Art.
1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo promuove e sostiene
iniziative di sensibilizzazione a favore dell'integrazione sociale dei
cittadini disabili, con particolare riferimento anche a quelle finalizzate a
rimuovere o superare gli ostacoli che si frappongono all'affermazione del
principio di pari opportunità, inteso come concreta possibilità di fruire delle
opportunità disponibili per la generalità dei cittadini.
Art.
2
(Assistenza
agli automobilisti disabili)
1. Gli automobilisti disabili hanno diritto
di effettuare le operazioni di rifornimento "self-service", presso i
distributori di carburante non completamente automatizzati, avvalendosi
dell'assistenza del personale addetto alla stazione di rifornimento.
Art.
3
(Condizioni
di sconto)
1. Gli automobilisti disabili, in seguito
alla presentazione del tesserino rilasciato dall'Azienda sanitaria locale,
fruiscono delle condizioni di sconto previste per il sistema di rifornimento
"self-service".
Art.
4
(Convenzioni)
1. Entro sei mesi dalla data di approvazione
della presente legge, la Giunta regionale fissa i criteri per
favorire le convenzioni, senza finalità di lucro e senza oneri per il bilancio
regionale, tra le associazioni dei distributori di carburanti e le associazioni
operanti nel settore della disabilità.
Art.
5
(Clausola
di neutralità finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione
Abruzzo.
Art.
6
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 12 Gennaio 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso