IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e
che qui si intendono integralmente riportate;
La ditta Di Giuseppe Bruno S.r.l. (Partita
Iva 01611610674), nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Via
Puglie n. 43 – Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), è autorizzata alla
coltivazione della cava di argilla sita in località “Casoli” del Comune di Atri
(TE) individuata in Catasto Terreni al foglio di mappa n. 20, particelle nn. 66, 79, 80, 82 e 99, alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La Ditta è obbligata ad osservare le norme
contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204
del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza,
timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento allegati alla presente
Determinazione.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi deve
essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti ai
vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre)
dalla data di notifica del presente provvedimento, mentre la denuncia di inizio
lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto
dell’art.4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata al Servizio Risorse
del Territorio e Attività Estrattive entro 90 (novanta) giorni dalla predetta
data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori 90
(novanta) giorni di proroga. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al
predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si
intende decaduto.
Art. 4
Il deposito cauzionale per un importo
nella misura di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) è stato effettuato con
polizza cauzioni n. 190216/CC emessa in data 17/11/2015 dalla società Elite Insurance Company Limited
domiciliata presso la Rappresentanza Generale per l’Italia in via della Moscova
n. 3 c/o FIS – 2021 Milano, la quale potrà essere svincolata solo a seguito
dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Attività Estrazioni Solide.
Trascorso infruttuosamente il termine suddetto, si intende adottato, a termini
dell’art.29 della L.R. n.54/1983 e successive modifiche ed integrazioni,
l’intervento di ripristino ambientale dell’area sottoposta ad attività estrattiva
secondo le previsioni progettuali assunte nel presente provvedimento.
Art. 5
La Ditta deve fornire al Pubblico
Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per
visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali
prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni
di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
-
L’area sottoposta ad attività
estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile
recinzione e appositi avvisi, nonché di idonea chiusura delle vie di accesso e
la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti
autorizzativi e di conduzione della stessa;
-
I lavori di coltivazione devono
avvenire a partire dal limite superiore dell’area, procedendo dall’alto verso
il basso con l’interessamento di fasce di ampiezza non superiore a 50,00 metri,
con il ripristino progressivo del profilo finale di abbandono da sagomare sul
materiale in posto;
-
Il risanamento ambientale dell’area
deve essere eseguito raccordando perfettamente la superficie di cava con i
terreni circostanti, mediante la sagomatura delle scarpate di abbandono con una
pendenza non superiore al 20% e ripristinando la coltivazione agronomica del
fondo in modo da evitare impaludamenti;
-
Gli enti gestori delle strade
interessate dovranno monitorare, con cadenza annuale, la sostenibilità della
viabilità al maggior carico di traffico, conseguente all’attività estrattiva;
gli oneri sono a carico della ditta, anche per quanto riguarda le eventuali
attività di mitigazione che gli enti gestori ritengono necessarie. Nel caso gli
enti gestori verifichino l’insostenibilità del maggior carico di traffico, il
proponente dovrà concertare con essi forme mitigative degli impatti; al fine di
consentire detta prescrizione, la ditta è tenuta a trasmettere agli Enti
gestori delle strade interessate, ogni semestre, puntuale relazione sul maggior
traffico.
-
Al fine di contenere l’emissione
delle polveri in atmosfera dovuto al traffico veicolare, la Ditta deve
realizzare una idonea vasca finalizzata al lavaggio dei pneumatici dei mezzi in
uscita dall’attività della cava e, prima dell’inizio dei lavori, la ditta è
tenuta a trasmettere al Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive
un aggiornamento planimetrico sulla cartografia definitiva con l’indicazione
della localizzazione e la dimensione della vasca;
-
Il materiale terroso proveniente
dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere accantonato
e riutilizzato per la sistemazione dello strato superficiale finale, previa
presentazione, prima dell’inizio dei lavori, di una planimetria catastale nella
quale si evidenziano i cumuli temporanei del terreno da accantonare, indicando
inoltre i provvedimenti che la ditta intende adottare per evitare la
dispersione in atmosfera delle eventuali polveri;
-
Il deposito cauzionale per un
importo nella misura di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) effettuato con
polizza cauzioni n. 190216/CC emessa in data 17/11/2015 dalla società Elite Insurance Company Limited a
garanzia delle opere di risanamento ambientale dovrà essere confermato entro il
termine di scadenza e con validità fino all’accertamento finale da parte del
Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive. La mancata presentazione
della sua validità costituirà infrazione e darà avvio alla procedura di
escussione per il mancato ripristino ambientale dei luoghi.
-
Tutto il materiale estratto deve
essere utilizzato esclusivamente per il ripristino di cave di ghiaia.
A fine lavori la Ditta dovrà dichiarare i
quantitativi, l’utilizzo e la destinazione del materiale oggetto della presente
autorizzazione. Qualora il materiale terroso viene commercializzato, deve
essere presentata preliminarmente la convenzione di cui all’art. 13 bis della
L.R. 54/1983.
Art. 7
La Ditta ha l’obbligo di fornire
periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio e Attività
Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività
estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente è
di mc. 87.461 e complessivamente di mc 262.385 per l’intera durata
dell’attività.
Art. 9
La Ditta deve attenersi alle modalità di
coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e
depositati agli atti d’Ufficio, con le limitazioni imposte dal presente
provvedimento, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di
Legge.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione
ambientale durante l’escavazione, la Ditta deve rispettare il progetto
approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento.
Art. 11
La presente determinazione deve essere:
a.
Notificata alla Ditta interessata
nei modi consentiti dalla Legge;
b.
Pubblicata, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale nella sezione
dell’Amministrazione trasparente, “Sovvenzione, Contributi, vantaggi economici”
ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
c.
Trasmessa:
Al Comando Provinciale del Corpo Forestale
dello Stato di Teramo;
Al Comune di Atri (TE);
Alla società Elite
Insurance Company Limited - Milano.
Art. 12
Avverso la presente determinazione è
ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R.
n.1199/1971).
LA
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco