Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell’ATER di Chieti, norme per l’efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo.

 

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

CAPO I

Disposizioni in materia di Protezione Civile

 

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 3 della L.R. 58/1989)

 

1.      L’articolo 3 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 58 (Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la Protezione Civile) è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Convenzioni)

1.           Al fine di valorizzare le specifiche competenze e capacità possedute nei settori di interesse per la Protezione Civile dalle Organizzazioni di volontariato, la Regione e gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni con quelle che, aventi la sede legale nel territorio regionale, risultino iscritte all’Elenco Territoriale.

2.           La Giunta regionale e gli enti locali, ciascuno per la propria competenza, procedono, con apposito provvedimento amministrativo, alla stipula delle convenzioni di cui al presente articolo.

3.           Delle convenzioni stipulate dagli enti locali con le Organizzazioni di volontariato e dei successivi rinnovi o disdette, entro trenta giorni dall’adozione del relativo provvedimento formale, è inviata copia autentica alla struttura della Protezione Civile della Regione, a cura dell’ente pubblico contraente.

4.           L’Organizzazione di volontariato fornisce alla Regione l’elenco dei volontari attivi che operano nel campo della protezione civile e risponde delle attività dei singoli soci nell’impiego e nella qualificazione degli stessi, rimanendo esonerato l’ente pubblico da ogni responsabilità anche derivante da imperizia o illegittimo comportamento.

5.           Ai volontari attivi delle Organizzazioni convenzionate, la Regione Abruzzo garantisce l’esenzione ticket per le prestazioni sanitarie necessarie al rilascio di certificati di idoneità allo svolgimento delle attività di protezione civile ivi compreso lo spegnimento degli incendi boschivi.

6.           Per l'attuazione del comma 5, la Giunta, con apposito atto, disciplina il rapporto tra le strutture regionali competenti in materia di protezione civile e sanità.

7.           Le esenzioni di cui al comma 5 sono attivate a decorrere dal 2017; gli oneri derivanti dalle prestazioni sanitarie trovano copertura finanziaria annualmente nelle leggi di bilancio nel rispetto dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dell’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale), in coerenza con i vincoli previsti nel Piano di rientro sanitario.".

 

Art. 2

(Sostituzione dell’articolo 8 della L.R. 58/1989)

 

1.      L’articolo 8 della L.R. 58/1989 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato)

 

1.           La Regione, al fine di individuare le Organizzazioni con le quali instaurare rapporti di convenzione ai sensi della presente legge, istituisce l’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato per la Protezione Civile.

2.           Possono essere iscritte all’Elenco Territoriale:

a)      le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);

b)      le organizzazioni costituite ai sensi della presente legge purché a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale;

c)      i gruppi comunali e intercomunali.".

 

Art. 3

(Sostituzione dell’art. 10 della L.R. 58/1989)

 

1.      L’articolo 10 della L.R. 58/1989 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Presentazione della domanda, termini)

 

1.           La domanda di iscrizione nell’Elenco Territoriale è indirizzata dalle Organizzazioni al competente Servizio entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno.".

 

Art. 4

(Norma transitoria)

 

1.      Per l’anno 2016 la presentazione delle domande di iscrizione di cui all’articolo 10 della L.R. 58/1989, come sostituito dall’articolo 3, è ammessa entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

Art. 5

(Abrogazioni)

 

1.      A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 11 e 12 della L.R. 58/1989.

 

Art. 6

(Esenzione pagamento bollo auto per le autovetture di proprietà delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile)

 

1.      Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli utilizzati ai fini istituzionali di protezione civile dei quali risultano proprietarie presso il Pubblico registro automobilistico (PRA) le Organizzazioni di volontariato iscritte nell’Elenco Territoriale e che siano impiegati nelle attività di protezione civile.

2.      Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto dietro presentazione di apposita istanza corredata della copia del certificato di proprietà del veicolo unitamente all’attestazione del Servizio competente della Protezione Civile della Regione Abruzzo, che attesta l’iscrizione nell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile nonché l’effettivo utilizzo dei mezzi ai fini di protezione civile.

3.      I beneficiari dell’esenzione comunicano ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti per i diritti di esenzione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di variazione.

4.      In caso di omissione della comunicazione di cui al comma 3 è applicata una sanzione amministrativa nella misura fissa di euro 150,00 a veicolo.

5.      Le esenzioni di cui al comma 1 sono attivate a decorrere dal 2017.

6.      Alle minori entrate derivanti dall’esenzione di cui al comma 1, stimate annualmente in euro 25.000,00 ed allocate al Titolo 1, Tipologia 101, Categ. 50, si fa fronte con la diminuzione della spesa di pari importo al Titolo 1, Missione 11, Programma 01, dovuta alla abolizione del rimborso della tassa automobilistica a favore delle Associazioni convenzionate con la Regione per i veicoli utilizzati ai fini istituzionali di protezione civile di cui al comma 1.

 

Art. 7

(Interventi urgenti per garantire le attività di allertamento ed emergenze di protezione civile)

 

1.      In attuazione dell’articolo 3 bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile) e s.m.i. e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.2.2004 avente ad oggetto "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrologico e idraulico ai fini di protezione civile", il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile Regionale, al fine di assicurare con carattere di continuità il regolare svolgimento delle attività afferenti l’allertamento per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e per la pianificazione d’emergenza, è autorizzato ad espletare, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, e nei limiti dei posti disponibili in organico nell'ambito della medesima Struttura, una o più selezioni pubbliche, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa e dei principi e requisiti stabiliti dalle norme statali in materia.

2.      Al fine di continuare a garantire il coordinamento delle componenti del Sistema regionale di protezione civile della Sala Operativa Regionale, istituita dall'articolo 14 della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 72 (Disciplina delle attività regionali di protezione civile), il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico nell'ambito della medesima Struttura, all'indizione di una o più selezioni pubbliche per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa e dei principi e requisiti stabiliti dalle norme statali in materia.

3.      Le procedure selettive di cui ai commi 1 e 2 possono essere espletate all’esito del processo di ricollocazione del personale delle Province di cui ai commi da 421 a 425 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).

4.      Nelle more dell’espletamento delle procedure di cui ai commi 1 e 2, il Centro Funzionale e il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali potranno procedere, con urgenza, ad indire selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura dei posti, e comunque non superiore ai dodici mesi, a seguito dell’assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi precedenti, previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa e dei principi e requisiti stabiliti dalle norme statali in materia.

5.      Alle assunzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si procede a decorrere dall’esercizio 2017.

6.      Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, stimati in euro un milione per ciascuna annualità del biennio 2017-2018, si fa fronte con le risorse appositamente assegnate dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale ed iscritte al Titolo I, Missione 11 "Soccorso Civile", Programma 01 "Sistema di Protezione Civile" del Bilancio regionale 2016 -2018. Agli oneri successivi all’esercizio 2018 si fa fronte con legge di bilancio.

 

CAPO II

Norme in materia di risanamento dell’ATER di Chieti

 

 

 

Art. 8

(Iniziative a supporto del risanamento dell’ATER di Chieti)

 

1.      Al fine di sostenere il processo di risanamento in corso sulla base del piano industriale elaborato ai sensi della legge regionale 28 maggio 2015, n. 11 (Integrazione alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) e modifiche alle LL.RR. 20 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) e 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012)) si concede all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Chieti un contributo sulle spese di funzionamento della somma di euro 200.000,00.

2.      Il monitoraggio dell’attuazione del piano industriale di risanamento, con riferimento al mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario, è effettuato dal Dipartimento Opere pubbliche col supporto del Dipartimento Risorse, sulla base di una apposita certificazione annuale sottoscritta dagli organi dell’Azienda, corredata dal parere del revisore legale.

3.      Per il fabbisogno di cassa connesso agli interventi di riparazione degli immobili di proprietà dell'ATER di Chieti danneggiati dal Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009, appaltati e realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi nel finanziamento disposto con la Deliberazione CIPE n. 23 del 20 febbraio 2015 (G.U. n. 154 del 6.7.2015), l’Azienda è autorizzata a utilizzare le disponibilità rivenienti sulla contabilità speciale c/n. 1823 Fondi CER fino all’importo di 2 milioni di euro, anche per il reintegro delle somme già anticipate per gli interventi stessi. La relativa disponibilità deve essere ricostituita con l’erogazione dei finanziamenti statali.

4.      Il personale dipendente dell’Azienda dichiarato in esubero sulla base del Piano industriale di risanamento che maturi i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2016, è collocato in quiescenza. Il restante personale in esubero assunto con contratto a tempo indeterminato, è trasferito con Decreto del Presidente della Giunta regionale presso altra ATER regionale e/o presso altro ente pubblico vigilato dalla Regione sulla base del fabbisogno di personale approvato. Viene mantenuto il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento al momento del trasferimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, nonché l’inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto nell’ente di assegnazione, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso Decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato ad altro ente.

5.      Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1 del presente articolo trovano copertura per l’esercizio 2016 mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:

a)      nello stato di previsione dell’entrata dell’esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro 200.000,00 riveniente dalle refluenze FIRA su cartolarizzazioni CARTESIO e D’ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;

b)      nello stato di previsione della spesa dell’esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 08, Programma 02, Titolo 1 la somma di euro 200.000,00 da destinare all’assegnazione di un contributo sul funzionamento per l’anno 2016 di pari ammontare all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Chieti. Per gli esercizi 2017 e successivi la copertura finanziaria sarà garantita con le leggi annuali di bilancio.

 

CAPO III

Norme per l’efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto

 

Art. 9

(Principi)

 

1.      E’ principio generale e vincolante norma di indirizzo il graduale superamento di forme di locazione per le sedi destinate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali da parte degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e delle società, fra quelle di cui all’articolo 57 del medesimo, delle quali la Regione ha il controllo analogo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel Regolamento n. 1 del 2014 attuativo dell’articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti)).

2.      I procedimenti per il raggiungimento di quanto prescritto al comma 1 devono essere connotati da ineludibile economicità. A tal fine è prioritario l’utilizzo del patrimonio regionale disponibile e utilmente finalizzabile allo scopo.

 

Art. 10

(Disposizioni di attuazione)

 

1.      E’ fatto obbligo a tutti gli enti, comunque denominati, di cui all’articolo 9, d’intesa con il Dipartimento della Giunta regionale che esercita il controllo, unitamente a quello competente alla gestione del patrimonio regionale, predisporre, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una ricognizione della consistenza patrimoniale e della condizione della logistica proponendo, conseguentemente, un motivato piano di razionalizzazione nel rispetto dei principi sanciti nel medesimo articolo.

2.      Il piano di cui al comma 1 è esaminato dalla Giunta regionale per i conseguenti atti amministrativi o legislativi occorrenti.

 

Art. 11

(Norme di prima attuazione)

 

1.      Per le finalità di cui al presente capo, in sede di prima attuazione è conferito in proprietà alla Abruzzo Engineering S.C.p.A. l’immobile appartenente al patrimonio della Regione Abruzzo sito nella città di L’Aquila censito al catasto urbano al foglio 98, particella 708, subalterno 1 con relative pertinenze.

2.      L’immobile di cui al comma 1 è destinato anche a sede legale della medesima società, a titolo gratuito a sede di uffici della Giunta regionale per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, particolarmente di quelle connesse alle attività della società, nonché a sede di altri enti di cui all’articolo 9, comma 1, ubicate nella medesima città, previo accordo fra la società proprietaria e l’ente richiedente applicando, in quanto compatibili, le norme regionali contenenti condizioni agevolative per l’utilizzo del patrimonio regionale da parte di enti pubblici.

3.      Alle procedure previste dalle norme del codice civile, applicabili ai conferimenti di beni immobili a società di capitali, provvede la società Abruzzo Engineering S.C.p.A.. Tutti i diritti, oneri e consistenze giuridicamente esistenti alla data della trascrizione della proprietà passano in capo alla società medesima.

4.      Il verbale ricognitivo, da redigersi tra le parti per l’esatta individuazione dell’immobile trasferito, costituisce titolo per la trascrizione e voltura catastale del bene in favore della società di cui al comma 1.

 

 

 

Art. 12

(Norma finanziaria)

 

1.      Dal presente capo non devono derivare nuovi oneri finanziari o minori entrate ma solo variazioni decrementative nello stato di consistenza dell’inventario dei beni patrimoniali disponibili della Regione con contestuale pari incremento delle consistenze patrimoniali degli enti di cui all’articolo 9, comma 1.

 

CAPO IV

Disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo

 

Art. 13

(Adeguamento degli stanziamenti relativi al POR FSE Abruzzo 2014 – 2020)

 

1.      La Regione, al fine adeguare le previsioni del bilancio di previsione finanziario alle assegnazioni comunitarie e statali, procede all’adeguamento degli stanziamenti relativi al POR FSE Abruzzo 2014 – 2020 (Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo), ivi compreso l’impiego di maggiori risorse regionali pari ad euro 256.472,60 per l’esercizio 2016.

2.      Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura finanziaria per l’esercizio 2016 nella Missione 01, Programma 12, titolo II, mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:

a)      nello stato di previsione delle Entrate dell’esercizio 2016 la competenza e la cassa, del Titolo 4, tipologia 200, cat. 05, sono ridotte della somma di euro 618.374,00, afferente il Fondo Sociale Europeo;

b)      nello stato di previsione delle Entrate dell’esercizio 2016 la competenza e la cassa, del Titolo 4, tipologia 200, cat. 01, sono ridotte della somma di euro 432.861,80, afferente il Fondo di rotazione statale;

c)      nello stato di previsione delle Entrate dell’esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro 256.472,60 riveniente dalle refluenze FIRA su cartolarizzazioni CARTESIO e D’ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;

d)      nello stato di previsione delle Spese dell’esercizio 2016 la competenza e la cassa della Missione 01, Programma 12, titolo II, sono ridotte della somma di euro 794.763,20 a valere sull’attuazione del POR FSE Abruzzo 2014 – 2020.

 

Art. 14

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 23 Agosto 2016

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso


 

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA

23 AGOSTO N. 27

"Disposizioni in materia di Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell’Ater di Chieti, norme per l’efficientamento logistico delle società in house providing e degli enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e Disposizioni inerenti il Fondo Sociale Europeo"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 1989, N. 58

Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la Protezione Civile.

 

Art. 11

(Iscrizione e decorrenza)

 

[L’iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni di volontariato per la Protezione Civile è disposta dal Presidente della Giunta regionale ed è efficace, a tutti gli effetti, a decorrere dalla data di esecutività del relativo decreto.]

 

Art. 12

(Iscrizione delle Associazioni di volontariato generico, limiti)

 

[L’iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni di volontariato generico, di cui al precedente articolo 8, è consentita nei seguenti limiti:

-            per Comuni sino a 5.000 abitanti n. 2 Associazioni;

-            per Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti n. 3 Associazioni;

-            per Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti n. 4 Associazioni;

-            per Comuni da 30.001 a 50.000 abitanti n. 6 Associazioni;

-            per Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti n. 8 Associazioni;

-            per Comuni oltre 100.000 abitanti n. 12 Associazioni.

Ai fini del presente articolo le eventuali sezioni decentrate delle Associazioni di volontariato generico concorrono all’esaurimento del numero massimo previsto dal comune.

Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le domande di iscrizione vengono esaminate per l’accertamento dei requisiti prescritti dalla presente legge, privilegiando quelle Associazioni che, in ordine di priorità, presentano la migliore affidabilità rispetto ai requisiti medesimi, avuto riguardo anche alle note informative di cui al precedente articolo 10.

A parità di condizioni viene rispettato l’ordine cronologico di presentazione delle domande.]

 

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 3-bis

(Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico)

 

1.      Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

2.      Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento dei centri di competenza.

3.      Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

4.      Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.

5.      Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il testo dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

 

1.      Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2.      Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

 

Il testo dell'articolo 1, commi da 421 a 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

 

 

 

Art. 1

 

Omissis

421.  La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo.

422.  Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.

423.  Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425. Si applica l'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016.

424.  Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

425.  La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 1.943 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 943 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia.

Omissis

 

Il testo degli articoli 55, 56 e 57 dello Statuto della Regione Abruzzo, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 55

Le Agenzie regionali

 

1.      La Regione, può istituire con legge Agenzie regionali per lo svolgimento di compiti specifici.

2.      Le Agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall'assegnazione di un compito specifico e di risorse organizzative ed economiche, con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.

3.      Alle Agenzie è preposto un dirigente nominato dalla Giunta.

 

Art. 56

(L'istituzione di Enti e Aziende)

 

1.      La Regione, per lo svolgimento delle proprie attività, può istituire con legge Enti secondo i principi che regolano l'attività amministrativa.

2.      Gli Enti pubblici economici assumono il nome di Azienda e godono di autonomia imprenditoriale. La loro attività è regolata dal diritto comune, compreso il rapporto di lavoro del personale.

3.      La Giunta approva gli statuti e i regolamenti degli Enti e delle Aziende.

4.      La legge stabilisce le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei rispettivi dirigenti apicali. Il personale degli Enti e delle Aziende è equiparato al personale regionale, salva diversa disposizione di legge.

5.      L'istituzione di Enti ed Aziende avviene tenendo conto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

6.      L'esercizio di funzioni da parte di Commissari all'interno degli Enti e delle Aziende regionali non può protrarsi per oltre un anno, prorogabile per una sola volta, in presenza di comprovate necessità.

 

Art. 57

(Le partecipazioni societarie)

 

1       La Regione può partecipare a società costituite secondo il diritto comune, operanti in settori di interesse regionale; ove ne valuti la necessità, può promuoverne la costituzione.

2.      La legge autorizza la partecipazione, ne stabilisce la misura e ne determina presupposti e condizioni, con riferimento all'atto costitutivo e allo statuto sociale.

3.      La costituzione di società e la partecipazione regionale ha luogo in base al principio di sussidiarietà e di proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

 

Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 10

(Leggi di spesa a carattere continuativo e ricorrente)

 

Le leggi regionali che prevedono attività o interventi, rispettivamente, a carattere continuativo o ricorrente determinano soltanto, per quanto attiene alla loro disciplina sostanziale, gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, facendo espresso rinvio alle leggi di bilancio per la determinazione delle entità della spesa relativa. Tra gli atti delle procedure non rientrano quelli dai quali sorga comunque per l’amministrazione l’obbligo di assumere impegni a termini del successivo art. 51.

Nei casi contemplati dal comma precedente gli adempimenti procedimentali richiesti dalla legge possono essere iniziati anche prima che sia determinata l’entità della spesa da operare.

 

Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 72 (Disciplina delle attività regionali di protezione civile), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

Art. 14

(Sala operativa regionale)

 

1.      È istituita, presso il Servizio regionale di protezione civile, la “Sala operativa regionale” quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini dell’attività di protezione civile di competenza della Regione. La Sala operativa è posta alle dirette dipendenze del dirigente del Servizio di protezione civile ed è presidiata nell’arco delle 24 ore.

2.      La Sala operativa regionale è collegata con i sistemi regionali di comunicazione, informazione e rilevamento dati ed è dotata delle opportune strumentazioni tecnologiche. La stessa assicura, in particolare:

-        l’organizzazione di una propria banca dati mediante l’acquisizione e il costante aggiornamento dei dati interessanti la previsione e la prevenzione delle cause possibili di calamità o catastrofi;

-        il collegamento in tempo reale con le sedi della Presidenza della Giunta e delle Prefetture, con la Sala operativa del Dipartimento nazionale per la protezione civile, con le strutture, anche periferiche, dei Settori della Giunta regionale prioritariamente interessati alle attività di protezione civile, con gli uffici e le sedi delle amministrazioni provinciali e locali, con le strutture del Corpo Forestale dello Stato, con le sedi delle Unità locali socio sanitarie, con l’Istituto nazionale di geofisica e con le strutture del Servizio idrografico e marigrafico nazionale interessanti il territorio regionale, in modo da consentire, in qualsiasi momento, l’afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati rilevanti e segnalazioni rilevanti ai fini degli interventi, meglio coordinati, della Protezione Civile.

3.      La Sala operativa è altresì, fornita delle attrezzature necessarie per il collegamento di banche dati idonee al reperimento e alla diffusione di informazioni di specifica utilità.

4.      In situazioni di emergenza la sala operativa assicura il necessario supporto tecnico e organizzativo, unitamente al Servizio protezione civile, per la concreta diramazione delle decisioni e delle direttive del presidente della Giunta regionale e per il controllo sullo stato dei conseguenti adempimenti.

 

Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

 

 

 

 

Art. 30

(Ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica)

 

1.      Al Consiglio ed alla Giunta regionale, agli Enti dipendenti dalla Regione, alle Agenzie ed Aziende regionali si applicano direttamente le seguenti disposizioni:

a)      articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come attuato dall'art. 3 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010);

b)      articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, così come attuato dall'art. 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 48 (Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 "Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010", modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 "Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari" e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato");

c)      articolo 22, commi da 2 a 4, articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, ed articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

d)      articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, articolo 4, articolo 5 e articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2.      Si intendono modificate o abrogate le disposizioni regionali vigenti non conformi alle disposizioni di cui al comma 1.

2-bis. Alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) ed alle Aziende istituite con L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390), vista la natura giuridica di "aziende" delle stesse, non si applicano le seguenti disposizioni:

a)      lettera a) del comma 1 relativamente ai commi 3, 7, 13 e 14 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b)      lettera b) del comma 1;

c)      lettera d) del comma 1 relativamente al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.