IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo dott. Luciano D’Alfonso è stato nominato
Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del
settore sanitario della Regione Abruzzo, secondo i programmi Operativi di cui
all’articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive
modificazioni;
VISTO il decreto
commissariale num.90/2014 del 12 agosto 2014 d’insediamento del Commissario ad
Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
della Regione Abruzzo;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito
di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di
riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario
abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i Programmi Operativi di cui
all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;
ATTESO che la riferita
deliberazione del 07.06.2012 incarica il Sub Commissario di collaborare con il
Commissario ad Acta “all’attuazione della normativa statale in materia di
autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della
vigente normativa regionale”;
VISTO il decreto
commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012 di presa d’atto dell’insediamento del
dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub
Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;
VISTA la L.R. 31.07.2007
n. 32 recante “Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio
sanitarie pubbliche e private” e ss.mm.ii.;
VISTO, in particolare,
l’art. 6 della L.R. 32/2007 così come modificato dalla sopravvenuta L.R. n.12
del 02/05/2016 il quale disciplina l’accreditamento Istituzionale,
subordinandolo al rispetto di “ulteriori requisiti orientati al miglioramento
continuo della qualità di assistenza definiti dal Manuale di Accreditamento”;
VISTA la L.R. n. 5/2008, Piano Sanitario
Regionale 2008-2010 ed in particolare gli allegati 2.2 “Linee guide per la
stesura del manuale di accreditamento” e 2.3 “Linee guida per la costituzione
dell’organismo regionale per l’accreditamento (O.R.A.)” le quali definiscono le
funzioni dell’ O.R.A. prevedendo che esso si componga del Gruppo di Esperti
Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento
Regionale per l’accreditamento (C.C.R.A.);
VISTA la deliberazione
di Giunta Regionale n. 591/P del 01.07.2008, pubblicata sul BURA n. 75 del
22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e
Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione
del Commissario ad Acta n. 53/09del 21 luglio 2009 di istituzione del Comitato
di Coordinamento Regionale per l’Accreditamento (C.C.R.A.);
VISTA la deliberazione
del Commissario ad Acta n. 73/09 del 22 ottobre 2009 di approvazione del
Regolamento dell’Organismo Regionale per l’Accreditamento;
VISTI la deliberazione
del Commissario ad Acta n. 39/2010 del 7 luglio 2010 ed il Decreto del
Commissario ad Acta n. 1/2011 del 31 gennaio 2011 di modifica della
composizione del Comitato di Coordinamento Regionale;
VISTA la deliberazione
del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di nomina del Gruppo di
Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.);
VISTA la domanda di
accreditamento ex art.6 della L.R. n.32/2007 e ss.mm.ii.
presentata dal legale rappresentante della Soc. San Stef. Ar srl partita IVA 01911990693 con sede a Chieti in
Via dei Frentani n.228, per
l’ambulatorio denominato San Stef. Ar srl con sede
a Roseto degli Abruzzi(TE) in via Basilicata n.12, acquisita in data 12.10.2009
al prot. n.22598/4/3517, trasmessa al C.C.R.A con nota prot. RA
17658/DG19 del 14.10.2010;
PRESO ATTO che con DCA
n.58/2011 del21/11/2011 è stata disposta la voltura dell’accreditamento
provvisorio relativo all’attività di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, in
regime ambulatoriale(di gruppo o individuale), domiciliare, extramurale,
limitatamente al titolo regionale di legittimazione già in capo alla società”San Stef.Ar in favore
della società “Casa di cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A” con sede in Abano Terme, Piazza C. Colombo n.1,
avente numero di iscrizione nel registro delle imprese di Padova C.F. e P.I.
0173503684;
PRESO ATTO che con DCA
n.61/2012 del 08/11/2012 è stata disposta la voltura dell’accreditamento
provvisorio relativo all’attività di riabilitazione ex art. 26 L.833/78, in
regime ambulatoriale(di gruppo o individuale), domiciliare ed extramurale,
limitatamente al titolo regionale di legittimazione già in capo alla società”
Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A.” in favore della
società “San Stef.Ar Abruzzo s.r.l., con sede in Pescara, Via B .Croce 116, n. di codice
fiscale e di iscrizione nel registro
delle imprese di Pescara 02014620682;
PRECISATO che con DCA n.26/2014 del 13/03/2014 è stata
disposta la voltura dell’accreditamento provvisorio relativo all’attività di
riabilitazione ex art. 26 L.833/78, in regime ambulatoriale(di gruppo o
individuale), domiciliare ed extramurale, limitatamente al titolo regionale di
legittimazione già in capo alla società San Stef.Ar
Abruzzo s.r.l., in favore della società “Consorzio San Stef.Ar
Abruzzo Soc. Coop. S.p.A.,” con sede in Pescara, Piazza Garibaldi n.10-11
Partita IVA 02014620682
DATO ATTO che il comune di
Roseto degli Abruzzi (TE) con atto n. 18/2014 del 30/05/2014 ha rilasciato al
Consorzio San Stef.Ar Società Cooperativa Sociale Spa
con sede in Pescara, Piazza Garibaldi nn.10/11 l’autorizzazione definitiva
all’esercizio dell’attività riabilitativa per prestazioni sanitarie di cui
all’ex art. 26 della L.833/07, erogate in forma ambulatoriale, domiciliare,
extramurale, secondo quanto autorizzato in via predefinitiva
e comunque entro i limiti di budget annualmente riconosciuto dalla Regione
Abruzzo, presso l’unità operativa sita a Roseto degli Abruzzi(TE) in via
Basilicata n.12;
VISTA la Delibera della
Giunta Regionale n.789 del 21/04/1999 allegato 2 in cui si autorizza presso il
Centro Ambulatoriale di Roseto degli Abruzzi (TE) la Società Consorzio San Stefar Abruzzo Soc. Coop Sociale s.p.a. all’erogazioni di prestazioni sanitarie di cui all’ex art.
26 L.n. 833/78 nella forma e nel numero massimo
giornaliero di seguito indicate:
-
Ambulatoriali
individuali n.50
-
Ambulatoriali
di gruppo n.6
-
Domiciliare
n. 34
-
Extramurale
Individuale n.4
ATTESO che, alla luce di
quanto previsto all’art. 8 “Procedure di visita presso le strutture da
accreditare” della Delibera del Commissario ad Acta n. 73/2009, il Gruppo
Visita, composto da Esperti Regionali per l’Accreditamento, ha effettuato il
previsto sopralluogo presso la struttura con attivazione delle procedure
previste dalla DGR 591/P del 1° luglio 2008 e ss.mm.ii. e redatta la
relazione finale inviata all’ASR Abruzzo;
VISTA la nota prot. 1097 del 08/07/2016, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto, acquista al protocollo regionale RA/159781
dell’ 11/07/2016, con la quale l’ASR Abruzzo, in esito alle decisioni assunte
dal CCRA in data 07 Luglio 2016 con verbale n.11/2016, ha trasmesso al Servizio
Programmazione Sanitaria - Ufficio Autorizzazione e Accreditamento
Istituzionale del Dipartimento della Salute e del Welfare, la scheda di
Valutazione Finale e la proposta motivata in copia conforme, relativa
all’accreditamento Istituzionale della struttura “ Consorzio San Stef. Ar Abruzzo sede di Roseto
degli Abruzzi (TE) sito in via Basilicata 12;
PRESO ATTO della Valutazione
Finale con la quale il C.C.R.A ha valutato positivamente la tipologia di
accreditamento dell’Ambulatorio di Riabilitazione Consorzio San Stefar. Ar Società Cooperativa
Sociale Spa sito nel comune di Roseto degli Abruzzi (TE) in via Basilicata 12, conformemente a
quanto proposto dall’Agenzia Sanitaria Regionale relativa alle seguenti parti
del Manuale di Accreditamento:
1. DIRITTI DEI PAZIENTI
1.1.
DIRITTI
DEL PAZIENTE
2.
DIREZIONE
DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO
2.1.
DIREZIONE
DELLE STRUTTURE(DIREZIONE AZIENDALE)
5.
ASSISTENZA
SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI
5.7.
AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA
PRECISATO che le
prestazioni da erogare sono quelle già in regime di accreditamento predefinitivo ai sensi dell’art.12 della Legge Regionale
n.32/2007 e ss.mm.ii. riportate
nell’autorizzazione all’esercizio all’attività sanitaria rilascia con Delibera
Regionale n. 789 del 21 Aprile 1999:
-
Ambulatoriali
individuali n.50
-
Ambulatoriali
di gruppo n.6
-
Extramurale
Individuale n.4
-
Domiciliare
n. 34
STABILITO che ai sensi dell’art. 6, comma 4, della
citata L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. l’accreditamento
istituzionale ha durata quinquennale ed è rinnovabile, su richiesta del
rappresentante legale, mediante domanda, corredata di autocertificazione
attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento, da
presentare almeno sei mesi prima del quinquennio;
PRECISATO che l’art. 7 L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. attribuisce al
Dipartimento della Salute e del Welfare
la facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte
alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento;
PRECISATO, altresì, che il
medesimo Dipartimento provvede che le verifiche ispettive sulle prestazioni
sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate sono effettuate attraverso i Nuclei Operativi
di Controllo (NOC), organismi interaziendali di verifica - istituiti con
Deliberazione del Commissario ad Acta n. 19/2010 del 10.03.2010 e disciplinati
con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 43/2010 del 22/07/2010 - secondo i
protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e
congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate
approvati con decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;
RITENUTO di comunicare il
presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze,
secondo le modalità dagli stessi prescritte;
DECRETA
Per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
-
di riconoscere l’accreditamento istituzionale Classe1
per L’AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE CONSORZIO SAN STEF.AR Cooperativa Sociale Spa sito nel comune di Roseto degli
Abruzzi(TE) in via Basilicata n.
12, in
regime ambulatoriale, domiciliare, extramurale di recupero e
rieducazione funzionale(ex art. 26 L. 833 del 23.12.1978) relativo alle
seguenti parti del manuale:
1. DIRITTI DEI PAZIENTI
1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE
2.
DIREZIONE
DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO
2.1.
DIREZIONE
DELLE STRUTTURE(DIREZIONE AZIENDALE
5.
ASSISTENZA
SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI
5.7
AMBULATORIO
DI RIABILITAZIONE FISICA
-
di stabilire che l’accreditamento istituzionale ha
durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale
presentata al Dipartimento della Salute e del Welfare della Regione Abruzzo nei
termini e con le modalità previste nel bando semestralmente predisposto e
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. La richiesta, corredata di
autocertificazione attestante il mantenimento sul possesso dei requisiti di
accreditamento, è comunque presentata almeno sei mesi prima della scadenza del
quinquennio. L'accreditamento istituzionale si intende tacitamente rinnovato
per cinque anni, alle stesse condizioni del precedente quinquennio, qualora il
rappresentante legale della struttura non riceva notifica di eventuale
provvedimento recante prescrizioni o diniego di rinnovo entro centoottanta
giorni dalla data di presentazione della domanda;
-
di precisare che ai sensi dell’art. 7 L.R. 32/2007e ss.mm.ii. il Dipartimento della
salute e del Welfare ha facoltà di disporre in qualunque momento attività
ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento e che
con riguardo alle prestazioni sanitarie erogate le verifiche ispettive sono
effettuate attraverso i Nuclei Operativi di Controllo, secondo i protocolli
approvati con decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;
-
di precisare inoltre che l’art. 7-bis della L.R.
n.32/2007 e ss.mm.ii. prevede la sospensione
dell’accreditamento istituzionale, nei confronti dei soggetti privati
accreditati ai sensi dell’art.6 della L.r. n.32/2007,
qualora il Dipartimento della Salute e del Welfare accerti, secondo il
procedimento previsto dalla normativa, nell’ambito di prestazioni rese per
conto del SSN, una situazione di irregolarità nell’adempimento degli obblighi
retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente riferita ad
almeno tre mensilità consecutive, fino all’eventuale regolarizzazione dei
predetti obblighi
-
di notificare il presente decreto al legale
rappresentante della struttura Consorzio San Stef.ar Abruzzo” di Roseto egli
Abruzzi(TE) in via Basilicata 12;
-
di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie Locali, all’Agenzia Sanitaria Regionale,
nonché ai competenti Servizi del Dipartimento
-
della Salute e del Welfare disponendone
la pubblicazione sul BURA per finalità notiziali;
IL COMMISSARIO AD
ACTA
Dott.
Luciano D’Alfonso