Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2016, n. 14 (Disposizioni in materia di promozione e tutela dell’attività di panificazione in Abruzzo).

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Art. 1

(Modifica all’articolo 3 della L.R. 14/2016)

 

1.      Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 9 giugno 2016, n. 14 (Disposizioni in materia di promozione e tutela dell'attività di panificazione in Abruzzo) è inserito il seguente:

"1 bis. Il progetto di regolamento di cui al comma 1 è sottoposto dal competente Servizio del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università della Giunta regionale alla procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.".

 

Art. 2

(Sostituzione dell’articolo 10 della L.R. 14/2016)

 

1.      L’articolo 10 della L.R. 14/2016 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

(Disposizioni per la vendita del pane nel panificio)

 

1.      Al momento della vendita, il pane conservato deve essere esposto in scomparti appositamente riservati e deve essere chiaramente identificabile tramite apposite etichette, ai sensi della normativa nazionale vigente.

2.      È obbligatorio porre in vendita in scaffali distinti e separati il pane fresco rispetto al pane ottenuto dagli intermedi di panificazione.

3.      È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di appositi banchi di esposizione con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.”.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 23 Agosto 2016

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso


 

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA

23 AGOSTO 2016 N. 28

"Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2016, n. 14 (Disposizioni in materia di promozione e tutela dell’attività di panificazione in Abruzzo)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2016, N. 14

Disposizioni in materia di promozione e tutela dell’attività di panificazione in Abruzzo.

 

Art. 3

(Disposizioni attuative)

 

1.      Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e nel rispetto delle normativa statale ed europea, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, per l'approvazione, il regolamento con il quale sono disciplinati tra l'altro:

a)      i requisiti dell'impianto di panificazione e di cottura;

b)      l'utilizzo delle denominazioni di panificio, forno di qualità, pane fresco e pane conservato;

c)      la commercializzazione del prodotto intermedio di panificazione, la commercializzazione del pane ottenuto dalla lievitazione e cottura, ovvero dalla sola cottura di un prodotto intermedio di panificazione, nonché la commercializzazione del pane sfuso;

d)      i casi di sospensione dell'attività di panificazione;

e)      i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione previsti nella presente legge;

f) gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche degli accordi e dei programmi di filiera di cui all'articolo 11.

1-bis. Il progetto di regolamento di cui al comma 1 è sottoposto dal competente Servizio del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università della Giunta regionale alla procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.