Art.
1
(Modifica
alla L.R. 39/2015)
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge
regionale 12 novembre 2015, n. 39 (Modifica all’articolo 8 della L.R. 2
dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture
sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di
L’Aquila e degli altri comuni del cratere)), le parole "entro trentasei
mesi" sono sostituite dalle parole "entro quarantotto mesi".
Art.
2
(Entrata
in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
La
presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della
Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila,
addì 2 Agosto 2016
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso