Art.
1
(Finalità)
1. La Regione, in coerenza con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla
protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), promuove la tutela e
la protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e
favorisce metodi alternativi finalizzati alla riduzione dell'uso di animali a
fini sperimentali e scientifici.
Art.
2
(Attività
di formazione e aggiornamento)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la
Regione coordina e programma corsi di formazione e di aggiornamento per gli
operatori degli stabilimenti utilizzatori di animali a fini di ricerca e
sperimentazione.
2. La Regione sostiene i corsi di formazione
ed aggiornamento rivolti ai potenziali operatori degli stabilimenti
utilizzatori di animali a fini di ricerca e sperimentazione affidati alle
Università abruzzesi costituenti il Comitato Etico Interistituzionale
per la Sperimentazione Animale (CEISA), unitamente all’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale "G. Caporale".
Art.
3
(Norma
finanziaria)
1.
Agli
oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nei limiti e
previa assegnazione delle risorse statali stanziate ai
sensi dell’articolo 41, comma 2, lett. c) numero 1),
del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26, destinate al
finanziamento di corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori di
stabilimenti utilizzatori di animali a fini di ricerca e sperimentazione,
ovvero nei limiti delle risorse regionali del bilancio di previsione della
Regione Abruzzo, annualmente determinate ed iscritte con la legge di bilancio,
ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art.
4
(Modifica
all’articolo 12 della L.R. 5/2015)
1.
All’articolo
12 della L.R. 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell’Autorità dei bacini di
rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle
leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni
urgenti per il funzionamento dell’Agenzia Sanitaria Regionale), le parole
"31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2016".
Art.
5
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 12 Gennaio 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso