E
ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Art.
1
(Modifica
all’articolo 3 della L.R. 14/2016)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della
legge regionale 9 giugno 2016, n. 14 (Disposizioni in materia di promozione e
tutela dell'attività di panificazione in Abruzzo) è inserito il seguente:
"1 bis. Il
progetto di regolamento di cui al comma 1 è sottoposto dal competente Servizio
del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione,
della Ricerca e dell'Università della Giunta regionale alla procedura di
informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel
settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi
della società dell'informazione.".
Art.
2
(Sostituzione
dell’articolo 10 della L.R. 14/2016)
1. L’articolo 10 della L.R. 14/2016 è
sostituito dal seguente:
“Art.
10
(Disposizioni
per la vendita del pane nel panificio)
1. Al momento della vendita, il pane
conservato deve essere esposto in scomparti appositamente riservati e deve
essere chiaramente identificabile tramite apposite etichette, ai sensi della
normativa nazionale vigente.
2. È obbligatorio porre in vendita in
scaffali distinti e separati il pane fresco rispetto al pane ottenuto dagli
intermedi di panificazione.
3. È consentita la vendita di pane sfuso in
aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente
sia dotato di appositi banchi di esposizione con idonee caratteristiche
igienico-sanitarie. In assenza di tali banchi è consentita solo la vendita di
pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.”.
Art.
3
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 23 Agosto 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
TESTI
DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON
LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
23 AGOSTO 2016
N. 28
"Modifiche
alla legge regionale 9 giugno 2016, n. 14 (Disposizioni in materia di
promozione e tutela dell’attività di panificazione in Abruzzo)"
(pubblicata
in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi
coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del
Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della
legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche
sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e
le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti
delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti
delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei
testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito
"EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
****************
LEGGE
REGIONALE 9 GIUGNO 2016, N. 14
Disposizioni
in materia di promozione e tutela dell’attività di panificazione in Abruzzo.
Art.
3
(Disposizioni
attuative)
1. Entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge e nel rispetto delle normativa statale ed
europea, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, per
l'approvazione, il regolamento con il quale sono disciplinati tra l'altro:
a) i requisiti dell'impianto di panificazione
e di cottura;
b) l'utilizzo delle denominazioni di
panificio, forno di qualità, pane fresco e pane conservato;
c) la commercializzazione del prodotto
intermedio di panificazione, la commercializzazione del pane ottenuto dalla lievitazione
e cottura, ovvero dalla sola cottura di un prodotto intermedio di
panificazione, nonché la commercializzazione del pane sfuso;
d) i casi di sospensione dell'attività di
panificazione;
e) i contenuti, la durata e le modalità di
svolgimento dei corsi di formazione previsti nella presente legge;
f) gli indirizzi
generali relativi alle caratteristiche degli accordi e dei programmi di filiera
di cui all'articolo 11.
1-bis. Il progetto di regolamento di cui al comma 1
è sottoposto dal competente Servizio del Dipartimento Sviluppo Economico,
Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università della
Giunta regionale alla procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE)
2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che
prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.