IL
COMMISSARIO AD ACTA
VISTA la Deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 con la quale il Presidente
pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per
l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della
Regione Abruzzo;
CONSIDERATO che la predetta
deliberazione individua, tra l’altro, quale specificazione della funzione
attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori
privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;
VISTO il decreto
commissariale n.90/2014 del 12/08/2014, di presa d’atto dell’insediamento del
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo, dott. Luciano D’Alfonso, in
qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del summenzionato Piano di
Rientro, con decorrenza dell’incarico dal 12/08/2014;
VISTO il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n.
421);
CONSIDERATO che condizione
necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per
l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la
concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali
finalità;
VISTO l’art 17 comma 1 lett a) del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111. il
quale prevede che le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il
conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul
livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli
operatori privati accreditati;
VISTO il Decreto
Commissariale n.67/2012 del 27/12/2012 “Definizione del fabbisogno regionale di
assistenza specialistica ambulatoriale 2013-2015. Diagnostica per immagini,
Laboratorio, Medicina Nucleare, Medicina fisica ed FKT, Odontoiatria e Branche
a visita”;
VISTO il Decreto
Commissariale n.46/2012 del 27.12.2012 “Definizione del fabbisogno regionale di
assistenza specialistica ambulatoriale 2013-2015: Diagnostica per immagini, Laboratorio,
Medicina Nucleare, Medicina fisica ed FKT, Odontoiatria e Branche a visita”;
VISTA la Deliberazione
di Giunta regionale n. 591/P del 01.07.2008 avente ad oggetto “Approvazione
manuali di autorizzazione ed accreditamento nonché delle relative procedere
delle strutture sanitarie e socio sanitarie”;
VISTA la deliberazione
commissariale n. 36 del 01 giugno 2009 “Procedure di autorizzazione ed
accreditamento. Modifiche ed integrazioni ai Manuali e riapertura dei termini
di cui agli artt. 11 e 12 della LR 31 luglio 2007 n. 32”;
VISTO il Programma
Operativo 2013-2015, approvato con Decreto Commissariale n. 84/2013 del 9
ottobre 2013, integrato e modificato con Decreto Commissariale n. 112/2013 del
30 dicembre 2013 il quale prevede, quale tetto massimo di spesa per l’acquisto
di prestazioni di specialistica ambulatoriale 2015, l’importo di 29,6 milioni
di euro;
VISTO l’art 9 quater
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito nella legge 6 agosto 2015,
n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, , recante disposizioni urgenti
in materia di enti territoriali), intitolato “ Riduzione delle prestazioni
inappropriate” ed in particolare il comma 1 che stabilisce che “con decreto del
Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le condizioni di erogabilità
e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale, di cui al decreto del Ministro della sanità 22
luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996,
e successive modificazioni”;
CONSIDERATO che il Decreto
Ministeriale recante: “Condizioni di erogabilità e indicazioni di
appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale
erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale” a cui si riferisce il
citato passaggio normativo è stato adottato solo il 09.12.2015 e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 21 gennaio 2016;
VISTO l’art 9 quater
comma 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 che stabilisce che “Le regioni o
gli enti del Servizio sanitario nazionale ridefiniscono i tetti di spesa annui
degli erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale interessati dall’introduzione delle condizioni e indicazioni di
cui al presente articolo e stipulano o rinegoziano i relativi contratti. Per
l’anno 2015 le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale
rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per
l’assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato
accreditato, di almeno l’1 per cento del valore complessivo della relativa
spesa consuntivata per l’anno 2014”;
ATTESO che la
disposizione in parola è strettamente correlata al sopravvenuto divieto di
acquistare prestazioni di specialistica ambulatoriale non più erogabili con
oneri a carico del SSN, ai sensi del decreto contenente le condizioni di
erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni
di assistenza ambulatoriale che avrebbe dovuto essere emanato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL
78/2015;
CONSIDERATO il collegamento
funzionale del taglio alla spesa di specialistica ambulatoriale con il decreto
che stabilisce le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza
prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale, che risulta anche
dalla collocazione della previsione nell’ambito dell’articolo 9 quater ( Riduzione
delle prestazioni inappropriate),
RITENUTO, in relazione
alla tempistica di adozione del citato provvedimento ministeriale, di praticare
l’abbattimento dell’un per cento del valore complessivo della relativa spesa
consuntivata per l’anno 2014 sul budget 2015 a far data dalla vigenza del
decreto in parola e quindi dall’annualità contrattuale 2016;
VISTA la nota
commissariale prot. RA/46599/Comm
del 02.3.2016 con la quale nelle more della definizione dei tetti di spesa
definitivi sono stati confermati per il 2016 i tetti di spesa 2015 della
specialistica ambulatoriale tenuto conto delle disposizioni vigenti;
RITENUTO pertanto di
confermare per il 2016 i tetti di spesa 2015 della specialistica ambulatoriale
approvati con Decreto del Commissario Ad Acta 35/2015 (valore complessivo euro
29.574.339,00) tenendo tuttavia conto dell’obbligo di operare preliminarmente a
valere per il 2016 la riduzione sul budget 2015 della spesa per l’assistenza
specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato dell’un
per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l’anno
2014;
PRESO ATTO che il valore
complessivo della predetta spesa consuntivata per l’anno 2014 ammonta ad euro
28.701.734 come da comunicazione del servizio competente Servizio
Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento del SSR - DPF012 con nota prot.RA/114621 del 20.05.2016;
RITENUTO di stabilire,
pertanto, l’importo massimo per l’acquisto di prestazioni di specialistica
ambulatoriale da privato da rendere a pazienti regionali ed extraregionali
nella somma complessiva di euro
29.287.322,00 ottenuta riducendo il valore del tetto di spesa 2016 (pari
a euro 29.574.339,00) dell’un per cento della spesa complessiva consuntivata
2014 (pari a euro 287.017,00) con la precisazione che detto importo rappresenta
il valore massimo sostenibile per la Regione Abruzzo per l’acquisto di
prestazioni di specialistica ambulatoriale nel 2016;
ATTESO che ai sensi
dell’art.8 quinquies, comma 2, Dlgs
502/92 ss.mm.ii., l’accreditamento ostituisce
condizione necessaria per la stipula dei contratti per l’acquisto di
prestazioni sanitarie;
PRESO ATTO della
corrispondenza intercorsa tra il servizio Programmazione sanitaria e il
servizio Contratti Erogati Privati e Sistema di Remunerazione delle Prestazioni
Rete Territoriale ed Ospedaliera (ed in particolare alle note prot.NN. RA/65464/16 DPF006 e RA/94824/16 DPF006 e ai
relativi riscontri prot.NN.81014/16/DPF009 e RA/109811/16/DPF009) dalla quale
sono emerse delle problematiche relative alla completa definizione delle
procedure di accreditamento per le seguenti strutture:
– Laboratorio CLINITEST Srl
–Pescara
– Laboratorio analisi S. Anna - Penne
– Laboratorio analisi S. Damiano – Pescara
– Laboratorio analisi SOPREMA SRL
–Montesilvano
– Stabilimento FKT Villa Romina srl –Paglieta
– Laboratorio analisi EAHS Europe Adriatic Healt Service srl –Pescara
– Dott. De Berardinis
–Vasto
ATTESO che la presenza
di problematiche in ordine alla titolarità dell’accreditamento comporta
l’impossibilità di immediata contrattualizzazione delle relative strutture;
RITENUTO di fissare
pertanto al competente Servizio regionale Programmazione sanitaria un termine di 30 giorni dalla adozione del presente
provvedimento per la definizione dei predetti procedimenti;
PRECISATO che il contratto
per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale per l’anno 2016
con le predette strutture (laboratorio CLINITEST Srl
, Laboratorio analisi S. Anna, Laboratorio analisi S.Damiano
Laboratorio analisi SOPREMA SRL ,stabilimento FKT Villa Romina srl, laboratorio analisi EAHS Europe Adriatic
Healt Service srl -Pescara
Dott. De Berardinis,) sarà stipulato solo a seguito
del completamento delle suddette procedure, ferma restando l’assegnazione del
budget indicato nell’allegato 1 riproporzionato in dodicesimi sulla base del
periodo di operatività di ciascuna
struttura per la quale sia stata definita la titolarità dell’
accreditamento;
CONSIDERATO che, pertanto,
gli importi dei contratti per l’acquisto di prestazioni di specialistica
ambulatoriale, stabiliti per il 2016, corrispondenti ai volumi di prestazioni
da erogare a pazienti regionali ed extraregionali, vanno determinati
complessivamente per ciascuna struttura nella misura indicata nel prospetto che
si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1
al presente atto);
ATTESO che i predetti
importi sono stati calcolati applicando proporzionalmente a ciascuna struttura
l’abbattimento praticato sul budget complessivo 2016 come meglio sopra
illustrato;
VISTA la L.R. 31-7-2007
n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private) ed in particolare il Titolo III
(Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali);
VISTI i Decreti
Commissariali con i quali si è provveduto, in conformità alla L.R. 31/7/2007 n.32 e ai manuali di
autorizzazione e accreditamento di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale
n.591/P del 2009, agli accreditamenti istituzionali;
VISTO l’Accordo Stato
Regioni del 23.11.11 sul documento recante "Criteri per la
riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio"
VISTO il Decreto del
Commissario ad Acta n° 11 /2011 del 29/03/2011avente ad oggetto
“Riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori analisi
privati. integrazione manuali di autorizzazione ed
accreditamento di cui alla Deliberazione GR 591/p del 01.07.2008 come
successivamente modificati ed integrati con Deliberazione Commissariale n.
36/09 del 01 giugno 2009 ed ulteriori disposizioni”;
VISTO il Decreto del
Commissario ad Acta n° 62 /2011 del 02/12/2011 recante “Riorganizzazione e
razionalizzazione della rete dei laboratori analisi privati di cui al Decreto
Commissariale n. 11/2011 del 29/03/2011 approvazione delle domande ammesse alla
riorganizzazione ed ulteriori provvedimenti”;
VISTO il Decreto del
Commissario Ad Acta n° 80/2015 del 20/08/2015 ed in particolare l’allegato 1
(Modifiche allo schema di contratto ) nel quale il commissario ha assunto l’impegno
a dare attuazione nel 2016 al Decreto del Commissario ad Acta n° 11/2011;
CONSIDERATO che a tutt’oggi
risultano accreditati i seguenti consorzi :
– CONSORZIO ATQ - Decreto del Commissario
ad Acta n.7 dell’01.03.2016 recante “Accreditamento istituzionale con
prescrizioni del Consorzio ATQ con la seguente articolazione
logistico-organizzativa dei laboratori consorziati: CORELAB: Spoltore (PE),
Viale Europa snc. PPE: (punti prelievo esterni): L.A.
Santa Lucia snc - Montesilvano (PE), L.A. Biotest snc Pescara, L.A. Carboni
srl Pescara, L.A. ARS Medica sas Cepagatti (PE), L.A.
Igea sas Pescara, L.A. Alfa snc Pescara, L.A. Igea snc Montesilvano (PE), L.A. Alhena sas Pescara, L.A. Dott. Marchegiani & Figli snc
Pescara, L.A. Sant'Antonio snc Pescara, L.A. Dott. Di
Iorio & C. Srl Pescara, L.A. San Camillo sas
Spoltore (PE), L.A. Dott.ssa M.E. Rutolo srl Pescara,
L.A. Dovim sas Montesilvano (PE), L.A. Fleming a. Srl San Giovanni Teatino (CH), L.A. Mendel G. Srl Chieti, L.A. Di Perna sas Chieti”;
– CONSORZIO BIOFLEMAN - Decreto del Commissario
ad Acta n.8 del 01.03.2016 recante “Accreditamento istituzionale con
prescrizioni del consorzio Biofleman con la seguente
articolazione logistico-organizzativa dei laboratori consorziati: Corelab: Laboratorio Analisi Biometron
sas - L'Aquila. PPE: L.A. Fleming srl L'Aquila - L.A.
Biometron sas L'Aquila - L.A. Analitica sas Pizzoli
(AQ)”;
CONSIDERATO, tuttavia, che il
complesso processo di riordino della rete laboratoristica privata avviato con
il decreto commissariale n.11/2011 e ss.mm.ii. non risulta pertanto ancora completato;
PRESO ATTO che il Decreto
del Commissario ad Acta del 29/03/2011 n° 11 ha previsto che “al fine di un
miglioramento della riorganizzazione della rete dei laboratori privati, è necessario
raggiungere una soglia minima di attività al di sotto della quale non si può
riconoscere la qualifica di produttore accreditato ovvero di consorzio. La
soglia minima di riferimento è di un volume di attività di 200.000 esami di
laboratorio complessivi annui prodotti in sede e non tramite service. Tale
soglia minima dovrà essere raggiunta entro tre anni di attività partendo da una
soglia minima di 100.000 esami di laboratorio complessivi per anno” (pag 2 dell’allegato 1 al predetto provvedimento commissariale) ;
CONSIDERATO che pertanto,
nelle more della conclusione della riorganizzazione di che trattasi, si
procederà a contrattualizzare per il 2016 le
strutture accreditate successivamente al Decreto del Commissario Ad Acta n.11/11 e cioè
le aggregazioni di laboratori e i laboratori singoli definitivamente
accreditati ;
RITENUTO di contrattualizzare altresì uti singuli, in via transitoria per il 2016, in forza degli
accreditamenti predefinitivi di cui risultano tuttora titolari fino
all’accreditamento del consorzio a cui hanno dichiarato aderire, i laboratori che hanno
proposto di aggregarsi secondo l’assetto approvato dal Decreto del Commissario
ad Acta n. 62/2011 tutt’ora vigente;
CONSIDERATO che in attuazione
della normativa sopra richiamata condizione per l’accesso delle strutture
laboratoristiche alle contrattazioni rispettivamente per le tre annualità
successive alla presente ( 2017,2018 e 2019 ) risulta
essere la produzione in forma singola o aggregata:
– di 100.000 prestazioni nel 2016 per
l’accesso alla contrattazione 2017;
– di una soglia intermedia che viene
stabilita in 150.000 nel 2017 per l’accesso alla contrattazione 2018;
– di 200.000 prestazioni nel 2018 per
l’accesso alla contrattazione 2019 (e annualità successive);
CONSIDERATO che alla luce dei
predetti criteri possono essere ammessi alla contrattazione i laboratori di cui
all’allegato 1;
RITENUTO di dover
procedere alla definizione di un modello contrattuale uniforme da sottoscrivere
tra la tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e gli erogatori privati;
PRECISATO che gli obblighi
contrattuali, in particolare la fatturazione e il limite di budget sono
riferiti al soggetto che risulta titolare di accreditamento;
CONSIDERATA l’opportunità di mensilizzare il budget annuo al fine di garantire la
continuità dell’assistenza con la previsione tuttavia di una percentuale di oscillabilità per compensare la fisiologica flessibilità
dell’andamento della domanda di prestazioni;
PRESO ATTO del parere 69-P del
11.03.2016 reso dal Tavolo di monitoraggio in merito al Decreto Del Commissario
ad Acta n.80/2015 nel quale a proposito
della concessione dell’ ampliamento del margine di oscillabilità
mensile dal 10% al 30 % è stato rilevato che “l’ampliamento dell’oscillazione
mensile della produzione al 30% è eccessiva in quanto delega all’erogatore la
definizione dei volumi da produrre nel corso dell’anno rendendo possibile un
esaurimento anticipato del budget con ovvie ripercussioni sull’erogazione del
livello di assistenza nell’ultimo trimestre”;
RITENUTO pertanto di
fissare nello schema di contratto 2016 , in conformità
al predetto parere, il valore della oscillabilità
mensile nella misura del 10%;
VISTO l’allegato schema
di contratto (Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e gli Stabilimenti
FKT, gli Studi di radiologia, i
Laboratori di analisi , le Case di Cura
e gli Studi Medici-branche a Visita per l’erogazione di prestazioni di
specialistica ambulatoriale da rendere nell’anno 2015, sia a pazienti regionali
che extraregionali;
VISTO il Decreto del
Commissario ad Acta n.64/2012 del 14/11/2012 recante “Approvazione protocolli
di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità
delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate”;
VISTE le disposizioni
nazionali e regionali di settore in materia di fatturazione elettronica ed in particolare il
Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 (Regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi
alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e la Determinazione dirigenziale
DPF012/14 del 31/03/2016;
ATTESO che l’esistenza e
la sottoscrizione di un contratto che stabilisca il tetto massimo di spesa
sostenibile dall’amministrazione regionale è condizione essenziale affinché le strutture
private accreditate possano erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario
Nazionale e che in nessun caso il superamento di detto tetto può dar luogo a
remunerazione;
RITENUTO, a tal fine, di
dover procedere alla definizione di un modello contrattuale da sottoscrivere
tra Regione Abruzzo, Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed Erogatori privati;
VISTO l’art. 8, comma
4, della legge regionale n.32 del 31.07.2007, che stabilisce che gli accordi
contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti
dal Presidente della Giunta Regionale;
VISTO l’allegato schema di
contratto (Allegato 2), che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le
AA.SS.LL. e le strutture private predefinitivamente
accreditate ovvero accreditate, che regola le modalità di erogazione delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rese a pazienti regionali
ed extraregionali;
VISTO il Decreto
Commissariale n.12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione
Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale. D.M. 18.10.2012”;
VISTO il Decreto del
Commissario ad Acta n° 45/2013 del 12/06/2013 avente ad oggetto
“Modifiche e integrazioni ai Decreti del Commissario ad acta n° 12/2013 del
20.02.2013 “Approvazione Nomenclatore Tariffario regionale per prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale – D.M. 18.10.2012” e n° 13/2013 del
20.02.2013 “Approvazione del Tariffario Regionale per la remunerazione delle
prestazioni di assistenza ospedaliera - D.M. 18.10.2012”;
TENUTO CONTO che il presente
decreto, unitamente allo schema contrattuale (Allegato 2 al presente atto),
viene notificato, a mezzo pec, e solo in caso di
problemi tecnici, in via eccezionale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,
a ciascun erogatore privato entro il termine di sette giorni dalla data di
adozione, fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto con gli
erogatori ammessi alla contrattazione che deve essere effettuata entro i
successivi venti giorni;
CONSIDERATO che il termine di
cui sopra può anche essere utilizzato dalla struttura privata ammessa alla
contrattazione ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario
ad Acta in ordine al
rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di
contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a
fornire la relativa risposta entro i successivi venti giorni fissando entro i
successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;
CONSIDERATO che i tetti
fissati nel presente provvedimento, per ciascun erogatore privato,
costituiscono il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo può mettere a disposizione per la copertura di contratti
per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per
l’esistenza e validità del contratto;
VISTO l’art. 8 quater
comma 8 del Dlg.s 502/92 e ss.mm.ii.
in conformità al quale le regioni e le unità sanitarie
locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies,
sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario regionale un volume di
attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della
programmazione regionale;
VISTO l’art 7 comma 4 lett c) della LR 32 del 31-7-2007 come modificata dalla
L.R. n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32
(Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e
accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private) e successive modifiche ed integrazioni) che prevede la revoca
dell’accreditamento nel caso di erogazione erogazione
per due annualità, nel periodo di validità dell’accordo contrattuale, di
prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella
misura massima del 5 per cento il programma preventivamente concordato e
sottoscritto nell’accordo stesso;
RITENUTO di fissare per
tutte le strutture accreditate o predefinitivamente
accreditate, con la sola eccezione di quelle per le quali come sopra
specificato, la contrattazione va rinviata, la data del 30.09.2016 come termine
massimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti con gli erogatori privati
di specialistica ambulatoriale ammessi alla contrattazione, anche a seguito
della eventuale procedura di interlocuzione;
PRECISATO che nei confronti
degli erogatori privati che non intenderanno stipulare il contratto offerto,
trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8-quinquies, comma
2-quinquies, del D. Lgs. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni;
RILEVATO che quanto sopra
rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in
tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con gli erogatori predefinitivamente accreditati di che trattasi e che,
pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri
della Salute e dell’Economia e delle Finanze;
Tutto
ciò premesso
DECRETA
Per
le motivazioni espresse in premessa che si richiamano quale parte integrante
del presente atto:
1. di
dare atto che gli erogatori privati erogatori di prestazioni di
specialistica ambulatoriale con i quali si procede alla negoziazione 2016 sono
quelli di cui all’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di
autorizzare nella misura di euro 29.287.322,00 il tetto di spesa massimo complessivo
relativo all’anno 2016 per l’acquisto di prestazioni di specialistica
ambulatoriale in favore di pazienti regionali ed extraregionali, ripartito tra
le singole strutture private come indicato nell’allegato prospetto (Allegato
1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di
coprire la spesa di ciascun contratto con i singoli erogatori privati predefinitivamente accreditati ovvero accreditati - in
attuazione dei criteri indicati in narrativa - nella misura indicata
nell’Allegato 1;
4. di
approvare l’allegato schema di contratto negoziale per l’acquisto di
prestazioni di specialistica ambulatoriale, erogate dalle seguenti strutture
private predefinitivamente accreditate ovvero
accreditate: Stabilimenti FKT, Studi di radiologia, Laboratori di
analisi, Case di Cura, Studi Medici-branche a Visita (Allegato 2), che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di
stabilire che il presente decreto, unitamente allo schema contrattuale
allegato (Allegato 2) viene notificato, a mezzo pec e
solo in caso di problemi tecnici, in via eccezionale, a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, a ciascun erogatore privato entro il termine di sette
giorni dalla data di adozione, fissando, altresì, la data di sottoscrizione del
contratto con gli erogatori ammessi alla contrattazione che deve essere
effettuata entro i successivi venti giorni;
6. di
stabilire che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dagli
erogatori privati ammessi alla contrattazione ai fini del deposito di eventuali
controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza
quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal
caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i
successivi venti giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la
stipula del contratto;
7. di
fissare, con le eccezioni appresso specificate, la data del 30.09.2016 come
termine massimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti con gli erogatori
privati di specialistica ambulatoriale ammessi alla contrattazione, anche a
seguito della eventuale procedura di interlocuzione;
8. di
fissare al competente Servizio regionale Programmazione sanitaria un termine di 30 giorni dalla adozione del presente
provvedimento per la definizione dei procedimenti concernenti le problematiche
relative alla completa definizione delle procedure di accreditamento per le
seguenti strutture:
– Laboratorio CLINITEST Srl
–Pescara
– Laboratorio analisi S. Anna - Penne
– Laboratorio analisi S. Damiano – Pescara
– Laboratorio analisi SOPREMA SRL
–Montesilvano
– Stabilimento FKT Villa Romina srl –Paglieta
– Laboratorio analisi EAHS Europe Adriatic Healt Service srl –Pescara
– Dott. De Berardinis
–Vasto
9. di
precisare che il contratto per l’acquisto di prestazioni di specialistica
ambulatoriale per l’anno 2016 con strutture appena elencate sarà stipulato solo
a seguito del completamento delle suddette procedure, ferma restando l’assegnazione
del budget indicato nell’allegato 1 riproporzionato in dodicesimi sulla base
del periodo di operatività di ciascuna struttura per la quale sia stata
definita la titolarità dell’ accreditamento;
10. di
stabilire che in attuazione della normativa richiamata in premessa
condizione per l’accesso delle strutture laboratoristiche alle contrattazioni
rispettivamente per le tre annualità successive alla presente ( 2017,2018 e 2019 ) risulta essere la produzione in forma
singola o aggregata:
– di 100.000 prestazioni nel 2016 per
l’accesso alla contrattazione 2017;
– di una soglia intermedia che viene
stabilita in 150.000 nel 2017 per l’accesso alla contrattazione 2018;
– di 200.000 prestazioni nel 2018 per
l’accesso alla contrattazione 2019 (e annualità successive);
11. di
dare atto che, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a
sottoscrivere il contratto proposto, trovano applicazione le disposizioni di
cui all’art.8 quinquies, comma 2 quinquies,
del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni;
12. di
trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze, come previsto nell’Accordo con la Regione Abruzzo per
l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi
per il perseguimento dell’equilibrio economico;
13. di
disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori
Generali delle Unità Sanitarie Locali e comunicato, secondo le modalità
indicate in narrativa, alle strutture private interessate accreditate e che sia
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL COMMISSARIO AD
ACTA
Dott.
Luciano D’Alfonso
Segue
Allegato