Adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale. servizi automobilistici e ferroviari anno 2016. L.R. 19 agosto 2016 n.26. recante “Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale”.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO

-            che la regione Abruzzo è chiamata a far fronte alla consistente riduzione (circa 8 milioni di euro) dei trasferimenti statali per il t.p.l. a causa della applicazione alla nostra regione del meccanismo di penalità-premialità previsto dall’art 16 bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e sm.i.;

-            che il mancato raggiungimento degli obiettivi di efficientamento legati al miglioramento del rapporto corrispettivi / ricavi nel periodo 2012-2013 e 2014 ha determinato la riduzione dei trasferimenti;

-            che la regione Abruzzo pertanto, al pari delle altre regioni che hanno subito la decurtazione, è tenuta con urgenza ad adottare misure tese al miglioramento di detti indicatori;

 

DATO ATTO che l’art. 3 della legge regionale 19 Agosto 2016 n.26 recante “Provvedimenti Urgenti in Materia di Trasporto Pubblico Locale”, con l’intento di migliorare i ricavi da traffico, prevede un adeguamento del livello tariffario dei servizi su gomma e ferro che non potrà superare mediamente il 15%;

 

DATO ATTO che non appare possibile, vista la costante diminuzione dei fondi destinati dal Fondo Unico Regionale al Trasporto Pubblico Locale, procrastinare ulteriormente l’adeguamento tariffario;

 

DATO ATTO che la legge regionale 19 Agosto 2016 n.26 introduce due importanti misure di agevolazione tariffaria;

 

EVIDENZIATO pertanto che la manovra sulle tariffe risulta strutturata con le seguenti modalità:

-            approvazione di un'idonea manovra tariffaria, con introduzione di nuovi titoli di viaggio, rimodulazione di quelli esistenti, anche con riguardo a forme di agevolazioni tariffarie nei limiti delle disponibilità del Fondo regionale.;

-            possibile sperimentazione, previo accordo con le aziende interessate, di pacchetti di titoli e formule che prevedano un’offerta di trasporto flessibile con riguardo al percorso e alla titolarità del titolo;

-            aumento tariffario medio percentuale non superiore al quindici per cento;

-            le misure tariffarie perseguono l’obiettivo di uniformare i prezzi dei titoli di viaggio ferroviari con i prezzi dei titoli di viaggio dei servizi automobilistici al fine di consentire un’efficace integrazione dei servizi;

 

EVIDENZIATO nel rispetto dei citati principi che:

-            si applica l’aumento medio del 15,0% per le tipologie di tariffe dei servizi su gomma e su ferro. Con riferimento agli abbonamenti mensili e annuali, gomma e ferro, la percentuale del 15% si applica solo sugli scaglioni da 0 a 60 km., per gli scaglioni da 60,1 a 100 km. l’adeguamento è del 10%, per gli scaglioni oltre ai 100,1 km la percentuale di adeguamento è del 5%;

-            l’adeguamento è stato calcolato sulle tariffe precedenti fissate per la gomma con la Deliberazione della Giunta regionale n. 658 del 4 agosto 2015 e per il ferro con la Deliberazione della Giunta regionale n.486 del 25.07.2014;

-            l’arrotondamento, al fine di evitare tariffe a cinque centesimi di euro, è stato operato in difetto, il sovrapprezzo del biglietto a bordo è stato arrotondato a 0,10;

-            rimangono invariate le tariffe dei bagagli e dei supplementi autostradali;

 

DATO che a causa del tendenziale allineamento delle principali tariffe tra servizi su gomma e servizi su ferro:

-            rimangono invariati i biglietti ordinari urbani, suburbani e interurbani su gomma ;

-            non subiscono aumenti i biglietti di UNICO (BIG e BIT) e il carnet di 11 biglietti;

 

DATO ATTO che per contenere l’aumento medio dei biglietti ordinari ferroviari entro il limite del 15% fissato dalla norma, si è potuta realizzare la parificazione con i biglietti della gomma solo per alcune fasce chilometriche (0 – 70 km), pertanto l’allineamento anche per le altre fasce chilometriche avverrà con distinta manovra riguardante quindi i soli titoli di viaggio del trasporto ferroviario;

 

DATO ATTO

-            che, con le precisazioni di cui al precedente capoverso, l’adeguamento tariffario riguarda anche il sistema tariffario dell’area metropolitana Chieti – Pescara, c.d. “Unico”, e per tale motivo interessa le quattro società coinvolte dal 2004 in detto progetto (A.R.P.A S.p.A., G.T.M. S.p.A., LA PANORAMICA S.n.c. E SATAM S.r.l);

-            che l’attuale sistema tariffario integrato UNICO, in vigore da oltre dieci anni, necessita di essere aggiornato in quanto la sostenibilità economica del progetto è messa a dura prova dalla presenza di un unico scaglione tariffario per un’area che presenta percorrenze molto variabili e in qualche caso assai consistenti e che occorre, pertanto, ridisegnare l’area di Unico su più zone tariffarie;

-            che il biglietto urbano dell’Area Unico emesso a bordo dei mezzi dalle apposite emettitrici avrà un costo complessivo di € 1,50;

 

CONSIDERATO che già l’art.60, comma 4, della L.R. 1/2011 prevede espressamente che “gli incrementi tariffari devono contenere una diversificazione di costi tra il prezzo del biglietto e quello degli abbonamenti nel rispetto dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) relativo al richiedente il titolo di viaggio”;

 

RITENUTO di confermare, la validità del “titolo di viaggio a tariffa agevolata”, abbonamento mensile nominativo, urbano (anche nell’area UNICO) suburbano e interurbano, secondo la tariffazione di cui alla precedente manovra tariffaria approvata con la DGR n. 590 del 24 agosto 2011 agli utenti in possesso di ISEE non superiore a 10.000,00 euro, escludendo però la fruibilità di detto titolo agli studenti interessati dalla misura di agevolazione tariffaria appresso precisata;

 

RITENUTO di confermare i titoli di viaggio introdotti con la Deliberazione della Giunta regionale n.200 del 18 marzo 2013 ovvero il titolo di viaggio annuale nominativo suburbano, il titolo di viaggio nominativo extraurbano denominato “abbonamento mensile lunedì – venerdì” valido sulle tratte tra 50 km. e 150 km., il titolo di viaggio nominativo extraurbano semestrale nonché l’abbonamento c.d. “4x4” che riguarda i lavoratori della Val di Sangro impegnati 4 giorni a settimana;

 

EVIDENZIATO che in base agli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 23 luglio 1991, n. 40, come interpretati dall’art.2 della L.R. 29-7-1998 n. 65, i Comuni, per le linee di loro competenza, hanno facoltà di sostituire, aggiungere, non utilizzare alcune tipologie di titoli di viaggio previste dalla Regione e che, in base all’art.62, comma 2 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1, i Comuni possono individuare livelli tariffari inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta regionale ma in questo caso la copertura della differenza tariffaria è versata direttamente ed esclusivamente dagli Enti locali medesimi alle aziende;

 

DATO ATTO che la legge regionale 19 Agosto 2016 n.26 recante “Provvedimenti Urgenti in Materia di Trasporto Pubblico Locale” contiene due importanti misure di agevolazione tariffaria che entreranno in vigore contestualmente con l’adeguamento delle tariffe;

 

DATO ATTO che la prima misura è rivolta a soggetti inoccupati o disoccupati, presi in carico dai Centri per l’Impiego abruzzesi e impegnati in misure di qualificazione, riqualificazione, inserimento al lavoro, ricollocazione sostenute da risorse finanziarie del Fondo Sociale Europeo, che potranno avere lo sconto del 50%sull’acquisto dell’abbonamento mensile per gli spostamenti casa/ luogo di formazione;

 

DATO ATTO che la seconda misura riguarda la mobilità studentesca a cui viene riconosciuta la gratuità del trasporto limitatamente al percorso casa – sede di studio, purché in possesso dei seguenti requisiti:

a.           residenza in Abruzzo da dieci anni;

b.           età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti;

c.           iscrizione a scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) o università;

d.           ISEE familiare in corso di validità non superiore a € 15.000.

 

DATO ATTO che entrambe le misure agevolative tendono alla sostenibilità sociale ed in particolare, vista l’utenza cui si riferiscono, alla incentivazione all’uso del mezzo pubblico e quindi al miglioramento del terzo indicatore di performance di cui all’art. 16 bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., ovvero l’incremento dei trasportati;

 

DATO ATTO che le modalità organizzative della prima misura (relativa ai non occupati) saranno stabilite con provvedimento Direttoriale congiunto tra il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, e il Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università;

 

DATO ATTO che in base a quanto previsto dal comma 6 dell’art.6 della legge regionale 19 Agosto 2016 n.26 recante “Provvedimenti Urgenti in Materia di Trasporto Pubblico Locale”, le modalità organizzative della seconda misura (relativa alla mobilità studentesca) vengono sottoposte alla Giunta regionale che in particolare approva apposite linee guida ai fini dell’applicazione degli interventi di cui al citato articolo 6 definendone, in particolare, criteri e modalità;

 

VISTO il documento allegato al presente provvedimento con la lettera “I” denominato “Linee Guida per la formazione di una graduatoria degli aventi diritto (studenti) a titoli di viaggio gratuiti fino alla concorrenza di 1 milione di Euro”;

 

VISTE le tabelle allegate A,B,C,D,E,F,G e H predisposte dal Servizio Trasporto Pubblico su Gomma e Ferro del Dipartimento  Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, contenenti le tariffe automobilistiche e ferroviarie 2016;

 

DATO ATTO inoltre, come ulteriore misura tariffaria, che l’art.3, comma 4, della legge regionale 19 Agosto 2016 n.26 recante “Provvedimenti Urgenti in Materia di Trasporto Pubblico Locale”, ha previsto che per le Aree interne di cui alla Deliberazione di Giunta del 14 aprile 2015, n. 290, l’aumento tariffario medio non può essere superiore al 5%;

 

RITENUTO di procedere, per i residenti delle Aree interne di cui alla Deliberazione di Giunta del 14 aprile 2015, n. 290, all’adeguamento tariffario del 5% e pertanto, previa dimostrazione della residenza in detti comuni (riepilogati nell’allegato “L”), potranno acquistare i titoli di viaggio, presso le agenzie, alle tariffe appositamente previste per le Aree Interne nelle tabelle allegate alla presente deliberazione;

 

VISTA la DGR 246 del 31 marzo 2015 che prevede di affidare al Direttore Generale della Regione per tutti i casi di vacanza temporanea, a qualsiasi titolo, dei titolari di Dipartimento, la reggenza temporanea della struttura organizzativa per atti urgenti e indifferibili;

 

DATO ATTO della assenza temporanea del Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica e della urgenza e indifferibilità del provvedimento per dare corso in tempi congrui alla attuazione della manovra tariffaria approvata con la legge regionale 19 Agosto 2016 n.26 recante “Provvedimenti Urgenti in Materia di Trasporto Pubblico Locale” comprese le misure di agevolazione tariffaria sopra descritte;

 

PRESO ATTO che il Direttore Generale della Regione con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

 

VISTA la normativa di riferimento;

 

A voti unanimi resi nei modi di legge

 

DELIBERA

 

Per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento,

 

1.      di adeguare, ai sensi della L.R. 19-8-2016 n. 26, le tariffe dei servizi automobilistici e ferroviari di trasporto pubblico locale, con decorrenza a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, come da allegate tabelle A,B,C,D,E,F,G e H;

2.      di approvare il documento allegato al presente provvedimento con la lettera “I” denominato “Linee Guida per la formazione di una graduatoria degli aventi diritto (studenti) a titoli di viaggio gratuiti fino alla concorrenza di 1 milione di Euro” per l’attuazione degli Interventi a sostegno della mobilità studentesca previsti dall’art.6 della legge regionale 19 Agosto 2016 n.26 recante “Provvedimenti Urgenti in Materia di Trasporto Pubblico Locale”;

3.      di dare atto che le modalità attuative degli Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro (art.5 della legge regionale 19 Agosto 2016 n.26 recante “Provvedimenti Urgenti in Materia di Trasporto Pubblico Locale) saranno stabilite con successivo provvedimento Direttoriale congiunto tra il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, e il Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università;

4.      di procedere, in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 4 della legge regionale 19 Agosto 2016 n.26, per i residenti delle Aree interne di cui alla Deliberazione di Giunta del 14 aprile 2015, n. 290, all’adeguamento delle tariffe del 5% e pertanto, previa dimostrazione della residenza in detti comuni (riepilogati nell’allegato “L”), potranno acquistare i titoli di viaggio, presso le agenzie, alle tariffe appositamente previste per le Aree Interne nelle tabelle allegate alla presente deliberazione;

5.      di notificare il dispositivo del presente provvedimento alle Amministrazioni Comunali con servizi di trasporto pubblico urbano ed a tutte le imprese concessionarie interessate;

6.      di disporre la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento e degli allegati sul Bollettino della Regione Abruzzo;

7.      di dare mandato al Dirigente del Servizio di Trasporto Pubblico del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica di provvedere agli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto.

 

Segue Allegato