Modifiche ed integrazioni al Decreto del Commissario ad Acta n.31/2015 recante “Linee Negoziali per la Regolamentazione dei Rapporti in Materia di Prestazioni in Residenze Sanitarie Psicoriabilitative erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l’anno 2015”.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

 

RICHIAMATO il Decreto n. 90 del 12 agosto 2014 di insediamento del Presidente pro tempore della Regione Abruzzo, Dr. Luciano D’Alfonso, come Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario abruzzese;

 

CONSIDERATO che la predetta Deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario ad acta, la realizzazione dell’intervento prioritario inerente la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa relativi alle prestazioni da essi erogate;

 

ATTESO che, in base all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n°159, convertito in Legge 29.11.2007 n°222, l’incarico commissariale è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;

 

RICHIAMATO il decreto commissariale n.31 del 12 marzo 2015, con il quale si è provveduto ad approvare le “Linee negoziali di regolamentazione dei rapporti  in materia di prestazioni in residenze psicoriabilitative” per l’annualità 2015 assumendo a base giuridica le fonti normative e regolamentari di seguito riepilogate:

-        il D.L. 6 luglio 2011 n° 98, convertito – con modificazioni – in Legge 15 luglio 2011 n°11, il quale, all’art. 17, co. 1 prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

-        il decreto commissariale n.52/2012 dell’11/10/2012 avente ad oggetto: “Determinazione del fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale della Regione Abruzzo per la non autosufficienza, disabilità - riabilitazione, salute mentale e dipendenze patologiche” con il quale si è tra l’altro provveduto a rideterminare il fabbisogno regionale, suddiviso per Asl di afferenza e per settings assistenziali per l’area psicoriabiltiativa  così come di seguito specificato:

·             Residenze  Riabilitative Post acuzie (ex tipologia A di cui alla DGR 877/2001);

·             Case Famiglia (ex Tipologia B di cui alla DGR 877/2001);

·             Gruppi Appartamento (ex tipologia C di cui alla DGR 877/2001);

·             Residenze protette (ex tipologia D di cui alla DGR 877/2001);

 

ATTESO che, in relazione a quanto previsto dalle surrichiamate disposizioni normative afferenti il contenimento della spesa sanitaria, il tetto massimo di spesa per l’acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria in residenze psicoriabilitative per l’anno 2015  in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo è stato determinato di Euro 15.935.763,34 (Euro quindicimilioninovecentotrentacinquemilasettecentosessantatrè/34);

 

DATO ATTO che i contratti per l’area psico-riabilitativa sono stati stipulati entro i termini sopra riportati per n.5 erogatori su 6 titolari del relativo provvedimento di accreditamento pre-definitivo e conseguentemente le su esposte modifiche trovano automatica applicazione ai rapporti in essere – la cui durata rimane fissata – ai sensi del precedente decreto 31/2015 – in termini annuali dal 1.1.2015 al 31.12.2015;

 

PRECISATO che medio tempore e fino a completamento del processo di riconversione e razionalizzazione della rete residenziale, di cui ai decreti nn. 20/2014- 133/2014 – 38/2015- 67/2015, per la remunerazione delle prestazioni rese dagli erogatori privati continua a trovare applicazione l’art.14 dello schema di accordo negoziale così come integrato e modificato per effetto del presente provvedimento;

 

PRECISATO altresì che, nelle more della definizione di tale procedimento, il riferimento alla DGR 877/2001 va inteso come esclusivamente riferito alle tariffe ivi stabilite, e che queste ultime saranno successivamente modificate anche alla luce del lavoro istruttorio condotto per la psico-riabilitazione dell’apposito Gruppo di Lavoro istituito presso l’Agenzia sanitaria regionale, con il compito tra l’altro di effettuare una ricognizione degli atti di programmazione regionale succedutisi in materia e di renderne coerente il contenuto con quanto previsto dagli indirizzi nazionali vigenti in materia di residenzialità psichiatrica – di cui all’Accordo Stato/Regioni 25 marzo 2015 – recepito con apposito provvedimento dalla Struttura commissariale;

 

DATO ATTO che, per tutto quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento, le previsioni contenute in tal senso e tra le altre le previsioni sui tetti di spesa individuali e complessivo, le quali restano, pertanto, ferme e immutate; 

 

RICHIAMATA altresì, con riferimento ai contenziosi attivati dalle strutture provvisoriamente accreditate per prestazioni psico-riabilitative, le quali ad oggi non risultano aver sottoscritto il contratto, l’ ordinanza del Consiglio di Stato n.7581/2014 la quale espressamente precisa, con riferimento alle clausole dell’accordo negoziale, per cui è prevista la sottoscrizione espressa del privato erogatore ai sensi dell’art.1341 c.c., in adesione alle richieste dei Dicasteri affiancanti per esigenze di programmazione finanziaria che le stesse “lungi dal ledere garanzie costituzionali, sembrano evocare un impegno della parte privata contraente al rispetto ed all’accettazione dei vincoli di spesa essenziali in un regime come quello esistente in Abruzzo sottoposto a Piano di rientro”;

 

CONSIDERATO tuttavia e salvo quanto sopra che, nell’ambito di apposita riunione convocata il giorno 6 maggio 2015, la Struttura psicoriabilitativa “Villa Serena”, provvisoriamente accreditata, ha richiesto di valutare la possibilità di  redistribuire – fermo restando il tetto complessivo di spesa assegnato per prestazioni di carattere psico-riabilitativo - le quote di budget assegnate ad alcune strutture psicoriabilitative, le quali risultavano assegnatarie di una valorizzazione economica delle prestazioni erogate sovra-dimensionata rispetto all’effettiva capacità produttiva così come evidenziata dal raffronto tra posti letto utilizzati e ammontare complessivo richiesto a rimborso – da riepilogo delle fatture per prestazioni – previa verifica di appropriatezza e congruità di cui all’art. 11 dello schema di accordo contrattuale all. 2 al DCA 31/2015;

 

RICHIAMATA a tal proposito l’istruttoria svolta dagli Uffici competenti sulla base dei riepiloghi del fatturato relativo alle prestazioni effettuate nell’ anno 2015;

 

RICHIAMATA altresì la nota n. prot. RA/303576/ DPF06 del 2 dicembre 2015 con la quale il competente Servizio “Contratti con gli erogatori privati e sistema di remunerazione delle prestazioni dell’area ospedaliera e territoriale” ha evidenziato, in prospettiva della determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2016- 2018, come l’utilizzo esclusivo del criterio c.d. “storico” per la determinazione del tetto di spesa non sia esente da criticità per le considerazioni ivi meglio riportate;

 

RICHIAMATO, in senso analogo, il Decreto commissariale n 10/2016 con il quale si è dato avvio al processo di riconversione delle strutture della rete psichiatrica e che prevede una fase di transizione dal precedente al nuovo assetto dell’offerta per tutta l’annualità 2016 e comunque non oltre l’annualità 2017;

 

RITENUTO di poter proporre, nelle more della riorganizzazione dell’offerta residenziale psichiatrica di cui al DCA 10/2016 nonché di una rivisitazione complessiva dei parametri di determinazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni in regime residenziale e di psico-riabilitazione, una modifica dell’All. 1 del DCA 31/2015 nel senso sopra rappresentato e fermo restando il tetto complessivo di spesa per l’acquisto di prestazioni di psico-riabilitazione stabilito dal DCA 31/2015 per l’annualità 2015;

 

DATO altresì atto che il Subcommissario, Dr. Giuseppe Zuccatelli, ha espressamente approvato con la firma in calce al presente provvedimento – i contenuti e le condizioni previste dalla clausola integrativa della quale si allega schema di proposta – parte integrante e sostanziale del presente atto, con la precisazione che la formalizzazione della stessa si intende subordinata a tutte le condizioni e circostanze meglio esplicate nel testo della medesima, e, particolarmente:

-            l’esistenza di giudizi in corso, pervenuti a qualsiasi stato e grado, relativamente ai quali, per effetto della sottoscrizione della predetta clausola, la Struttura si impegna ad effettuare valida rinuncia agli atti del giudizio e di darne comunicazione alla struttura commissariale;

-            la precisazione che la suddetta rideterminazione dei tetti di spesa individuali assegnata alla struttura“ Villa Serena” per l’annualità 2015 non costituisce in alcun modo riconoscimento da parte dell’Organo commissariale della produzione effettuata;

-            che vengono fatte salve le determinazioni dei tetti di spesa per le successive annualità;

-            che la predetta rideterminazione si intende effettuata a saldo complessivo invariato;

 

PRECISATO che con la sottoscrizione della predetta clausola integrativa la Struttura Villa Serena si impegna a procurare l’improcedibilità del ricorso promosso avverso il decreto commissariale 31/2015;

 

RILEVATO che l’arco temporale di riferimento delle linee di regolamentazione dei rapporti negoziali per l’acquisto di prestazioni da erogatori provvisoriamente accreditati per strutture psico-riabilitative, di cui al menzionato DCA 31/2015 è venuto a cessare al 31 dicembre 2015, e che tuttavia nelle more dell’adozione dei relativi provvedimenti commissariali per l’avvio della negoziazione 2016, sono state impartite – in data 2 marzo 2016 - alle Aziende Usl della Regione Abruzzo provvisorie indicazioni in merito alla gestione dei rapporti con la committenza, le quali in assenza di diversi atti dispositivi facevano riferimento e rinvio, tra gli altri e con specifico riferimento ai rapporti con gli erogatori privati titolari di accreditamento pre-definitivo per prestazioni di carattere psico-riabilitativo, al nominato DCA 31/2015;

 

PRESO ATTO delle risultanze in merito prodotte dalla ricognizione delle prestazioni di psico-riabilitazione valorizzate come appropriate “entro tetto 2015” effettuata giusta nota n. prot. RA/51001/DPF006 dell’8 marzo 2016, particolarmente in merito agli effetti redistributivi prodotti, anche tenuto conto del dimensionamento e dell’attuale distribuzione dell’offerta, dal criterio di determinazione del tetto di spesa, valorizzato allo storico delle prestazioni erogate;

 

PRESO altresì atto dei maggiori oneri di gestione connessi per le Strutture “Il Castello” e  Quadrifoglio” alla presa in carico dei pazienti c.d. socialmente pericolosi, eseguita in forza di apposito ordine dell’autorità giudiziaria e della conseguente necessità di procedere ad apposita dettagliata ricognizione dell’entità e dell’incidenza di tali oneri, per l’assunzione delle più idonee determinazioni in merito;

 

RITENUTO che– con specifico riferimento alle predette due strutture psico-riabilitative, le quali in forza di apposita circolare commissariale, ospitano pazienti socialmente pericolosi, sostenendo   ulteriori costi connessi alle necessarie attività di sorveglianza e vigilanza riconducibili alla presa in carico dei predetti pazienti, si procederà successivamente ad apposita ricognizione dell’incidenza di tali oneri aggiuntivi e successivamente all’adozione di apposito atto commissariale di indirizzo;

 

RILEVATO che la ripartizione della quota di tetto complessivo per l’acquisto di strutture psico-riabilitative, dovrà tenere in conto e in opportuno bilanciamento, non solo l’accoglimento di istanze previamente formalizzate da parte di talune Strutture, ma anche la più equa allocazione delle predette risorse tra tutti gli erogatori interessati, i quali abbiano sottoscritto, per tempo, i relativi accordi contrattuali, sottostando ai limiti ed alle condizioni ivi previste, e anche avuto riguardo ai dati effettivi in termini di volume di attività e di incremento di presa in carico;

 

RITENUTO  che quanto sopra riveste carattere di urgenza e pertanto non è sottoposto alla preventiva approvazione dei Dicasteri affiancanti;

 

DECRETA

 

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

 

1.      di dare atto degli effetti redistributivi prodotti, anche tenuto conto del dimensionamento e dell’attuale distribuzione dell’offerta, dal criterio di determinazione del tetto di spesa per l’acquisto di prestazioni di psico-riabilitazione, valorizzato allo storico delle prestazioni erogate;

2.      di approvare la clausola integrativa agli art. 3 e 5 dello schema di accordo contrattuale proposto con DCA 31/2015, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale e di fissare il termine per la sottoscrizione della predetta clausola al 29 luglio 2016;

3.      di modificare e integrare l’All. 1 “Tetti di spesa individuali e complessivo” nei termini e alle condizioni di cui alla richiamata clausola integrativa, con esclusivo riferimento alla detta annualità per le motivazioni e nei termini meglio esplicitati in narrativa con riferimento all’allegato 1 del predetto provvedimento;

4.      di precisare che resta fermo il tetto di spesa complessivo fissato con DCA 31/2015 per l’acquisto di prestazioni in strutture psico-riabilitative da privato;

5.      di fissare la data per la sottoscrizione del contratto per l’acquisto di prestazioni psico-riabilitative annualità 2015 comprensivo della suddetta clausola aggiuntiva al 29 luglio 2016;

6.      di precisare altresì che la sottoscrizione della clausola integrativa – la cui formulazione si rende necessaria avendo una delle due strutture interessate dal trend in termini di carico assistenziale insistente su bacini di utenza prossimali, non impegna in alcun modo la Regione Abruzzo e l’Organo commissariale a confermare le valorizzazioni economiche disposte in forza del presente provvedimento, anche per le successive annualità, avuto riguardo anche al processo di riorganizzazione dell’offerta della rete residenziale psichiatrica avviato con DCA 10/2016;

7.      di procedere ad integrare lo schema di accordo contrattuale di cui all’allegato 2 del menzionato decreto commissariale 31/2015 nei termini di cui in narrativa salva la coerenza con i rilievi formulati dai dicasteri affiancanti e meglio esplicitati nel parere n. ABRUZZO–DGPROG–12.10.2015–0000290–P del 12 ottobre 2015 e ferme restando tutte le ulteriori previsioni di cui al menzionato provvedimento commissariale n.31/2015;

8.      di dare atto che il Subcommissario, Dr. Giuseppe Zuccatelli, ha espressamente approvato con la firma in calce al presente provvedimento – i contenuti e le condizioni previste dalla clausola integrativa – parte integrante e sostanziale del presente atto, con la precisazione che l’efficacia della stessa si intende subordinata a tutte le condizioni e circostanze meglio esplicate nel testo della medesima, e, particolarmente:

-            l’esistenza di giudizi in corso, pervenuti a qualsiasi stato e grado, relativamente ai quali, per effetto della sottoscrizione della predetta clausola, la Struttura si impegna ad effettuare valida rinuncia agli atti del giudizio e di darne comunicazione alla struttura commissariale;

-            la precisazione che la suddetta rideterminazione dei tetti di spesa individuali assegnato alla “Villa Serena” per l’annualità 2015 non costituisce in alcun modo riconoscimento da parte dell’Organo commissariale della produzione effettuata;

9.      di prendere atto delle risultanze in merito prodotte dalla ricognizione delle prestazioni di psico-riabilitazione valorizzate come appropriate “entro tetto 2015” effettuata giusta nota n. prot. RA/51001/DPF006 dell’8 marzo 2016, particolarmente in merito all’ incremento – temporaneo  in termini di carico assistenziale rilevato per la Struttura Villa Serena; 

10.    di prendere atto dei maggiori oneri di gestione connessi per le Strutture “Il Castello” e  Quadrifoglio” alla presa in carico dei pazienti c.d. socialmente pericolosi, eseguita in forza di apposito ordine dell’autorità giudiziaria e della conseguente necessità di procedere ad apposita dettagliata ricognizione dell’entità e dell’incidenza di tali oneri, per l’assunzione delle più idonee determinazioni in merito;

11.    di dare atto che– con specifico riferimento alle strutture psico-riabilitative, le quali in forza di apposita circolare commissariale, ospitano pazienti socialmente pericolosi, sostenendo   ulteriori costi connessi alle necessarie attività di sorveglianza e vigilanza riconducibili alla presa in carico dei predetti pazienti, si procederà successivamente ad apposita ricognizione dell’incidenza di tali oneri aggiuntivi e successivamente all’adozione di apposito atto commissariale di indirizzo;

12.    di specificare che la ripartizione della quota di tetto complessivo per l’acquisto di strutture psico-riabilitative, dovrà tenere in conto e in opportuno bilanciamento, non solo l’accoglimento di istanze previamente formalizzate da parte di talune Strutture, ma anche la più equa allocazione delle predette risorse tra tutti gli erogatori interessati, i quali abbiano sottoscritto, per tempo, i relativi accordi contrattuali, sottostando ai limiti ed alle condizioni ivi previste, e anche avuto riguardo ai dati effettivi in termini di volume di attività e di incremento di presa in carico;

13.    di inviare copia della presente proposta di provvedimento ai Ministeri delle Economia e Finanze e della Salute per la successiva validazione ;

14.    di notificare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo, copia del presente provvedimento;

15.    di dare mandato al competente Servizio del Dipartimento “ Salute e Welfare” di provvedere agli ulteriori adempimenti relativi alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo;

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Segue Allegato