Norme in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e di promozione dei metodi alternativi. Interventi in materia di Corsi di formazione ed aggiornamento e modifica all’art. 12 della L.R. 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale)

 

 

Art. 1

(Finalità)

 

1.      La Regione, in coerenza con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), promuove la tutela e la protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e favorisce metodi alternativi finalizzati alla riduzione dell'uso di animali a fini sperimentali e scientifici.

 

Art. 2

(Attività di formazione e aggiornamento)

 

1.      Per le finalità di cui all’articolo 1 la Regione coordina e programma corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti utilizzatori di animali a fini di ricerca e sperimentazione.

2.      La Regione sostiene i corsi di formazione ed aggiornamento rivolti ai potenziali operatori degli stabilimenti utilizzatori di animali a fini di ricerca e sperimentazione affidati alle Università abruzzesi costituenti il Comitato Etico Interistituzionale per la Sperimentazione Animale (CEISA), unitamente all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale".

 

Art. 3

(Norma finanziaria)

 

1.     Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nei limiti e previa assegnazione delle risorse statali stanziate ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. c) numero 1), del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26, destinate al finanziamento di corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori di stabilimenti utilizzatori di animali a fini di ricerca e sperimentazione, ovvero nei limiti delle risorse regionali del bilancio di previsione della Regione Abruzzo, annualmente determinate ed iscritte con la legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

Art. 4

(Modifica all’articolo 12 della L.R. 5/2015)

 

1.     All’articolo 12 della L.R. 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell’Agenzia Sanitaria Regionale), le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

 

 

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 12 Gennaio 2016

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso