IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente pro-tempore
della Regione Abruzzo dott. Luciano D’Alfonso è stato nominato Commissario ad
Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
della Regione Abruzzo, secondo i programmi Operativi di cui all’articolo 2,
comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni;
VISTO il decreto
commissariale num.90/2014 del 12 agosto 2014 d’insediamento del Commissario ad
Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
della Regione Abruzzo;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito
di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di
riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario
abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i Programmi Operativi di cui
all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;
ATTESO che la riferita
deliberazione del 07.06.2012 incarica il Sub Commissario di collaborare con il
Commissario ad Acta “all’attuazione della normativa statale in materia di
autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della
vigente normativa regionale”;
VISTO il decreto
commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012 di presa d’atto dell’insediamento del
dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub
Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;
VISTA la L.R.
31.07.2007 n. 32 recante “Norme generali in materia di autorizzazione,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio sanitarie pubbliche e private” e ss.mm.ii.;
VISTO, in particolare,
l’art. 6 della L.R. 32/2007 così come modificato dalla sopravvenuta L.R. n.12
del 2/05/2016 il
quale disciplina l’accreditamento Istituzionale, subordinandolo al rispetto di
“ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità di
assistenza definiti dal Manuale di Accreditamento”;
VISTA la L.R. n. 5/2008, Piano Sanitario
Regionale 2008-2010 ed in particolare gli allegati 2.2 “Linee guide per la
stesura del manuale di accreditamento” e 2.3 “Linee guida per la costituzione
dell’organismo regionale per l’accreditamento (O.R.A.)” le quali definiscono le
funzioni dell’ O.R.A. prevedendo che esso si componga del Gruppo di Esperti
Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento
Regionale per l’accreditamento (C.C.R.A.);
VISTA la deliberazione
di Giunta Regionale n. 591/P del 01.07.2008, pubblicata sul BURA n. 75 del
22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e
Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione
del Commissario ad Acta n. 53/09del 21 luglio 2009 di istituzione del Comitato
di Coordinamento Regionale per l’Accreditamento (C.C.R.A.);
VISTA la deliberazione
del Commissario ad Acta n. 73/09 del 22 ottobre 2009 di approvazione del
Regolamento dell’Organismo Regionale per l’Accreditamento;
VISTI la deliberazione
del Commissario ad Acta n. 39/2010 del 7 luglio 2010 ed il Decreto del
Commissario ad Acta n. 1/2011 del 31 gennaio 2011 di modifica della
composizione del Comitato di Coordinamento Regionale;
VISTA la deliberazione
del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di nomina del Gruppo di
Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.);
VISTA la domanda di
accreditamento ex art.6 della L.R. n.32/2007 e ss.mm.ii,
presentate dal legale rappresentante dello Stabilimento Termale di Popoli
s.r.l. sita nel comune di Popoli (PE) in Via Gran Sasso(località
De Contra), Partita IVA 01125990687, acquisita in data 15/01/2009 al prot. N.1011/4/132, integrata con nota prot.. 18964/4/2805 del
21/08/2009, con nota prot. n. 6044/COMM SUBC-4 del 1
Aprile 2010, con nota prot. n. 6045/COMM SUBC-4 del 1
Aprile 2010, trasmessa al C.C.R.A con nota prot. 6483/4 del 09/04/2010;
VISTA l’autorizzazione
rilasciata dal Comune
Popoli (PE) con Prot. n. 4750 del 13/07/2015 e 04/09/2015 in cui si
autorizza la società Terme di Popoli s.r.l. con sede in Popoli (PE) all’esercizio
dell’attività sanitaria per l’erogazione di prestazioni di cicli di cura
termale in regime termale e ambulatori di riabilitazione ambulatoriale di
recupero e rieducazione funzionale;
ATTESO che, alla luce di
quanto previsto all’art. 8 “Procedure di visita presso le strutture da
accreditare” della Delibera del Commissario ad Acta n. 73/2009, il Gruppo
Visita, composto da Esperti Regionali per l’Accreditamento, ha effettuato il
previsto sopralluogo presso la struttura e redatta la relazione finale inviata
all’ASR Abruzzo;
VISTA la nota prot. 974 del 16/06/2016 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, acquista al protocollo regionale RA 139144 il 17/06/2016, con la quale l’ASR Abruzzo, in
esito alle decisioni assunte dal CCRA con verbale n.10/2016 in data 15 Giugno
2016 ha trasmesso, al Servizio
Programmazione Sanitaria - Ufficio Autorizzazione e Accreditamento
Istituzionale della Direzione Politiche della Salute, la scheda di Valutazione
Finale e la proposta motivata in copia conforme, relativa all’accreditamento
Istituzionale della Struttura Terme di Popoli s.r.l. sita nel Comune di
Popoli (PE);
PRESO ATTO della Valutazione
Finale con la quale il C.C.R.A ha valutato positivamente la tipologia di
accreditamento della struttura Stabilimento Termale di Popoli s.p.a. (PE) , conformemente a quanto proposto dall’Agenzia
Sanitaria Regionale relativa alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:
1.
DIRITTI
DEI PAZIENTI
1.1 Diritti del Paziente
2.
DIREZIONE
DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO
2.1 Direzione
delle Strutture (Direzione Aziendale)
4.
ASSISTENZA
SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI
5.7 Ambulatorio di Riabilitazione fisica
e in Regime Termale relativo a:
1.
DIRITTI
DEI PAZIENTI
1.1 Diritti del Paziente
2.
DIREZIONE
DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO
2.1 Direzione
delle Strutture (Direzione Aziendale)
4.
ASSISTENZA
SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI
5.10 Stabilimenti Termali
STABILITO che ai sensi dell’art. 6, comma 4, della
citata L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. l’accreditamento
istituzionale ha durata quinquennale ed è rinnovabile, su richiesta del
rappresentante legale, mediante domanda, corredata di autocertificazione
attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento, da
presentare almeno sei mesi prima del quinquennio;
PRECISATO che l’art. 7 L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. attribuisce alla
Direzione Sanità Regionale la facoltà di disporre in qualunque momento attività
ispettive volte alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento;
PRECISATO, infine, che con
riguardo alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private
accreditate le verifiche ispettive sono effettuate attraverso i Nuclei
Operativi di Controllo (NOC), organismi interaziendali di verifica - istituiti
con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 19/2010 del 10.03.2010 e
disciplinati con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 43/2010 del
22/07/2010 - secondo i protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza,
legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture
accreditate approvati con decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14
novembre 2012;
RITENUTO di comunicare il
presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze,
secondo le modalità dagli stessi prescritte;
DECRETA
Per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
-
di riconoscere l’accreditamento istituzionale classe 1
per la Società TERME DI POPOLI s.r.l. sita nel Comune di Popoli (PE) in Via Gran Sasso (loc.
De Contra) in regime ambulatoriale,
domiciliare ed extramurale di recupero e
rieducazione funzionale (ex art. 26 L. 833 del 23.12.1978) relativo alle seguenti parti del
manuale:
1.
DIRITTI
DEI PAZIENTI
1.1 Diritti del Paziente
2.
DIREZIONE
DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO
2.1 Direzione delle Strutture(Direzione
Aziendale)
4.
ASSISTENZA
SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI
5.7 Ambulatorio di Riabilitazione fisica
e in Regime Termale
relativo a:
1.
DIRITTI
DEI PAZIENTI
1.1 Diritti del Paziente
2.
DIREZIONE
DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO
2.1 Direzione delle Strutture (Direzione
Aziendale)
4.
ASSISTENZA
SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI
5.10 Stabilimenti Termali
-
di stabilire che l’accreditamento istituzionale ha
durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale presentata
alla Direzione Sanità della Regione Abruzzo nei termini e con le modalità
previste nel bando semestralmente predisposto e pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione. La richiesta, corredata di autocertificazione
attestante il mantenimento sul possesso dei requisiti di accreditamento, è
comunque presentata almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio.
L'accreditamento istituzionale si intende tacitamente rinnovato per cinque
anni, alle stesse condizioni del precedente quinquennio, qualora il
rappresentante legale della struttura non riceva notifica di eventuale provvedimento recante prescrizioni o
diniego di rinnovo entro centoottanta giorni dalla data di presentazione della
domanda;
-
di precisare che ai sensi dell’art. 7 L.R. 32/2007 e ss.mm.ii. la Direzione Sanità
Regionale ha facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte
alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento e che con riguardo
alle prestazioni sanitarie erogate le verifiche ispettive sono effettuate
attraverso i Nuclei Operativi di Controllo, secondo i protocolli approvati con
decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;
-
di precisare inoltre che l’art. 7-bis della L.R.
n.32/2007 e ss.mm.ii. prevede la sospensione
dell’accreditamento istituzionale, nei confronti dei soggetti privati
accreditati ai sensi dell’art.6 della L.r. n.32/2007,
qualora la Direzione Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla
normativa, nell’ambito di prestazioni rese per conto del SSN, una situazione di
irregolarità nell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi nei
confronti di personale dipendente riferita ad almeno tre mensilità consecutive,
fino all’eventuale regolarizzazione dei predetti obblighi;
-
di notificare il presente decreto al legale
rappresentante della Società
Terme di Popoli Spa” sita nel Comune di Popoli (PE);
-
di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie Locali, all’Agenzia Sanitaria Regionale,
nonché ai competenti Servizi della Direzione Politiche della Salute
disponendone la pubblicazione sul BURA per finalità notiziali;
IL COMMISSARIO AD
ACTA
Dott.
Luciano D’Alfonso