Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018

 

Art. . 1

(Stato di previsione delle Entrate)

 

1.     Sono approvati i totali generali dell’entrata del bilancio di competenza 2016-2018 per l’importo di euro 8.077.040.655,37 per l’esercizio finanziario 2016, di euro 6.005.790.172,77 per l’esercizio finanziario 2017 e di euro 5.951.649.608,30 per l’esercizio finanziario 2018.

2.     E' approvato in euro 9.330.123.064,95 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2016, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di euro 376.689.063,40 stimata al 1° gennaio 2016.

 

Art. 2

(Stato di previsione delle Spese)

 

1.     Sono approvati i totali generali della spesa del bilancio di competenza 2016-2018 per l’importo di euro 8.077.040.655,37 per l’esercizio finanziario 2016, di euro 6.005.790.172,77 per l’esercizio finanziario 2017 e di euro 5.951.649.608,30 per l’esercizio finanziario 2018.

2.     E' approvato in euro 8.485.632.411,95 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2016.

 

Art. 3

(Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2016-2018)

 

1.     Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., il bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2016-2018, si compone:

a)           del prospetto relativo al bilancio di previsione 2016-2018 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (unità di voto) - (Allegato n. 1);

b)          del prospetto relativo al bilancio di previsione 2016-2018 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi (unità di voto) e titoli (Allegato n. 2);

c)           del prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2016-2018 (Allegato n. 3);

d)          del prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2016-2018 (Allegato n. 4);

e)           del prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2016-2018 (Allegato n. 5);

f)           del quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 6);

g)          del prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato n. 7);

h)          del prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (Allegato n. 8);

i)            del prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato n. 9);

l)            del prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato n. 10);

m)        del prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato n. 11);

n)          dell’elenco concernente le spese obbligatorie (Allegato n. 12);

o)          della nota integrativa (Allegato n. 13).

2.     Costituiscono ulteriori allegati al bilancio di previsione 2016 - 2018:

a)      la Nota informativa inerente gli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Allegato n. 14);

b)      l’elaborato concernente l’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio Sanitario regionale in attuazione delle disposizioni dell’articolo 20 del D.Lgs. 118/2011 (Allegato n. 15);

c)      il Prospetto di raffronto tra le entrate dell’Unione Europea e dello Stato con le correlate spese, nonché il Prospetto che mette a raffronto le entrate regionali vincolate, per legge, alle specifiche destinazioni di spesa ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Allegato n. 16).

3.           La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al bilancio, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione di cui al comma 1, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

a)           il "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie (entrata) e in missioni, programmi e macroaggregati (spesa);

b)          il Bilancio Finanziario Gestionale (B.F.G.), ripartito in capitoli. Al bilancio finanziario gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Con il B.F.G. sono assegnate ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono, altresì, definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in entrata iscritte in bilancio.

 

Art. 4

(Residui attivi)

 

1.     Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2015, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016, è di euro 2.413.047.928,35.

 

Art. 5

(Residui passivi)

 

1.     Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2015, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016, è di euro 1.884.422.953,14.

 

 

Art. 6

(Autorizzazione per accertamenti e riscossioni)

 

1.     Ai sensi dell’articolo 39 del D.Lgs. 118/2011 sono autorizzati l’accertamento e la riscossione delle entrate, così come risultanti nello stato di previsione per ciascuna unità di voto (tipologie), di cui all’allegato 1.

 

Art. 7

(Autorizzazione per impegni e pagamenti)

 

1.     Ai sensi dell’articolo 39 del D.Lgs. 118/2011 sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di competenza e di cassa per ciascuna unità di voto (programmi), di cui all’allegato 2.

 

Art. 8

(Risultato di amministrazione presunto)

 

1.           Ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2015, così come riportato nell'allegato 8, al netto della voce B "Totale parte accantonata" e della voce C "Totale parte vincolata" è determinato provvisoriamente in un disavanzo di euro 698.314.365,14; parimenti, è determinato provvisoriamente in euro 601.515.973,45 il disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, nelle more dell’approvazione del rendiconto 2014 e del riaccertamento straordinario dei residui ex articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011.

2.           Ai sensi dell’articolo 39, comma 9, del D.Lgs. 118/2011, è iscritta nello stato di previsione della spesa una quota del disavanzo di amministrazione presunto per l’importo complessivo di euro 69.410.000,00 per ciascuna delle tre annualità di bilancio (2016-2017-2018), così determinata:

a)           euro 61.318.498,00 quale annualità del disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.2015, n. 125 in deroga all'articolo 42, comma 12, del D.Lgs. 118/2011, al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;

b)          euro 2.409.550,00 quale annualità del disavanzo di amministrazione derivante dall’accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità calcolato presuntivamente al 1° gennaio 2015;

c)           euro 5.681.432,00 quale annualità del disavanzo di amministrazione vincolato per il rimborso dell’anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013, secondo le modalità di cui al D.L. 179/2015.

3.           Con riferimento alla lettera a) del comma 2, in applicazione dell’articolo 9, comma 5, del D.L. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015, n. 125 in deroga all'articolo 42, comma 12, del D.Lgs. 118/2011, è autorizzato a decorrere dal 2016 il ripiano del disavanzo nel numero massimo di annualità previste dalla legislazione vigente, con l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo. Con apposita delibera, la Giunta regionale, a seguito dell’approvazione della Legge di Stabilità per l’anno 2016 ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, approva il piano di rientro di cui al citato comma 5, dell’articolo 9, del D.L. 78/2015.

4.     Con riferimento alla lettera b) del comma 2, in applicazione dell’articolo 3, comma 15 del D.Lgs. 118/2011 ed in attesa della definizione dell’attività di riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3 commi 7 e seguenti dello stesso decreto legislativo, è iscritta, a titolo prudenziale, nello stato di previsione della spesa, per ciascuna delle tre annualità di bilancio nella voce Disavanzo, la somma di euro 2.409.550,00, quale accantonamento presunto trentennale relativo alla quota del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 1° gennaio 2015.

5.     Con riferimento alla lettera c) del comma 2, in applicazione del D.L. 179/2015, è iscritta nello stato di previsione della spesa, nella voce disavanzo, la somma di euro 5.681.432,00 per ciascuna delle tre annualità di bilancio, quale accantonamento relativo alla quota del rimborso dell’anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013.

6.     Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 10, comma 7, della L.R. 3/2002, è iscritto nella voce "utilizzo Avanzo di amministrazione" nello stato di previsione delle entrate, il saldo finanziario presunto relativo alle risorse vincolate da riassegnare, pari a euro 1.366.211.622,00, destinato alla copertura delle somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa corrente nella missione 20, programma 01 (fondo di riserva) per la riassegnazione delle economie vincolate, e per la riassegnazione di residui perenti vincolati a seguito dell'eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria o comunque afferenti a risorse recanti vincolo di destinazione di spesa.

7.     Ai sensi del comma 9, dell’articolo 1, del D.L. 13.11.2015, n. 179, è iscritto nella voce "utilizzo Avanzo di amministrazione" nello stato di previsione delle entrate, l’importo di euro 170.442.960,17, pari alle anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013, acquisite nell’anno 2013, al netto dei rimborsi al 31.12.2014, destinato alla copertura del fondo relativo alle anticipazioni di liquidità previsto nella missione 20, programma 01 (fondo di riserva), al netto dei rimborsi effettuati nell’anno 2015.

 

Art. 9

(Residui passivi perenti)

 

1.     E’ autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, nel Programma 01, Missione 20, dello stanziamento del "Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori", ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 18, comma 2, della L.R. 3/2002, per un importo in competenza di euro 1.710.000,00 per ciascuna delle annualità di bilancio.

 

Art. 10

(Reiscrizione residui perenti con vincolo di destinazione)

 

1.     Ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 34, comma 7, lettera b), della L.R. 3/2002, è autorizzata l’iscrizione nell’anno 2016, nello stato di previsione del Titolo I della spesa, nell’ambito della Missione 20, Programma 01, dello stanziamento denominato Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui per un importo di competenza di euro 106.830.320,00.

 

Art. 11

(Economie con vincolo di destinazione)

 

1.     Ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 34, comma 7, lettera c) della L.R. 3/2002, nello stato di previsione del Titolo I della spesa, è autorizzata l’iscrizione nell’anno 2016, nell’ambito della Missione 20, Programma 01, del Fondo per la riassegnazione di economie vincolate per un importo di euro 1.259.381.302,00.

2.     Il Dirigente del Servizio Bilancio è autorizzato a prelevare dal fondo di cui al comma 1, con propria determinazione, su richiesta delle Strutture regionali competenti, le somme occorrenti per la reiscrizione degli stanziamenti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.

 

Art. 12

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

 

1.     Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 18, comma 3, della L.R. 3/2002, nello stato di previsione del Titolo I della spesa, nell’ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata l’iscrizione del Fondo di riserva per un importo pari ad euro 1.826.536,18 nell’esercizio finanziario 2016 e di euro 2.000.000,00 per gli esercizi finanziari 2017 e 2018.

2.     Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, il Dirigente del Servizio Bilancio dispone, con propria determinazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la contestuale iscrizione nei capitoli di bilancio inclusi nello specifico elenco.

 

 

 

 

Art. 13

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

 

1.     Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 19 della L.R. 3/2002, nello stato di previsione del Titolo I della spesa, nell’ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata l’iscrizione del Fondo di riserva per le spese impreviste per un importo di euro 5.000,00 per ciascuna annualità.

2.     I prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale entro trenta giorni dall’adozione, ai sensi dell’articolo 19 della L.R. 3/2002.

 

Art. 14

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

 

1.     Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 118/2011 e dell’articolo 20 della L.R. 3/2002, nello stato di previsione della spesa del Titolo I, nell’ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata nell’anno 2016 l’iscrizione del Fondo di riserva di cassa per un importo di euro 150.000.000,00.

2.     I prelevamenti dal predetto fondo sono disposti, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, con determinazione del Dirigente del Servizio Bilancio.

 

Art. 15

(Fondo crediti di dubbia esigibilità)

 

1.     Ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. 118/2011 e in applicazione del principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 al medesimo decreto, è autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa, nell’ambito della Missione 20, Programma 01, dei Titoli I e II della spesa, rispettivamente:

a) dello stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente, per un importo pari ad euro 2.401.000,00 per l’esercizio finanziario 2016, ad euro 3.055.000,00 per l’esercizio finanziario 2017 e ad euro 3.703.000,00 per l’esercizio finanziario 2018;

b) dello stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte capitale, per un importo pari ad euro 110.900,00 per l’esercizio finanziario 2016, ad euro 72.000,00 per l’esercizio finanziario 2017 e ad euro 82.200,00 per l’esercizio finanziario 2018.

 

Art. 16

(Fondo per perdite degli organismi partecipati)

 

1.     In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 550-552, articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)), nel Programma 03 della Missione 20 del Titolo I dello stato di previsione della spesa, è iscritto il Fondo per il pagamento delle perdite degli organismi partecipati, con uno stanziamento di competenza pari ad euro 2.000.000,00 per l’anno 2016.

 

Art. 17

(Anticipazioni di Tesoreria)

 

1.     Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 69 del D.Lgs. 118/2011, nello stato di previsione dell’entrata del bilancio è autorizzata l’iscrizione dell’anticipazione di cassa nel titolo 7, tipologia 100, per l’importo annuo di euro 1.000.000.000,00; parimenti, nello stato di previsione della spesa è autorizzata l’iscrizione del rimborso delle anticipazioni di cassa nella Missione 60, Programma 01, di pari ammontare.

2.     La previsione è riferita alle anticipazioni attivabili nel 2016 ed ai diversi reintegri di cassa di volta in volta necessari. Resta fermo il limite riferito a ciascuna anticipazione previsto dal citato articolo 69 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. come sopra precisato.

 

Art. 18

(Autonomia del Consiglio regionale)

 

1.     Ai sensi dell’articolo 67 del D.Lgs. 118/2011 e della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18, nella Missione 01, Programma 01, è previsto uno stanziamento di competenza di euro 24.890.000,00 per l'esercizio 2016 e di euro 24.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2017 e 2018; è altresì previsto uno stanziamento di cassa per l’esercizio finanziario 2016 di euro 29.049.500.000,00.

 

Art. 19

(Variazioni al bilancio)

 

1.     Il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni nel corso dell’esercizio autorizzate ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. 118/2011.

2.     Nelle more dell’adozione del regolamento di contabilità regionale, ai sensi del medesimo articolo 51, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, sono autorizzate con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale.

3.     Nelle more dell’adozione del regolamento di contabilità regionale le variazioni previste dall’articolo 51, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, sono autorizzate dal Dirigente del Servizio Bilancio.

4.     Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Art. 20

(Annullamento dei diritti di credito)

 

1.     La Giunta regionale è autorizzata, individuandone le condizioni e le modalità, a disporre l’annullamento dei diritti di credito vantati quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell’entrata stessa.

2.     Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in euro 30,00.

 

Art. 21

(Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione)

 

1.     Ai fini dell’attuazione di quanto previsto nell’articolo 47 della L.R. 3/2002 i bilanci relativi agli Enti, Agenzie ed altri Organismi dipendenti dalla Regione saranno approvati con successiva legge regionale.

2.     Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 approvano i bilanci o adottano i provvedimenti di variazione per rendere i medesimi bilanci compatibili con le assegnazioni previste nel bilancio regionale 2016-2018.

3.     In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario ad acta con poteri sostitutivi individuato nell’ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale.

 

 

 

Art. 22

(Entrata in vigore)

 

1.     La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila addì 19 Gennaio 2016

 

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

 

 

Seguono Allegati

Allegato1

Allegato2

Allegato3

Allegato4

Allegato5

Allegato6

Allegato7

Allegato8

Allegato9

Allegato10

Allegato11

Allegato12

Allegato13

Allegato14

Allegato15

Allegato16

Allegato17