Lotta agli sprechi alimentari

 

 

Art. 1

(Finalità)

 

1.      La Regione Abruzzo, in linea con le finalità contenute nell’articolo 7 bis del vigente Statuto e nel rispetto della Risoluzione del Parlamento Europeo P7_TA(2012)0014 in materia di lotta agli sprechi alimentari, tutela le fasce più deboli della popolazione promuovendo l’attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale.

2.      La Regione Abruzzo valorizza e promuove l’attività di solidarietà e beneficenza svolta da:

a)      i soggetti del terzo settore di cui all’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento dei servizi alla persona ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328), per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore dei soggetti che assistono le persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale;

b)      le imprese che adottano i procedimenti produttivi improntati alla responsabilità sociale e concessionarie del marchio etico previsto dalla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 12 (Istituzione di un marchio etico dei prodotti realizzati e commercializzati senza il ricorso al lavoro minorile ed al lavoro nero).

 

Art. 2

(Definizioni di eccedenze alimentari e non alimentari)

 

1.      Sono definite eccedenze alimentari gli alimenti di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002 che sono prodotti in qualsiasi stadio della filiera agroalimentare e che non sono immessi nei circuiti commerciali, o non sono acquistati o distribuiti o somministrati o consumati, le derrate alimentari di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e, comunque:

a)      i prodotti agro-alimentari invenduti e destinati all’eliminazione del circuito alimentare;

b)      i prodotti agro-alimentari in perfetto stato di conservazione non idonei alla commercializzazione, o invenduti, per carenza o errori di etichettatura, o per motivi similari, e perfettamente commestibili;

c)      i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva.

2.      Sono da considerare eccedenze non alimentari tutti i prodotti per la casa, abbigliamento e vestiario, biancheria, articoli tessili, mobili ed articoli per l’arredamento, articoli per la pulizia, articoli igienico-sanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo libero, prodotti di cartoleria, libri, giocattoli.

 

Art. 3

(Soggetti attuatori)

 

1.      La Regione Abruzzo, per le finalità di cui all’articolo 1, si avvale dei seguenti soggetti attuatori:

a)      gli Enti locali, singoli o associati;

b)      le Organizzazioni di volontariato;

c)      le Associazioni di promozione sociale iscritte all’Albo regionale;

d)      le Cooperative sociali;

e)      le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all’Anagrafe di cui all’articolo 11 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) operanti a livello regionale;

f)       fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica.

2.      I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, devono garantire le procedure di sicurezza alimentare previste dalle disposizioni vigenti e sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo degli stessi.

3.      Gli operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente i prodotti, di cui all’articolo 2 della presente legge, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantirne la sicurezza igienico-sanitaria, in linea con quanto stabilito al comma 236 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)).

 

Art. 4

(Interventi per il contrasto allo spreco alimentare)

 

1.      Per conseguire le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Abruzzo può concedere, nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti nel bilancio regionale, contributi ai soggetti attuatori per:

a)      lo svolgimento dell’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale;

b)      il finanziamento di progetti formativi, anche avvalendosi delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

2.      La Giunta regionale, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente Commissione consiliare, stabilisce, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, qualora ne sussistano i presupposti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi di cui al comma 1, tramite procedura di evidenza pubblica, nonché le modalità per l’analisi del fabbisogno e la valutazione degli effetti delle politiche distributive previste dalla presente legge.

3.      La Regione Abruzzo nell’ambito delle proprie competenze e per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente:

a)      promuove e sostiene programmi e corsi di educazione alimentare attraverso il sistema scolastico regionale, volti a rendere il consumatore consapevole degli sprechi alimentari;

b)      promuove la riduzione progressiva degli sprechi alimentari mediante campagne regionali di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le Asl locali;

c)      sostiene le iniziative di soggetti pubblico e/o privati, che gestiscono strutture di assistenza alimentare per persone in grave disagio economico;

d)      sostiene le iniziative finalizzate al riuso, al contrasto allo spreco, alla raccolta delle eccedenze promosse e condotte da enti del terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a).

4.      La Regione Abruzzo, senza oneri per il bilancio regionale, promuove le seguenti attività:

a)      nell’ambito delle regole di aggiudicazione contenute nei propri bandi e delle società del sistema regionale rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, attribuisce un criterio premiale alle imprese che garantiscono i più ridotti volumi di spreco alimentare e/o il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale o di associazioni che gestiscono mense per disagiati;

b)      fornisce indirizzo agli enti locali affinché nei propri bandi rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, gli stessi attribuiscano un criterio premiale alle imprese che garantiscono i più ridotti volumi di spreco alimentare e/o il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale o di associazioni che gestiscono mense per disagiati;

c)      favorisce accordi con l’UNPLI (Associazione nazionale Pro-Loco Italia) al fine di ridurre gli sprechi alimentari in occasione delle sagre regionali;

d)      promuove accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva per la cessione di generi alimentari ancora commestibili anche di concerto con le associazioni che offrono assistenza ai disagiati, a partire dalle mense del circuito CARITAS presenti sul territorio regionale;

e)      promuove protocolli di intesa tra le imprese donatrici ed i soggetti attuatori  riceventi ai fini della redazione di prassi igieniche idonee;

f)       l’istituzione, di concerto con l’Ufficio scolastico regionale, della Giornata regionale contro gli sprechi alimentari.

5.      La Regione promuove le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 nel rispetto della normativa europea e statale di riferimento in materia di appalti pubblici.

6.      Dalle disposizioni contenute nel comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

 

1.      Per l’anno 2015 la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

2.      Per il biennio 2016-2017 gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono stimati in euro 50.000,00 per ciascun anno e trovano copertura nell’ambito dell’apposito stanziamento dell'U.P.B. 13.01.005 capitolo di spesa di nuova istituzione, denominato "Interventi per il contrasto allo spreco alimentare" del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 annualmente iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. 118/2011.

3.      Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

 

Art. 6

(Clausola valutativa)

 

1.      La Giunta regionale a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati raccolti e delle elaborazioni predisposte dall’Osservatorio Sociale Regionale, presenta annualmente al Consiglio una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi per il contrasto allo spreco alimentare. A tal fine, con riferimento alle attività e agli interventi previsti dall’articolo 4, la relazione dovrà contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:

a)      quali attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e di formazione (ex art. 4, comma 1, lett. a) e b)) sono state realizzate, quali esiti hanno prodotto e in che misura i finanziamenti erogati hanno contribuito al raggiungimento dei risultati;

b)      in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto il fabbisogno;

c)      quali iniziative di cui all’articolo 4, comma 3, lett. a), b), c) e d) sono state realizzate, qual è stato il loro grado di diffusione sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;

d)      qual è stato il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;

e)      quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione, quali sono state le soluzioni approntate per farvi fronte e l’entità degli oneri finanziari connessi all’attuazione della presente legge.

2.      I contenuti della relazione saranno presentati al Consiglio e resi pubblici mediante il sito web del Consiglio regionale.

 

Art. 7

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 12 Gennaio 2016

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso