Avvio procedimento di negoziazione con le strutture private titolari di accreditamento pre-definitivo per l’erogazione di prestazioni sanitarie in regime residenziale, riabilitativo e psicoriabilitativo. integrazioni e rettifiche ai DD.CC.AA. 48/2016 e 49/2016.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

 

CONSIDERATO che la predetta Deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario ad acta, la realizzazione dell’intervento prioritario inerente la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa relativi alle prestazioni da essi erogate;

 

ATTESO che, in base all’art. 4 comma 2 del D.L. 01.10.2007 n°159, convertito in Legge 29.11.2007 n°222, l’incarico  commissariale è conferito per l’intero periodo di vigenza del Piano di Rientro;

 

RICHIAMATO il Decreto n. 90 del 12 agosto 2014 di insediamento del Presidente pro tempore della Regione Abruzzo Dr. Luciano D’Alfonso come Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario abruzzese;

 

RILEVATO che il predetto provvedimento, stabilisce  tra l’altro che:

-        “ per l’espletamento dell’incarico (di Commissario ad acta)è funzionale la collaborazione di tutta la struttura amministrativa della Giunta regionale ed appare necessaria la collaborazione diretta dei Servizi della Direzione Politiche della Salute ( rectius Dipartimento per la Salute ed il Welfare), dell’Agenzia Sanitaria Regionale ..omissis”;

-        “ dei predetti uffici si avvarrà anche il Subcommissario Dr Giuseppe Zuccatelli, per l’espletamento del compito di affiancamento al Commissario ad acta”;

-        “ è confermata la istituzione dell’Ufficio del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro…omissis”;

 

DATO ATTO che in particolare e per quanto riguarda gli uffici del Dipartimento per la Salute ed il Welfare, questi ultimi sono posti in rapporto di dipendenza funzionale con l’Ufficio del Commissario a cui prestano collaborazione per tutta la durata del mandato commissariale e provvedono a raccordarsi direttamente con gli Organi commissariali dando esecuzione alle direttive impartite da questi ultimi anche per gli aspetti procedimentali e organizzativi;

 

CONSIDERATO:

-            che con decreto commissariale n. 48 del 23 maggio 2016 è stato dato avvio al procedimento di negoziazione con le strutture private titolari di accreditamento pre-definitivo per l’erogazione di prestazioni sanitarie in regime residenziale e psico-riabilitativo per il biennio 2016- 2017;

-            che con decreto commissariale n. 49 del 23 maggio 2016 è stato dato avvio al procedimento di negoziazione con le strutture private titolari di accreditamento pre-definitivo per l’erogazione di prestazioni sanitarie a carattere riabilitativo per il biennio 2016- 2017;

 

PRECISATO che l’individuazione dei termini endoprocedimentali e finali è demandata al Servizio competente, il quale – giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 341/2015 recante “ formulazione dell’assetto organizzativo del Dipartimento per la Salute e il Welfare. Precisazione delle competenze e dei programmi da realizzare” -  tra le altre attività “ cura i diversi aspetti che regolano l’attività delle strutture della rete territoriale ….omissis…definisce il budget da assegnare alle strutture private e procede alla definizione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies dlgs. 502/92 s.m.i.…”;

 

DATO ATTO  che successivamente alla loro approvazione la struttura competente del Dipartimento “ Salute e Welfare”, per quanto sopra rappresentato, ha provveduto per esigenze procedimentali ad individuare - per il su menzionato decreto commissariale 48/2016 – quali  termini ad quem, tanto per la formulazione di osservazioni allo schema di accordo contrattuale – approvato quale all. 2 , parte integrante e sostanziale del predetto provvedimento, quanto per la fissazione del termine ultimo per la conclusione del procedimento e per la sottoscrizione degli accordi contrattuali, rispettivamente il 30 giugno 2016 ed il 12 settembre 2016, mentre – con riferimento al successivo decreto 49/2016 - si è provveduto a fissare al 30 settembre 2016 il termine ultimo per la conclusione del procedimento e la sottoscrizione dei nominati accordi;

 

PRESO ATTO che i predetti provvedimenti, integrati nei termini e per le finalità di cui sopra, sono stati ritualmente notificati agli erogatori privati ammessi alla negoziazione e alle Aziende Usl per l’avvio della prevista fase di interlocuzione sullo Schema di accordo contrattuale;

 

DATO ATTO che con nota Prot. n. RA  149359/COMM del 29 giugno 2016 l’Organo commissariale, con riferimento ai suddetti procedimenti di avvio della contrattazione 2016 – 2017 nel postergare i termini per il completamento della complessa istruttoria, ha confermato i termini per la definizione degli accordi contrattuali, così come determinati dalla struttura responsabile del procedimento;

 

CONSIDERATO inoltre che, per mero errore materiale, nella parte narrativa e dispositiva del decreto 49/2016, risulta indicato quale termine conclusivo per il procedimento di che trattasi quello di gg. 60 (sessanta) dalla notifica del medesimo ai soggetti interessati, laddove, nella trasmissione dell’atto e dei relativi allegati agli erogatori interessati è stato individuato quale termine conclusivo del procedimento il giorno 30 settembre 2016, con  la conseguenza che la durata del medesimo si intende protratta, quale termine ultimo a tale data, in ragione della complessità del procedimento stesso;

 

RICHIAMATI a tal proposito:

-            l’art. 8-bis. del decreto legislativo 502/92 s.m.i.  (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali)  il quale testualmente recita “1. Le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

-            l’art. 8 – quater co. 1 e 2 del d.lgs. 502/92 s.m.i. che testualmente prevedono che “L'accreditamento istituzionale é rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.. omissis “La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 - quinquies. I  requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti dall'articolo 8- quinquies”.

-            l’art. 8 quinquies  d.lgs. 502/92 s.m.i. che prevede che “ Le Regioni, definiscono l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali ed individuano i soggetti interessati”,  con specifico riferimento agli obblighi derivanti dalla stipula dei predetti accordi in capo agli erogatori privati interessati, nonché individuando le funzioni specificamente ascritte alla Regione, in qualità di ente di programmazione, e alle Aziende Usl quali enti pubblici titolari delle funzioni di gestione dei rapporti con la committenza, predeterminando a tal fine il volume massimo delle prestazioni e il corrispettivo preventivato;

 

CONSIDERATO che la determinazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da strutture private accreditate, costituisce da un lato esercizio del potere autoritativo da parte della pubblica amministrazione procedente e dall’altro implica necessariamente una distribuzione ex ante ed a monte del relativo procedimento di risorse pubbliche;

 

ATTESO che quanto stabilito dai DDCCAA nn. 48/2016 e 49/2016 e di seguito riportato:

-            “CONSIDERATO che tale riduzione lineare non risulta coerente con quanto previsto dall’art. 14 D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, che espressamente circoscrive tale riduzione alle prestazioni di carattere ospedaliero e ambulatoriale e che, pertanto, si rende necessario individuare parametri per la definizione dei tetti di spesa relativi all’acquisto di siffatte tipologie di prestazioni coerenti con la normativa vigente e con le dimensioni dell’attuale domanda ed offerta di servizi psicoriabilitative” (DCA n. 48/2016);

-            “PRESO ATTO che tale riduzione lineare non risulta coerente con quanto previsto dall’art. 14 D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, che espressamente circoscrive tale riduzione alle prestazioni di carattere ospedaliero ed ambulatoriale e che, pertanto, si rende necessario individuare parametri per la definizione dei tetti di spesa relativi all’acquisto di siffatte tipologie di prestazioni coerenti con la normativa vigente e con le dimensioni dell’attuale domanda ed offerta di servizi riabilitative” (DCA n. 49/2016);

può determinare l’insorgere di interpretazioni non in linea rispetto ai provvedimenti commissariali precedentemente adottati in materia – i quali invece sono stati approvati in

aderenza alle disposizioni vigenti - e si pongono, stricto sensu, in ineludibile  correlazione con l’attuale fase procedimentale, che si caratterizza per una sostanziale continuità dell’azione amministrativa, essendo la Regione Abruzzo ancora in Piano di Rientro e sottoposta a regime commissariale;

 

PRESO ATTO a tal proposito del parere l’Avvocatura Distrettuale Prot. N. 20890 del 05.07.2016, acclarato al Prot. RA/155048 di pari data, che testualmente recita “I passaggi in questione, per come formulati, presentano effettivamente aspetti di distonia con il precedente operato amministrativo dell’Ufficio commissariale, e con i principi di riferimento già positivamente vagliati in sede ermeneutica; e profili di non necessarietà in rapporto alla struttura motivazionale dei decreti cui afferiscono” ed ancora “Sotto il primo aspetto, può risultare utile rammentare la copiosa giurisprudenza maturata proprio nel vaglio di provvedimenti adottati dal Commissario ad Acta abruzzese, che ha chiarito come l’Amministrazione non abbia “esteso” le disposizioni relative alla spending review agli ambiti (dalla norma nazionale non contemplati) della riabilitazione, della psicoriabilitazione e della residenzialità, bensì abbia autonomamente imposto il taglio lineare quale misura attuativa del Piano di rientro, idonea, come altre relative a diversi ambiti, a conseguire gli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati (cfr., ex multis: TAR Abruzzo – L’Aquila, 26.5.2016, n. 343/2016; idem, sentenza n. 587/15, dalla prima citata). Ossia, ha fatto corretta applicazione di quanto stabilito, appunto, dal dianzi menzionato art. 17, comma 1, lett. a, terzo periodo, DL n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011, di per sé sufficiente a motivare e sorreggere il taglio “lineare” a suo tempo operato. Peraltro, va rilevato che in sede interpretativa il criterio della cd “spesa storica” non è stato mai oggetto di “demonizzazione”: particolarmente illuminante può risultare, in argomento, un passaggio della medesima sentenza n. 343/2016 TAR L’Aquila: <<…la ripartizione delle risorse sulla base della “spesa storica” è un criterio inefficiente, ma non è affatto un metodo illegittimo e supplisce alla mancanza di regole per la ripartizione delle risorse secondo il principio del fabbisogno. Al riguardo, è stato già affermato che tale criterio rappresenta un “valido e legittimo parametro cui ancorare la determinazione dei tetti di spesa in assenza di più precisi studi sull’evoluzione delle necessità assistenziali e della relativa spesa, con la possibile applicazione sugli importi così determinati anche di tagli percentuali e dei meccanismi di regressione tariffaria” (cfr., ex multis, T.a.r. Abruzzo 29 luglio 2015, n. 587, Cons. di Stato, n. 108/2014 e 5602/2013 e TAR Campania Napoli, n. 2806/2013)>>”;

 

PRESO ATTO altresì che nel parere suddetto si precisa “il contenuto degli incisi in commento non pare presentare elementi di necessarietà rispetto all’impianto motivatorio delle scelte commissariali, le quali non possono che reggersi – attraverso le opportune esplicitazioni logico-sistematiche – sul raggiungimento dei risparmi di spesa sanciti e sulla concretizzazione delle finalità delineate dalla programmazione regionale.  Purtuttavia, il loro mantenimento nella struttura dei provvedimenti potrebbe rendere [per le ragioni sintetizzate nel precedente capoverso] l’azione commissariale vulnerabile a rivendicazioni – anche, in ipotesi, risarcitorie – da parte di quegli erogatori privati che si ritenessero pregiudicati dall’applicazione del budget secondo il parametro utilizzato nelle annualità precedenti.

Appare condivisibile, pertanto, l’esigenza di pervenire all’espunzione delle clausole in parola, cui si ritiene possa pervenirsi mantenendo comunque integro l’impianto dei provvedimenti commissariali, stante la loro sostanziale coerenza con le norme e le finalità dianzi ricordate”;

 

RITENUTO, pertanto,  nell’ambito della propria autonomia  programmatoria e ferma  restando la ratio  legittima  della previsione riferita al triennio di Programmazione  Operativa 2013 - 2015, di dover  espungere i  capoversi  presenti nei  DCA  n. 48/2016 e n. 49/2016 e espressamente  su riportati, in quanto fuorvianti rispetto agli obiettivi dichiarati e sottesi al corrente triennio di Programmazione 2016- 2018, che costituisce sviluppo dei provvedimenti del triennio precedente e si pone in sostanziale continuità con gli stessi, anche in considerazione delle prerogative in capo all’Organo commissariale di indirizzare le risorse per il raggiungimento degli obiettivi preventivati e per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi dell’offerta delle prestazioni;

 

DATO ATTO che si intendono integralmente confermati  i contenuti dei decreti commissariali n. 48/2016 e 49/2016 – per quanto non espressamente rettificato, modificato ovvero integrato per effetto del presente provvedimento -, ivi comprese le determinazioni relative alla fissazione dei “Tetti di spesa individuali e complessivo”, di cui all’All. 1 dei relativi provvedimenti nonché lo “Schema di accordo contrattuale” di cui all’All. 2, così come approvati e  originariamente inseriti nella sezione “Atti della Regione/Atti del Commissario ad acta”;

RICHIAMATO altresì il DCA n. 55/2016 con il quale è stato approvato il Piano di Riqualificazione 2016 – 2018 precedentemente trasmesso in preventiva approvazione ai Ministeri affiancanti;

 

PRECISATO in tal senso che i tetti di spesa fissati con i DDCCAA nn. 48 e 49 del 23 maggio 2016 sono ricompresi nei limiti massimi di spesa previsti nel su richiamato DCA 55/2016, per l’annualità 2016, specificando altresì che per l’anno 2017 si provvederà anche a rideterminare gli importi assegnati a ciascuna struttura; 

 

DATO ATTO che in forza del presente provvedimento sono fatti integralmente salvi gli effetti già esplicati dei procedimenti di negoziazione con gli erogatori privati accreditati, avviati con i menzionati decreti commissariali n. 48/2016 e 49/2016 e perfezionati con l’intervenuta notifica degli stessi;

 

VISTO l’art. 21 octies della l. 241/90 s.m.i.  il quale prevede che “E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 2. Non é annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.”;

 

RILEVATO per quanto sopra che le predette irregolarità, laddove sussistenti – di esclusivo carattere formale – non sono comunque tali da comportare l’applicazione della su richiamata disposizione normativa e per l’effetto l’annullamento degli atti, anche in considerazione della preminente circostanza che il contenuto dispositivo dei medesimi non avrebbe in ogni caso potuto essere diverso da quello in concreto adottato;

 

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di ultimare in tempi rapidi la definizione delle negoziazioni con le strutture private titolari di accreditamento pre-definitivo e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;

 

DECRETA

 

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

 

1.      di prendere atto della intervenuta individuazione da parte della struttura competente dei termini endoprocedimentali e conclusivi dei nominati provvedimenti commissariali n. 48/2016 e 49/2016, e della conseguente necessità di integrare limitatamente a tali aspetti i menzionati provvedimenti e di rettificare il decreto 49/ 2016 relativamente alla attestazione che la durata del medesimo si intende protratta fino al 30 settembre 2016, in ragione della complessità del procedimento stesso;

2.      di precisare che si intendono pertanto rideterminati e confermati rispettivamente per il decreto 48/2016 i termini del 25 luglio 2016, per la trasmissione di osservazioni e controdeduzioni, e del 12 settembre 2016 quale termine ultimo per la conclusione del procedimento e la sottoscrizione del contratto per l’acquisto di prestazioni sanitarie da strutture titolari di accreditamento pre-definitivo in regime residenziale e psico-riabilitativo per il biennio 2016- 2017;

3.      di precisare altresì che intendono pertanto rideterminati e confermati rispettivamente per il decreto 49/2016 i termini del 25 luglio 2016, per la trasmissione di osservazioni e controdeduzioni, e del 30 settembre 2016 quale termine ultimo per la conclusione del procedimento e la sottoscrizione del contratto per l’acquisto di prestazioni sanitarie da strutture titolari di accreditamento pre-definitivo in regime riabilitativo per il biennio 2016- 2017;

4.      di dare atto che si intendono integralmente confermati  i contenuti dei decreti commissariali n. 48/2016 e 49/2016 – per quanto non espressamente rettificato, modificato ovvero integrato per effetto del presente provvedimento -, ivi comprese le determinazioni relative alla fissazione dei “Tetti di spesa individuali e complessivo”, di cui all’All. 1 dei relativi provvedimenti nonché lo “Schema di accordo contrattuale” di cui all’All. 2 così come approvati e originariamente inseriti nella sezione “Atti della Regione/Atti del Commissario ad acta”;

5.      di dare altresì atto che in forza del presente provvedimento sono fatti integralmente salvi gli effetti già esplicati dei procedimenti di negoziazione con gli erogatori privati accreditati, avviati con i menzionati decreti commissariali n. 48/2016 e 49/2016 e perfezionati con l’intervenuta notifica degli stessi;

6.      di stabilire, per quanto espressamente riportato in premesse, ed all’esito degli indirizzi formulato con il suddetto parere dell’Avvocatura Distrettuale l’eliminazione dei seguenti capoversi:

-            nel DCA 48/2016: “CONSIDERATO che tale riduzione lineare non risulta coerente con quanto previsto dall’art. 14 D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, che espressamente circoscrive tale riduzione alle prestazioni di carattere ospedaliero e ambulatoriale e che, pertanto, si rende necessario individuare parametri per la definizione dei tetti di spesa relativi all’acquisto di siffatte tipologie di prestazioni coerenti con la normativa vigente e con le dimensioni dell’attuale domanda ed offerta di servizi psicoriabilitativi”;

-            nel DCA n. 49/2016: “PRESO ATTO che tale riduzione lineare non risulta coerente con quanto previsto dall’art. 14 D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, che espressamente circoscrive tale riduzione alle prestazioni di carattere ospedaliero ed ambulatoriale e che, pertanto, si rende necessario individuare parametri per la definizione dei tetti di spesa relativi all’acquisto di siffatte tipologie di prestazioni coerenti con la normativa vigente e con le dimensioni dell’attuale domanda ed offerta di servizi riabilitativi”;

7.      di confermare che, per l’annualità 2016, conformemente al DCA n. 55/2016, con il quale è stato approvato il Piano di Riqualificazione 2016 – 2018, i tetti di spesa fissati con i DDCCAA nn. 48 e 49 del 23 maggio 2016 sono ricompresi nei limiti massimi di spesa previsti nel surrichiamato provvedimento;

8.      di stabilire che, per l’annualità 2017, si procederà ai necessari adeguamenti, rideterminando conseguentemente gli importi assegnati a ciascuna struttura predefinitivamente accreditata, tenuto conto del tetto massimo di spesa individuato dal DCA 55/2016 ed approvato dai Ministeri affiancanti per l’annualità suddetta;

9.      di notificare copia del presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Usl e agli erogatori privati interessati, precisando che il procedimento di negoziazione avviato in forza del medesimo dovrà concludersi entro i termini massimi su indicati;

10.    di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, siccome previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai fini della successiva validazione;

11.    di trasmettere copia del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T);

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso