Art.
1
(Misure
urgenti di contenimento della spesa)
1. In ragione dei minori trasferimenti
statali delle risorse del Fondo nazionale collegati al rispetto dei criteri di
cui all’articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la
Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, approva la rimodulazione
dei servizi minimi extraurbani regionali in modo da conseguire una riduzione del
cinque per cento rispetto alle percorrenze chilometriche risultanti per la
medesima tipologia nell’atto di ricognizione adottato ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, della legge regionale 9 giugno 2016, n. 13 (Disposizioni in materia di
servizi minimi nel trasporto pubblico locale e modifiche alle leggi regionali
29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di
trasporto pubblico di persone di competenza regionale) e 10 gennaio 2011, n. 1
(Legge Finanziaria Regionale 2011)).
2. Dalla riduzione sono esclusi i servizi
minimi extraurbani svolti da imprese che operano in aree montane o a domanda debole e la cui
complessiva offerta di trasporto pubblico a carico del Fondo regionale
trasporti sviluppa, per azienda, una produzione chilometrica pari a 100.000
Km/anno con una tolleranza in eccesso del dieci per cento.
3. La rimodulazione dei programmi di
esercizio per le finalità di cui al primo comma dovrà prevedere:
a) la riduzione dei servizi offerti in
eccesso in relazione alla domanda attraverso l’eliminazione dei servizi in
sovrapposizione, delle corse estive, delle corse festive, delle corse in orario
di morbida qualora presentino un’utenza scarsa con un tasso di riempimento
medio inferiore a cinque trasportati;
b) la realizzazione di forme di integrazione
anche modale dell’offerta di trasporto, dando ove possibile priorità alle
modalità di trasporto più ecologicamente sostenibili.
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata
a operare la medesima riduzione del cinque per cento delle percorrenze
chilometriche assegnate ai Comuni ed individuate nell’atto ricognitivo adottato
in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della L.R. 13/2016, con esclusione di
quelle assegnate al Comune dell’Aquila in ragione del particolare assetto
urbano conseguente al sisma del 2009. Ai Comuni resta la facoltà di continuare
a svolgere lo stesso quantitativo di percorrenze, a titolo di servizi
aggiuntivi con oneri posti a carico del proprio bilancio comunale.
5. La Regione provvede alla rimodulazione
delle percorrenze chilometriche di cui al comma 4, secondo criteri di
proporzionalità, tenendo conto del bacino di utenza, delle condizioni
orografiche e della superficie di territorio da coprire, sulla base di un set
di indicatori tratti dai dati ISTAT rilevanti per materia.
6. Nel caso in cui i servizi di trasporto
pubblico di un comune anche capoluogo di Provincia siano parte di un sistema di
integrazione modale e tariffaria, il Comune titolare della rete interessata può
delegare la programmazione e l’amministrazione della propria rete di trasporto
urbano alla Regione. Con l’approvazione dell’integrazione sono regolate le
modalità di esercizio della funzione delegata.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2017 per lo
svolgimento delle corse aggiuntive necessarie al fine di superare situazioni
impreviste di sovraccarico del veicolo già immesso sulla linea è riconosciuto
un contributo pari al cinquanta per cento rispetto alla
attuale contribuzione.
8. Allo scopo di rendere l’offerta dei
servizi di trasporto di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) più efficiente,
senza ulteriori oneri aggiuntivi rispetto alla spesa relativa alla
pianificazione economica finanziaria del 2015, la Giunta adotta misure dirette
all’integrazione dei servizi ferroviari, al fine di razionalizzare i programmi
di esercizio, con eliminazione delle sovrapposizioni, riorganizzazione dei
servizi di adduzione e potenziamento sulle principali direttrici ferroviarie
regionali.
9. Le rimodulazioni di cui ai commi 1 e 4
trovano applicazione a decorrere dall’approvazione definitiva da parte del
Consiglio regionale del documento di ricognizione dei servizi minimi di cui
all’articolo 1, comma 2, della L.R. 13/2016 e all’esito dell’intesa da
raggiungersi ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 11 dicembre 2007,
n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)
sottoponendo al CAL il provvedimento finale di rimodulazione dei servizi minimi
già approvati dal Consiglio regionale.
10. Le agevolazioni previste dalla presente
legge, ivi compresi gli interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro
e della mobilità studentesca, si applicano su tutto il territorio regionale.
Art.
2
(Modifica
all'articolo 1 della L.R. 44/2005)
1. All'articolo 1 della legge regionale 22
dicembre 2005, n. 44 (Disposizioni in materia di libera circolazione sul
trasporto pubblico locale), il punto 5) della lettera e) del comma 1 è
sostituito dal seguente:
"5) gli
inabili, gli invalidi civili e del lavoro con invalidità permanente superiore o
uguale al 74%;".
Art.
3
(Politica
tariffaria)
1. La Giunta regionale è autorizzata a
disporre un'idonea manovra tariffaria, con introduzione di nuovi titoli di
viaggio, rimodulazione di quelli esistenti, anche con riguardo a forme di
agevolazioni tariffarie nei limiti delle disponibilità del Fondo regionale.
2. Previo accordo con l’azienda interessata,
possono essere sperimentati pacchetti di titoli e formule che prevedono
un’offerta di trasporto flessibile con riguardo al percorso e alla titolarità
del titolo.
3. L'aumento tariffario medio percentuale non
può essere superiore al quindici per cento.
4. Per le Aree interne di cui alla Delibera
di Giunta del 14 aprile 2015, n. 290, l’aumento tariffario medio non può essere
superiore al cinque per cento.
5. Al fine di consentire un’efficace
integrazione dei servizi, le misure tariffarie perseguono l’obiettivo di
uniformare i prezzi dei titoli di viaggio ferroviari con i prezzi dei titoli di
viaggio dei servizi automobilistici.
Art.
4
(Lotta
all’evasione tariffaria)
1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, definisce le linee guida per la lotta
all’evasione tariffaria nel settore dei servizi del trasporto pubblico locale.
Art.
5
(Interventi
a sostegno delle politiche attive del lavoro)
1. Al fine di arricchire la valenza sociale
del Patto per lo Sviluppo sottoscritto il 9 luglio 2016 con le parti sociali,
la Regione agevola la partecipazione degli abruzzesi in cerca di occupazione a
progetti di politica attiva sul lavoro con il riconoscimento, a titolo
sperimentale, di abbonamenti nominativi mensili, limitatamente agli spostamenti
casa-luogo di lavoro, con uno sconto pari al cinquanta per cento rispetto al
costo previsto dal tariffario regionale vigente.
2. La sperimentazione è rivolta a soggetti
inoccupati o disoccupati, presi in carico dai Centri per l’Impiego abruzzesi e
impegnati in misure di qualificazione, riqualificazione, inserimento al lavoro,
ricollocazione sostenute da risorse finanziarie del Fondo Sociale Europeo.
3. L’agevolazione è valida per il periodo
strettamente necessario alla frequenza della misura di politica attiva del
lavoro e per il percorso domicilio-luogo di tirocinio/formazione.
4. I titoli di viaggio sono rilasciati dalle
aziende di trasporto pubblico locale in concessione regionale secondo modalità
organizzative stabilite congiuntamente dal Dipartimento Infrastrutture,
Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica e dal Dipartimento Sviluppo Economico,
Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, limitatamente alla rete
di servizi minimi.
5. La Regione provvede al rimborso a favore
delle aziende concessionarie della quota pari alla percentuale di sconto
applicata sui titoli di viaggio.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione
delle agevolazioni previste dal presente articolo si fa fronte fino a
concorrenza dello stanziamento di euro 500.000,00 a valere sul Fondo regionale
trasporti.
Art.
6
(Interventi
a sostegno della mobilità studentesca)
1. Per l’anno scolastico 2016 – 2017 la Regione,
al fine di sostenere la mobilità studentesca ed universitaria, riconosce
abbonamenti nominativi mensili gratuiti, limitatamente al percorso casa – sede
di studio, agli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza in Abruzzo da dieci anni;
b) età compresa tra gli 11 e i 26 anni
compiuti;
c) iscrizione a scuola secondaria di primo e
secondo grado (medie e superiori) o università;
d) ISEE in corso di validità non superiore a
euro 15.000,00.
2. I titoli di viaggio di cui al comma 1 sono
estesi anche alle sedi delle biblioteche comunali, provinciali, regionali,
musei, aree archeologiche e monumentali presenti sul territorio comunale di
residenza.
3. I titoli di viaggio sono rilasciati dalle
aziende di trasporto pubblico locale in concessione regionale secondo modalità
organizzative stabilite dal Dipartimento regionale Trasporti e limitatamente
alla rete di servizi minimi.
4. La Regione provvede al rimborso a favore
delle aziende concessionarie del costo dei titoli di viaggio emessi come
previsto dal Tariffario regionale vigente.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione
delle agevolazioni previste dal presente articolo si fa fronte fino a
concorrenza dello stanziamento di euro 1.000.000,00 a valere sul Fondo
regionale trasporti.
6. La Giunta regionale approva apposite linee
guida ai fini dell’applicazione degli interventi di cui al presente articolo
definendone, in particolare, criteri e modalità
7. La Giunta regionale è autorizzata a
riproporre la misura per gli anni scolastici successivi anche modificando il
livello dell’ISEE e i destinatari del provvedimento.
Art.
7
(Modifica
all’articolo 28 bis della L.R. 2/2013)
1. All’articolo 28 bis della legge regionale
10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria
regionale 2013)), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. In
sede di programmazione annuale del Fondo, la Giunta regionale è autorizzata a
destinare una percentuale non superiore allo 0,1 per cento del Fondo regionale
trasporti, per interventi sulla mobilità scolastica a favore dei piccoli Comuni
che non sono più sedi di scuola d’infanzia e primaria e la cui rete viaria di
collegamento verso gli istituti scolastici abbia riportato gravi danni a causa
di eventi calamitosi non immediatamente ripristinabili.".
Art.
8
(Clausola
di neutralità finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art.
9
(Entrata
in vigore)
1.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione
Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 19 Agosto 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso