Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di specialistica ambulatoriale privata accreditata per l’anno 2016.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

 

CONSIDERATO che la predetta deliberazione individua, tra l’altro, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;

 

VISTO il decreto commissariale n.90/2014 del 12/08/2014, di presa d’atto dell’insediamento del Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo, dott. Luciano D’Alfonso, in qualità di Commissario ad acta per l’attuazione del summenzionato Piano di Rientro, con decorrenza dell’incarico dal 12/08/2014;

 

VISTO il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);

 

CONSIDERATO che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali finalità;

 

VISTO l’art 17 comma 1 lett a) del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111. il quale prevede che le regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

 

VISTO il Decreto Commissariale n.67/2012 del 27/12/2012 “Definizione del fabbisogno regionale di assistenza specialistica ambulatoriale 2013-2015. Diagnostica per immagini, Laboratorio, Medicina Nucleare, Medicina fisica ed FKT, Odontoiatria e Branche a visita”;

 

VISTO il Decreto Commissariale n.46/2012 del 27.12.2012 “Definizione del fabbisogno regionale di assistenza specialistica ambulatoriale 2013-2015: Diagnostica per immagini, Laboratorio, Medicina Nucleare, Medicina fisica ed FKT, Odontoiatria e Branche a visita”;

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 591/P del 01.07.2008 avente ad oggetto “Approvazione manuali di autorizzazione ed accreditamento nonché delle relative procedere delle strutture sanitarie e socio sanitarie”;

VISTA la deliberazione commissariale n. 36 del 01 giugno 2009 “Procedure di autorizzazione ed accreditamento. Modifiche ed integrazioni ai Manuali e riapertura dei termini di cui agli artt. 11 e 12 della LR 31 luglio 2007 n. 32”;

 

VISTO il Programma Operativo 2013-2015, approvato con Decreto Commissariale n. 84/2013 del 9 ottobre 2013, integrato e modificato con Decreto Commissariale n. 112/2013 del 30 dicembre 2013 il quale prevede, quale tetto massimo di spesa per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale 2015, l’importo di 29,6 milioni di euro;

 

VISTO l’art 9 quater del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, , recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), intitolato “ Riduzione delle prestazioni inappropriate” ed in particolare il comma 1 che stabilisce che “con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni”;

 

CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale recante: “Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale” a cui si riferisce il citato passaggio normativo è stato adottato solo il 09.12.2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 21 gennaio 2016;

 

VISTO l’art 9 quater comma 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 che stabilisce che “Le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale ridefiniscono i tetti di spesa annui degli erogatori privati accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale interessati dall’introduzione delle condizioni e indicazioni di cui al presente articolo e stipulano o rinegoziano i relativi contratti. Per l’anno 2015 le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di almeno l’1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l’anno 2014”;

 

ATTESO che la disposizione in parola è strettamente correlata al sopravvenuto divieto di acquistare prestazioni di specialistica ambulatoriale non più erogabili con oneri a carico del SSN, ai sensi del decreto contenente le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale che avrebbe dovuto essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 78/2015;

 

CONSIDERATO il collegamento funzionale del taglio alla spesa di specialistica ambulatoriale con il decreto che stabilisce le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale, che risulta anche dalla collocazione della previsione nell’ambito dell’articolo 9 quater  ( Riduzione delle prestazioni inappropriate),

 

RITENUTO, in relazione alla tempistica di adozione del citato provvedimento ministeriale, di praticare l’abbattimento dell’un per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l’anno 2014 sul budget 2015 a far data dalla vigenza del decreto in parola e quindi dall’annualità contrattuale 2016;

 

VISTA la nota commissariale prot. RA/46599/Comm del 02.3.2016 con la quale nelle more della definizione dei tetti di spesa definitivi sono stati confermati per il 2016 i tetti di spesa 2015 della specialistica ambulatoriale tenuto conto delle disposizioni vigenti;

 

RITENUTO pertanto di confermare per il 2016 i tetti di spesa 2015 della specialistica ambulatoriale approvati con Decreto del Commissario Ad Acta  35/2015 (valore complessivo euro 29.574.339,00) tenendo tuttavia conto dell’obbligo di operare preliminarmente a valere per il 2016 la riduzione sul budget 2015 della spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato dell’un per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l’anno 2014;

 

PRESO ATTO che il valore complessivo della predetta spesa consuntivata per l’anno 2014 ammonta ad euro 28.701.734 come da comunicazione del servizio competente Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento del SSR - DPF012 con nota prot.RA/114621 del 20.05.2016;

 

RITENUTO di stabilire, pertanto, l’importo massimo per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato da rendere a pazienti regionali ed extraregionali nella somma complessiva di euro  29.287.322,00 ottenuta riducendo il valore del tetto di spesa 2016 (pari a euro 29.574.339,00) dell’un per cento della spesa complessiva consuntivata 2014 (pari a euro 287.017,00) con la precisazione che detto importo rappresenta il valore massimo sostenibile per la Regione Abruzzo per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale nel 2016;

 

ATTESO che ai sensi dell’art.8 quinquies, comma 2, Dlgs 502/92 ss.mm.ii., l’accreditamento ostituisce condizione necessaria per la stipula dei contratti per l’acquisto di prestazioni sanitarie;

 

PRESO ATTO della corrispondenza intercorsa tra il servizio Programmazione sanitaria e il servizio Contratti Erogati Privati e Sistema di Remunerazione delle Prestazioni Rete Territoriale ed Ospedaliera (ed in particolare alle note prot.NN. RA/65464/16 DPF006 e RA/94824/16 DPF006 e ai relativi riscontri prot.NN.81014/16/DPF009 e RA/109811/16/DPF009) dalla quale sono emerse delle problematiche relative alla completa definizione delle procedure di accreditamento per le seguenti strutture:

       Laboratorio CLINITEST Srl –Pescara

       Laboratorio analisi S. Anna - Penne

       Laboratorio analisi S. Damiano – Pescara

       Laboratorio analisi SOPREMA SRL –Montesilvano

       Stabilimento FKT Villa Romina srl –Paglieta

       Laboratorio analisi EAHS Europe Adriatic Healt Service srl –Pescara

       Dott. De Berardinis –Vasto

 

ATTESO che la presenza di problematiche in ordine alla titolarità dell’accreditamento comporta l’impossibilità di immediata contrattualizzazione delle relative strutture;

 

RITENUTO di fissare pertanto al competente Servizio regionale Programmazione sanitaria  un termine di  30 giorni dalla adozione del presente provvedimento per la definizione dei predetti procedimenti;

 

PRECISATO che il contratto per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale per l’anno 2016 con le predette strutture (laboratorio CLINITEST Srl , Laboratorio analisi S. Anna, Laboratorio analisi S.Damiano Laboratorio analisi SOPREMA SRL ,stabilimento FKT Villa Romina srl, laboratorio analisi EAHS Europe Adriatic Healt Service srl -Pescara Dott. De Berardinis,) sarà stipulato solo a seguito del completamento delle suddette procedure, ferma restando l’assegnazione del budget indicato nell’allegato 1 riproporzionato in dodicesimi sulla base del periodo di operatività di ciascuna  struttura per la quale sia stata definita la titolarità dell’ accreditamento;

 

CONSIDERATO che, pertanto, gli importi dei contratti per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale, stabiliti per il 2016, corrispondenti ai volumi di prestazioni da erogare a pazienti regionali ed extraregionali, vanno determinati complessivamente per ciascuna struttura nella misura indicata nel prospetto che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1 al presente atto);

 

ATTESO che i predetti importi sono stati calcolati applicando proporzionalmente a ciascuna struttura l’abbattimento praticato sul budget complessivo 2016 come meglio sopra illustrato;

 

VISTA la L.R. 31-7-2007 n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) ed in particolare il Titolo III (Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali);

 

VISTI i Decreti Commissariali con i quali si è provveduto, in conformità alla L.R. 31/7/2007 n.32  e ai manuali di autorizzazione e accreditamento di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.591/P del 2009, agli accreditamenti istituzionali;

 

VISTO l’Accordo Stato Regioni del 23.11.11 sul documento recante "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio"

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n° 11 /2011 del 29/03/2011avente ad oggetto “Riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori analisi privati. integrazione manuali di autorizzazione ed accreditamento di cui alla Deliberazione GR 591/p del 01.07.2008 come successivamente modificati ed integrati con Deliberazione Commissariale n. 36/09 del 01 giugno 2009 ed ulteriori disposizioni”;

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n° 62 /2011 del 02/12/2011 recante “Riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei laboratori analisi privati di cui al Decreto Commissariale n. 11/2011 del 29/03/2011 approvazione delle domande ammesse alla riorganizzazione ed ulteriori provvedimenti”;

 

VISTO il Decreto del Commissario Ad Acta n° 80/2015 del 20/08/2015 ed in particolare l’allegato 1 (Modifiche allo schema di contratto )  nel quale il commissario ha assunto l’impegno a dare attuazione nel 2016 al Decreto del Commissario ad Acta n° 11/2011;

 

CONSIDERATO che a tutt’oggi risultano accreditati i seguenti consorzi :

       CONSORZIO ATQ - Decreto del Commissario ad Acta n.7 dell’01.03.2016 recante “Accreditamento istituzionale con prescrizioni del Consorzio ATQ con la seguente articolazione logistico-organizzativa dei laboratori consorziati: CORELAB: Spoltore (PE), Viale Europa snc. PPE: (punti prelievo esterni): L.A. Santa Lucia snc - Montesilvano (PE), L.A. Biotest snc Pescara, L.A. Carboni srl Pescara, L.A. ARS Medica sas Cepagatti (PE), L.A. Igea sas Pescara, L.A. Alfa snc Pescara, L.A. Igea snc Montesilvano (PE), L.A. Alhena sas Pescara, L.A. Dott. Marchegiani & Figli snc Pescara, L.A. Sant'Antonio snc Pescara, L.A. Dott. Di Iorio & C. Srl Pescara, L.A. San Camillo sas Spoltore (PE), L.A. Dott.ssa M.E. Rutolo srl Pescara, L.A. Dovim sas Montesilvano (PE), L.A. Fleming a. Srl San Giovanni Teatino (CH), L.A. Mendel G. Srl Chieti, L.A. Di Perna sas Chieti”;

       CONSORZIO BIOFLEMAN - Decreto del Commissario ad Acta n.8 del 01.03.2016 recante “Accreditamento istituzionale con prescrizioni del consorzio Biofleman con la seguente articolazione logistico-organizzativa dei laboratori consorziati: Corelab: Laboratorio Analisi Biometron sas - L'Aquila. PPE: L.A. Fleming srl L'Aquila - L.A. Biometron sas L'Aquila - L.A. Analitica sas Pizzoli (AQ)”;

 

CONSIDERATO, tuttavia, che il complesso processo di riordino della rete laboratoristica privata avviato con il decreto commissariale n.11/2011 e ss.mm.ii. non risulta pertanto ancora completato;

 

PRESO ATTO che il Decreto del Commissario ad Acta del 29/03/2011 n° 11 ha previsto che “al fine di un miglioramento della riorganizzazione della rete dei laboratori privati, è necessario raggiungere una soglia minima di attività al di sotto della quale non si può riconoscere la qualifica di produttore accreditato ovvero di consorzio. La soglia minima di riferimento è di un volume di attività di 200.000 esami di laboratorio complessivi annui prodotti in sede e non tramite service. Tale soglia minima dovrà essere raggiunta entro tre anni di attività partendo da una soglia minima di 100.000 esami di laboratorio complessivi per anno” (pag 2 dell’allegato 1 al predetto provvedimento commissariale) ;

 

CONSIDERATO che pertanto, nelle more della conclusione della riorganizzazione di che trattasi, si procederà a contrattualizzare per il 2016 le strutture accreditate successivamente al Decreto del Commissario Ad Acta  n.11/11 e cioè le aggregazioni di laboratori e i laboratori singoli definitivamente accreditati ;

 

RITENUTO di contrattualizzare altresì uti singuli, in via transitoria per il 2016, in forza degli accreditamenti predefinitivi di cui risultano tuttora titolari fino all’accreditamento del consorzio a cui hanno dichiarato aderire, i laboratori  che hanno proposto di aggregarsi secondo l’assetto approvato dal Decreto del Commissario ad Acta n. 62/2011 tutt’ora vigente;

 

CONSIDERATO che in attuazione della normativa sopra richiamata condizione per l’accesso delle strutture laboratoristiche alle contrattazioni rispettivamente per le tre annualità successive alla presente ( 2017,2018 e 2019 ) risulta essere la produzione in forma singola o aggregata:

       di 100.000 prestazioni nel 2016 per l’accesso alla contrattazione 2017;

       di una soglia intermedia che viene stabilita in 150.000 nel 2017 per l’accesso alla contrattazione 2018;

       di 200.000 prestazioni nel 2018 per l’accesso alla contrattazione 2019 (e annualità successive);

 

CONSIDERATO che alla luce dei predetti criteri possono essere ammessi alla contrattazione i laboratori di cui all’allegato 1;

 

RITENUTO di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale uniforme da sottoscrivere tra la tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e  gli erogatori privati;

 

PRECISATO che gli obblighi contrattuali, in particolare la fatturazione e il limite di budget sono riferiti al soggetto che risulta titolare di accreditamento;

 

CONSIDERATA l’opportunità di mensilizzare il budget annuo al fine di garantire la continuità dell’assistenza con la previsione tuttavia di una percentuale di oscillabilità per compensare la fisiologica flessibilità dell’andamento della domanda di prestazioni;

 

PRESO ATTO del parere 69-P del 11.03.2016 reso dal Tavolo di monitoraggio in merito al Decreto Del Commissario ad Acta  n.80/2015 nel quale a proposito della concessione dell’ ampliamento del margine di oscillabilità mensile dal 10% al 30 % è stato rilevato che “l’ampliamento dell’oscillazione mensile della produzione al 30% è eccessiva in quanto delega all’erogatore la definizione dei volumi da produrre nel corso dell’anno rendendo possibile un esaurimento anticipato del budget con ovvie ripercussioni sull’erogazione del livello di assistenza nell’ultimo trimestre”;

 

RITENUTO pertanto di fissare nello schema di contratto 2016 , in conformità al predetto parere, il valore della oscillabilità mensile nella misura del 10%;

 

VISTO l’allegato schema di contratto (Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e  gli Stabilimenti FKT,  gli Studi di radiologia, i Laboratori di analisi , le  Case di Cura e gli Studi Medici-branche a Visita per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale da rendere nell’anno 2015, sia a pazienti regionali che extraregionali;

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.64/2012 del 14/11/2012 recante “Approvazione protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate”;

 

VISTE le disposizioni nazionali e regionali di settore in materia di fatturazione elettronica ed in particolare  il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e la Determinazione dirigenziale DPF012/14 del 31/03/2016;

 

ATTESO che l’esistenza e la sottoscrizione di un contratto che stabilisca il tetto massimo di spesa sostenibile dall’amministrazione regionale è condizione essenziale affinché le strutture private accreditate possano erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale e che in nessun caso il superamento di detto tetto può dar luogo a remunerazione;

 

RITENUTO, a tal fine, di dover procedere alla definizione di un modello contrattuale da sottoscrivere tra Regione Abruzzo, Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed Erogatori privati;

 

VISTO l’art. 8, comma 4, della legge regionale n.32 del 31.07.2007, che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l’amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

 

VISTO l’allegato  schema di contratto (Allegato 2), che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e le strutture private predefinitivamente accreditate ovvero accreditate, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale rese a pazienti regionali ed extraregionali;

 

VISTO il Decreto Commissariale n.12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18.10.2012”;

 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n° 45/2013  del 12/06/2013 avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni ai Decreti del Commissario ad acta n° 12/2013 del 20.02.2013 “Approvazione Nomenclatore Tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – D.M. 18.10.2012” e n° 13/2013 del 20.02.2013 “Approvazione del Tariffario Regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera - D.M. 18.10.2012”;

 

TENUTO CONTO che il presente decreto, unitamente allo schema contrattuale (Allegato 2 al presente atto), viene notificato, a mezzo pec, e solo in caso di problemi tecnici, in via eccezionale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun erogatore privato entro il termine di sette giorni dalla data di adozione, fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto con gli erogatori ammessi alla contrattazione che deve essere effettuata entro i successivi venti giorni;

 

CONSIDERATO che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dalla struttura privata ammessa alla contrattazione ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad Acta in ordine al  rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi venti giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

 

CONSIDERATO che i tetti fissati nel presente provvedimento, per ciascun erogatore privato, costituiscono il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo  può mettere  a disposizione per la copertura di contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per l’esistenza e validità del contratto;

 

VISTO l’art. 8 quater comma 8 del Dlg.s 502/92 e ss.mm.ii. in conformità al quale le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione regionale;

 

VISTO l’art 7 comma 4 lett c) della LR 32 del 31-7-2007 come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) e successive modifiche ed integrazioni) che prevede la revoca dell’accreditamento nel caso di erogazione erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell’accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 5 per cento il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell’accordo stesso;

 

RITENUTO di fissare per tutte le strutture accreditate o predefinitivamente accreditate, con la sola eccezione di quelle per le quali come sopra specificato, la contrattazione va rinviata, la data del 30.09.2016 come termine massimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti con gli erogatori privati di specialistica ambulatoriale ammessi alla contrattazione, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;

 

PRECISATO che nei confronti degli erogatori privati che non intenderanno stipulare il contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con gli erogatori predefinitivamente accreditati di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze;

 

Tutto ciò premesso

 

DECRETA

 

Per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano quale parte integrante del presente atto:

 

1.      di dare atto che gli erogatori privati erogatori di prestazioni di specialistica ambulatoriale con i quali si procede alla negoziazione 2016 sono quelli di cui all’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.      di autorizzare nella misura di euro 29.287.322,00  il tetto di spesa massimo complessivo relativo all’anno 2016 per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale in favore di pazienti regionali ed extraregionali, ripartito tra le singole strutture private come indicato nell’allegato prospetto (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.      di coprire la spesa di ciascun contratto con i singoli erogatori privati predefinitivamente accreditati ovvero accreditati - in attuazione dei criteri indicati in narrativa - nella misura indicata nell’Allegato 1;

4.      di approvare l’allegato schema di contratto negoziale per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale, erogate dalle seguenti strutture private predefinitivamente accreditate ovvero accreditate: Stabilimenti FKT,  Studi di radiologia, Laboratori di analisi, Case di Cura, Studi Medici-branche a Visita (Allegato 2), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

5.      di stabilire che il presente decreto, unitamente allo schema contrattuale allegato (Allegato 2) viene notificato, a mezzo pec e solo in caso di problemi tecnici, in via eccezionale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun erogatore privato entro il termine di sette giorni dalla data di adozione, fissando, altresì, la data di sottoscrizione del contratto con gli erogatori ammessi alla contrattazione che deve essere effettuata entro i successivi venti giorni;

6.      di stabilire che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dagli erogatori privati ammessi alla contrattazione ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi venti giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

7.      di fissare, con le eccezioni appresso specificate, la data del 30.09.2016 come termine massimo per la sottoscrizione dei contratti afferenti con gli erogatori privati di specialistica ambulatoriale ammessi alla contrattazione, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;

8.      di fissare al competente Servizio regionale Programmazione sanitaria  un termine di  30 giorni dalla adozione del presente provvedimento per la definizione dei procedimenti concernenti le problematiche relative alla completa definizione delle procedure di accreditamento per le seguenti strutture:

       Laboratorio CLINITEST Srl –Pescara

       Laboratorio analisi S. Anna - Penne

       Laboratorio analisi S. Damiano – Pescara

       Laboratorio analisi SOPREMA SRL –Montesilvano

       Stabilimento FKT Villa Romina srl –Paglieta

       Laboratorio analisi EAHS Europe Adriatic Healt Service srl –Pescara

       Dott. De Berardinis –Vasto

9.      di precisare che il contratto per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale per l’anno 2016 con strutture appena elencate sarà stipulato solo a seguito del completamento delle suddette procedure, ferma restando l’assegnazione del budget indicato nell’allegato 1 riproporzionato in dodicesimi sulla base del periodo di operatività di ciascuna  struttura per la quale sia stata definita la titolarità dell’ accreditamento;

10.    di stabilire che in attuazione della normativa richiamata in premessa condizione per l’accesso delle strutture laboratoristiche alle contrattazioni rispettivamente per le tre annualità successive alla presente ( 2017,2018 e 2019 ) risulta essere la produzione in forma singola o aggregata:

       di 100.000 prestazioni nel 2016 per l’accesso alla contrattazione 2017;

       di una soglia intermedia che viene stabilita in 150.000 nel 2017 per l’accesso alla contrattazione 2018;

       di 200.000 prestazioni nel 2018 per l’accesso alla contrattazione 2019 (e annualità successive);

11.    di dare atto che, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

12.    di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, come previsto nell’Accordo con la Regione  Abruzzo per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico;

13.    di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate accreditate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Luciano D’Alfonso

 

 

Segue Allegato

Allegato1

Allegato2