Disposizioni in materia di commissario liquidatore dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro: modifiche alla legge regionale 10 marzo 2015, n. 5.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della L.R. 5/2015)

 

1.      Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell’Agenzia Sanitaria regionale) le parole ", che non può superare i duecentosettanta giorni a decorrere dalla data di notifica della nomina. In presenza di motivate e documentate ragioni, la durata dell’incarico di commissario liquidatore può essere prorogata, per una sola volta, per un massimo di ulteriori duecentosettanta giorni, ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all’articolo 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) se in data precedente." sono sostituite dalle seguenti: ". La durata dell'incarico del Commissario è fissata, con uno o più provvedimenti di cui al presente comma, nel limite di complessivi ventiquattro mesi decorrenti dalla data di notifica della nomina, ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) se in data antecedente.".

 

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

 

1.           Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 12 Ottobre 2016

 

IL VICE PRESIDENTE

Dott. Giovanni Lolli