D.Lgs. 03/04/2006, n. 152/06 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 - Accordo di programma “Impresa agricola pulita”. Approvazione.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti, alla promozione di buone pratiche da parte dei cittadini e delle imprese, in particolar modo per ridurre la produzione dei rifiuti, per recuperarli e/o riciclarli e per raggiungere economie di scala nella gestione dei servizi;

 

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo ha una realtà formata da numerose aziende agricole, in buona parte di piccole dimensioni, che producono rifiuti anche pericolosi per i quali vi è un'oggettiva difficoltà a garantire una corretta gestione;

 

CONSIDERATO che, per operare efficacemente, occorre coinvolgere le diverse associazioni agricole interessate e coinvolgere gli Enti e le aziende che operano nell’arco dei servizi pubblici d’igiene urbana nonché il sistema di impianti di raccolta/recupero/smaltimento presenti nella Regione Abruzzo;

 

DATO ATTO che i rifiuti provenienti dalle attività agricole, ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono rifiuti speciali e vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani di origine domestica e sono previste determinate semplificazioni burocratiche se i rifiuti vengono conferiti al servizio pubblico d’igiene urbana;

 

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

 

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (di seguito: "D.Lgs. 152/06"), che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisce attività di pubblico interesse che deve assicurare un’elevata protezione ambientale e controlli efficaci;

 

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUCE   n. .  L370/44 del 30.12.2014), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

 

VISTA la legge 28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti;

 

VISTA la legge L.R. 21/10/2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”, che ha delineato la nuova governance del settore e previsto l’istituzione di un’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd ”AGIR”);

 

VISTA la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 dicembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro paese" (GUUE 28/12/2013 L 354/171) con la quale si è adottato un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente per il periodo sino al 31/12/2020 con una visione sino al 2050, cd. "VII° Programma di azione per l'ambiente" (7° PAA), secondo il quale vi é un grande potenziale di miglioramento della prevenzione e della gestione dei rifiuti nell'UE per giungere ad un migliore utilizzo delle risorse;

 

RICHIAMATA la DGR n. 116 del 16/02/2016 avente per oggetto: “L.R. 19/12/2007, n. 45 – Linee di indirizzo per l’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti”, con la quale l’esecutivo regionale ha delineato gli indirizzi da attuare nella gestione dei rifiuti nell’ambito delle procedure di adeguamento del PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., ai sensi dell’art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

 

VISTA la L.R. 19/12/2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., che prevede all’art. 37 “Rifiuti da attività agricole”:

"1. La Giunta regionale persegue l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti derivanti dalle attività agricole al fine di avviarli al recupero ed al corretto smaltimento, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi.

2.      La Giunta regionale, le province e le AdA promuovono accordi volontari con le associazioni agricole per la raccolta differenziata, per la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti da attività agricole presso i quali gli imprenditori agricoli potranno conferire i propri rifiuti”.

 

CONSIDERATO che il D.Lgs. 152/06 stabilisce in particolare:

-            all’art. 177, co. 5: “[…] le regioni […] esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati”;

-            all’art. 179: “[omissis] Le Pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti”;

-            all’art. 180: “[omissis] le iniziative di cui all’art.179 riguardano in particolare ..... la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti”;

-            all’art. 206, co. 1: “[omissis] le altre autorità competenti possono stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, […]”;

-            all’art. 206, co. 3: “[omissis] gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative”;

 

CONSIDERATO altresì, che ai sensi del D.Lgs. 152/06:

-        l’art. 183, co. 1, lettera pp) definisce come: «circuito organizzato di raccolta», un sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai Titoli II e III della Parte IV del decreto legislativo medesimo ed alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un Accordo di programma stipulato tra la Pubblica Amministrazione ed Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All’Accordo di programma o alla Convenzione - quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto Accordo o della predetta Convenzione;

-        l’art. 184, co. 3, lettera a) classifica tra i rifiuti speciali, i rifiuti provenienti da attività agricole e agroindustriali, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;

-        l’art. 188, co. 1, nella versione vigente fino alla piena entrata in operatività del Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, dispone che gli oneri delle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti;

-        l’art. 193, co. 5 (nel testo vigente fino alla piena entrata in operatività del SISTRI), dispone che le disposizioni in materia di formulario di trasporto non si applicano ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’art. 183, co. 1, lett. mm); Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno;

 

CONSIDERATO che l’art. 193, comma 9-bis, dispone che: “[…] La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo”;

 

CONSIDERATO che l’art. 212, comma 19-bis, prevede che: “Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183”;

 

DATO ATTO che l’art. 1 del D.M. 24/04/2014, avente ad oggetto: “Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188 ter, comma 1 e 3 del Decreto legislativo n. 152 del 2006”, rubricato “Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006”, che esonera dall’obbligo di adesione al SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con meno di 10 dipendenti, nonché “indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del 2006”;

 

DATO ATTO che l’Allegato VI, Parte VI del D.M. 22/01/2014, avente per oggetto: “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 14/08/2012, n. 150 recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE”, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, che disciplina  il recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, prevedendo che: “[…] Nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali ed allo scopo di favorire il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di promuovere o stipulare accordi o contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati”.

 

CONSIDERATO l’art. 69 della legge 28/12/2015, n. 221 (green economy), che prevede che il comma 8 dell’art. 40 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, è sostituito dal seguente: “8. In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti”.

 

VISTO il D.M. 08/04/2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche” e s.m.i.;

 

VISTO il D.Lgs. 29/04/2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

 

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, le Associazioni di Categoria rappresentative del mondo agricolo, hanno sottoscritto un accordo di programma, approvato, la DGR n. 115 del 22/03/2002 "Progetto Azienda pulita", modificata con DGR n. 485 del 22/06/2004, approvate ai sensi dell’ex art. 21, co. 5 del D.Lgs. 22/1997 (c.d. "Decreto Ronchi"), e successivamente con DGR n. 688 del 24/07/2008 (BURA Speciale Ambiente n. 64 del 03.09.2008), al fine di istituire un servizio per la raccolta dei rifiuti agricoli sul territorio regionale;

 

VALUTATO che le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.), approvato con la L.R. 45/07 e s.m.i., perseguendo obiettivi ambientali nella gestione dei rifiuti avanzati e coerenti con le disposizioni nazionali e comunitarie, considerano prioritario l’impegno per diminuire la produzione di rifiuti, per differenziare il flusso degli stessi al fine di agevolare il recupero e per favorire il riutilizzo delle materie ottenute ed in particolare del compost di qualità;

 

RITENUTO necessario provvedere alla revoca delle disposizioni delle suddette DGR n. 115 del 22/03/2002 e DGR n. 485 del 22/06/2004, DGR n. 688 del 24/07/2008, poiché il quadro normativo nazionale di riferimento dei suddetti atti amministrativi risulta notevolmente modificato dall’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che ha dettato, in particolare, nuove disposizioni in materia di accordi e contratti di programma e per le modalità gestionali dei produttori e dei detentori di rifiuti agricoli e, quindi, risulta opportuno approvare un nuovo accordo di programma;

 

RITENUTO ai sensi dell’art. 181, co. 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di prevedere un sistema di gestione pubblica dei rifiuti agricoli, con la partecipazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, con lo scopo di:

-        semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese, comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per i produttori/detentori di rifiuti agricoli;

-        favorire la raccolta differenziata, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla vigente normativa, nonché l’organizzazione dell'utenza dei servizi di gestione dei rifiuti agricoli;

-        migliorare l’efficacia dei controlli pubblici sulla gestione dei rifiuti agricoli.

 

PRESO ATTO delle risultanze dei diversi incontri organizzati in cui sono stati discussi i contenuti dell’Accordo di programma denominato: "Impresa agricola pulita", i cui verbali sono conservati agli atti del competente Servizio regionale;

 

CONSIDERATO che il Servizio Gestione Rifiuti (SGR), con nota prot.n. RA/70570 del 04/04/2016, ha chiesto un parere tecnico all’ARTA Abruzzo in relazione alle procedure e modalità per il lavaggio dei contenitori di fitofarmaci, in particolare su quanto indicato nell’Allegato 1.C al presente Accordo di programma;

 

PRESO ATTO che l’ARTA Abruzzo, in riferimento alla richiesta del SGR, con nota via mail del 19/04/2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/86094 del 21/04/2016, ha inviato un documento nel quale vengono indicate con dettaglio le procedure e modalità per la pulizia dei contenitori di fitosanitari, documento raccolto nell’Allegato 1.F “Linee guida alla pulizia dei contenitori fitosanitari”;

 

VISTO il D.L. 09/02/2012, n. 5 convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, co. 1, della Legge n. 35 del 04/04/2012 che all’art. 28 prevede una ulteriore semplificazione delle norme e del sistema organizzativo per le aziende agricole, in cui risulta centrale il ruolo svolto dalle cooperative agricole, che possono avere un ruolo di deposito temporaneo dei rifiuti agricoli; inoltre sono semplificate le procedure a carico delle imprese agricole, che non hanno l’obbligo di essere iscritte all’Albo dei Gestori Ambientali, non devono compilare il MUD e le relative comunicazioni annuali e sono esenti dagli obblighi fiscali e normativi previsti;

 

RITENUTA l’opportunità di definire, tramite l’Accordo di programma "Impresa agricola pulita", un quadro di riferimento per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti agricoli, Accordo volontario costituito dai seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-        Allegato 1 - Accordo di programma denominato: "Impresa agricola pulita", tra la Regione Abruzzo, l’ANCI, i Consorzi Intercomunali Rifiuti e loro Società SpA, le Organizzazioni  Professionali Agricole altri soggetti pubblici e operatori privati;

-        Allegato 1.A - Modulo di adesione all'accordo di programma e convenzione;

-        Allegato 1.B - Elenco rifiuti agricoli;

-        Allegato 1.C - Norme tecniche e modalità di conferimento dei rifiuti agricoli;

-        Allegato 1.D - Costi per lo svolgimento dei servizi;

-        Allegato 1.E - Documento di conferimento;

-        Allegato 1.F - Linee guida alla pulizia dei contenitori fitosanitari.

 

CONSIDERATO che il presente Accordo di programma:

1.      è coerente con la programmazione regionale di settore (PRGR - L.R. 45/07 e s.m.i.);

2.      attua i programmi specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 1012 del 29.10.2008 ed alla DGR n. 116 del 16/02/2016; 

3.      costituisce un’importante ed essenziale azione di informazione-formazione per gli utenti interessati e per gli operatori del settore;

4.      rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per l’attuazione di alcuni dei prioritari princìpi comunitari di settore come: “chi inquina paga” e della “responsabilità condivisa” tra tutti gli attori del ciclo integrato dei rifiuti.

 

CONSIDERATI gli esiti della riunione tenuta presso l’Assessorato dell’Agricoltura della Regione Abruzzo il 23.03.2017 i cui esiti sono riportati nel verbale conservato agli atti; 

 

VISTA la DGR n. 172 del 16.03.2016 avente per oggetto: “L.R. 53/97 – art. 23 “Disposizioni varie- Approvazione elenco riepilogativo degli interventi nel comparto agricolo, anno 2016” che ha previsto nell’allegato denominato <Elenco riepilogativo degli interventi nel comparto agricolo, Anno 2016 - L.R. 53/97 - Art. 23 “Disposizioni varie”>; 

 

DATO ATTO della comunicazione effettuata via e-mail del 03/06/2016, da parte del referente il Servizio Promozione della Conoscenza e dell’Innovazione in Agricoltura – Responsabile Ufficio Promozione e sostegno della sperimentazione per la valorizzazione delle produzioni locali”, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti, inerenti l’inserimento delle attività di cui al presente Accordo nell’ambito degli interventi di cui alla DGR n. 172/2016; 

 

RITENUTO di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti di coordinare le attività relative all’attuazione del presente Accordo di Programma con il competente Servizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca anche ai fini dell’utilizzo delle apposite risorse previste nell’ambito degli interventi inseriti nel programma di cui alla DGR n. 172 del 16/03/2016 (Allegato - punto 13) ai fini di promuovere il ruolo delle associazioni e degli operatori agricoli;

 

RITENUTO di approvare l’Accordo di Programma denominato: ”Impresa agricola pulita” ed opportuno sostenere l’iniziativa di cui al presente atto con uno specifico co-finanziamento delle attività e degli interventi previsti dal Protocollo di Intesa, valutabili in circa € 5.000,00 (comprensivi di I.V.A.), che trovano copertura nel capitolo 292210, di spesa del bilancio del corrente esercizio, che presenta sufficienti disponibilità;

 

RICHIAMATA la DGR n. 35 del 29/01/2016 “Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016 - Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6”;

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

 

DATO ATTO che il Direttore ha espresso parere favorevole in relazione alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

 

DATO ATTO che il Direttore ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29/01/2016, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

 

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);

 

VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

 

1.      di revocare le disposizioni di cui alle DGR n. 115 del 22/03/2002, la DGR n. 485 del 22/06/2004 e la DGR n. 688 del 24/07/2008, poiché le stesse non sono più riferibili, coerentemente, con le intervenute modificazioni delle disposizioni, nazionali e regionali, inerenti la gestione integrata dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed alla L.R. 45/2007 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i.; 

2.      di approvare il nuovo Accordo di Programma, denominato: “Impresa agricola pulita”, costituito dai seguenti Allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-            Allegato 1 - Accordo di programma denominato: "Impresa agricola pulita", tra la Regione Abruzzo, l’ANCI, i Consorzi Intercomunali Rifiuti e loro Società SpA, le Organizzazioni Professionali Agricole ed altri soggetti pubblici e operatori privati;

-            Allegato 1.A - Modulo di adesione all'accordo di programma e convenzione;

-            Allegato 1.B - Elenco rifiuti agricoli;

-            Allegato 1.C - Norme tecniche e modalità di conferimento dei rifiuti agricoli;

-            Allegato 1.D - Costi per lo svolgimento dei servizi;

-            Allegato 1.E - Documento di conferimento;

-            Allegato 1.F - Linee guida alla pulizia dei contenitori fitosanitari.

 

3.      di incaricare il componente la Giunta regionale preposto alle Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma denominato: “Impresa agricola pulita”;

4.      di stabilire che eventuali modifiche alle disposizioni, di ordine tecnico – gestionale, riferite agli Allegati all’Accordo di Programma, che si dovessero rendere necessarie per recepire disposizioni e/o indicazioni nazionali o regionali, saranno approvate con Determinazione Dirigenziale del Servizio Gestione Rifiuti;

5.      di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti di coordinare le attività relative all’attuazione del presente Accordo di Programma con il competente Servizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, anche ai fini dell’utilizzo delle apposite risorse previste nell’ambito degli interventi inseriti nel programma di cui alla DGR n. 172 del 16/03/2016 (Allegato - punto 13) ai fini di promuovere il ruolo delle associazioni e degli operatori agricoli;

6.      di comunicare il presente provvedimento ai soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara, al MATTM;

7.      di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva degli Allegati di cui al punto 2), nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T).

 

Il Direttore regionale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

ai sensi della D.G.R. n. 35 del 29/01/2016,

 

ATTESTA

 

Che il presente provvedimento, per la realizzazione degli interventi proposti, comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo pari a € 5.000,00 (comprensivi di I.V.A.), che trova copertura  con le risorse iscritte sul capitolo 292210 di spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario.

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Ing. Emidio Primavera

Segue Allegato