LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla
realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti, alla promozione di buone
pratiche da parte dei cittadini e delle imprese, in particolar modo per ridurre
la produzione dei rifiuti, per recuperarli e/o riciclarli e per raggiungere
economie di scala nella gestione dei servizi;
CONSIDERATO
che la Regione Abruzzo ha una realtà formata da numerose aziende agricole, in
buona parte di piccole dimensioni, che producono rifiuti anche pericolosi per i
quali vi è un'oggettiva difficoltà a garantire una corretta gestione;
CONSIDERATO
che, per operare efficacemente, occorre coinvolgere le diverse associazioni
agricole interessate e coinvolgere gli Enti e le aziende che operano nell’arco
dei servizi pubblici d’igiene urbana nonché il sistema di impianti di
raccolta/recupero/smaltimento presenti nella Regione Abruzzo;
DATO
ATTO che i rifiuti provenienti dalle attività
agricole, ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. a)
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
sono rifiuti speciali e vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani
di origine domestica e sono previste determinate semplificazioni burocratiche
se i rifiuti vengono conferiti al servizio pubblico d’igiene urbana;
VISTA
la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea
2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;
VISTO
il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia
ambientale" e s.m.i. (di seguito: "D.Lgs. 152/06"), che ha modificato le norme in materia
di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisce
attività di pubblico interesse che deve assicurare un’elevata protezione
ambientale e controlli efficaci;
VISTA
la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la
Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive (GUCE n. . L370/44 del
30.12.2014), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal
01/06/2015;
VISTA
la legge 28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: “Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento
dell’uso eccessivo di risorse naturali”, che ha introdotto numerose novità in
materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei
rifiuti;
VISTA
la legge L.R. 21/10/2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge
regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei
rifiuti)”, che ha delineato la nuova governance del
settore e previsto l’istituzione di un’Autorità per la Gestione Integrata dei
Rifiuti (cd ”AGIR”);
VISTA
la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28
dicembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di
ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro paese"
(GUUE 28/12/2013 L 354/171) con la quale si è adottato un programma generale di
azione dell'Unione in materia di ambiente per il periodo sino al 31/12/2020 con
una visione sino al 2050, cd. "VII° Programma di azione per
l'ambiente" (7° PAA), secondo il quale vi é un
grande potenziale di miglioramento della prevenzione e della gestione dei
rifiuti nell'UE per giungere ad un migliore utilizzo delle risorse;
RICHIAMATA
la DGR n. 116 del 16/02/2016 avente per oggetto: “L.R. 19/12/2007, n. 45 –
Linee di indirizzo per l’adeguamento della normativa regionale in materia di
gestione dei rifiuti”, con la quale l’esecutivo regionale ha delineato gli
indirizzi da attuare nella gestione dei rifiuti nell’ambito delle procedure di
adeguamento del PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i.,
ai sensi dell’art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
VISTA
la L.R. 19/12/2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei
rifiuti" e s.m.i., che prevede all’art. 37
“Rifiuti da attività agricole”:
"1.
La Giunta regionale persegue l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti derivanti
dalle attività agricole al fine di avviarli al recupero ed al corretto
smaltimento, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi.
2. La
Giunta regionale, le province e le AdA promuovono
accordi volontari con le associazioni agricole per la raccolta differenziata,
per la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti da
attività agricole presso i quali gli imprenditori agricoli potranno conferire i
propri rifiuti”.
CONSIDERATO
che il D.Lgs. 152/06 stabilisce in particolare:
-
all’art. 177, co. 5: “[…] le
regioni […] esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in
materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla
parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi,
ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa
anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati”;
-
all’art. 179: “[omissis] Le
Pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive
competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del
trattamento dei rifiuti”;
-
all’art. 180: “[omissis] le
iniziative di cui all’art.179 riguardano in particolare .....
la promozione di accordi e contratti di programma o
protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla
riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti”;
-
all’art. 206, co. 1: “[omissis] le
altre autorità competenti possono stipulare accordi e contratti di programma
con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed
associazioni di categoria, […]”;
-
all’art. 206, co. 3: “[omissis] gli
accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono
stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni
amministrative”;
CONSIDERATO
altresì, che ai sensi del D.Lgs. 152/06:
- l’art. 183, co. 1, lettera pp) definisce come: «circuito organizzato di raccolta», un
sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi
di cui ai Titoli II e III della Parte IV del decreto legislativo medesimo ed
alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un Accordo di programma
stipulato tra la Pubblica Amministrazione ed Associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure
sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed
i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto
dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.
All’Accordo di programma o alla Convenzione - quadro deve seguire la stipula di
un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in
attuazione del predetto Accordo o della predetta Convenzione;
- l’art. 184, co. 3, lettera a) classifica
tra i rifiuti speciali, i rifiuti provenienti da attività agricole e
agroindustriali, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
- l’art. 188, co. 1, nella versione
vigente fino alla piena entrata in operatività del Sistema informatico di
tracciabilità dei rifiuti, dispone che gli oneri delle attività di smaltimento
sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore
autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché
dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti;
- l’art. 193, co. 5 (nel testo vigente
fino alla piena entrata in operatività del SISTRI), dispone che le disposizioni
in materia di formulario di trasporto non si applicano ai trasporti di rifiuti
non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo
occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o
di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore
degli stessi ai centri di raccolta di cui all’art. 183, co. 1, lett. mm); Sono considerati occasionali e saltuari i
trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte
l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque,
i cento chilogrammi o cento litri l’anno;
CONSIDERATO
che l’art. 193, comma 9-bis, dispone che: “[…] La movimentazione dei rifiuti
tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata
percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente
decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia
finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei
rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a
dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei
rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del
codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica
della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio,
qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo”;
CONSIDERATO
che l’art. 212, comma 19-bis, prevede che: “Sono esclusi dall'obbligo di
iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di
cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il
trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale
o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi
nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183”;
DATO
ATTO che l’art. 1 del D.M. 24/04/2014, avente
ad oggetto: “Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del
trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti
obbligati ad aderire, ex articolo 188 ter, comma 1 e 3 del Decreto legislativo
n. 152 del 2006”, rubricato “Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter comma
3, del d.lgs. n. 152 del 2006”, che esonera dall’obbligo di adesione al SISTRI
gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività
agricole ed agroindustriali con meno di 10 dipendenti, nonché
“indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui
all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito
di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del 2006”;
DATO
ATTO che l’Allegato VI, Parte VI del D.M.
22/01/2014, avente per oggetto: “Adozione del Piano di azione nazionale per
l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”, ai sensi dell’articolo 6 del
Decreto Legislativo 14/08/2012, n. 150 recante: “Attuazione della direttiva
2009/128/CE”, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, che disciplina il recupero o smaltimento delle rimanenze di
prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, prevedendo che: “[…] Nel
rispetto delle norme comunitarie e nazionali ed allo scopo di favorire il
riutilizzo, il recupero, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei
rifiuti, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla
possibilità per le pubbliche amministrazioni di promuovere o stipulare accordi
o contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le
associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati”.
CONSIDERATO
l’art. 69 della legge 28/12/2015, n. 221 (green economy), che prevede che il
comma 8 dell’art. 40 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, è sostituito dal seguente: “8.
In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune
attività economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui
all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività
ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che
producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*,
relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in
conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un
impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di
registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di
comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione
ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono
assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la
compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto
di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e
successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità
previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la
sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le
associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta
emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati
trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei
suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti
speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei
rifiuti”.
VISTO
il D.M. 08/04/2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani
raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1,
lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche” e s.m.i.;
VISTO
il D.Lgs. 29/04/2010, n. 75 “Riordino e revisione
della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della
legge 7 luglio 2009, n. 88”;
CONSIDERATO
che la Regione Abruzzo, le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, le
Associazioni di Categoria rappresentative del mondo agricolo, hanno
sottoscritto un accordo di programma, approvato, la DGR n. 115 del 22/03/2002
"Progetto Azienda pulita", modificata con DGR n. 485 del 22/06/2004,
approvate ai sensi dell’ex art. 21, co. 5 del D.Lgs.
22/1997 (c.d. "Decreto Ronchi"), e successivamente con DGR n. 688 del
24/07/2008 (BURA Speciale Ambiente n. 64 del 03.09.2008), al fine di istituire
un servizio per la raccolta dei rifiuti agricoli sul territorio regionale;
VALUTATO
che le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.),
approvato con la L.R. 45/07 e s.m.i., perseguendo
obiettivi ambientali nella gestione dei rifiuti avanzati e coerenti con le
disposizioni nazionali e comunitarie, considerano prioritario l’impegno per
diminuire la produzione di rifiuti, per differenziare il flusso degli stessi al
fine di agevolare il recupero e per favorire il riutilizzo delle materie
ottenute ed in particolare del compost di qualità;
RITENUTO
necessario provvedere alla revoca delle disposizioni delle suddette DGR n. 115
del 22/03/2002 e DGR n. 485 del 22/06/2004, DGR n. 688 del 24/07/2008, poiché
il quadro normativo nazionale di riferimento dei suddetti atti amministrativi
risulta notevolmente modificato dall’entrata in vigore del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. che ha dettato, in particolare, nuove
disposizioni in materia di accordi e contratti di programma e per le modalità
gestionali dei produttori e dei detentori di rifiuti agricoli e, quindi,
risulta opportuno approvare un nuovo accordo di programma;
RITENUTO
ai sensi dell’art. 181, co. 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di prevedere un sistema di gestione pubblica dei
rifiuti agricoli, con la partecipazione di tutti i soggetti a vario titolo
coinvolti, con lo scopo di:
- semplificare gli oneri burocratici a
carico delle imprese, comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente per i produttori/detentori di rifiuti agricoli;
- favorire la raccolta differenziata, in
coerenza con gli obiettivi previsti dalla vigente normativa, nonché
l’organizzazione dell'utenza dei servizi di gestione dei rifiuti agricoli;
- migliorare l’efficacia dei controlli
pubblici sulla gestione dei rifiuti agricoli.
PRESO
ATTO delle risultanze dei diversi incontri
organizzati in cui sono stati discussi i contenuti dell’Accordo di programma
denominato: "Impresa agricola pulita", i cui verbali sono conservati
agli atti del competente Servizio regionale;
CONSIDERATO
che il Servizio Gestione Rifiuti (SGR), con nota prot.n. RA/70570 del
04/04/2016, ha chiesto un parere tecnico all’ARTA Abruzzo in relazione alle
procedure e modalità per il lavaggio dei contenitori di fitofarmaci, in
particolare su quanto indicato nell’Allegato 1.C al presente Accordo di
programma;
PRESO
ATTO che l’ARTA Abruzzo, in riferimento alla
richiesta del SGR, con nota via mail del 19/04/2016, acquisita dal SGR al
prot.n. RA/86094 del 21/04/2016, ha inviato un documento nel quale vengono
indicate con dettaglio le procedure e modalità per la pulizia dei contenitori
di fitosanitari, documento raccolto nell’Allegato 1.F “Linee guida alla pulizia
dei contenitori fitosanitari”;
VISTO
il D.L. 09/02/2012, n. 5 convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1,
co. 1, della Legge n. 35 del 04/04/2012 che all’art. 28 prevede una ulteriore
semplificazione delle norme e del sistema organizzativo per le aziende
agricole, in cui risulta centrale il ruolo svolto dalle cooperative agricole,
che possono avere un ruolo di deposito temporaneo dei rifiuti agricoli; inoltre
sono semplificate le procedure a carico delle imprese agricole, che non hanno
l’obbligo di essere iscritte all’Albo dei Gestori Ambientali, non devono
compilare il MUD e le relative comunicazioni annuali e sono esenti dagli
obblighi fiscali e normativi previsti;
RITENUTA
l’opportunità di definire, tramite l’Accordo di programma "Impresa
agricola pulita", un quadro di riferimento per l’ottimizzazione della
gestione dei rifiuti agricoli, Accordo volontario costituito dai seguenti
documenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Allegato 1 - Accordo di programma
denominato: "Impresa agricola pulita", tra la Regione Abruzzo, l’ANCI,
i Consorzi Intercomunali Rifiuti e loro Società SpA,
le Organizzazioni Professionali
Agricole altri soggetti pubblici e operatori privati;
- Allegato 1.A - Modulo di adesione
all'accordo di programma e convenzione;
- Allegato 1.B - Elenco rifiuti agricoli;
- Allegato 1.C - Norme tecniche e modalità
di conferimento dei rifiuti agricoli;
- Allegato 1.D - Costi per lo svolgimento
dei servizi;
- Allegato 1.E - Documento di
conferimento;
- Allegato 1.F - Linee guida alla pulizia
dei contenitori fitosanitari.
CONSIDERATO
che il presente Accordo di programma:
1. è coerente con la programmazione regionale
di settore (PRGR - L.R. 45/07 e s.m.i.);
2. attua i programmi specifici finalizzati
alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n.
1012 del 29.10.2008 ed alla DGR n. 116 del 16/02/2016;
3. costituisce un’importante ed essenziale
azione di informazione-formazione per gli utenti interessati e per gli
operatori del settore;
4. rientra tra le azioni di concertazione e
collaborazione previste dal SGR per l’attuazione di alcuni dei prioritari
princìpi comunitari di settore come: “chi inquina paga” e della “responsabilità
condivisa” tra tutti gli attori del ciclo integrato dei rifiuti.
CONSIDERATI
gli esiti della riunione tenuta presso l’Assessorato dell’Agricoltura della
Regione Abruzzo il 23.03.2017 i cui esiti sono riportati nel verbale conservato
agli atti;
VISTA
la DGR n. 172 del 16.03.2016 avente per oggetto: “L.R. 53/97 – art. 23 “Disposizioni
varie- Approvazione elenco riepilogativo degli interventi nel comparto
agricolo, anno 2016” che ha previsto nell’allegato denominato <Elenco
riepilogativo degli interventi nel comparto agricolo, Anno 2016 - L.R. 53/97 -
Art. 23 “Disposizioni varie”>;
DATO
ATTO della comunicazione effettuata via e-mail
del 03/06/2016, da parte del referente il Servizio Promozione della Conoscenza
e dell’Innovazione in Agricoltura – Responsabile Ufficio Promozione e sostegno
della sperimentazione per la valorizzazione delle produzioni locali”, acquisita
agli atti del Servizio Gestione Rifiuti, inerenti l’inserimento delle attività
di cui al presente Accordo nell’ambito degli interventi di cui alla DGR n.
172/2016;
RITENUTO
di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti di coordinare le attività relative
all’attuazione del presente Accordo di Programma con il competente Servizio del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca anche ai fini
dell’utilizzo delle apposite risorse previste nell’ambito degli interventi
inseriti nel programma di cui alla DGR n. 172 del 16/03/2016 (Allegato - punto
13) ai fini di promuovere il ruolo delle associazioni e degli operatori
agricoli;
RITENUTO
di approvare l’Accordo di Programma denominato: ”Impresa
agricola pulita” ed opportuno sostenere l’iniziativa di cui al presente atto
con uno specifico co-finanziamento delle attività e degli interventi previsti
dal Protocollo di Intesa, valutabili in circa € 5.000,00 (comprensivi di
I.V.A.), che trovano copertura nel capitolo 292210, di spesa del bilancio del
corrente esercizio, che presenta sufficienti disponibilità;
RICHIAMATA
la DGR n. 35 del 29/01/2016 “Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e
Bilancio finanziario gestionale 2016 - Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera
a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6”;
DATO
ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione
Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche
Ambientali, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
DATO
ATTO che il Direttore ha espresso parere
favorevole in relazione alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi
assegnati al Dipartimento;
DATO
ATTO che il Direttore ha reso l’attestazione
di cui alla DGR n. 35 del 29/01/2016, debitamente firmata e riportata in calce
al dispositivo del presente atto;
UDITA
la relazione del Presidente della Giunta regionale;
VISTO
il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.
(TUEL);
VISTA
la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO
il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA
la L.R. 14/09/1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;
A voti unanimi, espressi nelle forme di
legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa,
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di
revocare le disposizioni di cui alle DGR n. 115 del 22/03/2002, la DGR n.
485 del 22/06/2004 e la DGR n. 688 del 24/07/2008, poiché le stesse non sono
più riferibili, coerentemente, con le intervenute modificazioni delle
disposizioni, nazionali e regionali, inerenti la gestione integrata dei rifiuti
di cui al D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia
ambientale" e s.m.i. ed alla L.R. 45/2007
"Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i.;
2. di
approvare il nuovo Accordo di Programma, denominato: “Impresa agricola
pulita”, costituito dai seguenti Allegati, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
-
Allegato 1 - Accordo di programma
denominato: "Impresa agricola pulita", tra la Regione Abruzzo, l’ANCI,
i Consorzi Intercomunali Rifiuti e loro Società SpA,
le Organizzazioni Professionali Agricole ed altri soggetti pubblici e operatori
privati;
-
Allegato 1.A - Modulo di adesione
all'accordo di programma e convenzione;
-
Allegato 1.B - Elenco rifiuti agricoli;
-
Allegato 1.C - Norme tecniche e
modalità di conferimento dei rifiuti agricoli;
-
Allegato 1.D - Costi per lo
svolgimento dei servizi;
-
Allegato 1.E - Documento di
conferimento;
-
Allegato 1.F - Linee guida alla
pulizia dei contenitori fitosanitari.
3. di
incaricare il componente la Giunta regionale preposto alle Politiche
Agricole e di Sviluppo Rurale, alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma
denominato: “Impresa agricola pulita”;
4. di
stabilire che eventuali modifiche alle disposizioni, di ordine tecnico –
gestionale, riferite agli Allegati all’Accordo di Programma, che si dovessero
rendere necessarie per recepire disposizioni e/o indicazioni nazionali o
regionali, saranno approvate con Determinazione Dirigenziale del Servizio
Gestione Rifiuti;
5. di
incaricare il Servizio Gestione Rifiuti di coordinare le attività relative
all’attuazione del presente Accordo di Programma con il competente Servizio del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, anche ai fini
dell’utilizzo delle apposite risorse previste nell’ambito degli interventi
inseriti nel programma di cui alla DGR n. 172 del 16/03/2016 (Allegato - punto
13) ai fini di promuovere il ruolo delle associazioni e degli operatori
agricoli;
6. di
comunicare il presente provvedimento ai soggetti sottoscrittori
dell’Accordo di programma, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo,
all’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara, al MATTM;
7. di
disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione,
comprensiva degli Allegati di cui al punto 2), nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo (B.U.R.A.T).
Il Direttore regionale del Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
ai
sensi della D.G.R. n. 35 del 29/01/2016,
ATTESTA
Che il presente provvedimento, per la
realizzazione degli interventi proposti, comporta obbligazioni finanziarie per
la Regione Abruzzo pari a € 5.000,00 (comprensivi di I.V.A.), che trova copertura con le
risorse iscritte sul capitolo 292210 di spesa del bilancio del corrente
esercizio finanziario.
IL
DIRETTORE REGIONALE
Ing.
Emidio Primavera