Art. 112 quater, D.lgs. n. 219/2006 e s.m.i. – Indicazioni regionali  per la vendita online dei medicinali.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014,  con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo secondo i Programmi Operativi di cui al richiamato art. 2, comma 88 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche e integrazioni;

 

VISTO il decreto commissariale n. 90/2014 del 12.08.2014, di presa d’atto dell’insediamento del Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo dr. Luciano D’Alfonso, in qualità di Commissario ad Acta per l’attuazione del summenzionato Piano di rientro, con decorrenza dell’incarico dal 12.08.2014;

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07.06.2012 con la quale il dr. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato sub-commissario per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre  2009 e s.m.i., di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, con particolare riferimento - per gli aspetti di programmazione sanitaria - ai provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessaria all’attuazione del Piano di Rientro;

 

VISTO il decreto commissariale n. 20 del 11.06.2012 avente ad oggetto “Insediamento del Subcommissario dr. Giuseppe Zuccatelli per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR abruzzese – deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07.06.2012”;

 

VISTI il Decreto Legislativo del 30.1.1992 n. 502 e s.m.i.;

 

VISTI il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

 

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17 con la quale è stata recepita la Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale;

 

ATTESO che il citato decreto legislativo, nell’apportare modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, attuativo delle Direttive 2001/83/CE e 2003/94/CE, introduce, tra l’altro nel medesimo, il Titolo VII-bis “Vendita a distanza al pubblico” e disciplina, all’articolo 112 quater, la vendita on line di medicinali per uso umano senza obbligo di prescrizione medica da parte delle farmacie ed esercizi commerciali all’art. 5 c.1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248  (di seguito definite parafarmacie);

 

PRECISATO che dalla predetta attività è espressamente esclusa la distribuzione dei medicinali con obbligo di prescrizione medica, i quali devono essere dispensati, secondo la vigente normativa, solamente in farmacia dal farmacista;

 

CONSIDERATO che,  ai sensi dell’art. 112-quater del D. Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.:

-        le farmacie e le parafarmacie possono vendere on line i medicinali senza obbligo di prescrizione medica, previo ottenimento della specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione di competenza;

-        in conformità alle direttive e alle raccomandazioni dell’Unione Europea il Ministero della Salute predispone un logo identificativo nazionale conforme alle indicazioni definite per il logo comune che sia riconoscibile in tutta l’Unione, che identifichi ogni farmacia o parafarmacia che mette in vendita medicinali al pubblico a distanza;

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2015, avente per oggetto “Predisposizione del logo identificativo nazionale per la vendita online dei medicinali”, pubblicato sulla GU n. 19 del 25-1-2016;

 

RICHIAMATA la circolare esplicativa del Ministero della Salute prot. n. DGDMF 3799-P-26/01/2016 avente ad oggetto “Vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell’articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219” – acquisita agli atti del Dipartimento per la Salute e il Welfare in data 29.01.2016 con prot. RA 20969/DPF003 -  (Allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) nella quale viene espressamente evidenziato che la procedura di avvio dell’attività on line si articola in due distinte fasi:

a.       la prima, concernente il rilascio dell’autorizzazione gestita dall’Autorità territorialmente competente;

b.      la seconda, relativa alla registrazione ed all’ottenimento del logo identificativo nazionale curata dal Ministero della Salute.

 

ATTESO che nella predetta Circolare ministeriale viene precisato che:

-        la procedura per il rilascio delle autorizzazioni è stabilita dalle Autorità regionali che ne definiscono modalità e termini;

-        la documentazione che le farmacie/”pafarmacie” devono allegare alla domanda di rilascio, ad integrazione delle informazioni già stabilite dalla normativa vigente, prevede che il titolare di farmacia/”parafarmacia” debba anche comunicare - assieme alla denominazione sociale, alla partita IVA e all’indirizzo completo del sito web - il Codice Univoco assegnato dal Ministero della Salute e consultabile nel portale open data del Ministero;

-        sussiste l’obbligo, in capo al titolare di farmacia/”parafarmacia”,  di comunicare l’indirizzo del sito web utilizzato per la vendita on line unitamente ad ogni informazione pertinente ad identificare tale sito, ossia tutti gli elementi utili per risalire al dominio quali i dati del Registrante e del Contatto amministrativo del sito;

 

PRECISATO che:

-        la comunicazione della data di inizio dell’attività di vendita online, che non può in nessun caso avvenire prima dell’apposizione, sulle pagine web dedicate alla vendita dei medicinali, del logo identificativo nazionale rilasciato dal Ministero della Salute, comprensivo del collegamento ipertestuale al registro dei soggetti autorizzati;

-        in base a quanto suriportato, la data indicata nella richiesta di autorizzazione deve tener conto dei tempi necessari per l’ottenimento del predetto logo;

-        la procedura per la richiesta del logo e per la registrazione nell’elenco dei siti autorizzati alla vendita on line è invece di pertinenza del Ministero, che ha pubblicato tutti i passaggi di tale procedura sul proprio portale http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4369&area=farmaci&menu=online ;

 

PRECISATO altresì che:

-        la circolare del Ministero della Salute prot. n. DGDMF 3799-P-26/01/2016 prevede espressamente che, una volta ottenuta l’autorizzazione regionale, titolare di farmacia/”parafarmacia” dovrà inoltrare al Ministero della Salute domanda di registrazione nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita online e, contestualmente, richiedere il rilascio del logo. Il modulo da compilare a tale scopo è disponibile sul portale del Ministero;

-        l’Ufficio competente del Ministero, espletati i dovuti accertamenti, provvede a registrare il richiedente nell’elenco ed a trasmettere, via pec, una copia digitale, non trasferibile, del logo summenzionato, nonché il collegamento ipertestuale che deve essere contenuto nel logo stesso;

-        la consegna e l’utilizzo del logo non trasferiscono alcun diritto di proprietà intellettuale e che l’uso improprio espone i titolari alle correlate sanzioni amministrative e penali;

-        non è consentito alle farmacie affittare, dare in locazione, cedere o trasferire qualsiasi tipo di diritto relativo al logo identificativo nazionale. È altresì vietato modificare l’aspetto del logo, ad eccezione dell’aumento o della diminuzione proporzionale delle sue dimensioni;

-        è vietato l’utilizzo del logo per le altre attività di e-commerce della farmacia, ovvero per la vendita a distanza di cosmetici, dispositivi medici, integratori alimentari, etc..

 

RIBADITO che per quanto previsto dalla normativa sul trasporto dei medicinali venduti on line,  tale trasporto deve essere fatto nel rispetto delle Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione (Decreto Ministero della Salute 6 luglio 1999);

 

RICHIAMATA la Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 46 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)”;

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 12 della predetta L.R. n. 46/2014 titolato “Disposizioni sulla vendita a distanza al pubblico” che dispone che il Servizio competente in materia farmaceutica del Dipartimento regionale competente in materia di salute autorizzi le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , a fornire medicinali a distanza al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 112 quater del d.lgs. 219/2006 e s.m.i.;

 

CONSIDERATO, ai sensi della normativa regionale e nazionale ad oggi vigente, che:

-            con riferimento alle farmacie, il Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione è competente in materia di rilascio dell’autorizzazione all’apertura e all’esercizio;

-            con riferimento, invece, alle cosidette “parafarmacie” è soggetta al regime della “comunicazione”;

 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, di individuare temporaneamente, nelle more dell’adeguamento della normativa regionale alle modifiche intervenute a livello legislativo nazionale, nel Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatezza del Dipartimento per la Salute e il Welfare l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione alla vendita on line di medicinali di cui all’articolo 112 quater, comma 3, D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.;

 

RITENUTO, altresì, di precisare che il titolare di farmacia/”parafarmacia”, ancorché in possesso della predetta autorizzazione regionale, non potrà avviare l’attività di vendita on line prima del perfezionamento di tutte le successive azioni richieste e disciplinate dal Ministero della Salute;

 

RICHIAMATO  il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19.09.2014 recante “Modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell’art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – servizio @e.bollo”;

 

RITENUTO di dover approvare il modello di richiesta di autorizzazione della vendita di medicinali on line valido sul territorio della Regione Abruzzo (Allegato 2 – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) da trasmettere:

-        mediante raccomandata A.R. inviata al seguente indirizzo Servizio Assistenza Farmaceutica Attività  Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatezza del Dipartimento per la Salute e il Welfare – Regione Abruzzo -  Via Conte di Ruvo, 74 - 65121PESCARA, in caso di utilizzo della modalità cartacea,

-        mediante PEC inviata al seguente indirizzo dpf003@pec.regione.abruzzo.it, in caso di pagamento dell’imposta di  bollo effettuato con il servizio @e.bollo;

 

RITENUTO altresì di demandare al Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatezza del  Dipartimento per la Salute e il Welfare – qualora se ne ravvisi la necessità – la competenza alla predisposizione di eventuali ed ulteriori disposizioni opportunamente redatte in merito alla applicazione del presente provvedimento;

 

CONSIDERATO che le motivazioni sopra addotte a sostegno del presente atto indicano l’urgenza e l’indifferibilità della emanazione dello stesso, tali da procrastinarne la trasmissione al  Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale - all’uopo costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine della corretta verifica degli adempimenti da porre in essere per l’esecuzione del Piano di Risanamento di cui sopra -  per la dovuta valutazione, ordinariamente preventiva;

 

Tutto ciò premesso

 

DECRETA

 

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

 

1.      di recepire la circolare del Ministero della Salute prot. n. DGDMF 3799-P-26/01/2016 avente ad oggetto “Vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell’articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219” (Allegato 1 – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

2.      di individuare quale autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione alla vendita on line di medicinali di cui all’articolo 112 quater, comma 3, D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i. il Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatezza del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione;

3.      di approvare il modello di richiesta di autorizzazione della vendita di medicinali on line valido sul territorio della Regione Abruzzo (Allegato 2 – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

4.      di precisare che l’istanza deve essere trasmessa mediante raccomandata A.R. inviata al seguente indirizzo Servizio Assistenza Farmaceutica Attività  Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatezza del Dipartimento per la Salute e il Welfare – Regione Abruzzo -  Via Conte di Ruvo, 74 - 65121PESCARA, in caso di utilizzo della modalità cartacea ovvero mediante PEC inviata al seguente indirizzo dpf003@pec.regione.abruzzo.it, in caso di pagamento dell’imposta di  bollo effettuato con il servizio @e.bollo;

5.      di demandare al Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatezza del  Dipartimento per la Salute e il Welfare la competenza alla predisposizione di eventuali ed ulteriori disposizioni opportunamente redatte in merito alla applicazione del presente provvedimento;

6.      di trasmettere il presente provvedimento, per i successivi adempimenti di competenza, ai Direttori Generali delle AASSLL della Regione Abruzzo, ai Servizi Farmaceutici delle A.A.S.S.L.L. della Regione Abruzzo, alle OO.SS. delle farmacie pubbliche e private, agli Ordini provinciali dei farmacisti; 

7.      di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8.      di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

9.      di trasmettere il presente atto al  Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso

Segue allegato