IL
COMMISSARIO AD
ACTA
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, con la quale il
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo dott. Luciano D’Alfonso è stato
nominato Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai
disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, secondo i programmi
Operativi di cui all’articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
e successive modificazioni;
VISTO
il decreto commissariale num.90/2014 del 12 agosto 2014 d’insediamento del
Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del
settore sanitario della Regione Abruzzo;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il
dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub
Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per
l’attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento
del servizio sanitario abruzzese, avviato nell’anno 2007 e proseguito con i
Programmi Operativi di cui all’art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;
ATTESO
che la riferita deliberazione del 07.06.2012 incarica il Sub Commissario di
collaborare con il Commissario ad Acta “all’attuazione della normativa statale
in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante
adeguamento della vigente normativa regionale”;
VISTO
il decreto commissariale n. 20/2012 dell’11.06.2012 di presa d’atto
dell’insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in
qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell’incarico dall’11.06.2012;
VISTA
la L.R. 31.07.2007 n. 32 recante “Norme generali in materia di autorizzazione,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio sanitarie pubbliche e private” e ss.mm.ii.;
VISTO,
in particolare, l’art. 6 della L.R. 32/2007 così come modificato dalla
sopravvenuta L.R. n.12/2016
il quale disciplina l’accreditamento Istituzionale,
subordinandolo al rispetto di “ulteriori requisiti orientati al miglioramento
continuo della qualità di assistenza definiti dal Manuale di Accreditamento”;
VISTA
la L.R. n. 5/2008,
Piano Sanitario Regionale 2008-2010 ed in particolare gli
allegati 2.2 “Linee guide per la stesura del manuale di accreditamento” e 2.3
“Linee guida per la costituzione dell’organismo regionale per l’accreditamento
(O.R.A.)” le quali definiscono le funzioni dell’ O.R.A. prevedendo che esso si
componga del Gruppo di Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.) e del
Comitato di Coordinamento Regionale per l’accreditamento (C.C.R.A.);
VISTA
la deliberazione di Giunta Regionale n. 591/P del 01.07.2008, pubblicata sul
BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di
Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;
VISTA
la deliberazione del Commissario ad Acta n. 53/09del 21 luglio 2009 di
istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l’Accreditamento
(C.C.R.A.);
VISTA
la deliberazione del Commissario ad Acta n. 73/09 del 22 ottobre 2009 di
approvazione del Regolamento dell’Organismo Regionale per l’Accreditamento;
VISTI
la deliberazione del Commissario ad Acta n. 39/2010 del 7 luglio 2010 ed il
Decreto del Commissario ad Acta n. 1/2011 del 31 gennaio 2011 di modifica della
composizione del Comitato di Coordinamento Regionale;
VISTA
la deliberazione del Commissario ad Acta n. 79/2010 del 22 dicembre 2010 di
nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l’Accreditamento (G.E.R.A.);
VISTA
la domanda di accreditamento ex art.6 della L.R. n.32/2007e ss.mm.ii.
presentata dal legale rappresentante della Soc. San Stef.ar srl partita IVA 01911990693 per l’ambulatorio denominato San
Stef.ar srl
con sede a San salvo(CH) in via delle Ginestre n.7, acquisita in data 12.10.2009 al prot. n.22607/4/3508, trasmessa al C.C.R.A con nota prot. RA
17658/DG19 del 14.10.2010;
PRESO
ATTO che con DCA n. 58/2011 del
21/11/2011 è stata disposta la voltura dell’accreditamento provvisorio relativo
all’attività di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, in regime ambulatoriale(di
gruppo o individuale), domiciliare, extramurale, limitatamente al titolo
regionale di legittimazione già in capo alla Società ”San Stef.ar in favore
della società “Casa di cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A” con sede in Abano Terme, Piazza C. Colombo n.1,
avente numero di iscrizione nel registro delle imprese di Padova C.F. e P.I.
0173503684;
PRESO
ATTO che con DCA n.61/2012 del
08/11/2012 è stata disposta la voltura dell’accreditamento provvisorio relativo
all’attività di riabilitazione ex art. 26 L.833/78, in regime ambulatoriale(di
gruppo o individuale), domiciliare ed extramurale, limitatamente al titolo
regionale di legittimazione già in capo alla società” Casa di Cura Abano Terme
Polispecialistica e Termale S.p.A.” in favore della società “San Stef.ar
Abruzzo s.r.l., con sede in Pescara, Via
B. Croce 116, n. di codice fiscale e di
iscrizione nel registro delle imprese di Pescara 02014620682;
PRECISATO che con DCA
n.26/2014 del 13/03/2014 è stata disposta la voltura dell’accreditamento provvisorio
relativo all’attività di riabilitazione ex art. 26 L.833/78, in regime
ambulatoriale(di gruppo o individuale), domiciliare ed extramurale,
limitatamente al titolo regionale di legittimazione già in capo alla società
San Stef.ar Abruzzo s.r.l., in favore della società “Consorzio San Stef.ar
Abruzzo Soc. Coop. S.p.A.,” con sede in Pescara, Piazza Garibaldi n.10-11
Partita IVA 02014620682
DATO
ATTO che il comune di San Salvo (CH)
con atto n. 20664 del 25/09/2014 ha rilasciato al Consorzio San Stef.ar Società
Cooperativa Sociale Spa sia nel comune di San Salvo in Via delle Ginestre 7,
l’Autorizzazione ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 32/2007 all’esercizio
dell’attività sanitaria
per le seguenti prestazioni:
-
Ambulatoriali singole: n. 50 giornaliere;
-
Prestazioni extramurali singole:
n.20 giornaliere
-
Prestazioni domiciliari: n.10
giornaliere
ATTESO
che, alla luce di quanto previsto all’art. 8 “Procedure di visita presso le
strutture da accreditare” della Delibera del Commissario ad Acta n. 73/2009, il
Gruppo Visita, composto da Esperti Regionali per l’Accreditamento, ha
effettuato il previsto sopralluogo presso la struttura con l’attivazione
delle procedure previste dalla DGR 591/P del 1° luglio 2008 ess.mm.ii.
e redatta la relazione finale inviata all’ASR
Abruzzo;
VISTA
la nota prot. 393 del 04/03/2016, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto, acquista al protocollo
regionale RA/49160 il 07/03/2016, con la quale l’ASR Abruzzo, in esito alle
decisioni assunte dal CCRA con verbale n.2/2016 in data 01 Marzo 2016 ha trasmesso, al Servizio Programmazione
Sanitaria - Ufficio Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale del
Dipartimento della Salute e del Welfare , la scheda di Valutazione Finale e la
proposta motivata in copia conforme, relativa all’accreditamento Istituzionale
della struttura “ Consorzio San Stef.ar Abruzzo di San Salvo (CH);
PRESO
ATTO della Valutazione Finale con la
quale il C.C.R.A ha valutato positivamente la tipologia di accreditamento
dell’Ambulatorio di Riabilitazione Consorzio San Stef.ar Società Cooperativa
Sociale Spa sito nel comune di San Salvo (CH) in via Delle Ginestre n.7
conformemente a quanto proposto dall’Agenzia Sanitaria Regionale
relativa alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:
1. DIRITTI DEI PAZIENTI
1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE
2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI
SUPPORTO
2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE(DIREZIONE
AZIENDALE)
5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E
STABILIMENTI TERMALI
5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA
PRECISATO che le prestazioni
da erogare sono quelle riportate nell’autorizzazione definitiva all’esercizio
all’attività sanitaria rilasciata dal comune di San Salvo (CH), riportate in
premessa nella proposta motivata dell’Agenzia Sanitaria Regionale:
-
Ambulatoriali singole: n. 50
giornaliere;
-
Prestazioni extramurali singole:
n.20 giornaliere
-
Prestazioni domiciliari: n.10
giornaliere
STABILITO che ai sensi
dell’art. 6, comma 4, della citata L.R. 32/2007 e ss.mm.ii.
l’accreditamento istituzionale ha durata quinquennale
ed è rinnovabile, su richiesta del rappresentante legale, mediante domanda,
corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei
requisiti di accreditamento, da presentare almeno sei mesi prima del
quinquennio;
PRECISATO che l’art. 7 L.R.
32/2007 e ss.mm.ii. attribuisce
al Dipartimento della Salute e del Welfare
la facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte
alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento;
PRECISATO,
altresì, che il medesimo Dipartimento provvede che le verifiche ispettive sulle
prestazioni erogate dalle strutture
pubbliche e private sono effettuate attraverso i Nuclei Operativi di Controllo
(NOC), organismi interaziendali di verifica - istituiti con Deliberazione del
Commissario ad Acta n. 19/2010 del 10.03.2010 e disciplinati con Deliberazione
del Commissario ad Acta n. 43/2010 del 22/07/2010 - secondo i protocolli di
valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle
prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate approvati con decreto
del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;
RILEVATO
che il presente atto ha carattere di urgenza e, per tale ragione, sarà
trasmesso ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze successivamente
alla sua adozione;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa
che integralmente si richiamano
-
di riconoscere l’accreditamento
istituzionale per L’Ambulatorio di riabilitazione Consorzio San Stef.ar Società
Cooperativa Spa sito nel comune di San Salvo (CH) in via delle Ginestre n.7 in
Regime ambulatoriale, domiciliari ed extramurali di recupero e rieducazione
funzionale(ex art. 26 L. 833 del 23.12.1978) relativa alle seguenti parti del
manuale:
1. DIRITTI DEI PAZIENTI
1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE
2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI
SUPPORTO
2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE(DIREZIONE
AZIENDALE
5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E
STABILIMENTI TERMALI
5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA
-
di stabilire che l’accreditamento
istituzionale ha durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del
rappresentante legale presentata al Dipartimento della Salute e del
Welfare della Regione Abruzzo nei
termini e con le modalità previste nel bando semestralmente predisposto e
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. La richiesta, corredata di
autocertificazione attestante il mantenimento sul possesso dei requisiti di
accreditamento, è comunque presentata almeno sei mesi prima della scadenza del
quinquennio. L'accreditamento istituzionale si intende tacitamente rinnovato
per cinque anni, alle stesse condizioni del precedente quinquennio, qualora il rappresentante
legale della struttura non riceva notifica di eventuale provvedimento recante
prescrizioni o diniego di rinnovo entro centoottanta giorni dalla data di
presentazione della domanda;
-
di precisare che ai sensi dell’art. 7 L.R.
32/2007 e ss.mm.ii. il
Dipartimento della Salute e del Welfare
ha facoltà di disporre in qualunque momento attività ispettive volte
alla verifica del possesso dei requisiti di accreditamento e che con riguardo
alle prestazioni sanitarie erogate le verifiche ispettive sono effettuate
attraverso i Nuclei Operativi di Controllo, secondo i protocolli approvati con
decreto del Commissario ad Acta n. 64/2012 del 14 novembre 2012;
-
di precisare inoltre che l’art. 7-bis
della L.R. n.32/2007 ess.mm.ii. prevede la
sospensione dell’accreditamento istituzionale, nei confronti dei soggetti
privati accreditati ai sensi dell’art.6 della L.R. n.32/2007, qualora il
Dipartimento della Salute e del Welfare accerti, secondo il procedimento
previsto dalla normativa, nell’ambito di prestazioni rese per conto del SSN,
una situazione di irregolarità nell’adempimento degli obblighi retributivi e
contributivi nei confronti di personale dipendente riferita ad almeno tre
mensilità consecutive, fino all’eventuale regolarizzazione dei predetti
obblighi
-
di notificare il presente decreto al
legale rappresentante legale ditta San Stef.Ar srl di San Salvo(CH)
in via Delle Ginestre n.7;
-
di trasmettere il presente provvedimento
ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, all’Agenzia Sanitaria
Regionale, nonché ai competenti Servizi del Dipartimento della Salute e del
Welfare disponendone la pubblicazione sul BURA per finalità notiziali;
-
di comunicare il presente provvedimento ai
Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, secondo le modalità dagli
stessi prescritte.
IL
COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Luciano D’Alfonso