Art.
1
(Attuazione
degli articoli 18, comma 1, lett. a) e b) e 20 della
L.R. 22/2015)
1. Per l’anno 2016, al fine dell’attuazione
dell’articolo 18, comma 1, lettere a) e b) e dell’articolo 20 della legge
regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015), è concesso un
finanziamento all’ARA (Associazione Regionale Allevatori) pari a euro
486.000,00 nell’ambito del programma operativo e nel rispetto della dotazione
finanziaria prevista dal regime di aiuto di cui alle DGR 1016/P del 2015 e 84
del 2016, comunicato alla Commissione europea e registrato con il n. SA.44456
(2016/XA).
Art.
2
(Modifica
all’articolo 30 della L.R. 22/2015)
1. Dopo il secondo comma dell’articolo 30
della legge regionale 22/2015, inserire il seguente comma:
"2 bis. Le
istanze di aiuto di cui al comma 2 e relative alle misure di aiuto di cui
all’articolo 26 del regolamento (UE 702/2014) relativo al regime di aiuti di
Stato registrato con il numero SA.41209 (2015/XA) sono ricevibili ed ammesse ad
istruttoria dal competente Servizio della Giunta regionale purché presentate
entro e non oltre tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le
perdite causati dalle epizoozie.".
Art.
3
(Contributo
straordinario al Consorzio di Bonifica Sud)
1. Nel quadro delle competenze pubbliche
attribuite ai consorzi di bonifica dalla normativa vigente ed al fine di garantire
la normale erogazione di servizi a tutti i proprietari terrieri ricadenti nel
comprensorio del Consorzio di Bonifica Sud con sede in Vasto è concesso allo
stesso Consorzio, per l’annualità 2016, un contributo straordinario di euro
500.000,00.
2. L’erogazione del contributo è disposta dal
competente Dipartimento della Giunta regionale previa richiesta del
beneficiario corredata da una relazione sui servizi essenziali da garantire.
3. Per l’annualità 2016 é
soppresso l’aumento del 57 per cento del canone consortile, introdotto con
Delibera del Commissario n. 63/2015, per le opere idrauliche, manutenzione e
irrigazione.
Art.
4
(Sostituzione
dell’articolo 4 della L.R. 19/2013)
1.
L'articolo
4 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 19 (Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme
per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative) è
sostituito dal seguente:
"Art. 4
(Semplificazione
amministrativa)
1. Per la realizzazione delle opere, delle
infrastrutture, per l’acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del
personale, nonché per il conferimento degli incarichi, il Consorzio adotta
procedure di evidenza pubblica. Con l’entrata in vigore della presente legge la
stessa procedura è adottata dagli attuali Consorzi.
2. Le funzioni di ufficiale rogante per la
redazione degli atti dei Consorzi di Bonifica per i quali sia richiesta la
forma pubblica amministrativa possono essere attribuite dal Consorzio ai propri
dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo e in possesso
del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio ed
equipollenti. Gli atti di frazionamento di particelle catastali immobiliari
appartenenti ai Consorzi di Bonifica possono essere, a tutti gli effetti di
legge, redatti e sottoscritti da dipendenti consortili, in possesso di laurea
in ingegneria, architettura o del diploma di geometra o di perito
agrario.".
Art.
5
(Oneri
finanziari)
1. Gli oneri finanziari derivanti dalla
presente legge trovano copertura per l’esercizio 2016 mediante le seguenti
variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di
cui alla legge di bilancio 2016-2018:
a) nello stato di previsione delle Entrate
dell’esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3,
tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro
986.000,00 riveniente dalle refluenze FIRA su
cartolarizzazioni CARTESIO e D’ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;
b) nello stato di previsione della Spesa
dell’esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione
16, Programma 01, Titolo I, la somma di euro 986.000,00 da destinare agli scopi
individuati negli articoli 1 e 3 della presente legge.
Art.
6
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 2 Agosto 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso