renale cronica o già in
trattamento emodialitico deve essere tenuta in considerazione la dotazione di
posti rene attualmente funzionanti o in via di realizzazione nelle strutture
pubbliche e nelle strutture private, provvedendo al completamento delle
relative procedure di accreditamento;
-
il fabbisogno attualmente non coperto
può essere garantito attraverso l’ampliamento delle strutture esistenti e/o
mediante l’attivazione di nuove strutture in distretti che ne risultano carenti
fino alla concorrenza del numero di posti letto previsti nel documento
allegato;
3. di
avviare i procedimenti di accreditamento istituzionale delle strutture
private che hanno erogato e/o erogano servizi di emodialisi in convenzione con
le Aziende USL, secondo le procedure ed i requisiti di cui al Manuale di
autorizzazione ed accreditamento approvato con Deliberazione di Giunta
regionale n. 591/P del 1° luglio 2008 e ss.mm.ii.;
4. di
stabilire, a tal fine,
che entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione
sul BURAT del presente atto, le strutture private che hanno operato o operano
in base a rapporti convenzionali con le Aziende ASL producano istanza di
accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii;
5. di
stabilire che, al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale
ai pazienti sottoposti a dialisi, nelle more della conclusione dei
procedimenti accreditamento delle strutture sopra citate le Aziende USL
continuino ad assicurare l’erogazione di
prestazioni, secondo le modalità finora utilizzate ed ove necessario prorogando
o rinnovando i rapporti convenzionali in essere;
6. di
pubblicare il presente provvedimento sul BURAT con valore di notifica;
7. di
trasmettere il presente provvedimento alle Aziende USL;
8. di
trasmettere il presente decreto al Ministero dell’Economia e Finanze ed al
Ministero della Salute per la relativa validazione.
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Luciano D’Alfonso