LA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 09.12.1996, sul controllo dei pericoli
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
VISTA
la Direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.12.2003,
che modifica la Direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
VISTA
la Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 04.07.2012
sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze
pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio;
RICHIAMATO
il D.Lgs. 26.06.2015, n. 105 recante: “Attuazione della
direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti
connessi con sostanze pericolose”, cd. “Seveso III”, di seguito denominato
Decreto, che ha abrogato e sostituito il D.Lgs.
17.08.1999, n. 334 ed ha, all’art. 3, comma 1, suddiviso gli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante in due categorie:
-
stabilimento
di soglia inferiore: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono
presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2
della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'Allegato 1, ma in quantità
inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna
3 della parte 2 dell'Allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della
sommatoria di cui alla nota 4 dell'Allegato 1;
-
stabilimento
di soglia superiore: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono
presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3
della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'Allegato 1, applicando, ove
previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'Allegato 1;
VISTO
l’art. 7 del Decreto “Funzioni della Regione” che
prevede:
-
al
comma 1, la Regione o il soggetto da essa designato, relativamente agli
stabilimenti di soglia inferiore:
a. predispone il Piano regionale di
ispezioni di cui all’articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative
ispezioni ordinarie e straordinarie e adotta i provvedimenti discendenti dai
loro esiti;
b. si esprime, ai sensi dell’articolo 19, al
fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle
aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;
c. fornisce al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), le informazioni necessarie per
gli adempimenti di cui all’art. 5 ed all’articolo 27, comma 13;
d. disciplina le modalità anche contabili
relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui
all’articolo 30;
-
al
comma 2, la Regione o il soggetto da essa designato ai fini dell’esercizio
delle funzioni di cui al comma 1, fermo restando il supporto tecnico
scientifico dell’agenzia regionale per l’ambiente territorialmente competente,
può stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale o interregionale
dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
RICHIAMATO,
inoltre, l’art. 27 del Decreto “Ispezioni”, in particolare:
-
il
comma 4 che stabilisce che sulla base del piano di ispezioni di cui al comma 3,
la regione, avvalendosi eventualmente del soggetto allo scopo incaricato, predispone
ogni anno i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti,
comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie
tipologie di stabilimenti. L'intervallo tra due visite consecutive in loco è
stabilito in base alla valutazione sistematica dei
pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel
caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due
visite consecutive in loco non è comunque superiore ad un anno per gli
stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia
inferiore;
-
il
comma 10 che stabilisce che ove possibile, le ispezioni ai fini del Decreto
sono coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative, con
particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del
Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3, lettera h);
VISTO
il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 avente per oggetto:
“Norme in materia ambientale” e s.m.i., ed in
particolare la Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di Bonifica
di siti Contaminati”;
VISTO
il D.Lgs. 04.03.2014, n. 46 “Attuazione della
direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento)”;
RICHIAMATA
la DGR n. 600 del 05.06.2006 (BURAT n. 64 Speciale del 12.07.2006), con la
quale, su proposta del Servizio Gestione dei Rifiuti (SGR) è stato approvato un
Protocollo d’Intesa, denominato: “Attuazione del D.Lgs.334/99 (Seveso 2) e
D.Lgs.238/05 (Seveso 3) per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose”, con la Direzione Regionale dei
Vigili del Fuoco, l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del
Lavoro (ISPESL) e l’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale e sono state disposte le
verifiche ispettive per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
PRESO
ATTO altresì, che con il suddetto provvedimento
è stato approvato il documento denominato: “Criteri e metodi per
l’effettuazione delle verifiche ispettive negli stabilimenti”, di cui agli
artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/1999;
RICHIAMATA
la DGR n. 965 del 23.11.2015 recante: “Riformulazione parziale dell’assetto
organizzativo del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e
Politiche Ambientali”, con la quale sono state confermate le competenze del
Servizio Gestione dei Rifiuti in ordine all’attuazione delle normative relative
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze;
DATO
ATTO degli esiti della riunione svolta in data
09.03.2016, il cui verbale è agli atti del SGR;
VISTA
la nota del SGR, prot.n. RA/87908 del 22.04.2016 con
la quale è stato richiesto un supporto all’ARTA Abruzzo per la predisposizione
del “Piano regionale delle ispezioni”, ai sensi dell’art. 27, comma 3 del
Decreto, attraverso:
1. la trasmissione di una proposta di criteri
generali da applicare per le ispezioni da eseguire in Abruzzo, sulle aziende a
Rischio di Incidente Rilevante cd. “RIR”, di soglia inferiore, tenendo conto
delle metodologie già vigenti a livello nazionale, valutando anche gli aspetti
peculiari della Regione Abruzzo (es. sismicità, incidenti accaduti,
.. etc.);
2. la trasmissione di una proposta di elenco
generale, sulla base dei criteri al punto 1) ed elenco di alcune aziende da
ispezionare con priorità per il 2016, in relazione alle compatibilità
organizzative dell’ARTA Abruzzo;
PRESO
ATTO della proposta di Pianificazione
dell’attività ispettiva, ai sensi dell’art. 27, comma 3 del Decreto, trasmessa
da ARTA Abruzzo con nota prot.n. 6269 del 13.05.2016, acquisita dal SGR al
prot.n. RA/114822 del 20.05.2016, elaborata sulla base dei criteri individuati
dal Ministero dell’Interno in collaborazione con ISPRA;
PRESO
ATTO altresì, della proposta di Programmazione
delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016 - 2020, trasmessa da ARTA Abruzzo con nota
prot.n. 6269 del 13.05.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/114822 del
20.05.2016, elaborata tenendo conto delle specificità del territorio abruzzese
e degli incidenti occorsi negli ultimi anni che hanno interessato stabilimenti
di soglia inferiore;
RICHIAMATO
l’art. 13 “Notifica” che al comma 1, lett. b)
stabilisce l’obbligo della trasmissione delle notifiche entro un anno dalla
data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica agli
stabilimenti soggetti (31.05.2016) quale scadenza temporale, secondo il modulo
riportato nell’Allegato 5 del Decreto;
RITENUTO
di approvare la: “Pianificazione dell’attività ispettiva” (ALLEGATO 1) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta con il supporto tecnico
dell'ARTA Abruzzo sulla base dei criteri individuati dal Ministero dell’Interno
in collaborazione con ISPRA e la: “Programmazione delle ispezioni ordinarie per
il quinquennio 2016 - 2020” (ALLEGATO 2) parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, redatta con il supporto tecnico dell'ARTA Abruzzo
tenendo conto delle specificità del territorio abruzzese e degli incidenti
occorsi negli ultimi anni che hanno interessato stabilimenti di soglia
inferiore, trasmesse da ARTA Abruzzo con la nota su richiamata, nelle more
della conclusione delle istruttorie relative alle notifiche pervenute ai sensi
del suddetto art. 13 del Decreto, da parte del SGR il quale, con apposito
provvedimento dirigenziale, provvederà all’eventuale aggiornamento dei suddetti
documenti;
RITENUTO
che l’attività ispettiva presso gli stabilimenti a rischio di soglia inferiore,
a seguito dell'approvazione della pianificazione dell’attività ispettiva, potrà
proseguire secondo la Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio
2016 - 2020;
RICHIAMATI
l’art. 7, comma 1, lett. d) e l’art. 30, commi 2) e
3) del Decreto, in relazione alla rideterminazione delle tariffe relative alle
attività ispettive di competenza regionale con oneri a carico dei gestori, ai
sensi dell’art. 27, comma 6 del Decreto;
RITENUTO
di incaricare il competente Servizio Gestione dei
Rifiuti per l’attuazione del presente atto attraverso l’emanazione dei
provvedimenti di competenza per:
-
la
definizione dei requisiti necessari per il personale ispettivo da impiegare
nelle verifiche di cui all’art. 27 del Decreto c/o le Aziende a rischio di
incidente rilevante di soglia inferiore;
-
la
definizione delle modalità di designazione dei verificatori ispettivi;
RITENUTO,
altresì, demandare al SGR l’attivazione delle procedure necessarie per
l’istituzione, da parte del Servizio regionale competente, di un apposito
Capitolo di Bilancio di entrata su cui imputare gli oneri a carico dei gestori,
secondo le tariffe e le modalità stabilite dal Decreto, e del relativo Capitolo
di Bilancio di uscita;
RITENUTO
opportuno:
-
dalla
data di approvazione del presente atto, applicare il “Tariffario” previsto dal
Decreto;
-
rinviare
ad un successivo provvedimento dell’esecutivo regionale (DGR), l’approvazione
della disciplina delle modalità, anche contabili, relativa al versamento delle
tariffe di competenza regionale di cui all’art. 30 del Decreto;
-
provvedere
con un successivo provvedimento dell’esecutivo regionale (DGR),
all’aggiornamento del Protocollo di Intesa di cui alla DGR n. 600 del
05/06/2006 al fine di conformarsi alle nuove disposizioni legislative di cui
all’art. 7, comma 2 del Decreto;
-
demandare
al SGR, il coordinamento con il Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria
e SINA, delle attività di cui al Titolo III-bis (L’Autorizzazione integrata
Ambientale) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
ai sensi degli artt. 27, comma 10 e 29 del Decreto;
RITENUTO,
inoltre, opportuno che le attività derivanti dall’applicazione del Decreto
siano coordinate con le attività rientranti nell’applicazione del Titolo
III-bis (L’Autorizzazione integrata Ambientale), articoli 29, del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.,
di competenza del Servizio regionale Politica Energetica, Qualità dell’Aria e
SINA, ai sensi dell’art. 27, comma 10 del Decreto;
RICHIAMATA
la DGR n. 35 del 29.01.2016 “Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e
Bilancio finanziario gestionale 2016- Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera
a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6”;
DATO
ATTO del parere favorevole espresso dal
Servizio Gestione Rifiuti, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
della procedura seguita per il presente provvedimento;
DATO
ATTO che il Direttore ha espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente
provvedimento e alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali;
DATO
ATTO che il Direttore ha reso l’attestazione di
cui alla DGR n. 35 del 29.01.2016, debitamente firmata e riportata in calce al
dispositivo del presente atto;
VISTO
il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante: “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.
(TUEL);
VISTA
la legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
UDITA
la relazione del Presidente della Giunta regionale;
VISTO
il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA
la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
A voti unanimi, espressi nelle forme di
legge,
DELIBERA
Per tutto quanto esposto in premessa e che
qui si ha per integralmente riportato e trascritto:
1. di
approvare ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
26.06.2015, n. 105, la “Pianificazione dell’attività ispettiva”, redatta con il
supporto tecnico dell'ARTA Abruzzo, sulla base dei criteri individuati dal
Ministero dell’Interno in collaborazione con ISPRA, di cui all’ALLEGATO 1 parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di
approvare la “Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio
2016 - 2020”, redatta con il supporto tecnico dell'ARTA Abruzzo, tenendo conto
delle specificità del territorio abruzzese e degli incidenti occorsi negli
ultimi anni che hanno interessato stabilimenti di soglia inferiore, di cui
all’ALLEGATO 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di
incaricare il Servizio Gestione dei Rifiuti dell’attuazione del presente
atto tramite l’emanazione dei provvedimenti di propria competenza, in particolare
per:
-
l’aggiornamento
della “Pianificazione dell’attività ispettiva” e della “Programmazione delle
ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016 - 2020”, a seguito della
conclusione delle istruttorie delle notifiche pervenute ai sensi dell’art. 13
del Decreto;
-
la
definizione dei requisiti necessari per il personale ispettivo da impiegare
nelle verifiche di cui all’art. 27 del Decreto presso le Aziende a rischio di
incidente rilevante di soglia inferiore;
-
la
definizione delle modalità di designazione dei verificatori ispettivi;
4. di
demandare al Servizio Gestione dei Rifiuti:
-
l’attivazione
delle procedure necessarie per l’istituzione di un apposito Capitolo di
Bilancio di entrata su cui imputare gli oneri a carico dei gestori, secondo le
tariffe e le modalità stabilite dal Decreto, e del relativo Capitolo di
Bilancio di uscita;
-
il
coordinamento con il Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA,
delle attività di cui al Titolo III-bis (L’Autorizzazione integrata Ambientale)
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
ai sensi degli artt. 27, comma 10 e 29 del Decreto;
5. di
applicare dalla data di approvazione del presente atto, il “Tariffario”
previsto di cui al D.Lgs. 26.06.2015, n. 105 e di
rinviare ad un successivo atto di Giunta regionale l’approvazione della
disciplina delle modalità anche contabili relativa al versamento delle tariffe
di competenza regionale di cui all’art. 30 del Decreto;
6. di
trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Interno -
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -Direzione Generale per
le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, all’ISPRA, alla Direzione
Regionale dei Vigili del Fuoco di L’Aquila, ai Comandi Provinciali dei Vigili
del Fuoco, ai Gestori degli stabilimenti di soglia inferiore, all’ARTA Abruzzo
- Direzione Centrale, alle Province ed ai Comuni interessati;
7. di
disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della
Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Il
Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e
Politiche Ambientali, ai sensi della D.G.R. n. 35 del 29.01.2016,
ATTESTA
Che
il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie per il bilancio
del corrente esercizio finanziario.
IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Emidio Primavera