E
ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina il
procedimento semplificato per l'approvazione delle varianti urbanistiche
previste dai piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui
all'articolo 58, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art.
2
(Procedimento
semplificato per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici
comunali)
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo
3, le varianti allo strumento urbanistico comunale contenute nei piani di
alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all’articolo 58
del decreto legge 112/2008 sono approvate con le modalità semplificate del
presente articolo.
2. La deliberazione del consiglio comunale di
approvazione del piano di alienazione e valorizzazione ha effetto di adozione
delle varianti urbanistiche necessarie ad attuare le previsioni del piano.
3. L'avviso relativo alla deliberazione di
cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo
(BURAT), i relativi atti sono contestualmente pubblicati e resi accessibili sul
sito internet del comune. Gli interessati possono presentare osservazioni nei
trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURAT.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, le
varianti previste nel piano di alienazione e valorizzazione sono
definitivamente approvate dal consiglio comunale, che controdeduce
in ordine alle osservazioni pervenute.
Art.
3
(Casi
di esclusione dell’applicazione della procedura semplificata)
1. È esclusa l'applicazione della procedura
semplificata di cui all'articolo 2 nei casi in cui le varianti agli strumenti
urbanistici comunali comportino:
a) una contestuale variazione anche degli
strumenti della pianificazione territoriale della Regione o della Provincia;
b) il superamento del dimensionamento
previsto dal piano regolatore generale;
c) una nuova destinazione urbanistica che
preveda la realizzazione di grandi strutture di vendita;
d) un mutamento della destinazione d'uso di
immobili oggetto delle procedure di valorizzazione di cui al decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città
metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo
19 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art.
4
(Clausola
di invarianza finanziaria)
1. Dall’approvazione della presente legge non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art.
5
(Entrata
in vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 23 Agosto 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
TESTO
VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
CITATE DALLA LEGGE REGIONALE
23 AGOSTO 2016
N. 29
"Disciplina
del procedimento semplificato per l’approvazione delle varianti agli strumenti
urbanistici comunali ai sensi dell’articolo 58 del D.L. 112/2008" (in
questo stesso Bollettino)
*****************
Avvertenza
I testi
coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del
Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della
legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche
sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e
le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti
delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti
delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei
testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito
"EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
***************
DECRETO
LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112
Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Art.
58
(Ricognizione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti
locali)
1. Per procedere al riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri
Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti
enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua,
redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione
esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti
nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.
Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti
immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo
territorio.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne
determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto
salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti
competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso
di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione
è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione,
ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a
totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina
le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano
l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di
approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi
dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le
procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito
della predetta normativa approvano procedure di copianificazione
per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione
sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine
perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60
giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n.
47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle
previsioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e
al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale
strategica.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da
pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto
dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e
producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché
effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se
necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi
di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si
estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso,
la procedura prevista al comma 2 dell’ articolo 3-bis del citato decreto-legge
n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e
l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi
previsti dal comma 5 dell’ articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del
2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in
ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei
principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di
strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili
di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.
8. Gli enti proprietari degli immobili
inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni
immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero
promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente
articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui
al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410.
9-bis. In caso
di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli
elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni
urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante
il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione
regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180
giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene
all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione
edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.