Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Bisegna (AQ) a favore delle ditte indicate nell’ allegato A elenco n. 2 rettificato.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la legge 1766/27, nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

 

VISTO il D.P.R. n. 616/77;

 

VISTA la L.R. n. 25/88;

 

VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni;

 

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/182 del 05/09/2016 il Dirigente del Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell’Uso Efficiente delle Risorse ha approvato la richiesta di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Bisegna (AQ);

 

VISTO l’allegato “A” elenco n. 2 rettificato datato 05.09.2016, allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata, dal quale si evince la ditta che ha richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Bisegna (AQ), oltre alle 10 annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;

 

CONSIDERATO che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico della ditta indicata nell’allegato “A” elenco n. 2 rettificato datato 05.09.2016 sopra richiamato;

 

VISTA la L.R. n. 68/99 e in particolare gli artt. 2 (valori di riferimento) e 3 (legittimazione e affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. 6/2005;

 

RITENUTO che sussistono le condizioni per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore della ditta di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 2 rettificato datato 05.09.2016;

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell’Uso Efficiente delle Risorse e il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, hanno espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica e amministrativa e sulla legittimità del presente provvedimento:

 

DECRETA

 

1.      e’ legittimata nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Bisegna (AQ) a favore della ditta, indicata nell’allegato “A” elenco n. 2 rettificato datato 05.09.2016, formato da 1 facciata allegato alla determinazione dirigenziale DPD021/182 del 05/09/2016, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.      è fatto obbligo al Comune di Bisegna di riscuotere tempestivamente il canone come indicato nel più volte citato allegato “A”, elenco n. 2 rettificato datato 05.09.2016 nonché di accordare contestualmente l’affrancazione del canone di cui trattasi;

3.      il comune è autorizzato ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alla ditta se ne farà richiesta e se ne abbia diritto;

4.      è fatto obbligo al Comune di reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza dell’attuazione del presente decreto ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.3/98;

5.      la validità ed efficacia del presente decreto di legittimazione è espressamente condizionata all’avvenuto pagamento, da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso dovute al Comune e dall’espletamento delle necessarie formalità d’intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto al beneficiario senza che siano state completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione e trascrizione presso i competenti registri pubblici, il presente decreto decadrà automaticamente, e i beni resteranno nella libera disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di reintegra contro il richiedente la legittimazione;

6.      al comune è fatto obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al precedente punto 5), di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell’Uso Efficiente delle Risorse, formale comunicazione in ordine all’avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento della procedura e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni privati;

7.      di autorizzare il Dirigente del Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell’Uso Efficiente delle Risorse, del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali ed eventualmente integrare o stralciare particelle richieste in parte, per intero o variate a seguito di accatastamenti e o variazioni catastali derivate da frazionamenti.

8.      di pubblicare il presente Decreto sul B.U.R.A.T.

 

Il presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della Legge 01/12/1981, n. 692.

 

Il presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali, e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione sarà avviato, ai sensi di legge, da parte del Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell’Uso Efficiente delle Risorse del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, partecipato procedimento di riesame per l’accertamento della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte di esso.

 

Il presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all’interessato ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della comunicazione, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

Segue Allegato