E ne dispone la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
CAPO
I
Disposizioni
in materia di Protezione Civile
Art.
1
(Sostituzione
dell'articolo 3 della L.R. 58/1989)
1. L’articolo 3 della legge regionale 20
luglio 1989, n. 58 (Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la
Protezione Civile) è sostituito dal seguente:
"Art.
3
(Convenzioni)
1.
Al
fine di valorizzare le specifiche competenze e capacità possedute nei settori
di interesse per la Protezione Civile dalle Organizzazioni di volontariato, la
Regione e gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni con quelle
che, aventi la sede legale nel territorio regionale, risultino iscritte
all’Elenco Territoriale.
2.
La
Giunta regionale e gli enti locali, ciascuno per la propria competenza,
procedono, con apposito provvedimento amministrativo, alla stipula delle
convenzioni di cui al presente articolo.
3.
Delle
convenzioni stipulate dagli enti locali con le Organizzazioni di volontariato e
dei successivi rinnovi o disdette, entro trenta giorni dall’adozione del
relativo provvedimento formale, è inviata copia autentica alla struttura della
Protezione Civile della Regione, a cura dell’ente pubblico contraente.
4.
L’Organizzazione
di volontariato fornisce alla Regione l’elenco dei volontari attivi che operano
nel campo della protezione civile e risponde delle attività dei singoli soci
nell’impiego e nella qualificazione degli stessi, rimanendo esonerato l’ente
pubblico da ogni responsabilità anche derivante da imperizia o illegittimo
comportamento.
5.
Ai
volontari attivi delle Organizzazioni convenzionate, la Regione Abruzzo
garantisce l’esenzione ticket per le prestazioni sanitarie necessarie al
rilascio di certificati di idoneità allo svolgimento delle attività di
protezione civile ivi compreso lo spegnimento degli incendi boschivi.
6.
Per
l'attuazione del comma 5, la Giunta, con apposito atto, disciplina il rapporto
tra le strutture regionali competenti in materia di protezione civile e sanità.
7.
Le
esenzioni di cui al comma 5 sono attivate a decorrere dal 2017; gli oneri
derivanti dalle prestazioni sanitarie trovano copertura finanziaria annualmente
nelle leggi di bilancio nel rispetto dell’articolo 38 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)
e dell’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla
contabilità regionale), in coerenza con i vincoli previsti nel Piano di rientro
sanitario.".
Art.
2
(Sostituzione
dell’articolo 8 della L.R. 58/1989)
1. L’articolo 8 della L.R. 58/1989 è
sostituito dal seguente:
"Art.
8
(Elenco
territoriale delle Organizzazioni di Volontariato)
1.
La
Regione, al fine di individuare le Organizzazioni con le quali instaurare
rapporti di convenzione ai sensi della presente legge, istituisce l’Elenco
Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile.
2.
Possono
essere iscritte all’Elenco Territoriale:
a) le organizzazioni di volontariato
costituite ai sensi della legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto
1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
b) le organizzazioni costituite ai sensi
della presente legge purché a componente prevalentemente volontaria ed aventi
carattere locale;
c) i gruppi comunali e intercomunali.".
Art.
3
(Sostituzione
dell’art. 10 della L.R. 58/1989)
1. L’articolo 10 della L.R. 58/1989 è
sostituito dal seguente:
"Art.
10
(Presentazione
della domanda, termini)
1.
La
domanda di iscrizione nell’Elenco Territoriale è indirizzata dalle
Organizzazioni al competente Servizio entro il termine perentorio del 31
gennaio di ogni anno.".
Art.
4
(Norma
transitoria)
1. Per l’anno 2016 la presentazione delle
domande di iscrizione di cui all’articolo 10 della L.R. 58/1989, come
sostituito dall’articolo 3, è ammessa entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione della presente legge.
Art.
5
(Abrogazioni)
1. A decorrere dall’entrata in vigore della
presente legge sono abrogati gli articoli 11 e 12 della L.R. 58/1989.
Art.
6
(Esenzione
pagamento bollo auto per le autovetture di proprietà delle Organizzazioni di
Volontariato di Protezione Civile)
1. Sono esentati dal pagamento della tassa
automobilistica regionale i veicoli utilizzati ai fini istituzionali di
protezione civile dei quali risultano proprietarie presso il Pubblico registro
automobilistico (PRA) le Organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco
Territoriale e che siano impiegati nelle attività di protezione civile.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è
riconosciuto dietro presentazione di apposita istanza corredata della copia del
certificato di proprietà del veicolo unitamente all’attestazione del Servizio
competente della Protezione Civile della Regione Abruzzo, che attesta l’iscrizione
nell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione
civile nonché l’effettivo utilizzo dei mezzi ai fini di protezione civile.
3. I beneficiari dell’esenzione comunicano
ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti per
i diritti di esenzione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di
variazione.
4. In caso di omissione della comunicazione
di cui al comma 3 è applicata una sanzione amministrativa nella misura fissa di
euro 150,00 a veicolo.
5. Le esenzioni di cui al comma 1 sono
attivate a decorrere dal 2017.
6. Alle minori entrate derivanti
dall’esenzione di cui al comma 1, stimate annualmente in euro 25.000,00 ed
allocate al Titolo 1, Tipologia 101, Categ. 50, si fa
fronte con la diminuzione della spesa di pari importo al Titolo 1, Missione 11,
Programma 01, dovuta alla abolizione del rimborso della tassa automobilistica a
favore delle Associazioni convenzionate con la Regione per i veicoli utilizzati
ai fini istituzionali di protezione civile di cui al comma 1.
Art.
7
(Interventi
urgenti per garantire le attività di allertamento ed emergenze di protezione
civile)
1. In attuazione dell’articolo 3 bis della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio Nazionale della
Protezione Civile) e s.m.i. e della Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.2.2004 avente ad oggetto
"Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del
sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio
idrologico e idraulico ai fini di protezione civile", il Centro Funzionale
d’Abruzzo della Protezione Civile Regionale, al fine di assicurare con
carattere di continuità il regolare svolgimento delle attività afferenti
l’allertamento per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e per la
pianificazione d’emergenza, è autorizzato ad espletare, a decorrere
dall’entrata in vigore della presente legge, e nei limiti dei posti disponibili
in organico nell'ambito della medesima Struttura, una o più selezioni
pubbliche, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, previa verifica
delle compatibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei limiti di
spesa e dei principi e requisiti stabiliti dalle norme statali in materia.
2. Al fine di continuare a garantire il
coordinamento delle componenti del Sistema regionale di protezione civile della
Sala Operativa Regionale, istituita dall'articolo 14 della legge regionale 14
dicembre 1993, n. 72 (Disciplina delle attività regionali di protezione
civile), il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche
Ambientali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
autorizzato a procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico
nell'ambito della medesima Struttura, all'indizione di una o più selezioni
pubbliche per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, previa verifica
delle compatibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei limiti di
spesa e dei principi e requisiti stabiliti dalle norme statali in materia.
3. Le procedure selettive di cui ai commi 1 e
2 possono essere espletate all’esito del processo di ricollocazione del
personale delle Province di cui ai commi da 421 a 425 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).
4. Nelle more dell’espletamento delle
procedure di cui ai commi 1 e 2, il Centro Funzionale e il Dipartimento Opere
Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali potranno procedere,
con urgenza, ad indire selezioni pubbliche per la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo
necessario per la copertura dei posti, e comunque non superiore ai dodici mesi,
a seguito dell’assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui ai
commi precedenti, previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio
e nel rispetto dei limiti di spesa e dei principi e requisiti stabiliti dalle
norme statali in materia.
5. Alle assunzioni di cui ai commi 1, 2 e 4
si procede a decorrere dall’esercizio 2017.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del
presente articolo, stimati in euro un milione per ciascuna annualità del
biennio 2017-2018, si fa fronte con le risorse appositamente assegnate dal
Dipartimento della Protezione Civile nazionale ed iscritte al Titolo I,
Missione 11 "Soccorso Civile", Programma 01 "Sistema di
Protezione Civile" del Bilancio regionale 2016 -2018. Agli oneri
successivi all’esercizio 2018 si fa fronte con legge di bilancio.
CAPO
II
Norme
in materia di risanamento dell’ATER di Chieti
Art.
8
(Iniziative
a supporto del risanamento dell’ATER di Chieti)
1. Al fine di sostenere il processo di
risanamento in corso sulla base del piano industriale elaborato ai sensi della
legge regionale 28 maggio 2015, n. 11 (Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999,
n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) e
modifiche alle LL.RR. 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la
gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione
dei relativi canoni di locazione), 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per
l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica) e 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012)) si
concede all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Chieti un
contributo sulle spese di funzionamento della somma di euro 200.000,00.
2. Il monitoraggio dell’attuazione del piano
industriale di risanamento, con riferimento al mantenimento dell’equilibrio
economico e finanziario, è effettuato dal Dipartimento Opere pubbliche col
supporto del Dipartimento Risorse, sulla base di una apposita certificazione
annuale sottoscritta dagli organi dell’Azienda, corredata dal parere del
revisore legale.
3. Per il fabbisogno di cassa connesso agli
interventi di riparazione degli immobili di proprietà dell'ATER di Chieti
danneggiati dal Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009, appaltati e realizzati alla
data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi nel finanziamento
disposto con la Deliberazione CIPE n. 23 del 20 febbraio 2015 (G.U. n. 154 del
6.7.2015), l’Azienda è autorizzata a utilizzare le disponibilità rivenienti
sulla contabilità speciale c/n. 1823 Fondi CER fino all’importo di 2 milioni di
euro, anche per il reintegro delle somme già anticipate per gli interventi
stessi. La relativa disponibilità deve essere ricostituita con l’erogazione dei
finanziamenti statali.
4. Il personale dipendente dell’Azienda
dichiarato in esubero sulla base del Piano industriale di risanamento che
maturi i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata entro il 31 dicembre
2016, è collocato in quiescenza. Il restante personale in esubero assunto con
contratto a tempo indeterminato, è trasferito con Decreto del Presidente della
Giunta regionale presso altra ATER regionale e/o presso altro ente pubblico
vigilato dalla Regione sulla base del fabbisogno di personale approvato. Viene
mantenuto il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento al
momento del trasferimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, nonché
l’inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento
economico risulti più elevato rispetto a quello previsto nell’ente di
assegnazione, è attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Con lo stesso Decreto è stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale
assegnato ad altro ente.
5. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1
del presente articolo trovano copertura per l’esercizio 2016 mediante le
seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle
spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:
a) nello stato di previsione dell’entrata dell’esercizio
2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro 200.000,00 riveniente
dalle refluenze FIRA su cartolarizzazioni CARTESIO e
D’ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;
b) nello stato di previsione della spesa
dell’esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione
08, Programma 02, Titolo 1 la somma di euro 200.000,00 da destinare
all’assegnazione di un contributo sul funzionamento per l’anno 2016 di pari
ammontare all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Chieti. Per
gli esercizi 2017 e successivi la copertura finanziaria sarà garantita con le
leggi annuali di bilancio.
CAPO
III
Norme
per l’efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e
agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto
Art.
9
(Principi)
1. E’ principio generale e vincolante norma
di indirizzo il graduale superamento di forme di locazione per le sedi
destinate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali da parte degli
enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e delle società, fra
quelle di cui all’articolo 57 del medesimo, delle quali la Regione ha il
controllo analogo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel
Regolamento n. 1 del 2014 attuativo dell’articolo 30 della legge regionale 28
dicembre 2012, n. 68 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010,
n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali
e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del
Collegio dei revisori dei conti)).
2. I procedimenti per il raggiungimento di
quanto prescritto al comma 1 devono essere connotati da ineludibile
economicità. A tal fine è prioritario l’utilizzo del patrimonio regionale
disponibile e utilmente finalizzabile allo scopo.
Art.
10
(Disposizioni
di attuazione)
1. E’ fatto obbligo a tutti gli enti,
comunque denominati, di cui all’articolo 9, d’intesa con il Dipartimento della
Giunta regionale che esercita il controllo, unitamente a quello competente alla
gestione del patrimonio regionale, predisporre, entro 180 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, una ricognizione della consistenza patrimoniale
e della condizione della logistica proponendo, conseguentemente, un motivato
piano di razionalizzazione nel rispetto dei principi sanciti nel medesimo
articolo.
2. Il piano di cui al comma 1 è esaminato
dalla Giunta regionale per i conseguenti atti amministrativi o legislativi
occorrenti.
Art.
11
(Norme
di prima attuazione)
1. Per le finalità di cui al presente capo,
in sede di prima attuazione è conferito in proprietà alla Abruzzo Engineering S.C.p.A. l’immobile
appartenente al patrimonio della Regione Abruzzo sito nella città di L’Aquila
censito al catasto urbano al foglio 98, particella 708, subalterno 1 con
relative pertinenze.
2. L’immobile di cui al comma 1 è destinato
anche a sede legale della medesima società, a titolo gratuito a sede di uffici
della Giunta regionale per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali,
particolarmente di quelle connesse alle attività della società, nonché a sede
di altri enti di cui all’articolo 9, comma 1, ubicate nella medesima città,
previo accordo fra la società proprietaria e l’ente richiedente applicando, in
quanto compatibili, le norme regionali contenenti condizioni agevolative per
l’utilizzo del patrimonio regionale da parte di enti pubblici.
3. Alle procedure previste dalle norme del
codice civile, applicabili ai conferimenti di beni immobili a società di
capitali, provvede la società Abruzzo Engineering S.C.p.A.. Tutti i diritti, oneri e consistenze
giuridicamente esistenti alla data della trascrizione della proprietà passano
in capo alla società medesima.
4. Il verbale ricognitivo, da redigersi tra
le parti per l’esatta individuazione dell’immobile trasferito, costituisce
titolo per la trascrizione e voltura catastale del bene in favore della società
di cui al comma 1.
Art.
12
(Norma
finanziaria)
1. Dal presente capo non devono derivare
nuovi oneri finanziari o minori entrate ma solo variazioni decrementative
nello stato di consistenza dell’inventario dei beni patrimoniali disponibili
della Regione con contestuale pari incremento delle consistenze patrimoniali
degli enti di cui all’articolo 9, comma 1.
CAPO
IV
Disposizioni
inerenti il Fondo Sociale Europeo
Art.
13
(Adeguamento
degli stanziamenti relativi al POR FSE Abruzzo 2014 – 2020)
1. La Regione, al fine adeguare le previsioni
del bilancio di previsione finanziario alle assegnazioni comunitarie e statali,
procede all’adeguamento degli stanziamenti relativi al POR FSE Abruzzo 2014 –
2020 (Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo), ivi compreso
l’impiego di maggiori risorse regionali pari ad euro 256.472,60 per l’esercizio
2016.
2. Gli oneri derivanti dal presente articolo
trovano copertura finanziaria per l’esercizio 2016 nella Missione 01, Programma
12, titolo II, mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di
previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:
a) nello stato di previsione delle Entrate
dell’esercizio 2016 la competenza e la cassa, del Titolo 4, tipologia 200, cat. 05, sono ridotte della somma di euro 618.374,00,
afferente il Fondo Sociale Europeo;
b) nello stato di previsione delle Entrate
dell’esercizio 2016 la competenza e la cassa, del Titolo 4, tipologia 200, cat. 01, sono ridotte della somma di euro 432.861,80,
afferente il Fondo di rotazione statale;
c) nello stato di previsione delle Entrate
dell’esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3,
tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro
256.472,60 riveniente dalle refluenze FIRA su
cartolarizzazioni CARTESIO e D’ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;
d) nello stato di previsione delle Spese
dell’esercizio 2016 la competenza e la cassa della Missione 01, Programma 12, titolo
II, sono ridotte della somma di euro 794.763,20 a valere sull’attuazione del
POR FSE Abruzzo 2014 – 2020.
Art.
14
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 23 Agosto 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso
TESTI
DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON
LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
23 AGOSTO N. 27
"Disposizioni
in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell’Ater di Chieti, norme per l’efficientamento
logistico delle società in house providing
e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e
Disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo"
(pubblicata
in questo stesso Bollettino)
****************
Avvertenza
I testi
coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del
Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della
legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività
normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche
sono evidenziate in grassetto.
Le abrogazioni e
le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore
grigio.
I testi vigenti
delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva
(il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo
ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a
mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti
delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei
testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito
"EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione
europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad
altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella
legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
****************
LEGGE
REGIONALE 20 LUGLIO 1989, N. 58
Volontariato,
associazionismo ed Albo regionale per la Protezione Civile.
Art.
11
(Iscrizione
e decorrenza)
[L’iscrizione
all’Albo regionale delle Associazioni di volontariato per la Protezione Civile
è disposta dal Presidente della Giunta regionale ed è efficace, a tutti gli
effetti, a decorrere dalla data di esecutività del relativo decreto.]
Art.
12
(Iscrizione
delle Associazioni di volontariato generico, limiti)
[L’iscrizione
all’Albo regionale delle Associazioni di volontariato generico, di cui al
precedente articolo 8, è consentita nei seguenti limiti:
-
per
Comuni sino a 5.000 abitanti n. 2 Associazioni;
-
per
Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti n. 3 Associazioni;
-
per
Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti n. 4 Associazioni;
-
per
Comuni da 30.001 a 50.000 abitanti n. 6 Associazioni;
-
per
Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti n. 8 Associazioni;
-
per
Comuni oltre 100.000 abitanti n. 12 Associazioni.
Ai
fini del presente articolo le eventuali sezioni decentrate delle Associazioni
di volontariato generico concorrono all’esaurimento del numero massimo previsto
dal comune.
Per
l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le domande di iscrizione
vengono esaminate per l’accertamento dei requisiti prescritti dalla presente
legge, privilegiando quelle Associazioni che, in ordine di priorità, presentano
la migliore affidabilità rispetto ai requisiti medesimi, avuto riguardo anche
alle note informative di cui al precedente articolo 10.
A
parità di condizioni viene rispettato l’ordine cronologico di presentazione
delle domande.]
****************
Riferimenti
normativi
Il
testo dell'articolo 3-bis della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
3-bis
(Sistema
di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico)
1. Nell'ambito delle attività di protezione
civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti,
dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la
conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio,
all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui
all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della
protezione civile ai diversi livelli territoriali.
2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la
gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento
della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri
funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui
al comma 4 del presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e di
sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dai centri di competenza e da ogni altro
soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento dei centri di
competenza.
3. Sulla base dei livelli di rischio, anche
previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e
le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi
livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio
meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa
vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con
decreto del Presidente della Repubblica.
5. Le amministrazioni competenti provvedono
all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il
testo dell'articolo 38 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42), vigente alla data
della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
38
(Leggi
regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)
1. Le leggi regionali che prevedono spese a
carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime
ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare
le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a
carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la
quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi.
La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli
esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.
Il
testo dell'articolo 1, commi da 421 a
425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)),
vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
1
Omissis
421. La dotazione organica delle città
metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari
alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7
aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni
attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in
misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province,
con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui
all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i
divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie
si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo.
422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti
nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto
dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente
articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle
forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.
423. Nel contesto delle procedure e degli
osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge
7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di
riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di
cui al comma 421. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di
mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto
di cui al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione
ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla
citata legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni
di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale
destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo
le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui
al comma 425. Si applica l'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7
aprile 2014, n. 56. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016.
424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni
2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato,
nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli
dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti
o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla
ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei
processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto
delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti,
le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale
in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di
abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni
fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e
scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento
delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie
di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere
alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del
personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la
restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli
anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale
soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la
sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale
ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto
del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è
comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e
delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto
dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni
effettuate in violazione del presente comma sono nulle.
425. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti
pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non
amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti
da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente
articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al
presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi
periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle
risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a
tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle
finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle
graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente
legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica
l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di
mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità
di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso
gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui
all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del
trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo
all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di
cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare
assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del
presente comma sono nulle. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle
procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a
valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di
1.943 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta,
di cui 943 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da
inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in
deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura
di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario
su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della
giustizia.
Omissis
Il
testo degli articoli 55, 56 e 57 dello
Statuto della Regione Abruzzo, vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
55
Le
Agenzie regionali
1. La Regione, può istituire con legge
Agenzie regionali per lo svolgimento di compiti specifici.
2. Le Agenzie sono unità amministrative
caratterizzate dall'assegnazione di un compito specifico e di risorse
organizzative ed economiche, con direzione e responsabilità autonome entro gli
indirizzi definiti dalla Giunta regionale.
3. Alle Agenzie è preposto un dirigente
nominato dalla Giunta.
Art.
56
(L'istituzione
di Enti e Aziende)
1. La Regione, per lo svolgimento delle
proprie attività, può istituire con legge Enti secondo i principi che regolano
l'attività amministrativa.
2. Gli Enti pubblici economici assumono il
nome di Azienda e godono di autonomia imprenditoriale. La loro attività è
regolata dal diritto comune, compreso il rapporto di lavoro del personale.
3. La Giunta approva gli statuti e i
regolamenti degli Enti e delle Aziende.
4. La legge stabilisce le modalità di
conferimento e di revoca degli incarichi dei rispettivi dirigenti apicali. Il
personale degli Enti e delle Aziende è equiparato al personale regionale, salva
diversa disposizione di legge.
5. L'istituzione di Enti ed Aziende avviene
tenendo conto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, per lo
svolgimento di attività di interesse generale.
6. L'esercizio di funzioni da parte di
Commissari all'interno degli Enti e delle Aziende regionali non può protrarsi
per oltre un anno, prorogabile per una sola volta, in presenza di comprovate
necessità.
Art.
57
(Le
partecipazioni societarie)
1 La Regione può partecipare a società
costituite secondo il diritto comune, operanti in settori di interesse
regionale; ove ne valuti la necessità, può promuoverne la costituzione.
2. La legge autorizza la partecipazione, ne
stabilisce la misura e ne determina presupposti e condizioni, con riferimento
all'atto costitutivo e allo statuto sociale.
3. La costituzione di società e la
partecipazione regionale ha luogo in base al principio di sussidiarietà e di
proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Il
testo dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977,
n. 81 (Norme sulla contabilità regionale), vigente alla data della presente
pubblicazione, è il seguente:
Art.
10
(Leggi
di spesa a carattere continuativo e ricorrente)
Le
leggi regionali che prevedono attività o interventi, rispettivamente, a
carattere continuativo o ricorrente determinano soltanto, per quanto attiene
alla loro disciplina sostanziale, gli obiettivi da raggiungere e le procedure
da seguire, facendo espresso rinvio alle leggi di bilancio per la
determinazione delle entità della spesa relativa. Tra gli atti delle procedure
non rientrano quelli dai quali sorga comunque per l’amministrazione l’obbligo
di assumere impegni a termini del successivo art. 51.
Nei
casi contemplati dal comma precedente gli adempimenti procedimentali richiesti
dalla legge possono essere iniziati anche prima che sia determinata l’entità
della spesa da operare.
Il
testo dell'articolo 14 della legge
regionale 14 dicembre 1993, n. 72 (Disciplina delle attività regionali di
protezione civile), vigente alla
data della presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
14
(Sala
operativa regionale)
1. È istituita, presso il Servizio regionale
di protezione civile, la “Sala operativa regionale” quale sede tecnica di
raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini
dell’attività di protezione civile di competenza della Regione. La Sala
operativa è posta alle dirette dipendenze del dirigente del Servizio di
protezione civile ed è presidiata nell’arco delle 24 ore.
2. La Sala operativa regionale è collegata
con i sistemi regionali di comunicazione, informazione e rilevamento dati ed è
dotata delle opportune strumentazioni tecnologiche. La stessa assicura, in
particolare:
- l’organizzazione di una propria banca
dati mediante l’acquisizione e il costante aggiornamento dei dati interessanti
la previsione e la prevenzione delle cause possibili di calamità o catastrofi;
- il collegamento in tempo reale con le
sedi della Presidenza della Giunta e delle Prefetture, con la Sala operativa
del Dipartimento nazionale per la protezione civile, con le strutture, anche
periferiche, dei Settori della Giunta regionale prioritariamente interessati
alle attività di protezione civile, con gli uffici e le sedi delle
amministrazioni provinciali e locali, con le strutture del Corpo Forestale
dello Stato, con le sedi delle Unità locali socio sanitarie, con l’Istituto
nazionale di geofisica e con le strutture del Servizio idrografico e marigrafico nazionale interessanti il territorio regionale,
in modo da consentire, in qualsiasi momento, l’afflusso e la trasmissione di
segnalazioni, dati rilevanti e segnalazioni rilevanti ai fini degli interventi,
meglio coordinati, della Protezione Civile.
3. La Sala operativa è altresì, fornita delle
attrezzature necessarie per il collegamento di banche dati idonee al
reperimento e alla diffusione di informazioni di specifica utilità.
4. In situazioni di emergenza la sala
operativa assicura il necessario supporto tecnico e organizzativo, unitamente
al Servizio protezione civile, per la concreta diramazione delle decisioni e
delle direttive del presidente della Giunta regionale e per il controllo sullo
stato dei conseguenti adempimenti.
Il
testo dell'articolo 30 della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 68 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1
e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto
2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri
regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari).
Istituzione del Collegio dei revisori dei conti), vigente alla data della
presente pubblicazione, è il seguente:
Art.
30
(Ulteriori
misure di contenimento della spesa pubblica)
1. Al Consiglio ed alla Giunta regionale,
agli Enti dipendenti dalla Regione, alle Agenzie ed Aziende regionali si
applicano direttamente le seguenti disposizioni:
a) articolo 6 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così
come attuato dall'art. 3 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 49
(Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010);
b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge
78/2010, convertito dalla legge 122/2010, così come attuato dall'art. 3 della
legge regionale 28 settembre 2012, n. 48 (Modifiche alla legge regionale 17
novembre 2010, n. 49 "Interventi normativi e finanziari per l'anno
2010", modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15
"Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi
consiliari" e disposizioni relative al contenimento della spesa del
personale a tempo determinato");
c) articolo 22, commi da 2 a 4, articolo
23-bis, commi 5-bis e 5-ter, ed articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214;
d) articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, articolo 4,
articolo 5 e articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Si intendono modificate o abrogate le
disposizioni regionali vigenti non conformi alle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Alle
Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) ed alle
Aziende istituite con L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi
universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390), vista la
natura giuridica di "aziende" delle stesse, non si applicano le
seguenti disposizioni:
a) lettera a) del comma 1 relativamente ai
commi 3, 7, 13 e 14 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) lettera b) del comma 1;
c) lettera d) del comma 1 relativamente al
comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.