IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la Deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della
Regione Abruzzo;
RICHIAMATO il Decreto n. 90
del 12 agosto 2014 di insediamento del Presidente pro tempore della Regione
Abruzzo, Dr. Luciano D’Alfonso, come Commissario ad acta per l’attuazione del
Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario abruzzese;
CONSIDERATO che la predetta
Deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al
Commissario ad acta, la realizzazione dell’intervento prioritario inerente la
definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di
spesa relativi alle prestazioni da essi erogate;
ATTESO che, in base
all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n°159, convertito in Legge 29.11.2007
n°222, l’incarico commissariale è conferito per l’intero periodo di vigenza del
Piano di Rientro;
RICHIAMATO il decreto
commissariale n.31 del 12 marzo 2015, con il quale si è provveduto ad approvare
le “Linee negoziali di regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni in residenze
psicoriabilitative” per l’annualità 2015 assumendo a
base giuridica le fonti normative e regolamentari di seguito riepilogate:
- il D.L. 6 luglio 2011 n° 98, convertito
– con modificazioni – in Legge 15 luglio 2011 n°11, il quale, all’art. 17, co.
1 prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il
conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul
livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli
operatori privati accreditati;
- il decreto commissariale n.52/2012
dell’11/10/2012 avente ad oggetto: “Determinazione del fabbisogno di assistenza
residenziale e semiresidenziale della Regione Abruzzo per la non
autosufficienza, disabilità - riabilitazione, salute mentale e dipendenze
patologiche” con il quale si è tra l’altro provveduto a rideterminare il
fabbisogno regionale, suddiviso per Asl di afferenza e per settings
assistenziali per l’area psicoriabiltiativa così come di seguito
specificato:
·
Residenze
Riabilitative Post acuzie (ex tipologia A di cui alla DGR
877/2001);
·
Case
Famiglia (ex Tipologia B di cui alla DGR 877/2001);
·
Gruppi
Appartamento (ex tipologia C di cui alla DGR 877/2001);
·
Residenze
protette (ex tipologia D di cui alla DGR 877/2001);
ATTESO che, in relazione
a quanto previsto dalle surrichiamate disposizioni
normative afferenti il contenimento della spesa sanitaria, il tetto massimo di
spesa per l’acquisto di prestazioni di assistenza sanitaria in residenze psicoriabilitative per l’anno 2015 in favore dei pazienti residenti nella
Regione Abruzzo è stato determinato di Euro 15.935.763,34 (Euro
quindicimilioninovecentotrentacinquemilasettecentosessantatrè/34);
DATO ATTO che i contratti
per l’area psico-riabilitativa sono stati stipulati
entro i termini sopra riportati per n.5 erogatori su 6 titolari del relativo
provvedimento di accreditamento pre-definitivo e
conseguentemente le su esposte modifiche trovano automatica applicazione ai
rapporti in essere – la cui durata rimane fissata – ai sensi del precedente
decreto 31/2015 – in termini annuali dal 1.1.2015 al 31.12.2015;
PRECISATO che medio tempore
e fino a completamento del processo di riconversione e razionalizzazione della
rete residenziale, di cui ai decreti nn. 20/2014- 133/2014
– 38/2015- 67/2015, per la remunerazione delle prestazioni rese dagli erogatori
privati continua a trovare applicazione l’art.14 dello schema di accordo
negoziale così come integrato e modificato per effetto del presente
provvedimento;
PRECISATO altresì che,
nelle more della definizione di tale procedimento, il riferimento alla DGR
877/2001 va inteso come esclusivamente riferito alle tariffe ivi stabilite, e
che queste ultime saranno successivamente modificate anche alla luce del lavoro
istruttorio condotto per la psico-riabilitazione
dell’apposito Gruppo di Lavoro istituito presso l’Agenzia sanitaria regionale,
con il compito tra l’altro di effettuare una ricognizione degli atti di
programmazione regionale succedutisi in materia e di renderne coerente il
contenuto con quanto previsto dagli indirizzi nazionali vigenti in materia di
residenzialità psichiatrica – di cui all’Accordo Stato/Regioni 25 marzo 2015 –
recepito con apposito provvedimento dalla Struttura commissariale;
DATO ATTO che, per tutto
quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento, le previsioni
contenute in tal senso e tra le altre le previsioni sui tetti di spesa
individuali e complessivo, le quali restano, pertanto, ferme e immutate;
RICHIAMATA altresì, con riferimento
ai contenziosi attivati dalle strutture provvisoriamente accreditate per
prestazioni psico-riabilitative, le quali ad oggi non
risultano aver sottoscritto il contratto, l’ ordinanza del Consiglio di Stato
n.7581/2014 la quale espressamente precisa, con riferimento alle clausole
dell’accordo negoziale, per cui è prevista la sottoscrizione espressa del
privato erogatore ai sensi dell’art.1341 c.c., in adesione alle richieste dei
Dicasteri affiancanti per esigenze di programmazione finanziaria che le stesse
“lungi dal ledere garanzie costituzionali, sembrano evocare un impegno della
parte privata contraente al rispetto ed all’accettazione dei vincoli di spesa
essenziali in un regime come quello esistente in Abruzzo sottoposto a Piano di
rientro”;
CONSIDERATO tuttavia e salvo
quanto sopra che, nell’ambito di apposita riunione convocata il giorno 6 maggio
2015, la Struttura psicoriabilitativa “Villa Serena”,
provvisoriamente accreditata, ha richiesto di valutare la possibilità di redistribuire – fermo restando il tetto
complessivo di spesa assegnato per prestazioni di carattere psico-riabilitativo
- le quote di budget assegnate ad alcune strutture psicoriabilitative,
le quali risultavano assegnatarie di una valorizzazione economica delle
prestazioni erogate sovra-dimensionata rispetto all’effettiva capacità
produttiva così come evidenziata dal raffronto tra posti letto utilizzati e
ammontare complessivo richiesto a rimborso – da riepilogo delle fatture per
prestazioni – previa verifica di appropriatezza e congruità di cui all’art. 11
dello schema di accordo contrattuale all. 2 al DCA
31/2015;
RICHIAMATA a tal proposito
l’istruttoria svolta dagli Uffici competenti sulla base dei riepiloghi del
fatturato relativo alle prestazioni effettuate nell’ anno 2015;
RICHIAMATA altresì la nota n.
prot. RA/303576/ DPF06 del 2 dicembre 2015 con la
quale il competente Servizio “Contratti con gli erogatori privati e sistema di
remunerazione delle prestazioni dell’area ospedaliera e territoriale” ha
evidenziato, in prospettiva della determinazione dei tetti di spesa per il
triennio 2016- 2018, come l’utilizzo esclusivo del criterio c.d. “storico” per
la determinazione del tetto di spesa non sia esente da criticità per le
considerazioni ivi meglio riportate;
RICHIAMATO, in senso
analogo, il Decreto commissariale n 10/2016 con il quale si è dato avvio al
processo di riconversione delle strutture della rete psichiatrica e che prevede
una fase di transizione dal precedente al nuovo assetto dell’offerta per tutta
l’annualità 2016 e comunque non oltre l’annualità 2017;
RITENUTO di poter
proporre, nelle more della riorganizzazione dell’offerta residenziale
psichiatrica di cui al DCA 10/2016 nonché di una rivisitazione complessiva dei
parametri di determinazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni in
regime residenziale e di psico-riabilitazione, una
modifica dell’All. 1 del DCA 31/2015 nel senso sopra
rappresentato e fermo restando il tetto complessivo di spesa per l’acquisto di
prestazioni di psico-riabilitazione stabilito dal DCA
31/2015 per l’annualità 2015;
DATO altresì atto che
il Subcommissario, Dr. Giuseppe Zuccatelli,
ha espressamente approvato con la firma in calce al presente provvedimento – i
contenuti e le condizioni previste dalla clausola integrativa della quale si
allega schema di proposta – parte integrante e sostanziale del presente atto,
con la precisazione che la formalizzazione della stessa si intende subordinata
a tutte le condizioni e circostanze meglio esplicate nel testo della medesima,
e, particolarmente:
-
l’esistenza di giudizi in
corso, pervenuti a qualsiasi stato e grado, relativamente ai quali, per effetto
della sottoscrizione della predetta clausola, la Struttura si impegna ad
effettuare valida rinuncia agli atti del giudizio e di darne comunicazione alla
struttura commissariale;
-
la precisazione che la suddetta
rideterminazione dei tetti di spesa individuali assegnata alla struttura“ Villa
Serena” per l’annualità 2015 non costituisce in alcun modo riconoscimento da
parte dell’Organo commissariale della produzione effettuata;
-
che vengono fatte salve le
determinazioni dei tetti di spesa per le successive annualità;
-
che la predetta rideterminazione si
intende effettuata a saldo complessivo invariato;
PRECISATO che con la
sottoscrizione della predetta clausola integrativa la Struttura Villa Serena si
impegna a procurare l’improcedibilità del ricorso promosso avverso il decreto
commissariale 31/2015;
RILEVATO che l’arco
temporale di riferimento delle linee di regolamentazione dei rapporti negoziali
per l’acquisto di prestazioni da erogatori provvisoriamente accreditati per
strutture psico-riabilitative, di cui al menzionato
DCA 31/2015 è venuto a cessare al 31 dicembre 2015, e che tuttavia nelle more
dell’adozione dei relativi provvedimenti commissariali per l’avvio della
negoziazione 2016, sono state impartite – in data 2 marzo 2016 - alle Aziende Usl della Regione Abruzzo provvisorie indicazioni in merito
alla gestione dei rapporti con la committenza, le quali in assenza di diversi
atti dispositivi facevano riferimento e rinvio, tra gli altri e con specifico
riferimento ai rapporti con gli erogatori privati titolari di accreditamento pre-definitivo per prestazioni di carattere psico-riabilitativo, al nominato DCA 31/2015;
PRESO ATTO delle risultanze
in merito prodotte dalla ricognizione delle prestazioni di psico-riabilitazione
valorizzate come appropriate “entro tetto 2015” effettuata giusta nota n. prot. RA/51001/DPF006 dell’8 marzo 2016, particolarmente in
merito agli effetti redistributivi prodotti, anche tenuto conto del
dimensionamento e dell’attuale distribuzione dell’offerta, dal criterio di
determinazione del tetto di spesa, valorizzato allo storico delle prestazioni
erogate;
PRESO altresì atto dei
maggiori oneri di gestione connessi per le Strutture “Il Castello” e “Quadrifoglio” alla
presa in carico dei pazienti c.d. socialmente pericolosi, eseguita in forza di
apposito ordine dell’autorità giudiziaria e della conseguente necessità di
procedere ad apposita dettagliata ricognizione dell’entità e dell’incidenza di
tali oneri, per l’assunzione delle più idonee determinazioni in merito;
RITENUTO che– con
specifico riferimento alle predette due strutture psico-riabilitative,
le quali in forza di apposita circolare commissariale, ospitano pazienti
socialmente pericolosi, sostenendo
ulteriori costi connessi alle necessarie attività di sorveglianza e
vigilanza riconducibili alla presa in carico dei predetti pazienti, si
procederà successivamente ad apposita ricognizione dell’incidenza di tali oneri
aggiuntivi e successivamente all’adozione di apposito atto commissariale di
indirizzo;
RILEVATO che la
ripartizione della quota di tetto complessivo per l’acquisto di strutture psico-riabilitative, dovrà tenere in conto e in opportuno
bilanciamento, non solo l’accoglimento di istanze previamente formalizzate da
parte di talune Strutture, ma anche la più equa allocazione delle predette
risorse tra tutti gli erogatori interessati, i quali abbiano sottoscritto, per
tempo, i relativi accordi contrattuali, sottostando ai limiti ed alle
condizioni ivi previste, e anche avuto riguardo ai dati effettivi in termini di
volume di attività e di incremento di presa in carico;
RITENUTO che quanto sopra riveste carattere di urgenza
e pertanto non è sottoposto alla preventiva approvazione dei Dicasteri
affiancanti;
DECRETA
Per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di
dare atto degli effetti redistributivi prodotti, anche tenuto conto del
dimensionamento e dell’attuale distribuzione dell’offerta, dal criterio di
determinazione del tetto di spesa per l’acquisto di prestazioni di psico-riabilitazione, valorizzato allo storico delle
prestazioni erogate;
2. di
approvare la clausola integrativa agli art. 3 e 5 dello schema di accordo
contrattuale proposto con DCA 31/2015, allegata al presente provvedimento quale
sua parte integrante e sostanziale e di fissare il termine per la
sottoscrizione della predetta clausola al 29 luglio 2016;
3. di
modificare e integrare l’All. 1 “Tetti di spesa
individuali e complessivo” nei termini e alle condizioni di cui alla richiamata
clausola integrativa, con esclusivo riferimento alla detta annualità per le
motivazioni e nei termini meglio esplicitati in narrativa con riferimento
all’allegato 1 del predetto provvedimento;
4. di
precisare che resta fermo il tetto di spesa complessivo fissato con DCA
31/2015 per l’acquisto di prestazioni in strutture psico-riabilitative
da privato;
5. di
fissare la data per la sottoscrizione del contratto per l’acquisto di
prestazioni psico-riabilitative annualità 2015
comprensivo della suddetta clausola aggiuntiva al 29 luglio 2016;
6. di
precisare altresì che la sottoscrizione della clausola integrativa – la cui
formulazione si rende necessaria avendo una delle due strutture interessate dal
trend in termini di carico assistenziale insistente su bacini di utenza
prossimali, non impegna in alcun modo la Regione Abruzzo e l’Organo
commissariale a confermare le valorizzazioni economiche disposte in forza del
presente provvedimento, anche per le successive annualità, avuto riguardo anche
al processo di riorganizzazione dell’offerta della rete residenziale
psichiatrica avviato con DCA 10/2016;
7. di
procedere ad integrare lo schema di accordo contrattuale di cui all’allegato
2 del menzionato decreto commissariale 31/2015 nei termini di cui in narrativa
salva la coerenza con i rilievi formulati dai dicasteri affiancanti e meglio
esplicitati nel parere n. ABRUZZO–DGPROG–12.10.2015–0000290–P del 12 ottobre
2015 e ferme restando tutte le ulteriori previsioni di cui al menzionato
provvedimento commissariale n.31/2015;
8. di
dare atto che il Subcommissario, Dr. Giuseppe Zuccatelli, ha espressamente approvato con la firma in
calce al presente provvedimento – i contenuti e le condizioni previste dalla
clausola integrativa – parte integrante e sostanziale del presente atto, con la
precisazione che l’efficacia della stessa si intende subordinata a tutte le
condizioni e circostanze meglio esplicate nel testo della medesima, e, particolarmente:
-
l’esistenza di giudizi in
corso, pervenuti a qualsiasi stato e grado, relativamente ai quali, per effetto
della sottoscrizione della predetta clausola, la Struttura si impegna ad
effettuare valida rinuncia agli atti del giudizio e di darne comunicazione alla
struttura commissariale;
-
la precisazione che la suddetta
rideterminazione dei tetti di spesa individuali assegnato alla “Villa Serena”
per l’annualità 2015 non costituisce in alcun modo riconoscimento da parte
dell’Organo commissariale della produzione effettuata;
9. di
prendere atto delle risultanze in merito prodotte dalla ricognizione delle
prestazioni di psico-riabilitazione valorizzate come
appropriate “entro tetto 2015” effettuata giusta nota n. prot.
RA/51001/DPF006 dell’8 marzo 2016, particolarmente in merito all’ incremento – temporaneo in termini
di carico assistenziale rilevato per la Struttura Villa Serena;
10. di
prendere atto dei maggiori oneri di gestione connessi per le Strutture “Il
Castello” e “Quadrifoglio”
alla presa in carico dei pazienti c.d. socialmente pericolosi, eseguita in
forza di apposito ordine dell’autorità giudiziaria e della conseguente
necessità di procedere ad apposita dettagliata ricognizione dell’entità e
dell’incidenza di tali oneri, per l’assunzione delle più idonee determinazioni
in merito;
11. di
dare atto che– con specifico riferimento alle strutture psico-riabilitative,
le quali in forza di apposita circolare commissariale, ospitano pazienti
socialmente pericolosi, sostenendo ulteriori
costi connessi alle necessarie attività di sorveglianza e vigilanza
riconducibili alla presa in carico dei predetti pazienti, si procederà
successivamente ad apposita ricognizione dell’incidenza di tali oneri
aggiuntivi e successivamente all’adozione di apposito atto commissariale di
indirizzo;
12. di
specificare che la ripartizione della quota di tetto complessivo per
l’acquisto di strutture psico-riabilitative, dovrà
tenere in conto e in opportuno bilanciamento, non solo l’accoglimento di istanze
previamente formalizzate da parte di talune Strutture, ma anche la più equa
allocazione delle predette risorse tra tutti gli erogatori interessati, i quali
abbiano sottoscritto, per tempo, i relativi accordi contrattuali, sottostando
ai limiti ed alle condizioni ivi previste, e anche avuto riguardo ai dati
effettivi in termini di volume di attività e di incremento di presa in carico;
13. di
inviare copia della presente proposta di provvedimento ai Ministeri delle
Economia e Finanze e della Salute per la successiva validazione
;
14. di
notificare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali della
Regione Abruzzo, copia del presente provvedimento;
15. di
dare mandato al competente Servizio del Dipartimento “
Salute e Welfare” di provvedere agli ulteriori adempimenti relativi alla
pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Abruzzo;
IL COMMISSARIO AD
ACTA
Dott.
Luciano D’Alfonso