IL COMMISSARIO
AD ACTA
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo dott. Luciano D’Alfonso è stato nominato
Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del
settore sanitario della Regione Abruzzo, secondo i Programmi Operativi di cui
all’articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto
commissariale n. 90/2014 del 12 agosto 2014 di insediamento del Commissario ad
Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
della Regione Abruzzo;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito
di affiancare il Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di
riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del servizio sanitario
abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i Programmi Operativi di cui
all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;
VISTO il decreto
commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012, di presa d’atto dell’insediamento del
dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub
Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;
VISTO il decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della
L. 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTO il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e ss.mm.ii.
che definisce i Livelli essenziali di assistenza
sanitaria garantiti dal SSN;
VISTA la L.R.
31.07.2007, n. 32 e ss.mm.ii. recante
“Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e
accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private”;
VISTA la LR n. 5/2008
del 10 marzo 2008 “Un sistema di garanzia per la salute – Piano Sanitario
Regionale 2008 – 2010”;
VISTO il decreto legge
06 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 07 agosto 2012 n.
135 ed, in particolare, l’art. 15 comma 13 lett. C) a
tenore del quale “sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi ,
strutturali e tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera
fissati con regolamento approvato ai sensi dell’art. 1 comma 169 della legge 30
dicembre 2004 n. 311, previa intesa della Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè tenendo conto della mobilità interregionale, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 31
dicembre 2012 provvedimenti di riduzione dello standard di posti letto
ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario
Regionale secondo i parametri indicati dal medesimo art 15 comma 13 lett. C)”;
VISTO il Patto per la
salute 2014 – 2016 di cui all’Intesa Governo e Regioni del 10 luglio 2014;
VISTA la deliberazione
commissariale n. 45/2010 del 05 agosto 2010 che, in attuazione dell’Intervento
6 del Programma Operativo 2010 di cui al DCA n. 44/2010, ha riordino la rete
ospedaliera della Regione Abruzzo approvando i documenti tecnici di seguito
elencati:
- Metodologia di definizione del
Fabbisogno di prestazioni ospedaliere e dei posti letto correlati
- Disattivazione dei Presidi per acuti non
coerenti col Fabbisogno individuato e cronoprogramma delle loro riconversioni
- Criteri di definizione della Rete
Integrata di Servizi, dell’assetto organizzativo e del dimensionamento delle
unità operative, delle funzioni e delle principali reti cliniche, hub e spoke
VISTO il decreto
commissariale n. 5/2011 del 28 febbraio 2011 di approvazione delle Linee guida regionali
per la redazioni degli atti aziendali delle Aziende UUSSLL;
VISTO il Documento
relativo allo “Standard per l’individuazione di strutture semplici e complesse
del SSN ex art.
12 comma 1 lett. B) Patto per la Salute 2010-2012”
approvato dal Comitato LEA nella seduta del 26 marzo 2012;
VISTI i decreti
commissariali nn. 30, 31, 32 e 33 del 27 luglio 2012
che nell’esprimere la conformità degli atti aziendali adottati dalle Aziende
UUSSLL regionali alle Linee Guida di cui al DCA n. 5/2011, hanno rinviato la
riorganizzazione delle Unità Operative Semplici e Complesse aziendali
all’acquisizione delle direttive che, nel termine stabilito dalla circolare
ministeriale 185-P del 17 luglio 2012, sarebbero state impartite dal
Commissario ad Acta in conformità al Documento del 26 marzo 2012;
VISTO il decreto n.
49/2012 del 08 ottobre 2012 che, oltre dettare le “Linee di indirizzo regionali
in materia di determinazione delle dotazioni organiche delle Aziende USL”, ha
anche recepito i suddetti Standard per l’individuazione delle strutture
semplici e complesse invitando le Aziende sanitarie ad adeguarvi la propria
dotazione strutturale modificando, in parte qua, il proprio atto aziendale;
VISTI i decreti n.
21/2014 del 23 febbraio 2014, n. 106/2013 del 20 dicembre 2013, n. 97/2013
dell’11 dicembre 2013 e n. 56/2014 del
28 aprile 2014 con i quali l’Organo commissariale ha ritenuto conformi agli
standard strutturali di cui al DCA n. 49/2012 le dotazioni stabilite nei
riformati atti aziendali;
VISTO il decreto commissariale
n. 25/2012 del 04 luglio 2012 che ha redistribuito, tra le strutture
ospedaliere private accreditate, le dotazioni di posti letto stabilite dalla
DCA n. 45/2010 in relazione alle Case di Cura private;
VISTO il DCA n. 96/2013
del 28 novembre 2013 “Organizzazione e funzioni della rete regionale dei
Servizi trasfusionali”;
VISTO il DCA n. 11/2013
del 20 febbraio 2013 “Rete dell’emergenza-urgenza della Regione Abruzzo e reti
IMA-STROKE-POLITRAUMA (trauma maggiore) percorso neurochirurgico”;
VISTO il DCA 10/2015 dell’11 febbraio 2015 che, in
attuazione del punto 1 linee di azione di cui all'Accordo Stato Regioni del 16
dicembre 2010, ha riorganizzato i Punti Nascita regionali;
VISTO il DCA n. 58/2015
dell’11 giugno 2015 che, attuando il riferito DCA n. 10/2015, ha disciplinato
il “Trasporto perinatale in emergenza (STAM e STEN)”;
VISTO il DCA n.95/2015
del 28 settembre 2015 “Approvazione del Programma di Qualificazione della Rete
dell'Emergenza Urgenza Territoriale;
VISTO il Decreto del
Ministero della Salute 02 aprile 2015 n. 70 “Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera”;
RICHIAMATO, in particolare,
l’art. 1 comma 2 del suddetto Regolamento che demanda alle Regioni l’adozione
del “provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei
posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del SSR ad un
livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti comprensivi di 0,7
posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza
post-acuzie”;
PRECISATO che, ai sensi
dello stesso art. 1 del Regolamento, comma 5, il riferito provvedimento
regionale deve essere adottato, tra l’altro, in modo da:
- procedere alla classificazione delle
strutture ospedaliere in base a quanto previsto dal paragrafo 2 dell’Allegato 1
prevedendo, per le strutture private la soglia indicata nel punto 2.5 del
medesimo paragrafo ai fini dell’accreditabilità e della
sottoscrivibilità degli accordi contrattuali annuali”
- perseguire gli standard di disciplina
indicati nel paragrafo 3 dell’allegato 1 tenendo conto di eventuali specificità
del territorio regionale sulla base di criteri epidemiologici e di accessibilità
attraverso compensazioni tra discipline
- assumere, come riferimento quanto
indicato nel paragrafo 4 dell’allegato 1 in materia di rapporto tra volumi di
attività, esiti delle cure e numerosità delle strutture, anche sotto il profilo
della qualità e della gestione del rischio clinico, provvedendo, altresì, ad
assicurare modalità di integrazione aziendale ed interaziendale tra le varie
discipline secondo il modello dipartimentale e quello di intensità di cure al
fine di assicurare la maggiore flessibilità organizzativa nella gestione dei
posti letto rispetto alla domanda appropriata di ricovero e dando specifica
rilevanza per le necessità provenienti dal pronto soccorso aventi le
caratteristiche dell’urgenza e dell’emergenza;
- applicare gli standard di qualità di cui
al paragrafo 5 dell’Allegato 1applicare gli standard di cui al paragrafo 6.3
dell’Allegato 1 tenendo presenti le indicazioni contenute nel DL 13 settembre
2012 n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 08 novembre 2012 n. 189;
- tener conto degli ulteriori standard nei
paragrafi 6, 7 dell’Allegato 1 in materia di standard organizzativi,
strutturali e tecnologici e di standard per le alte specialità;
- assicurare forme di centralizzazione di
livello sovra-aziendale per alcune attività caratterizzate da economie di scala
e da diretto rapporto volumi7qualità dei servizi, tra le quali alcune
specifiche linee di attività del sistema trasfusionale come previsto
dall’Accordo stato-regioni del 25 luglio 2012
- articolare la rete ospedaliera prevedendo
reti per patologia in
base a quanto indicato nel paragrafo 8 dell’Allegato 1; adottare
il modello hub e spoke
previsto espressamente per le reti per le quali risulti più appropriato ovvero
altre forme di coordinamento e di integrazione professionale su base non
gerarchica;
- adeguare la rete dell’emergenza-urgenza
alle indicazioni contenute nel paragrafo 9 dell’Allegato 1 anche prevedendo
specifiche misure per assicurare la disponibilità di posti letto di ricovero
nelle situazioni ordinarie ed in quelle in cui sono prevedibili picchi di
accesso comunque nel rispetto degli standard di cui al comma 2;
VISTO il DCA 55/2016
del 10 giugno 2016 di approvazione del “Piano di riqualificazione del Servizio
sanitario regionale 206-2018”;
RICHIAMATO, in particolare,
l’Intervento 2.1. “Riqualificare la rete ospedaliera promuovendo la
concentrazione delle specialità” che, in attuazione del Regolamento di cui al
DM n. 70/2015, programma la ridefinizione della rete ospedaliera regionale
secondo logiche di specializzazione delle singole strutture e di integrazione
funzionale tra i presidi con gradi decrescenti di complessità;
VISTO il Documento
tecnico “Riordino della rete ospedaliera – Regione Abruzzo” trasmesso
dall’Agenzia sanitaria regionale in data 10 novembre 2015 con prot n. 1574 che si allega al presente provvedimento quale
parte costitutiva ed integrante (All.1) i cui contenuti sono stati definiti
all’esito della protratta interlocuzione intercorsa con i Ministeri affiancanti
il Piano di Rientro nell’ottica di una puntuale attuazione, sul territorio
regionale, delle disposizioni recate dal riferito DM n. 70/2015;
RITENUTO, sulla base delle
valutazioni espresse dai Ministeri dell’Economia e Finanze e della Salute, di
poterne procedere all’approvazione in quanto rispondente ai parametri delineati
dal citato Regolamento sugli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera;
PRECISATO che, con
successivi provvedimenti saranno delineate le modalità attuative degli assetti
organizzativi definiti dal Documento Tecnico (All.1) dettagliando, in puntuali
e specifici cronoprogrammi, i processi di riorganizzazione ivi programmati;
DECRETA
Per
le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano
1. di approvare
il Documento tecnico “Riordino della rete ospedaliera – Regione Abruzzo” che si
allega al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (All.1);
2. di
rinviare a successivi provvedimenti la definizione delle modalità attuative
degli assetti organizzativi definiti dal Documento Tecnico (All.1)
dettagliando, in puntuali e specifici cronoprogrammi, i processi di
riorganizzazione ivi programmati;
3. di
trasmettere il presente decreto ai Ministeri dell’Economia e Finanze e
della Salute per la relativa validazione, procedendone, altresì, alla
pubblicazione sul BURA e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo. Della
pubblicazione sul BURA saranno notiziati i competenti servizi del Dipartimento
Salute e Welfare, l’Agenzia sanitaria regionale (ASR Abruzzo), le Aziende
UUSSLL e le Case di Cura private accreditate.
IL COMMISSARIO AD
ACTA
Dott.
Luciano D’Alfonso