Art.
. 1
(Stato di previsione delle
Entrate)
1. Sono
approvati i totali generali dell’entrata del bilancio di competenza 2016-2018
per l’importo di euro 8.077.040.655,37 per l’esercizio finanziario 2016, di
euro 6.005.790.172,77 per l’esercizio finanziario 2017 e di euro
5.951.649.608,30 per l’esercizio finanziario 2018.
2. E'
approvato in euro 9.330.123.064,95 il totale generale dell'entrata del bilancio
di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2016, ivi compresa la
giacenza di cassa presunta di euro 376.689.063,40 stimata al 1° gennaio 2016.
Art.
2
(Stato di previsione delle Spese)
1. Sono
approvati i totali generali della spesa del bilancio di competenza 2016-2018
per l’importo di euro 8.077.040.655,37 per l’esercizio finanziario 2016, di
euro 6.005.790.172,77 per l’esercizio finanziario 2017 e di euro
5.951.649.608,30 per l’esercizio finanziario 2018.
2. E'
approvato in euro 8.485.632.411,95 il totale generale della spesa del bilancio
di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2016.
Art.
3
(Bilancio di previsione
della Regione Abruzzo 2016-2018)
1.
Ai sensi del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e s.m.i., il bilancio di
previsione della Regione Abruzzo 2016-2018, si compone:
a)
del
prospetto relativo al bilancio di previsione 2016-2018 delle entrate di
bilancio, redatto per titoli e tipologie (unità di voto) - (Allegato n. 1);
b)
del
prospetto relativo al bilancio di previsione 2016-2018 delle spese di bilancio,
redatto per missioni, programmi (unità di voto) e titoli (Allegato n. 2);
c)
del
prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio
di previsione 2016-2018 (Allegato n. 3);
d)
del
prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di
previsione 2016-2018 (Allegato n. 4);
e)
del
prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio
di previsione 2016-2018 (Allegato n. 5);
f)
del
quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 6);
g)
del
prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato n. 7);
h)
del
prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (Allegato n.
8);
i)
del
prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo
pluriennale vincolato (Allegato n. 9);
l)
del
prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità (Allegato n. 10);
m)
del
prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n.
11);
n)
dell’elenco
concernente le spese obbligatorie (Allegato n. 12);
o)
della
nota integrativa (Allegato n. 13).
2.
Costituiscono ulteriori allegati al
bilancio di previsione 2016 - 2018:
a)
la
Nota informativa inerente gli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da
contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di
finanziamento che includono una componente derivata, ai sensi dell’articolo 3,
comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Allegato n. 14);
b)
l’elaborato
concernente l’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al
finanziamento del Servizio Sanitario regionale in attuazione delle disposizioni
dell’articolo 20 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato n.
15);
c)
il
Prospetto di raffronto tra le entrate dell’Unione Europea e dello Stato con le
correlate spese, nonché il Prospetto che mette a raffronto le entrate regionali
vincolate, per legge, alle specifiche destinazioni di spesa ai sensi
dell’articolo 17 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Allegato n. 16).
3.
La Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore al bilancio, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio
regionale del bilancio di previsione di cui al comma 1, approva, per ciascuno
degli anni considerati nel bilancio:
a)
il
"Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli,
tipologie e categorie (entrata) e in missioni, programmi e macroaggregati
(spesa);
b)
il
Bilancio Finanziario Gestionale (B.F.G.), ripartito in capitoli. Al bilancio
finanziario gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di
competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro
sanitario per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il
prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie,
categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Con il B.F.G. sono assegnate ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse
necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i
progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono,
altresì, definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in
entrata iscritte in bilancio.
Art.
4
(Residui attivi)
1.
Il totale generale dei residui attivi
presunti al 31 dicembre 2015, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di
previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016, è di euro
2.413.047.928,35.
Art.
5
(Residui passivi)
1.
Il totale generale dei residui
passivi presunti al 31 dicembre 2015, dei quali si autorizza il riporto nel
bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016, è di
euro 1.884.422.953,14.
Art.
6
(Autorizzazione per accertamenti e
riscossioni)
1.
Ai sensi dell’articolo 39 del D.Lgs. 118/2011 sono autorizzati l’accertamento e la
riscossione delle entrate, così come risultanti nello stato di previsione per
ciascuna unità di voto (tipologie), di cui all’allegato 1.
Art. 7
(Autorizzazione per impegni e pagamenti)
1. Ai
sensi dell’articolo 39 del D.Lgs. 118/2011 sono
autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti
di competenza e di cassa per ciascuna unità di voto (programmi), di cui
all’allegato 2.
Art.
8
(Risultato di amministrazione
presunto)
1.
Ai sensi dell’articolo 42, comma 2,
del D.Lgs. 118/2011, il risultato di amministrazione
presunto al 31.12.2015, così come riportato nell'allegato 8, al netto della
voce B "Totale parte accantonata" e della voce C "Totale parte
vincolata" è determinato provvisoriamente in un disavanzo di euro
698.314.365,14; parimenti, è determinato provvisoriamente in euro
601.515.973,45 il disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, nelle
more dell’approvazione del rendiconto 2014 e del riaccertamento
straordinario dei residui ex articolo 3, comma 7, del D.Lgs.
118/2011.
2.
Ai sensi dell’articolo 39, comma 9,
del D.Lgs. 118/2011, è iscritta nello stato di
previsione della spesa una quota del disavanzo di amministrazione presunto per l’importo
complessivo di euro 69.410.000,00 per ciascuna delle tre annualità di bilancio
(2016-2017-2018), così determinata:
a)
euro
61.318.498,00 quale annualità del disavanzo di amministrazione presunto al
31.12.2014, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, del D.L.
78/2015, convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.2015, n.
b)
euro
2.409.550,00 quale annualità del disavanzo di amministrazione derivante
dall’accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità calcolato
presuntivamente al 1° gennaio 2015;
c)
euro
5.681.432,00 quale annualità del disavanzo di amministrazione vincolato per il
rimborso dell’anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013, secondo le modalità
di cui al D.L. 179/2015.
3.
Con riferimento alla lettera a) del
comma 2, in applicazione dell’articolo 9, comma 5, del D.L. 78/2015, convertito
con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n.
4.
Con riferimento alla lettera b) del
comma 2, in applicazione dell’articolo 3, comma 15 del D.Lgs.
118/2011 ed in attesa della definizione dell’attività di riaccertamento
straordinario dei residui di cui all’articolo 3 commi 7 e seguenti dello stesso
decreto legislativo, è iscritta, a titolo prudenziale, nello stato di
previsione della spesa, per ciascuna delle tre annualità di bilancio nella voce
Disavanzo, la somma di euro 2.409.550,00, quale accantonamento presunto
trentennale relativo alla quota del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 1°
gennaio 2015.
5.
Con riferimento alla lettera c) del
comma 2, in applicazione del D.L. 179/2015, è iscritta nello stato di
previsione della spesa, nella voce disavanzo, la somma di euro 5.681.432,00 per
ciascuna delle tre annualità di bilancio, quale accantonamento relativo alla
quota del rimborso dell’anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013.
6.
Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 10, comma 7, della
L.R. 3/2002, è iscritto nella voce "utilizzo Avanzo di
amministrazione" nello stato di previsione delle entrate, il saldo
finanziario presunto relativo alle risorse vincolate da riassegnare, pari a
euro 1.366.211.622,00, destinato alla copertura delle somme reiscritte
nella competenza dello stato di previsione della spesa corrente nella missione
20, programma 01 (fondo di riserva) per la riassegnazione delle economie
vincolate, e per la riassegnazione di residui perenti vincolati a seguito
dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite
derivanti dalla legislazione statale o comunitaria o comunque afferenti a
risorse recanti vincolo di destinazione di spesa.
7.
Ai sensi del comma 9, dell’articolo
1, del D.L. 13.11.2015, n. 179, è iscritto nella voce "utilizzo Avanzo di
amministrazione" nello stato di previsione delle entrate, l’importo di
euro 170.442.960,17, pari alle anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013,
acquisite nell’anno 2013, al netto dei rimborsi al 31.12.2014, destinato alla
copertura del fondo relativo alle anticipazioni di liquidità previsto nella
missione 20, programma 01 (fondo di riserva), al netto dei rimborsi effettuati
nell’anno 2015.
Art. 9
(Residui passivi perenti)
1.
E’ autorizzata l’iscrizione, nello
stato di previsione della spesa, nel Programma 01, Missione 20, dello
stanziamento del "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui
passivi perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori", ai
sensi dell’articolo 60, comma
3, del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 18, comma 2,
della L.R. 3/2002, per un importo in competenza di euro 1.710.000,00 per
ciascuna delle annualità di bilancio.
Art. 10
(Reiscrizione residui perenti con vincolo di
destinazione)
1.
Ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs.
118/2011 e dell’articolo 34, comma 7, lettera b), della L.R. 3/2002, è
autorizzata l’iscrizione nell’anno 2016, nello stato di previsione del Titolo I
della spesa, nell’ambito della Missione 20, Programma 01, dello stanziamento
denominato Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate
dal conto dei residui per un importo di competenza di euro 106.830.320,00.
Art. 11
(Economie con vincolo di destinazione)
1.
Ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs.
118/2011 e dell’articolo 34, comma 7, lettera c) della L.R. 3/2002, nello
stato di previsione del Titolo I della spesa, è autorizzata l’iscrizione
nell’anno 2016, nell’ambito della Missione 20, Programma 01, del Fondo per la
riassegnazione di economie vincolate per un importo di euro 1.259.381.302,00.
2.
Il Dirigente del Servizio Bilancio
è autorizzato a prelevare dal fondo di cui al comma 1, con propria
determinazione, su richiesta delle Strutture regionali competenti, le somme
occorrenti per la reiscrizione degli stanziamenti nei
pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.
Art. 12
(Fondo di riserva per le spese
obbligatorie)
1.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 18, comma 3, della
L.R. 3/2002, nello stato di previsione del Titolo I della spesa, nell’ambito
della Missione 20, Programma 01, è autorizzata l’iscrizione del Fondo di
riserva per un importo pari ad euro 1.826.536,18 nell’esercizio finanziario
2016 e di euro 2.000.000,00 per gli esercizi finanziari 2017 e 2018.
2.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 2,
del D.Lgs. 118/2011, il Dirigente del Servizio
Bilancio dispone, con propria determinazione, il prelevamento di somme dal
fondo di riserva per le spese obbligatorie e la contestuale iscrizione nei
capitoli di bilancio inclusi nello specifico elenco.
Art. 13
(Fondo di riserva per le spese
impreviste)
1.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 19 della L.R.
3/2002, nello stato di previsione del Titolo I della spesa, nell’ambito della
Missione 20, Programma 01, è autorizzata l’iscrizione del Fondo di riserva per
le spese impreviste per un importo di euro 5.000,00 per ciascuna annualità.
2.
I prelevamenti dal Fondo di riserva
per le spese impreviste sono disposti mediante deliberazione della Giunta
regionale, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale entro trenta
giorni dall’adozione, ai sensi dell’articolo 19 della L.R. 3/2002.
Art. 14
(Fondo di riserva per le autorizzazioni
di cassa)
1.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 20 della L.R.
3/2002, nello stato di previsione della spesa del Titolo I, nell’ambito della
Missione 20, Programma 01, è autorizzata nell’anno 2016 l’iscrizione del Fondo
di riserva di cassa per un importo di euro 150.000.000,00.
2.
I prelevamenti dal predetto fondo
sono disposti, ai sensi dell’articolo
48, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, con determinazione
del Dirigente del Servizio Bilancio.
Art. 15
(Fondo crediti di dubbia esigibilità)
1.
Ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. 118/2011 e in applicazione del principio contabile
generale ed applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli
allegati 1 e 4/2 al medesimo decreto, è autorizzata l’iscrizione nello stato di
previsione della spesa, nell’ambito della Missione 20, Programma 01, dei Titoli
I e II della spesa, rispettivamente:
a)
dello stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte
corrente, per un importo pari ad euro 2.401.000,00 per l’esercizio finanziario
2016, ad euro 3.055.000,00 per l’esercizio finanziario 2017 e ad euro
3.703.000,00 per l’esercizio finanziario 2018;
b)
dello stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte
capitale, per un importo pari ad euro 110.900,00 per l’esercizio finanziario
2016, ad euro 72.000,00 per l’esercizio finanziario 2017 e ad euro 82.200,00
per l’esercizio finanziario 2018.
Art. 16
(Fondo per perdite degli organismi
partecipati)
1.
In applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 550-552, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)), nel Programma 03 della Missione 20 del Titolo I
dello stato di previsione della spesa, è iscritto il Fondo per il pagamento
delle perdite degli organismi partecipati, con uno stanziamento di competenza
pari ad euro 2.000.000,00 per l’anno 2016.
Art. 17
(Anticipazioni di Tesoreria)
1.
Ai sensi delle disposizioni di cui
all’articolo 69 del D.Lgs. 118/2011, nello stato di
previsione dell’entrata del bilancio è autorizzata l’iscrizione
dell’anticipazione di cassa nel titolo 7, tipologia 100, per l’importo annuo di
euro 1.000.000.000,00; parimenti, nello stato di previsione della spesa è
autorizzata l’iscrizione del rimborso delle anticipazioni di cassa nella
Missione 60, Programma 01, di pari ammontare.
2.
La previsione è riferita alle
anticipazioni attivabili nel 2016 ed ai diversi reintegri di cassa di volta in
volta necessari. Resta fermo il limite riferito a ciascuna anticipazione
previsto dal citato articolo 69 del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. come sopra precisato.
Art.
18
(Autonomia del Consiglio regionale)
1.
Ai sensi dell’articolo 67 del D.Lgs. 118/2011 e della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18,
nella Missione 01, Programma 01, è previsto uno stanziamento di competenza di
euro 24.890.000,00 per l'esercizio 2016 e di euro 24.000.000,00 per ciascuna
delle annualità 2017 e 2018; è altresì previsto uno stanziamento di cassa per
l’esercizio finanziario 2016 di euro 29.049.500.000,00.
Art.
19
(Variazioni al bilancio)
1.
Il bilancio di previsione può
essere oggetto di variazioni nel corso dell’esercizio autorizzate ai sensi
dell’articolo 51 del D.Lgs. 118/2011.
2.
Nelle more dell’adozione del
regolamento di contabilità regionale, ai sensi del medesimo articolo 51, comma
3, del D.Lgs. 118/2011, sono autorizzate con
deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell’Assessore
competente in materia di bilancio le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale.
3.
Nelle more dell’adozione del
regolamento di contabilità regionale le variazioni previste dall’articolo 51,
comma 4, del D.Lgs. 118/2011, sono autorizzate dal
Dirigente del Servizio Bilancio.
4.
Tutti gli atti amministrativi con i
quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Art.
20
(Annullamento dei diritti di
credito)
1. La Giunta regionale è autorizzata, individuandone le
condizioni e le modalità, a disporre l’annullamento dei diritti di credito
vantati quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata
risulti eccessivo rispetto alla misura dell’entrata stessa.
2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è
fissato in euro 30,00.
Art. 21
(Bilanci degli Enti dipendenti dalla
Regione)
1.
Ai fini dell’attuazione di quanto
previsto nell’articolo 47 della L.R. 3/2002 i bilanci relativi agli Enti,
Agenzie ed altri Organismi dipendenti dalla Regione saranno approvati con successiva
legge regionale.
2.
Entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 approvano i
bilanci o adottano i provvedimenti di variazione per rendere i medesimi bilanci
compatibili con le assegnazioni previste nel bilancio regionale 2016-2018.
3.
In caso di inadempimento, il
Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario ad acta con poteri
sostitutivi individuato nell’ambito del personale regionale con qualifica
dirigenziale.
Art. 22
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore
il 1° gennaio 2016.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila addì 19 Gennaio 2016
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
Seguono Allegati