LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
-
che la regione Abruzzo è chiamata a
far fronte alla consistente riduzione (circa 8 milioni di euro) dei
trasferimenti statali per il t.p.l. a causa della
applicazione alla nostra regione del meccanismo di penalità-premialità
previsto dall’art 16 bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e sm.i.;
-
che il mancato raggiungimento degli
obiettivi di efficientamento legati al miglioramento
del rapporto corrispettivi / ricavi nel periodo 2012-2013 e 2014 ha determinato
la riduzione dei trasferimenti;
-
che la regione Abruzzo pertanto, al
pari delle altre regioni che hanno subito la decurtazione, è tenuta con urgenza
ad adottare misure tese al miglioramento di detti indicatori;
DATO ATTO che l’art. 3 della
legge regionale 19 Agosto 2016 n.26 recante “Provvedimenti Urgenti in Materia
di Trasporto Pubblico Locale”, con l’intento di migliorare i ricavi da
traffico, prevede un adeguamento del livello tariffario dei servizi su gomma e
ferro che non potrà superare mediamente il 15%;
DATO ATTO che non appare
possibile, vista la costante diminuzione dei fondi destinati dal Fondo Unico
Regionale al Trasporto Pubblico Locale, procrastinare ulteriormente
l’adeguamento tariffario;
DATO ATTO che la legge
regionale 19 Agosto 2016 n.26 introduce due importanti misure di agevolazione
tariffaria;
EVIDENZIATO pertanto che la
manovra sulle tariffe risulta strutturata con le seguenti modalità:
-
approvazione di un'idonea
manovra tariffaria, con introduzione di nuovi titoli di viaggio, rimodulazione
di quelli esistenti, anche con riguardo a forme di agevolazioni tariffarie nei
limiti delle disponibilità del Fondo regionale.;
-
possibile sperimentazione,
previo accordo con le aziende interessate, di pacchetti di titoli e formule che
prevedano un’offerta di trasporto flessibile con riguardo al percorso e alla
titolarità del titolo;
-
aumento tariffario medio
percentuale non superiore al quindici per cento;
-
le misure tariffarie perseguono
l’obiettivo di uniformare i prezzi dei titoli di viaggio ferroviari con i
prezzi dei titoli di viaggio dei servizi automobilistici al fine di consentire
un’efficace integrazione dei servizi;
EVIDENZIATO nel rispetto dei
citati principi che:
-
si applica l’aumento medio del 15,0%
per le tipologie di tariffe dei servizi su gomma e su ferro. Con riferimento
agli abbonamenti mensili e annuali, gomma e ferro, la percentuale del 15% si
applica solo sugli scaglioni da 0 a 60 km., per gli
scaglioni da 60,1 a 100 km. l’adeguamento è del 10%,
per gli scaglioni oltre ai 100,1 km la percentuale di adeguamento è del 5%;
-
l’adeguamento è stato calcolato
sulle tariffe precedenti fissate per la gomma con la Deliberazione della Giunta
regionale n. 658 del 4 agosto 2015 e per il ferro con la Deliberazione della
Giunta regionale n.486 del 25.07.2014;
-
l’arrotondamento, al fine di
evitare tariffe a cinque centesimi di euro, è stato operato in difetto, il
sovrapprezzo del biglietto a bordo è stato arrotondato a 0,10;
-
rimangono invariate le
tariffe dei bagagli e dei supplementi autostradali;
DATO che a causa del
tendenziale allineamento delle principali tariffe tra servizi su gomma e
servizi su ferro:
-
rimangono invariati i
biglietti ordinari urbani, suburbani e interurbani su gomma ;
-
non subiscono aumenti i biglietti di
UNICO (BIG e BIT) e il carnet di 11 biglietti;
DATO ATTO che per contenere
l’aumento medio dei biglietti ordinari ferroviari entro il limite del 15%
fissato dalla norma, si è potuta realizzare la parificazione con i biglietti
della gomma solo per alcune fasce chilometriche (0 – 70 km), pertanto
l’allineamento anche per le altre fasce chilometriche avverrà con distinta
manovra riguardante quindi i soli titoli di viaggio del trasporto ferroviario;
DATO ATTO
-
che, con le precisazioni di cui al
precedente capoverso, l’adeguamento tariffario riguarda anche il sistema
tariffario dell’area metropolitana Chieti – Pescara, c.d. “Unico”, e per tale
motivo interessa le quattro società coinvolte dal 2004 in detto progetto
(A.R.P.A S.p.A., G.T.M. S.p.A., LA PANORAMICA S.n.c. E SATAM S.r.l);
-
che l’attuale sistema tariffario
integrato UNICO, in vigore da oltre dieci anni, necessita di essere aggiornato
in quanto la sostenibilità economica del progetto è messa a dura prova dalla
presenza di un unico scaglione tariffario per un’area che presenta percorrenze
molto variabili e in qualche caso assai consistenti e che occorre, pertanto,
ridisegnare l’area di Unico su più zone tariffarie;
-
che il biglietto urbano dell’Area
Unico emesso a bordo dei mezzi dalle apposite emettitrici avrà un costo
complessivo di € 1,50;
CONSIDERATO che già l’art.60,
comma 4, della L.R. 1/2011 prevede espressamente che “gli incrementi tariffari
devono contenere una diversificazione di costi tra il prezzo del biglietto e
quello degli abbonamenti nel rispetto dell'Indicatore di Situazione Economica
Equivalente (ISEE) relativo al richiedente il titolo di viaggio”;
RITENUTO di confermare, la
validità del “titolo di viaggio a tariffa agevolata”, abbonamento mensile
nominativo, urbano (anche nell’area UNICO) suburbano e interurbano, secondo la
tariffazione di cui alla precedente manovra tariffaria approvata con la DGR n.
590 del 24 agosto 2011 agli utenti in possesso di ISEE non superiore a
10.000,00 euro, escludendo però la fruibilità di detto titolo agli studenti
interessati dalla misura di agevolazione tariffaria appresso precisata;
RITENUTO di confermare i
titoli di viaggio introdotti con la Deliberazione della Giunta regionale n.200
del 18 marzo 2013 ovvero il titolo di viaggio annuale nominativo suburbano, il
titolo di viaggio nominativo extraurbano denominato “abbonamento mensile lunedì
– venerdì” valido sulle tratte tra 50 km. e 150 km.,
il titolo di viaggio nominativo extraurbano semestrale nonché l’abbonamento
c.d. “4x4” che riguarda i lavoratori della Val di Sangro impegnati 4 giorni a
settimana;
EVIDENZIATO che in base agli
artt. 12, 13 e 14 della L.R. 23 luglio 1991, n. 40, come interpretati
dall’art.2 della L.R. 29-7-1998 n. 65, i Comuni, per le linee di loro
competenza, hanno facoltà di sostituire, aggiungere, non utilizzare alcune
tipologie di titoli di viaggio previste dalla Regione e che, in base
all’art.62, comma 2 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1, i Comuni possono
individuare livelli tariffari inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta regionale
ma in questo caso la copertura della differenza tariffaria è versata
direttamente ed esclusivamente dagli Enti locali medesimi alle aziende;
DATO ATTO che la legge
regionale 19 Agosto 2016 n.26 recante “Provvedimenti Urgenti in Materia di
Trasporto Pubblico Locale” contiene due importanti misure di agevolazione
tariffaria che entreranno in vigore contestualmente con l’adeguamento delle
tariffe;
DATO ATTO che la prima
misura è rivolta a soggetti inoccupati o disoccupati, presi in carico dai
Centri per l’Impiego abruzzesi e impegnati in misure di qualificazione,
riqualificazione, inserimento al lavoro, ricollocazione sostenute da risorse
finanziarie del Fondo Sociale Europeo, che potranno avere lo sconto del
50%sull’acquisto dell’abbonamento mensile per gli spostamenti casa/ luogo di
formazione;
DATO ATTO che la seconda
misura riguarda la mobilità studentesca a cui viene riconosciuta la gratuità
del trasporto limitatamente al percorso casa – sede di studio, purché in
possesso dei seguenti requisiti:
a.
residenza in Abruzzo da
dieci anni;
b.
età compresa tra gli 11 e i 26 anni
compiuti;
c.
iscrizione a scuola
secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) o università;
d.
ISEE
familiare in corso di validità non superiore a € 15.000.
DATO ATTO che entrambe le
misure agevolative tendono alla sostenibilità sociale ed in particolare, vista
l’utenza cui si riferiscono, alla incentivazione all’uso del mezzo pubblico e
quindi al miglioramento del terzo indicatore di performance di cui all’art. 16
bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., ovvero
l’incremento dei trasportati;
DATO ATTO che le modalità
organizzative della prima misura (relativa ai non occupati) saranno stabilite
con provvedimento Direttoriale congiunto tra il Dipartimento Infrastrutture,
Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, e il Dipartimento Sviluppo Economico,
Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università;
DATO ATTO che in base a
quanto previsto dal comma 6 dell’art.6 della legge regionale 19 Agosto 2016
n.26 recante “Provvedimenti Urgenti in Materia di Trasporto Pubblico Locale”,
le modalità organizzative della seconda misura (relativa alla mobilità
studentesca) vengono sottoposte alla Giunta regionale che in particolare
approva apposite linee guida ai fini dell’applicazione degli interventi di cui
al citato articolo 6 definendone, in particolare, criteri e modalità;
VISTO il documento
allegato al presente provvedimento con la lettera “I” denominato “Linee Guida
per la formazione di una graduatoria degli aventi diritto (studenti) a titoli
di viaggio gratuiti fino alla concorrenza di 1 milione di Euro”;
VISTE le tabelle
allegate A,B,C,D,E,F,G e H predisposte dal Servizio
Trasporto Pubblico su Gomma e Ferro del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e
Logistica, contenenti le tariffe automobilistiche e ferroviarie 2016;
DATO ATTO inoltre, come
ulteriore misura tariffaria, che l’art.3, comma 4, della legge regionale 19
Agosto 2016 n.26 recante “Provvedimenti Urgenti in Materia di Trasporto
Pubblico Locale”, ha previsto che per le Aree interne di cui alla Deliberazione
di Giunta del 14 aprile 2015, n. 290, l’aumento tariffario medio non può essere
superiore al 5%;
RITENUTO di procedere, per
i residenti delle Aree interne di cui alla Deliberazione di Giunta del 14
aprile 2015, n. 290, all’adeguamento tariffario del 5% e pertanto, previa
dimostrazione della residenza in detti comuni (riepilogati nell’allegato “L”),
potranno acquistare i titoli di viaggio, presso le agenzie, alle tariffe
appositamente previste per le Aree Interne nelle tabelle allegate alla presente
deliberazione;
VISTA la DGR 246 del 31
marzo 2015 che prevede di affidare al Direttore Generale della Regione per
tutti i casi di vacanza temporanea, a qualsiasi titolo, dei titolari di
Dipartimento, la reggenza temporanea della struttura organizzativa per atti
urgenti e indifferibili;
DATO ATTO della assenza
temporanea del Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità,
Reti e Logistica e della urgenza e indifferibilità del provvedimento per dare
corso in tempi congrui alla attuazione della manovra tariffaria approvata con
la legge regionale 19 Agosto 2016 n.26 recante “Provvedimenti Urgenti in
Materia di Trasporto Pubblico Locale” comprese le misure di agevolazione
tariffaria sopra descritte;
PRESO ATTO che il Direttore
Generale della Regione con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la
legittimità e la regolarità;
VISTA la normativa di
riferimento;
A
voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
Per
quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
provvedimento,
1. di
adeguare, ai sensi della L.R. 19-8-2016 n. 26, le tariffe dei servizi
automobilistici e ferroviari di trasporto pubblico locale, con decorrenza a
partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, come da allegate
tabelle A,B,C,D,E,F,G e H;
2. di
approvare il documento allegato al presente provvedimento con la lettera
“I” denominato “Linee Guida per la formazione di una graduatoria degli aventi
diritto (studenti) a titoli di viaggio gratuiti fino alla concorrenza di 1
milione di Euro” per l’attuazione degli Interventi a sostegno della mobilità
studentesca previsti dall’art.6 della legge regionale 19 Agosto 2016 n.26
recante “Provvedimenti Urgenti in Materia di Trasporto Pubblico Locale”;
3. di
dare atto che le modalità attuative degli Interventi a sostegno delle
politiche attive del lavoro (art.5 della legge regionale 19 Agosto 2016 n.26
recante “Provvedimenti Urgenti in Materia di Trasporto Pubblico Locale) saranno
stabilite con successivo provvedimento Direttoriale congiunto tra il Dipartimento
Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, e il Dipartimento
Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università;
4. di
procedere, in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 4 della legge
regionale 19 Agosto 2016 n.26, per i residenti delle Aree interne di cui alla
Deliberazione di Giunta del 14 aprile 2015, n. 290, all’adeguamento delle
tariffe del 5% e pertanto, previa dimostrazione della residenza in detti comuni
(riepilogati nell’allegato “L”), potranno acquistare i titoli di viaggio,
presso le agenzie, alle tariffe appositamente previste per le Aree Interne
nelle tabelle allegate alla presente deliberazione;
5. di
notificare il dispositivo del presente provvedimento alle Amministrazioni
Comunali con servizi di trasporto pubblico urbano ed a tutte le imprese
concessionarie interessate;
6. di
disporre la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento e
degli allegati sul Bollettino della Regione Abruzzo;
7. di
dare mandato al Dirigente del Servizio di Trasporto Pubblico del
Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica di
provvedere agli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto.