Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), modifica all’art. 99 della L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) come modificato dalla L.R. 16 ottobre 2015, n. 31 e modifica all'art. 5 della L.R. 5 novembre 2015, n. 37 (Definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei terreni agricoli in territorio del Fucino, provenienti dalla riforma fondiaria)

 

Art. 1

(Modifiche all’art. 37 bis della L.R. 40/2010)

 

1.      Al comma 1 dell’articolo 37 bis del Capo IV della L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), dopo le parole "sul proprio sito internet istituzionale", sono inserite le seguenti: ", secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) del Consiglio regionale,".

2.      Dopo la lett. g) del comma 1 dell’articolo 37 bis del Capo IV bis della L.R. 40/2010 sono aggiunte, in fine, le seguenti:

g-bis) i nominativi dei soggetti che percepiscono l’assegno vitalizio e di reversibilità, nonché la misura delle somme a tal fine erogate;

g-ter) i nominativi dei soggetti che percepiscono l’indennità di fine mandato e la relativa entità.”.

 

Art. 2

(Responsabilità del trattamento e pubblicazione dei dati)

 

1.      I Direttori e Dirigenti regionali, nell’assicurare la pubblicazione degli atti e dei dati di propria competenza, secondo le modalità e la tempistica stabiliti dal P.T.T.I. dell’Amministrazione di rispettiva appartenenza, sono responsabili in via esclusiva del trattamento e pubblicazione degli stessi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

 

Art. 3

(Adempimento degli obblighi di trasparenza)

 

1.      Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) da parte della Regione Abruzzo, alla pubblicazione dei dati e delle informazioni in essi contenuti provvede il Consiglio regionale sul proprio sito internet istituzionale.

2.      Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22, 25, 38, 39, 40, 41 e 42 del D.Lgs. 33/2013 da parte della Regione Abruzzo, alla pubblicazione dei dati e delle informazioni in essi contenuti provvede la Giunta regionale sul proprio sito internet istituzionale.

 

Art. 4

(Modifica all’art. 99 della L.R. 24/2005)

 

1.      Il comma 1 dell’articolo 99 della L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie), come modificato dalla L.R. 16 ottobre 2015, n. 31, è sostituito dal seguente:

"1.     Fermo restando l’obbligo per il concessionario e gestore dell’area sciabile attrezzata di apporre idonea segnaletica di pericolo di frane o valanghe, per gli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuoripista accessibili dagli impianti o al di fuori delle piste individuate ai sensi della presente legge, si applica quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) e successive modifiche e integrazioni.".

 

Art. 5

(Modifica all'art. 5 della L.R. 37/2015)

 

1.      Il comma 3 dell'articolo 5 della L.R. 5 novembre 2015, n. 37 (Definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei terreni agricoli in territorio del Fucino, provenienti dalla riforma fondiaria) è abrogato.

 

Art. 6

(Norma finanziaria)

 

1.      Dall’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

Art. 7

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 12 Gennaio 2016

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso