Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016)

 

Art. 1

(Rifinanziamento di leggi regionali)

 

1.           Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali" costituente l’Allegato 1 della presente legge.

2.           Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

 

Art. 2

(Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d’impegno)

 

1.           A decorrere dall’esercizio finanziario 2016 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d’impegno" costituente l’Allegato 2 della presente legge.

 

Art. 3

(Disposizioni in materia di canoni e proventi per l’utilizzo del demanio idrico)

 

1.           Le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'articolo 86 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono destinate anche per l’esercizio finanziario 2018 al finanziamento dei programmi di metanizzazione del territorio regionale discendenti dalla legge regionale 3 aprile 1995, n. 25 (Norme per la concessione dei contributi regionali per l'utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari), dalla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 141 (Contributi regionali per la realizzazione delle cabine di decompressione e delle condotte di collegamento alle reti urbane di distribuzione del gas metano) e dalla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 84 (Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo) per l'importo di euro 4.500.000,00.

2.           Le entrate ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 sono ripartite secondo le disposizioni previste all'articolo 93, comma 8 ter, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Legge finanziaria regionale 2003), nonché secondo le disposizioni previste dall’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze delle acque pubbliche) e le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 2013, n. 37 (Interventi finanziari nel settore sociale, culturale e sanitario e modifica all'articolo 38 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1).

 

Art. 4

(Oneri istruttori inerenti i procedimenti di Valutazione Ambientale)

 

1.           Per la partecipazione agli oneri connessi allo svolgimento dell’attività istruttoria finalizzata all’adozione del provvedimento di VIA o di verifica di Assoggettabilità a VIA, il proponente corrisponde alla Regione Abruzzo un importo pari a:

a)           0,6 per mille del valore complessivo dell’intervento da realizzare, determinato sul progetto definitivo, per le istruttorie relative alla procedura di VIA;

b)          0,4 per mille del valore complessivo dell’intervento da realizzare, determinato sul progetto preliminare, per l’espletamento della fase facoltativa di consultazione con l’Autorità competente per la definizione dello studio di impatto ambientale, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., oltre a euro 50,00 quale importo fisso;

c)           euro 50,00 quale importo fisso per le istruttorie relative ad ogni altra procedura di valutazione ambientale prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

2.      Il Direttore del Dipartimento preposto alle valutazioni ambientali di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., definisce le modalità di versamento degli oneri istruttori di cui al comma 1.

3.      I proventi derivanti dal versamento degli oneri istruttori di cui al comma 1 sono contabilizzati nello stato di previsione dell’entrata in apposito stanziamento di nuova istituzione previsto nel titolo 3, tipologia 200 e sono destinati al finanziamento di apposito stanziamento dello stato di previsione della spesa della missione 09, programma 02, per oneri di funzionamento dello Sportello Regionale per l’Ambiente e per oneri relativi all’attività istruttoria dei procedimenti di valutazione ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ivi comprese le spese di missione.

 

Art. 5

(Modifica all’articolo 23 della L.R. 1/2012)

 

1.           I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 23 (Prestazioni onerose del Centro Funzionale d'Abruzzo) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)" sono sostituiti dai seguenti commi 4 e 5:

"4.     Gli introiti relativi alle prestazioni di cui al presente articolo sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2016 nel titolo 3, tipologia 500. Le entrate di cui al presente comma, quantificate per l’anno 2016 in euro 50.000,00, vanno ad incrementare gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa della missione 11, programma 01 per il finanziamento del Centro Funzionale d’Abruzzo.

5.      Le risorse di cui al comma 4 possono essere impegnate solo previo accertamento della relativa entrata.".

 

Art. 6

(Fondo di dotazione ex articolo 4 della L.R. 77/2000)

 

1.           La dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) è stabilita per l'anno 2016 in euro 1.700.000,00. Sono, altresì, utilizzate le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all’articolo 10 della L.R. 77/2000 per gli anni dal 2003 al 2011, giacenti presso la FIRA.

2.           L’utilizzo delle somme potrà essere disposto previo accertamento della relativa entrata.

 

Art. 7

(Programmazione dei Fondi comunitari)

 

1.           Le quote di compartecipazione a carico della Regione relative al PO FESR Abruzzo 2014-2020, al PO FSE Abruzzo 2014-2020 e al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sono iscritte nello stato di previsione della spesa alla missione 01, programma 12.

2.           La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al Fondo Europeo per gli Affari marittimi e Pesca 2014-2020 è iscritta nello stato di previsione della spesa alla missione 16, programma 03.

3.           Gli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con legge regionale.

 

Art. 8

(Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali)

 

1.           La Regione, in attuazione delle disposizioni vigenti, provvede ad adottare per gli enti locali le regole e i vincoli posti dal Legislatore nazionale riguardanti la disciplina relativa agli obiettivi di finanza pubblica degli EE.LL., fermo restando il rispetto dell’obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.

2.           Con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le modalità applicative in attuazione del comma 1.

3.           Beneficiano prioritariamente di quanto previsto dal presente articolo gli enti locali che acquisiscono il personale delle Province in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014).

 

Art. 9

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

 

1.           Al fine di favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, può essere istituito, in conformità alla legislazione nazionale, l’organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Abruzzo, avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei, dotato di autonomia gestionale e contabile e privo di personalità giuridica.

2.           Sono trasferiti all’organismo strumentale di cui al comma 1, ove istituito, tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3.           Il patrimonio dell’organismo strumentale di cui al comma 1 è costituito dal fondo di cassa e dai crediti e dai debiti concernenti gli interventi europei.

4.           Per lo svolgimento della propria attività, l’organismo si avvale dei beni e del personale della Regione anche ai fini dell’equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell’organismo medesimo per gli interventi europei.

5.           Per la gestione dell’organismo strumentale di cui al comma 1 è istituito un apposito conto di tesoreria intestato allo stesso organismo.

6.           La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento dell’organismo di cui al comma 1, nonché alla relativa disciplina del funzionamento e individua le misure organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

Art. 10

(Assunzione mutui autorizzati dalle leggi di bilancio precedenti)

 

1.           La capacità di indebitamento regionale, determinata ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del D.Lgs. 118/2011, è destinata unicamente per l'assunzione di mutui autorizzati dalle leggi di bilancio dei precedenti esercizi per spese di investimento e non contratti entro i termini degli esercizi medesimi.

2.           L'assunzione di mutui previsti dal comma 1 è successiva al parere positivo espresso dal competente Servizio Bilancio della Giunta regionale e dal Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo.

3.           La Giunta regionale è autorizzata all'assunzione di mutui per le finalità di cui al comma 1, entro l'importo massimo di euro 100 milioni, mediante assunzione di limiti di spesa a valere sugli esercizi successivi per un periodo non superiore a 30 anni, ad un tasso di interesse non superiore al 4,50%, con previsione di clausole di estinzione anticipata del prestito.

 

Art. 11

(Disposizioni urgenti in materia finanziaria)

 

1.           Alla legge regionale 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a)           il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"3. Per l'incarico di commissario liquidatore è riconosciuto il rimborso delle spese a valere sulle somme già iscritte sul pertinente capitolo di spesa afferente al funzionamento dell'Autorità di Bacino.";

b)          all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3 bis. Per la sua natura eccezionale, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di divieto contemplate dall'articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012, come modificato dall'articolo 6 del D.L. 90/2014, è consentito conferire l'incarico di commissario liquidatore anche a personale in quiescenza.".

2.           Alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:

a)           al comma 9 dell'articolo 1 le parole "Il Presidente dell'ERSI è il Componente della Giunta regionale competente per materia, il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'ERSI, dai Presidenti delle Province o da loro delegati e da quattro Sindaci indicati dall'ANCI, sentite per Provincia le ASSI competenti" sono sostituite dalle parole: "Il Presidente dell'ERSI è nominato dal Consiglio regionale ai sensi del vigente Statuto su una terna di nomi indicati dalla Giunta regionale, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 5 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è composto dal Presidente dell'ERSI e da quattro componenti indicati ciascuno da ogni ASSI entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Presidente, decorso il quale i componenti sono designati dai Presidenti delle Province";

b)          il comma 21 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"21. La durata dell'incarico commissariale termina al momento in cui l'ERSI è pienamente operativo con l'insediamento degli organi. Il Commissario è individuato nella persona del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ovvero di un dipendente del medesimo Dipartimento che ha maturato esperienza specifica nelle attività afferenti alla gestione delle risorse idriche, ovvero di altro personale, anche in quiescenza, appartenente ai ruoli della Pubblica Amministrazione ed avente analoga esperienza.".

3.           La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 46 (Riordino delle funzioni in materia di idoneità del percorso e delle fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale) è sostituita dalla seguente:

"c) dal gestore del servizio relativamente alle funzioni di sicurezza dell'esercizio dei mezzi di trasporto, compresa la valutazione della possibilità di autorizzare sulle linee di tpl il transito di autobus di lunghezza superiore fino al 4 per cento rispetto alle misure già consentite.".

4.           La Regione e gli Enti locali titolari delle concessioni e dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro in scadenza al 31 dicembre 2015 provvedono a garantire la continuità del servizio in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, tramite imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico fino all'affidamento dei servizi ai sensi del presente comma e comunque per una durata non superiore ad un anno.

5.           Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) dopo le parole "a carico dell'ente" sono aggiunte le seguenti: "e una quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli emolumenti accessori previsti dai contratti, nazionali e decentrati di lavoro, dalle leggi nazionali e regionali applicabili, ivi inclusi i buoni pasto e compensi per lavoro straordinario da determinarsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti di pari categoria e posizione economica ai sensi degli stessi contratti di lavoro".

6.           All'articolo 12 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche), come modificato dall'articolo 1, comma 2, della L.R. 36/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a)           il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis, il costo unitario per l'uso idroelettrico, di cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 93 della L.R. 7/2003, è stabilito per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, per ogni kw di potenza efficiente, riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE, in euro 35,00 a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.";

b)          il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. Per la definizione di potenza efficiente si rinvia alla definizione ufficiale utilizzata dal GSE e dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG).";

c)           il comma 1 ter è sostituito dal seguente:

"1 ter. L'utente comunica al Servizio regionale competente per materia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la potenza efficiente di cui al comma 1 bis.".

7.           La Regione Abruzzo, al fine di fronteggiare le spese di emergenza-urgenza sostenute dai Comuni della Marsica a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 2015, eroga ai medesimi un contributo straordinario di euro 500.000,00. La Giunta, mediante apposito provvedimento, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del contributo.

 

Art. 12

(Modifica all'articolo 7, comma 1 della L.R. 6/2011)

 

1.           All'articolo 7, comma 1 della legge regionale 8 aprile 2011, n. 6 (Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f bis) l'effettiva e puntuale partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari e della Giunta regionale del dirigente regionale regolarmente invitato con tre giorni di anticipo è oggetto di specifica valutazione dell'OIV. La mancata partecipazione in assenza di giustificazione anche ad una sola seduta di Commissione o di Giunta comporta l'inserimento nel fascicolo personale anche ai fini della valutazione di una riduzione del giudizio complessivamente riportato dal medesimo dirigente al termine della procedura di valutazione. L'OIV provvede alla valutazione del parametro di cui alla presente lettera in forma autonoma rispetto agli altri parametri del presente articolo.".

 

Art. 13

(Funzioni dell'Ufficio regionale per la mobilità ciclistica)

 

1.           La Giunta regionale nell'ambito dell'organizzazione di funzioni e strutture di cui alla legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) individua una struttura con funzioni di ufficio regionale per la mobilità ciclistica di area vasta, con compiti di coordinamento degli enti che intervengono con investimenti ed opere in materia di mobilità ciclistica.

2.           L'applicazione del presente articolo non comporta aggravio di spesa, in quanto la Regione si avvarrà di personale e strutture esistenti al suo interno.

 

Art. 14

(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative)

 

1.           All'articolo 85 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004) sono apportate le seguenti modifiche:

a)           al comma 2 le parole "30 settembre 2014" sono sostituite con le parole: "30 settembre 2015";

b)          al comma 9 le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2016".

2.           Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2016".

3.           Alla lettera c bis) dell'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 12 (Integrazione all'articolo 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative", così come modificato dall'articolo 2, comma 1 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive") le parole "l'anno 2015" sono sostituite con le parole: "l'anno 2016".

4.           All'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a)           al comma 1 le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2017";

b)          al comma 2 le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2016".

5.           Alla legge regionale 22 settembre 2015, n. 23 (Provvedimenti relativi alla destinazione del complesso immobiliare "Autoporto di Castellalto", modifiche alla L.R. 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale) e disposizioni urgenti per assicurare il controllo e la vigilanza sugli interventi nelle zone sismiche) sono apportate le seguenti modifiche:

a)           al comma 1 dell'articolo 4 le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole: "15 febbraio 2016";

b)          al comma 2 dell'articolo 4 le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole: "15 febbraio 2016".

6.           Alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) sono apportate le seguenti modifiche:

a)           la lett. d) del comma 2 dell'articolo 19 bis è abrogata;

b)          il comma 3 dell'articolo 19 bis è abrogato.

7.           Al fine di correggere l'errore materiale riferito all'Indicazione dell'esercizio finanziario di imputazione della spesa, la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 42 (Interventi a sostegno di giovani già ospiti di strutture di accoglienza e ulteriori disposizioni finanziarie) è così modificata:

a)           al comma 2 dell'articolo 8 (Disposizioni finanziarie) le parole "Per l'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "Per l'anno 2016";

b)          al comma 3 dell'articolo 8 (Disposizioni finanziarie) le parole "esercizio finanziario 2015" sono sostituite dalle parole: "esercizio finanziario 2016".

 

Art. 15

(Modifica all’articolo 33 della L.R. 17/2010)

 

1.       All'articolo 33 (Disposizioni in materia di apertura di grandi superfici di vendita) comma 2 bis della legge regionale 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di Commercio" e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio) le parole "20 maggio 2016" sono sostituite con le parole "20 maggio 2018".

 

Art. 16

(Disposizioni inerenti le destinazioni d'uso)

 

1.           Al fine di razionalizzare e dotare di servizi collettivi gli interventi sul territorio destinati alla distribuzione commerciale nei programmi e piani edilizi complessi nuovi e/o approvati dai Comuni, la destinazione d'uso a commerciale delle superfici utili non potrà superare l'80% dell'intera superficie in un esame progettuale completo destinando la restante parte ad attività terziarie di servizio.

 

Art. 17

(Modifiche all'articolo 80 della L.R. 18/1983)

 

1.           All'articolo 80 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:

a)           il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Lungo il corso dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, l'edificazione al di fuori del perimetro del centro urbano è interdetta entro una fascia di metri centocinquanta a partire da ciascuna delle relative sponde ovvero, nei tratti arginati, dai piedi esterni degli argini. Lungo il corso dei canali artificiali, tale limitazione si applica entro una fascia di metri venticinque da ciascuna sponda o argine.";

b)          dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Per i corsi d'acqua nei quali il vigente Piano Stralcio di Bacino per la Difesa Alluvioni, redatto ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183, individua e perimetra le fasce di pericolosità idraulica, per la identificazione della fascia di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo viene preso come riferimento il limite esterno della "piena ordinaria", equivalente al perimetro della classe di pericolosità P 4, qualora quest'ultimo sia posto più esternamente rispetto ai riferimenti stabiliti dal medesimo comma.";

c)           dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Sono comunque tenuti al rispetto della fascia di salvaguardia stabilita dai commi 3 e 3 bis gli interventi previsti nei piani attuativi di cui al comma 4 qualora i relativi titoli abilitativi ai fini edificatori vengano rilasciati successivamente all'entrata in vigore del presente comma.";

d)          al comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: "o da ciascuna sponda nei tratti non arginati. Per i corsi d'acqua aventi le caratteristiche di cui al comma 3 bis, le fasce di salvaguardia del presente comma si individuano con le modalità stabilite dal medesimo comma 3 bis".

 

Art. 18

(Norma finanziaria)

 

1.           Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio pluriennale di previsione 2016-2018.

 

Art. 19

(Entrata in vigore)

 

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo

 

 

L’Aquila addì 19 Gennaio 2016

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

 

Segue Allegato

Allegato1

Allegato2