Art. 1
(Rifinanziamento
di leggi regionali)
1.
Ai
sensi dell’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive
modificazioni e integrazioni, è autorizzato per gli esercizi 2016, 2017 e 2018
il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella
"Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali" costituente
l’Allegato 1 della presente legge.
2.
Contestualmente
le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 2
(Modifica degli
stanziamenti continuativi e limiti d’impegno)
1.
A
decorrere dall’esercizio finanziario 2016 è autorizzata la modifica agli
stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella
"Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d’impegno"
costituente l’Allegato 2 della presente legge.
Art. 3
(Disposizioni in materia di canoni e
proventi per l’utilizzo del demanio idrico)
1.
Le
entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio
idrico di cui all'articolo 86
del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono destinate anche
per l’esercizio finanziario 2018 al finanziamento dei programmi di
metanizzazione del territorio regionale discendenti dalla legge
regionale 3 aprile 1995, n. 25 (Norme per la concessione dei contributi
regionali per l'utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari), dalla legge
regionale 23 dicembre 1999, n. 141 (Contributi regionali per la
realizzazione delle cabine di decompressione e delle condotte di collegamento
alle reti urbane di distribuzione del gas metano) e dalla legge
regionale 27 dicembre 2001, n. 84 (Norme per la concessione di contributi
regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo) per l'importo
di euro 4.500.000,00.
2.
Le
entrate ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
disposizioni previste all'articolo 93, comma 8 ter, della legge
regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2003), nonché
secondo le disposizioni previste dall’articolo 1 della legge regionale 3 agosto
2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo
speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le
azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze
delle acque pubbliche) e le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge
regionale 22 ottobre 2013, n. 37 (Interventi finanziari nel settore sociale,
culturale e sanitario e modifica all'articolo 38 della L.R. 10 gennaio 2012, n.
1).
Art. 4
(Oneri istruttori inerenti i procedimenti di
Valutazione Ambientale)
1.
Per
la partecipazione agli oneri connessi allo svolgimento dell’attività
istruttoria finalizzata all’adozione del provvedimento di VIA o di verifica di
Assoggettabilità a VIA, il proponente corrisponde alla Regione Abruzzo un
importo pari a:
a)
0,6
per mille del valore complessivo dell’intervento da realizzare, determinato sul
progetto definitivo, per le istruttorie relative alla procedura di VIA;
b)
0,4
per mille del valore complessivo dell’intervento da realizzare, determinato sul
progetto preliminare, per l’espletamento della fase facoltativa di
consultazione con l’Autorità competente per la definizione dello studio di
impatto ambientale, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.,
oltre a euro 50,00 quale importo fisso;
c)
euro 50,00 quale importo fisso per le
istruttorie relative ad ogni altra procedura di valutazione ambientale prevista
dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. Il Direttore del Dipartimento preposto
alle valutazioni ambientali di cui al D.Lgs. 152/2006
e s.m.i., definisce le modalità di versamento degli
oneri istruttori di cui al comma 1.
3. I proventi derivanti dal versamento degli
oneri istruttori di cui al comma 1 sono contabilizzati nello stato di
previsione dell’entrata in apposito stanziamento di nuova istituzione previsto
nel titolo 3, tipologia 200 e sono destinati al finanziamento di apposito stanziamento
dello stato di previsione della spesa della missione 09, programma 02, per
oneri di funzionamento dello Sportello Regionale per l’Ambiente e per oneri
relativi all’attività istruttoria dei procedimenti di valutazione ambientale di
cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
ivi comprese le spese di missione.
Art. 5
(Modifica all’articolo 23 della L.R. 1/2012)
1.
I
commi 4, 5 e 6 dell’articolo 23 (Prestazioni
onerose del Centro Funzionale d'Abruzzo) della legge regionale 10
gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge
Finanziaria Regionale 2012)" sono sostituiti dai seguenti commi 4 e 5:
"4. Gli introiti relativi alle prestazioni di
cui al presente articolo sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata
del bilancio 2016 nel titolo 3, tipologia 500. Le entrate di cui al presente
comma, quantificate per l’anno
5. Le risorse di cui al comma 4 possono
essere impegnate solo previo accertamento della relativa entrata.".
Art. 6
(Fondo di dotazione ex articolo 4 della L.R. 77/2000)
1.
La
dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di
sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) è stabilita
per l'anno
2.
L’utilizzo
delle somme potrà essere disposto previo accertamento della relativa entrata.
Art. 7
(Programmazione dei Fondi comunitari)
1.
Le
quote di compartecipazione a carico della Regione relative al PO FESR Abruzzo
2014-2020, al PO FSE Abruzzo 2014-2020 e al Programma di sviluppo rurale
2014-2020 sono iscritte nello stato di previsione della spesa alla missione 01,
programma 12.
2.
La
quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al Fondo Europeo per
gli Affari marittimi e Pesca 2014-2020 è iscritta nello stato di previsione
della spesa alla missione 16, programma 03.
3.
Gli
stanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con legge regionale.
Art. 8
(Obiettivi di finanza pubblica degli enti
locali)
1.
La
Regione, in attuazione delle disposizioni vigenti, provvede ad adottare per gli
enti locali le regole e i vincoli posti dal Legislatore nazionale riguardanti
la disciplina relativa agli obiettivi di finanza pubblica degli EE.LL., fermo restando il rispetto dell’obiettivo
complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.
2.
Con
deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le modalità applicative in
attuazione del comma 1.
3.
Beneficiano
prioritariamente di quanto previsto dal presente articolo gli enti locali che
acquisiscono il personale delle Province in attuazione di quanto previsto dalla
legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle
funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014).
Art. 9
(Organismo strumentale per gli interventi europei)
1.
Al
fine di favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle
risorse europee, può essere istituito, in conformità alla legislazione
nazionale, l’organismo strumentale per gli interventi europei della Regione
Abruzzo, avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei,
dotato di autonomia gestionale e contabile e privo di personalità giuridica.
2.
Sono
trasferiti all’organismo strumentale di cui al comma 1, ove istituito, tutti i
crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale
e tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi
europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.
3.
Il
patrimonio dell’organismo strumentale di cui al comma 1 è costituito dal fondo
di cassa e dai crediti e dai debiti concernenti gli interventi europei.
4.
Per
lo svolgimento della propria attività, l’organismo si avvale dei beni e del
personale della Regione anche ai fini dell’equilibrio finanziario, economico e
patrimoniale dell’organismo medesimo per gli interventi europei.
5.
Per
la gestione dell’organismo strumentale di cui al comma 1 è istituito un
apposito conto di tesoreria intestato allo stesso organismo.
6.
La
Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione dei criteri e
delle modalità di funzionamento dell’organismo di cui al comma 1, nonché alla
relativa disciplina del funzionamento e individua le misure organizzative
necessarie ad assicurare l’attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.
Art.
10
(Assunzione
mutui autorizzati dalle leggi di bilancio precedenti)
1.
La
capacità di indebitamento regionale, determinata ai sensi dell'articolo 62,
comma 6, del D.Lgs. 118/2011, è destinata unicamente
per l'assunzione di mutui autorizzati dalle leggi di bilancio dei precedenti
esercizi per spese di investimento e non contratti entro i termini degli
esercizi medesimi.
2.
L'assunzione
di mutui previsti dal comma 1 è successiva al parere positivo espresso dal
competente Servizio Bilancio della Giunta regionale e dal Collegio dei Revisori
dei Conti della Regione Abruzzo.
3.
La
Giunta regionale è autorizzata all'assunzione di mutui per le finalità di cui
al comma 1, entro l'importo massimo di euro 100 milioni, mediante assunzione di
limiti di spesa a valere sugli esercizi successivi per un periodo non superiore
a 30 anni, ad un tasso di interesse non superiore al 4,50%, con previsione di
clausole di estinzione anticipata del prestito.
Art.
11
(Disposizioni
urgenti in materia finanziaria)
1.
Alla
legge regionale 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di
rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle
leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni
urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale) sono apportate
le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 dell'articolo 2 è
sostituito dal seguente:
"3. Per l'incarico di commissario
liquidatore è riconosciuto il rimborso delle spese a valere sulle somme già
iscritte sul pertinente capitolo di spesa afferente al funzionamento
dell'Autorità di Bacino.";
b)
all'articolo 2 è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"3 bis. Per la sua natura
eccezionale, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di divieto contemplate
dall'articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012, come modificato dall'articolo 6 del
D.L. 90/2014, è consentito conferire l'incarico di commissario liquidatore
anche a personale in quiescenza.".
2.
Alla
legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico
Integrato della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al
comma 9 dell'articolo 1 le parole "Il Presidente dell'ERSI è il Componente
della Giunta regionale competente per materia, il Consiglio di Amministrazione
è composto dal Presidente dell'ERSI, dai Presidenti delle Province o da loro
delegati e da quattro Sindaci indicati dall'ANCI, sentite per Provincia le ASSI
competenti" sono sostituite dalle parole: "Il Presidente dell'ERSI è
nominato dal Consiglio regionale ai sensi del vigente Statuto su una terna di
nomi indicati dalla Giunta regionale, il Consiglio di Amministrazione, nel
rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 5 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è
composto dal Presidente dell'ERSI e da quattro componenti indicati ciascuno da
ogni ASSI entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Presidente,
decorso il quale i componenti sono designati dai Presidenti delle
Province";
b)
il comma 21 dell'articolo 1 è
sostituito dal seguente:
"21. La durata dell'incarico
commissariale termina al momento in cui l'ERSI è pienamente operativo con
l'insediamento degli organi. Il Commissario è individuato nella persona del
Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche
Ambientali, ovvero di un dipendente del medesimo Dipartimento che ha maturato
esperienza specifica nelle attività afferenti alla gestione delle risorse
idriche, ovvero di altro personale, anche in quiescenza, appartenente ai ruoli
della Pubblica Amministrazione ed avente analoga esperienza.".
3.
La
lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2013,
n. 46 (Riordino delle funzioni in materia di idoneità del percorso e delle
fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale) è sostituita
dalla seguente:
"c) dal
gestore del servizio relativamente alle funzioni di sicurezza dell'esercizio
dei mezzi di trasporto, compresa la valutazione della possibilità di
autorizzare sulle linee di tpl il transito di autobus
di lunghezza superiore fino al 4 per cento rispetto alle misure già
consentite.".
4.
La
Regione e gli Enti locali titolari delle concessioni e dei contratti di
servizio di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro in scadenza al 31
dicembre 2015 provvedono a garantire la continuità del servizio in applicazione
dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, tramite
imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico fino
all'affidamento dei servizi ai sensi del presente comma e comunque per una
durata non superiore ad un anno.
5.
Al
comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo
unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali
e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) dopo le parole
"a carico dell'ente" sono aggiunte le seguenti: "e una quota
aggiuntiva forfettaria compensativa degli emolumenti accessori previsti dai
contratti, nazionali e decentrati di lavoro, dalle leggi nazionali e regionali
applicabili, ivi inclusi i buoni pasto e compensi per lavoro straordinario da
determinarsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti di pari categoria
e posizione economica ai sensi degli stessi contratti di lavoro".
6.
All'articolo
12 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque
con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del
territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi
relativi alle utenze di acque pubbliche), come modificato dall'articolo 1,
comma 2, della L.R. 36/2015, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fatto
salvo quanto previsto dal comma 1 bis, il costo unitario per l'uso
idroelettrico, di cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 93 della L.R.
7/2003, è stabilito per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, per ogni kw di potenza
efficiente, riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE, in
euro
b)
il comma 1 bis è sostituito dal
seguente:
"1 bis. Per
la definizione di potenza efficiente si rinvia alla definizione ufficiale
utilizzata dal GSE e dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
(AEEG).";
c)
il comma 1 ter è sostituito dal
seguente:
"1 ter.
L'utente comunica al Servizio regionale competente per materia, entro il 31
gennaio di ogni anno, la potenza efficiente di cui al comma 1 bis.".
7.
La
Regione Abruzzo, al fine di fronteggiare le spese di emergenza-urgenza
sostenute dai Comuni della Marsica a seguito degli eventi alluvionali
verificatisi nel mese di ottobre 2015, eroga ai medesimi un contributo
straordinario di euro 500.000,00. La Giunta, mediante apposito provvedimento,
stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del contributo.
Art.
12
(Modifica
all'articolo 7, comma 1 della L.R. 6/2011)
1.
All'articolo
7, comma 1 della legge regionale 8 aprile 2011, n. 6 (Misurazione e valutazione
delle prestazioni delle strutture amministrative regionali) dopo la lettera f)
è aggiunta la seguente:
"f bis)
l'effettiva e puntuale partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari e
della Giunta regionale del dirigente regionale regolarmente invitato con tre
giorni di anticipo è oggetto di specifica valutazione dell'OIV. La mancata
partecipazione in assenza di giustificazione anche ad una sola seduta di
Commissione o di Giunta comporta l'inserimento nel fascicolo personale anche ai
fini della valutazione di una riduzione del giudizio complessivamente riportato
dal medesimo dirigente al termine della procedura di valutazione. L'OIV
provvede alla valutazione del parametro di cui alla presente lettera in forma
autonoma rispetto agli altri parametri del presente articolo.".
Art.
13
(Funzioni
dell'Ufficio regionale per la mobilità ciclistica)
1.
La
Giunta regionale nell'ambito dell'organizzazione di funzioni e strutture di cui
alla legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) individua una
struttura con funzioni di ufficio regionale per la mobilità ciclistica di area
vasta, con compiti di coordinamento degli enti che intervengono con
investimenti ed opere in materia di mobilità ciclistica.
2.
L'applicazione
del presente articolo non comporta aggravio di spesa, in quanto la Regione si
avvarrà di personale e strutture esistenti al suo interno.
Art.
14
(Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative)
1.
All'articolo
85 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione
Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004) sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
al comma 2 le parole "30
settembre 2014" sono sostituite con le parole: "30 settembre
2015";
b)
al comma 9 le parole "31
dicembre 2015" sono sostituite con le parole: "31 dicembre
2016".
2.
Al
comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16
(Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) le parole "31
dicembre 2015" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2016".
3.
Alla
lettera c bis) dell'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 12
(Integrazione all'articolo 15 della legge regionale n. 141/1997 recante:
"Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di
demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative", così come
modificato dall'articolo 2, comma 1 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante
"Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività
sportive") le parole "l'anno 2015" sono sostituite con le
parole: "l'anno 2016".
4.
All'articolo
55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione
Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole "31
dicembre 2016" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2017";
b)
al comma 2 le parole "31
dicembre 2015" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2016".
5.
Alla
legge regionale 22 settembre 2015, n. 23 (Provvedimenti relativi alla
destinazione del complesso immobiliare "Autoporto di Castellalto",
modifiche alla L.R. 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale) e disposizioni urgenti per
assicurare il controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche)
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 4 le parole
"31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole: "15 febbraio
2016";
b)
al comma 2 dell'articolo 4 le parole
"31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole: "15 febbraio
2016".
6.
Alla
legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio
sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone
sismiche) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lett. d)
del comma 2 dell'articolo 19 bis è abrogata;
b)
il comma 3 dell'articolo 19 bis è
abrogato.
7.
Al
fine di correggere l'errore materiale riferito all'Indicazione dell'esercizio
finanziario di imputazione della spesa, la legge regionale 28 dicembre 2015, n.
42 (Interventi a sostegno di giovani già ospiti di strutture di accoglienza e
ulteriori disposizioni finanziarie) è così modificata:
a)
al comma 2 dell'articolo 8
(Disposizioni finanziarie) le parole "Per l'anno 2015" sono
sostituite dalle parole: "Per l'anno 2016";
b)
al comma 3 dell'articolo 8
(Disposizioni finanziarie) le parole "esercizio finanziario 2015"
sono sostituite dalle parole: "esercizio finanziario 2016".
Art.
15
(Modifica
all’articolo 33 della L.R. 17/2010)
1.
All'articolo
33 (Disposizioni in materia di apertura di grandi superfici di vendita) comma 2
bis della legge regionale 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio
2008, n. 11 "Nuove norme in materia di Commercio" e disposizioni per
favorire il superamento della crisi nel settore del commercio) le parole "20
maggio 2016" sono sostituite con le parole "20 maggio 2018".
Art.
16
(Disposizioni
inerenti le destinazioni d'uso)
1.
Al
fine di razionalizzare e dotare di servizi collettivi gli interventi sul
territorio destinati alla distribuzione commerciale nei programmi e piani
edilizi complessi nuovi e/o approvati dai Comuni, la destinazione d'uso a
commerciale delle superfici utili non potrà superare l'80% dell'intera
superficie in un esame progettuale completo destinando la restante parte ad
attività terziarie di servizio.
Art.
17
(Modifiche
all'articolo 80 della L.R. 18/1983)
1.
All'articolo
80 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione,
tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Lungo il
corso dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato
con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.
b)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Per i
corsi d'acqua nei quali il vigente Piano Stralcio di Bacino per la Difesa
Alluvioni, redatto ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183, individua e
perimetra le fasce di pericolosità idraulica, per la identificazione della
fascia di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo viene preso come
riferimento il limite esterno della "piena ordinaria", equivalente al
perimetro della classe di pericolosità P 4, qualora quest'ultimo sia posto più
esternamente rispetto ai riferimenti stabiliti dal medesimo comma.";
c)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Sono
comunque tenuti al rispetto della fascia di salvaguardia stabilita dai commi 3
e 3 bis gli interventi previsti nei piani attuativi di cui al comma 4 qualora i
relativi titoli abilitativi ai fini edificatori vengano rilasciati
successivamente all'entrata in vigore del presente comma.";
d)
al comma 6 sono aggiunte le seguenti
parole: "o da ciascuna sponda nei tratti non arginati. Per i corsi d'acqua
aventi le caratteristiche di cui al comma 3 bis, le fasce di salvaguardia del
presente comma si individuano con le modalità stabilite dal medesimo comma 3
bis".
Art.
18
(Norma
finanziaria)
1.
Gli
oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge
trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio pluriennale di
previsione 2016-2018.
Art.
19
(Entrata
in vigore)
La
presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo
L’Aquila addì 19 Gennaio 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
Segue
Allegato