Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 39 (Modifica all’articolo 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e degli altri comuni del cratere)

 

Art. 1

(Modifica alla L.R. 39/2015)

 

1.      Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 39 (Modifica all’articolo 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e degli altri comuni del cratere)), le parole "entro trentasei mesi" sono sostituite dalle parole "entro quarantotto mesi".

 

 

Art. 2

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

 

 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

L’Aquila, addì 2 Agosto 2016

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso