Art. 1
(Modifiche
all’art. 37 bis della L.R. 40/2010)
1. Al comma 1 dell’articolo 37 bis del Capo
IV della L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento
economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di
funzionamento dei gruppi consiliari), dopo le parole "sul proprio sito
internet istituzionale", sono inserite le seguenti: ", secondo le
modalità e la tempistica stabilite dal Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità (P.T.T.I.) del Consiglio regionale,".
2. Dopo la lett. g)
del comma 1 dell’articolo 37 bis del Capo IV bis della L.R. 40/2010 sono
aggiunte, in fine, le seguenti:
“g-bis) i nominativi dei soggetti che percepiscono l’assegno
vitalizio e di reversibilità, nonché la misura delle somme a tal fine erogate;
g-ter) i nominativi
dei soggetti che percepiscono l’indennità di fine mandato e la relativa
entità.”.
Art.
2
(Responsabilità
del trattamento e pubblicazione dei dati)
1. I Direttori e Dirigenti regionali,
nell’assicurare la pubblicazione degli atti e dei dati di propria competenza,
secondo le modalità e la tempistica stabiliti dal P.T.T.I. dell’Amministrazione
di rispettiva appartenenza, sono responsabili in via esclusiva del trattamento
e pubblicazione degli stessi ai sensi del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 3
(Adempimento degli
obblighi di trasparenza)
1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni
di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni) da parte della Regione Abruzzo, alla pubblicazione dei dati e
delle informazioni in essi contenuti provvede il Consiglio regionale sul
proprio sito internet istituzionale.
2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni
di cui agli articoli 22, 25, 38, 39, 40, 41 e 42 del D.Lgs.
33/2013 da parte della Regione Abruzzo, alla pubblicazione dei dati e delle
informazioni in essi contenuti provvede la Giunta regionale sul proprio sito internet
istituzionale.
Art. 4
(Modifica all’art.
99 della L.R. 24/2005)
1. Il comma 1 dell’articolo 99 della L.R. 8
marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di
impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture
accessorie), come modificato dalla L.R. 16 ottobre 2015, n. 31, è sostituito
dal seguente:
"1. Fermo restando l’obbligo per il
concessionario e gestore dell’area sciabile attrezzata di apporre idonea
segnaletica di pericolo di frane o valanghe, per gli incidenti che possono
verificarsi nei percorsi fuoripista accessibili dagli impianti o al di fuori
delle piste individuate ai sensi della presente legge, si applica quanto
disposto dal comma 1 dell’articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme
in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da
fondo) e successive modifiche e integrazioni.".
Art. 5
(Modifica all'art.
5 della L.R. 37/2015)
1. Il comma 3 dell'articolo 5 della L.R. 5
novembre 2015, n. 37 (Definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei
terreni agricoli in territorio del Fucino, provenienti dalla riforma fondiaria)
è abrogato.
Art. 6
(Norma
finanziaria)
1. Dall’applicazione delle disposizioni di
cui alla presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale.
Art. 7
(Entrata in
vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 12 Gennaio 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso