D.Lgs. 26.06.2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”. Pianificazione dell’attività ispettiva e Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016 - 2020. Approvazione.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 09.12.1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

 

VISTA la Direttiva 2003/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.12.2003, che modifica la Direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

 

VISTA la Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 04.07.2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio;

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 26.06.2015, n. 105 recante: “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, cd. “Seveso III”, di seguito denominato Decreto, che ha abrogato e sostituito il D.Lgs. 17.08.1999, n. 334 ed ha, all’art. 3, comma 1, suddiviso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in due categorie:

-            stabilimento di soglia inferiore: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'Allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'Allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'Allegato 1;

-            stabilimento di soglia superiore: uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'Allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'Allegato 1;

 

VISTO l’art. 7 del Decreto “Funzioni della Regione” che prevede:

-            al comma 1, la Regione o il soggetto da essa designato, relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore:

a.       predispone il Piano regionale di ispezioni di cui all’articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;

b.      si esprime, ai sensi dell’articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;

c.       fornisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all’art. 5 ed all’articolo 27, comma 13;

d.      disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all’articolo 30;

-            al comma 2, la Regione o il soggetto da essa designato ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, fermo restando il supporto tecnico scientifico dell’agenzia regionale per l’ambiente territorialmente competente, può stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale o interregionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;

 

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 27 del Decreto “Ispezioni”, in particolare:

-            il comma 4 che stabilisce che sulla base del piano di ispezioni di cui al comma 3, la regione, avvalendosi eventualmente del soggetto allo scopo incaricato, predispone ogni anno i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti. L'intervallo tra due visite consecutive in loco è stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due visite consecutive in loco non è comunque superiore ad un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore;

-            il comma 10 che stabilisce che ove possibile, le ispezioni ai fini del Decreto sono coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3, lettera h);

 

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 avente per oggetto: “Norme in materia ambientale” e s.m.i., ed in particolare la Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di Bonifica di siti Contaminati”;

 

VISTO il D.Lgs. 04.03.2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

 

RICHIAMATA la DGR n. 600 del 05.06.2006 (BURAT n. 64 Speciale del 12.07.2006), con la quale, su proposta del Servizio Gestione dei Rifiuti (SGR) è stato approvato un Protocollo d’Intesa, denominato: “Attuazione del D.Lgs.334/99 (Seveso 2) e D.Lgs.238/05 (Seveso 3) per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) e l’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale e sono state disposte le verifiche ispettive per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

 

PRESO ATTO altresì, che con il suddetto provvedimento è stato approvato il documento denominato: “Criteri e metodi per l’effettuazione delle verifiche ispettive negli stabilimenti”, di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/1999;

 

RICHIAMATA la DGR n. 965 del 23.11.2015 recante: “Riformulazione parziale dell’assetto organizzativo del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali”, con la quale sono state confermate le competenze del Servizio Gestione dei Rifiuti in ordine all’attuazione delle normative relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze;

 

DATO ATTO degli esiti della riunione svolta in data 09.03.2016, il cui verbale è agli atti del SGR;

 

VISTA la nota del SGR, prot.n. RA/87908 del 22.04.2016 con la quale è stato richiesto un supporto all’ARTA Abruzzo per la predisposizione del “Piano regionale delle ispezioni”, ai sensi dell’art. 27, comma 3 del Decreto, attraverso:

1.      la trasmissione di una proposta di criteri generali da applicare per le ispezioni da eseguire in Abruzzo, sulle aziende a Rischio di Incidente Rilevante cd. “RIR”, di soglia inferiore, tenendo conto delle metodologie già vigenti a livello nazionale, valutando anche gli aspetti peculiari della Regione Abruzzo (es. sismicità, incidenti accaduti, .. etc.);

2.      la trasmissione di una proposta di elenco generale, sulla base dei criteri al punto 1) ed elenco di alcune aziende da ispezionare con priorità per il 2016, in relazione alle compatibilità organizzative dell’ARTA Abruzzo;

 

PRESO ATTO della proposta di Pianificazione dell’attività ispettiva, ai sensi dell’art. 27, comma 3 del Decreto, trasmessa da ARTA Abruzzo con nota prot.n. 6269 del 13.05.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/114822 del 20.05.2016, elaborata sulla base dei criteri individuati dal Ministero dell’Interno in collaborazione con ISPRA;

 

PRESO ATTO altresì, della proposta di Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016 -  2020, trasmessa da ARTA Abruzzo con nota prot.n. 6269 del 13.05.2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/114822 del 20.05.2016, elaborata tenendo conto delle specificità del territorio abruzzese e degli incidenti occorsi negli ultimi anni che hanno interessato stabilimenti di soglia inferiore;

 

RICHIAMATO l’art. 13 “Notifica” che al comma 1, lett. b) stabilisce l’obbligo della trasmissione delle notifiche entro un anno dalla data a decorrere dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica agli stabilimenti soggetti (31.05.2016) quale scadenza temporale, secondo il modulo riportato nell’Allegato 5 del Decreto;

 

RITENUTO di approvare la: “Pianificazione dell’attività ispettiva” (ALLEGATO 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta con il supporto tecnico dell'ARTA Abruzzo sulla base dei criteri individuati dal Ministero dell’Interno in collaborazione con ISPRA e la: “Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016 - 2020” (ALLEGATO 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatta con il supporto tecnico dell'ARTA Abruzzo tenendo conto delle specificità del territorio abruzzese e degli incidenti occorsi negli ultimi anni che hanno interessato stabilimenti di soglia inferiore, trasmesse da ARTA Abruzzo con la nota su richiamata, nelle more della conclusione delle istruttorie relative alle notifiche pervenute ai sensi del suddetto art. 13 del Decreto, da parte del SGR il quale, con apposito provvedimento dirigenziale, provvederà all’eventuale aggiornamento dei suddetti documenti;

 

RITENUTO che l’attività ispettiva presso gli stabilimenti a rischio di soglia inferiore, a seguito dell'approvazione della pianificazione dell’attività ispettiva, potrà proseguire secondo la Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016 - 2020;

 

RICHIAMATI l’art. 7, comma 1, lett. d) e l’art. 30, commi 2) e 3) del Decreto, in relazione alla rideterminazione delle tariffe relative alle attività ispettive di competenza regionale con oneri a carico dei gestori, ai sensi dell’art. 27, comma 6 del Decreto;

 

RITENUTO di incaricare il competente Servizio Gestione dei Rifiuti per l’attuazione del presente atto attraverso l’emanazione dei provvedimenti di competenza per:

-            la definizione dei requisiti necessari per il personale ispettivo da impiegare nelle verifiche di cui all’art. 27 del Decreto c/o le Aziende a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore;

-            la definizione delle modalità di designazione dei verificatori ispettivi;

 

RITENUTO, altresì, demandare al SGR l’attivazione delle procedure necessarie per l’istituzione, da parte del Servizio regionale competente, di un apposito Capitolo di Bilancio di entrata su cui imputare gli oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal Decreto, e del relativo Capitolo di Bilancio di uscita;

 

RITENUTO opportuno:

-            dalla data di approvazione del presente atto, applicare il “Tariffario” previsto dal Decreto;

-            rinviare ad un successivo provvedimento dell’esecutivo regionale (DGR), l’approvazione della disciplina delle modalità, anche contabili, relativa al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all’art. 30 del Decreto;

-            provvedere con un successivo provvedimento dell’esecutivo regionale (DGR), all’aggiornamento del Protocollo di Intesa di cui alla DGR n. 600 del 05/06/2006 al fine di conformarsi alle nuove disposizioni legislative di cui all’art. 7, comma 2 del Decreto;

-            demandare al SGR, il coordinamento con il Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, delle attività di cui al Titolo III-bis (L’Autorizzazione integrata Ambientale) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai sensi degli artt. 27, comma 10 e 29 del Decreto;

 

RITENUTO, inoltre, opportuno che le attività derivanti dall’applicazione del Decreto siano coordinate con le attività rientranti nell’applicazione del Titolo III-bis (L’Autorizzazione integrata Ambientale), articoli 29, del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., di competenza del Servizio regionale Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, ai sensi dell’art. 27, comma 10 del Decreto;

RICHIAMATA la DGR n. 35 del 29.01.2016 “Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016- Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6”;

 

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita per il presente provvedimento;

 

DATO ATTO che il Direttore ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento e alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali;

 

DATO ATTO che il Direttore ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29.01.2016, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (TUEL);

 

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

 

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

 

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si ha per integralmente riportato e trascritto:

 

1.      di approvare ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 26.06.2015, n. 105, la “Pianificazione dell’attività ispettiva”, redatta con il supporto tecnico dell'ARTA Abruzzo, sulla base dei criteri individuati dal Ministero dell’Interno in collaborazione con ISPRA, di cui all’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di approvare la “Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016 - 2020”, redatta con il supporto tecnico dell'ARTA Abruzzo, tenendo conto delle specificità del territorio abruzzese e degli incidenti occorsi negli ultimi anni che hanno interessato stabilimenti di soglia inferiore, di cui all’ALLEGATO 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.      di incaricare il Servizio Gestione dei Rifiuti dell’attuazione del presente atto tramite l’emanazione dei provvedimenti di propria competenza, in particolare per:

-            l’aggiornamento della “Pianificazione dell’attività ispettiva” e della “Programmazione delle ispezioni ordinarie per il quinquennio 2016 - 2020”, a seguito della conclusione delle istruttorie delle notifiche pervenute ai sensi dell’art. 13 del Decreto;

-            la definizione dei requisiti necessari per il personale ispettivo da impiegare nelle verifiche di cui all’art. 27 del Decreto presso le Aziende a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore;

-            la definizione delle modalità di designazione dei verificatori ispettivi;

4.      di demandare al Servizio Gestione dei Rifiuti:

-            l’attivazione delle procedure necessarie per l’istituzione di un apposito Capitolo di Bilancio di entrata su cui imputare gli oneri a carico dei gestori, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal Decreto, e del relativo Capitolo di Bilancio di uscita;

-            il coordinamento con il Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA, delle attività di cui al Titolo III-bis (L’Autorizzazione integrata Ambientale) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai sensi degli artt. 27, comma 10 e 29 del Decreto;

5.      di applicare dalla data di approvazione del presente atto, il “Tariffario” previsto di cui al D.Lgs. 26.06.2015, n. 105 e di rinviare ad un successivo atto di Giunta regionale l’approvazione della disciplina delle modalità anche contabili relativa al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all’art. 30 del Decreto;

6.      di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, all’ISPRA, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco di L’Aquila, ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, ai Gestori degli stabilimenti di soglia inferiore, all’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale, alle Province ed ai Comuni interessati;

7.      di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

 

Il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ai sensi della D.G.R. n. 35 del 29.01.2016,

 

ATTESTA

 

Che il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie per il bilancio del corrente esercizio finanziario.

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Ing. Emidio Primavera

 

 

 

Segue Allegato