Art.
1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo, in linea con le
finalità contenute nell’articolo 7 bis del vigente Statuto e nel rispetto della
Risoluzione del Parlamento Europeo P7_TA(2012)0014 in materia di lotta agli
sprechi alimentari, tutela le fasce più deboli della popolazione promuovendo
l’attività di recupero e di distribuzione delle eccedenze alimentari e non
alimentari a favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale.
2. La Regione Abruzzo valorizza e promuove
l’attività di solidarietà e beneficenza svolta da:
a) i soggetti del terzo settore di cui
all’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
2001 (Atto di indirizzo e coordinamento dei servizi alla persona ai sensi
dell’articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328), per il recupero e la
redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore dei soggetti che assistono
le persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale;
b) le imprese che adottano i procedimenti
produttivi improntati alla responsabilità sociale e concessionarie del marchio
etico previsto dalla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 12 (Istituzione di un
marchio etico dei prodotti realizzati e commercializzati senza il ricorso al
lavoro minorile ed al lavoro nero).
Art.
2
(Definizioni
di eccedenze alimentari e non alimentari)
1. Sono definite eccedenze alimentari gli
alimenti di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002 che sono prodotti in qualsiasi
stadio della filiera agroalimentare e che non sono immessi nei circuiti
commerciali, o non sono acquistati o distribuiti o somministrati o consumati,
le derrate alimentari di cui al D.Lgs. 4 dicembre
1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti
non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e, comunque:
a) i prodotti agro-alimentari invenduti e
destinati all’eliminazione del circuito alimentare;
b) i prodotti agro-alimentari in perfetto
stato di conservazione non idonei alla commercializzazione, o invenduti, per
carenza o errori di etichettatura, o per motivi similari, e perfettamente
commestibili;
c) i pasti non serviti dagli esercizi di
ristorazione e di somministrazione collettiva.
2. Sono da considerare eccedenze non
alimentari tutti i prodotti per la casa, abbigliamento e vestiario, biancheria,
articoli tessili, mobili ed articoli per l’arredamento, articoli per la
pulizia, articoli igienico-sanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo
libero, prodotti di cartoleria, libri, giocattoli.
Art.
3
(Soggetti
attuatori)
1. La Regione Abruzzo, per le finalità di cui
all’articolo 1, si avvale dei seguenti soggetti attuatori:
a) gli Enti locali, singoli o associati;
b) le Organizzazioni di volontariato;
c) le Associazioni di promozione sociale
iscritte all’Albo regionale;
d) le Cooperative sociali;
e) le Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) iscritte all’Anagrafe di cui all’articolo 11 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460 (Riordino della disciplina
tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale) operanti a livello regionale;
f) fondazioni aventi esclusivamente finalità
di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca
scientifica.
2. I soggetti attuatori indicati al comma 1,
nell’attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, devono
garantire le procedure di sicurezza alimentare previste dalle disposizioni
vigenti e sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori
finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed utilizzo
degli stessi.
3. Gli operatori del settore alimentare che
cedono gratuitamente i prodotti, di cui all’articolo 2 della presente legge,
devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantirne la sicurezza
igienico-sanitaria, in linea con quanto stabilito al comma 236 della Legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)).
Art.
4
(Interventi
per il contrasto allo spreco alimentare)
1. Per conseguire le finalità di cui
all’articolo 1, la Regione Abruzzo può concedere, nei limiti degli stanziamenti
di spesa annualmente iscritti nel bilancio regionale, contributi ai soggetti
attuatori per:
a) lo svolgimento dell’attività di recupero e
distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle
persone in stato di povertà o di grave disagio sociale;
b) il finanziamento di progetti formativi,
anche avvalendosi delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
2. La Giunta regionale, entro 120 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente
Commissione consiliare, stabilisce, nel rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato, qualora ne sussistano i presupposti, i criteri e le
modalità per la concessione di contributi di cui al comma 1, tramite procedura
di evidenza pubblica, nonché le modalità per l’analisi del fabbisogno e la
valutazione degli effetti delle politiche distributive previste dalla presente
legge.
3. La Regione Abruzzo nell’ambito delle
proprie competenze e per il perseguimento delle finalità di cui al comma
precedente:
a) promuove e sostiene programmi e corsi di
educazione alimentare attraverso il sistema scolastico regionale, volti a
rendere il consumatore consapevole degli sprechi alimentari;
b) promuove la riduzione progressiva degli
sprechi alimentari mediante campagne regionali di sensibilizzazione, anche in
collaborazione con le Asl locali;
c) sostiene le iniziative di soggetti
pubblico e/o privati, che gestiscono strutture di assistenza alimentare per
persone in grave disagio economico;
d) sostiene le iniziative finalizzate al
riuso, al contrasto allo spreco, alla raccolta delle eccedenze promosse e
condotte da enti del terzo settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a).
4. La Regione Abruzzo, senza oneri per il
bilancio regionale, promuove le seguenti attività:
a) nell’ambito delle regole di aggiudicazione
contenute nei propri bandi e delle società del sistema regionale rivolti ad
imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, attribuisce un
criterio premiale alle imprese che garantiscono i più ridotti volumi di spreco
alimentare e/o il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari e non
alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio
sociale o di associazioni che gestiscono mense per disagiati;
b) fornisce indirizzo agli enti locali
affinché nei propri bandi rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di
ospitalità alberghiera, gli stessi attribuiscano un criterio premiale alle
imprese che garantiscono i più ridotti volumi di spreco alimentare e/o il
recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a
favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale o di
associazioni che gestiscono mense per disagiati;
c) favorisce accordi con l’UNPLI
(Associazione nazionale Pro-Loco Italia) al fine di ridurre gli sprechi
alimentari in occasione delle sagre regionali;
d) promuove accordi di collaborazione tra le
aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della
ristorazione collettiva per la cessione di generi alimentari ancora
commestibili anche di concerto con le associazioni che offrono assistenza ai
disagiati, a partire dalle mense del circuito CARITAS presenti sul territorio
regionale;
e) promuove protocolli di intesa tra le
imprese donatrici ed i soggetti attuatori riceventi ai fini della redazione di
prassi igieniche idonee;
f) l’istituzione, di concerto con l’Ufficio
scolastico regionale, della Giornata regionale contro gli sprechi alimentari.
5. La Regione promuove le attività di cui
alle lettere a) e b) del comma 4 nel rispetto della normativa europea e statale
di riferimento in materia di appalti pubblici.
6. Dalle disposizioni contenute nel comma 4
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art.
5
(Disposizioni
finanziarie)
1. Per l’anno 2015 la presente legge non
comporta oneri a carico del bilancio regionale.
2. Per il biennio 2016-2017 gli oneri
derivanti dall'attuazione della presente legge sono stimati in euro 50.000,00
per ciascun anno e trovano copertura nell’ambito dell’apposito stanziamento
dell'U.P.B. 13.01.005 capitolo di spesa di nuova istituzione, denominato
"Interventi per il contrasto allo spreco alimentare" del bilancio di
previsione pluriennale 2015-2017 annualmente iscritto con la legge di bilancio
ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. 118/2011.
3. Per gli anni successivi si provvede con
legge di bilancio.
Art.
6
(Clausola
valutativa)
1. La Giunta regionale a partire dal secondo
anno dall’entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati raccolti
e delle elaborazioni predisposte dall’Osservatorio Sociale Regionale, presenta
annualmente al Consiglio una relazione dalla quale emergano lo stato di
attuazione della legge e i risultati degli interventi per il contrasto allo
spreco alimentare. A tal fine, con riferimento alle attività e agli interventi
previsti dall’articolo 4, la relazione dovrà contenere risposte documentate ai
seguenti quesiti:
a) quali attività di recupero e distribuzione
delle eccedenze alimentari e non alimentari e di formazione (ex art. 4, comma
1, lett. a) e b)) sono state realizzate, quali esiti
hanno prodotto e in che misura i finanziamenti erogati hanno contribuito al
raggiungimento dei risultati;
b) in quale misura le iniziative realizzate
hanno soddisfatto il fabbisogno;
c) quali iniziative di cui all’articolo 4,
comma 3, lett. a), b), c) e d) sono state realizzate,
qual è stato il loro grado di diffusione sul territorio e il livello di
partecipazione raggiunto;
d) qual è stato il contributo dei soggetti
attuatori nella realizzazione degli interventi;
e) quali criticità sono state riscontrate
nella fase di attuazione, quali sono state le soluzioni approntate per farvi
fronte e l’entità degli oneri finanziari connessi all’attuazione della presente
legge.
2. I contenuti della relazione saranno
presentati al Consiglio e resi pubblici mediante il sito web del Consiglio
regionale.
Art.
7
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 12 Gennaio 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso